TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/11/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del 28/11/2025, ha pronunciato la seguente, SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2780/2020 R.G., a cui è riunito il R.G.N. 2470/2021, promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]
CC n° 6 cf: , elettivamente domiciliata in Brolo, Via C. Colombo, 5 presso e C.F._1 nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente - OGGETTO: cancellazione elenchi anagrafici-indebito disoccupazione agricola. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 31/08/2020, ore 09,07, caricato dalla Cancelleria sul fascicolo telematico in data 02/07/2020, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta AZ AS Sebastiano, con sede in Tortorici, p.iva per l'anno P.IVA_1
2017 per 102 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- Che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- Che nel gennaio 2020, apprendeva che l' aveva proceduto alla cancellazione della stessa dagli CP_1 elenchi anagrafici per tale anno;
- Che, stante l'erroneità del provvedimento di cancellazione, proponeva ricorso amministrativo (che si allega), al quale l' non dava riscontro. CP_1
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, chiedendo la condanna dell' a reiscriverla presso gli CP_1 elenchi anagrafici per l'anno 2017 per n.102 giornate. Si costituiva l' , eccependo in via preliminare la decadenza dell'azione, ex art. 22 legge 7/1970, CP_1 rilevando che: “La cancellazione della ricorrente è avvenuta con elenco 3VD2019, in pubblicazione dal 17/12/2019 al 31/12/2019, e in esecuzione delle risultanze di cui all'accertamento ispettivo n. 2018007974/DDL del 04/07/2019 reso nei confronti dell'azienda agricola CO SI SEBASTIANO. La sig.ra ha presentato in data 30/01/2020 ricorso alla Parte_2 CP_2 avverso il disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura per l'anno 2017. In data 03/07/2020 la Commissione adita ha, quindi, rigettato il ricorso, con esito comunicato a mezzo pec in data 10/07/2020. A tal proposito, si rileva che la si è pronunciata oltre il termine di 90 gg, pertanto, CP_2 alla data del 29/04/2020, era già maturato il silenzio rigetto;
poiché la tardiva decisione sul ricorso amministrativo non determina una riapertura del termine decadenziale, dal 29/04/2020 la cancellazione può dirsi definitiva e, quindi, possono decorrere i 120 gg. Il ricorso al Tribunale doveva, quindi, essere proposto entro il 27/08/2020, pertanto, considerato che il ricorso de quo è stato depositato solo in data 02/09/2020, può dirsi maturata la decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/1970”. Nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto. Che, in corso di causa, a tale giudizio veniva riunito il ricorso R.G.N. 2470/2021, avente ad oggetto l'annullamento indebito n. 59520210000036104000, per disoccupazione agricola anno 2017, importo Euro 2.299,17. La causa veniva istruita documentalmente e con l'escussione dei testi. Esaurita l'istruttoria, all'odierna udienza veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza ex art. 22 D.L. 7/70, sollevata dall' Tale eccezione è infondata e va rigettata per quanto di seguito specificato. La pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata di giorni 15. CP_1
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU (oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale CP_1 preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013). CP_ Occorre rilevare l'errore in cui è incorso l' nel sollevare la citata eccezione di decadenza. CP_ Infatti, lo stesso a pagina 2) della memoria di costituzione, rileva che i termini decadenziali così come dallo stesso conteggiati, andavano a scadere, considerato che la si è pronunciata oltre il CP_2 termine di 90 gg, pertanto, alla data del 29/04/2020, era già maturato il silenzio rigetto, da tale data decorrevano i 120 giorni per proporre ricorso giudiziale, e che quindi, detto ricorso poteva essere proposto entro il 27/08/2020 (120 giorni dal 29/04/2020), e, considerato che il ricorso de quo è stato depositato in data 02/09/2020, si è maturata l'eccezione. Va premesso che il ricorso risulta depositato in data 31/08/2020, ore 09,07, ma caricato dalla Cancelleria in data 02/09/2020. Va, altresì, rilevato che, nel caso in esame, e per il periodo che riguarda la fattispecie in esame, che il legislatore con il D.L. 18/2020, art. 34, ha stabilito che “In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, a decorrere dal 23 Febbraio 2020 e fino al 01 Giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza è sospeso di diritto”. CP_ In tale ipotesi è intervenuto pure l' con la circolare n.50 del 04 Aprile 2020, stabilendo che la sospensione dei termini decadenziali riguardavano anche quelli relativi alla proposizione dell'azione giudiziaria. Pertanto, essendo stato il presente ricorso iscritto a ruolo in data 31/08/2020, ore 09,07, ma caricato dalla Cancelleria in data 02/09/2020, nessuna decadenza si è maturata, ed il ricorso risulta tempestivamente proposto. Passando a scrutinare il merito il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato. Le domande, con i procedimenti riuniti, della ricorrente tendono all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2017 per n.102 giornate, ed all'annullamento dell'indebito per disoccupazione agricola corrisposta per l'anno 2017. La ricorrente si duole della circostanza che l' l'ha cancellata a causa della insussistenza del CP_1 rapporto di lavoro dedotto, rapporto di lavoro pure necessario per l'ottenimento della disoccupazione agricola. Parte ricorrente ha dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per gli anni di riferimento. Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n. 14642/2012). Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso. La prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze della ditta AZ AS Sebastiano. Infatti, i testi escussi e , senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto Tes_1 Tes_2 dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, nell'anno 2017 e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta AZ AS Sebastiano, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione e come venisse erogata. Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, o un suo delegato, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali. Hanno in sostanza confermato le circostanze articolate nel ricorso introduttivo. CP_ Infine, in merito al verbale ispettivo va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992; n.17355/2009). I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012). Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno e per le giornate di riferimento. Deve pertanto essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2017 per n.102, e l' deve essere condannato all'iscrizione come richiesto in ricorso. CP_1
Conseguentemente, provato il rapporto lavorativo, avendo parte ricorrente il numero di giornate necessarie (102 nel biennio), va annullato il provvedimento di indebito per disoccupazione agricola CP_ anno 2017, impugnato con il ricorso R.G.N.2470/2021, con la conseguente condanna dell alla restituzione di eventuali somme trattenute a tale titolo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto dei due giudizi riunti, come da dispositivo, e, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 CP_1 così provvede:
1)Dichiara che per l'anno 2017 per n.102 giornate, ha lavorato come bracciante agricola Parte_1 alle dipendenze della ditta AZ AS Sebastiano, e, per l'effetto ordina all' , in persona del CP_1 legale rappresentate pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore della stessa;
2) Annulla il provvedimento di indebito, per disoccupazione agricola, impugnato con il ricorso riunito CP_ R.G.N. 2470/2021, provvedimento n. 59520210000036104000, con la conseguente condanna CP_ dell' alla restituzione di eventuali somme trattenute a tale titolo;
3) Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida, tenuto conto dei due giudizi CP_1 riuniti, in € 2.300,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Carmela Bonina;
Così deciso in Patti, 28/11/2025. Il Giudice on. Antonino Casdia
nata a [...] il [...] e residente a [...]
CC n° 6 cf: , elettivamente domiciliata in Brolo, Via C. Colombo, 5 presso e C.F._1 nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente - OGGETTO: cancellazione elenchi anagrafici-indebito disoccupazione agricola. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 31/08/2020, ore 09,07, caricato dalla Cancelleria sul fascicolo telematico in data 02/07/2020, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta AZ AS Sebastiano, con sede in Tortorici, p.iva per l'anno P.IVA_1
2017 per 102 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- Che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- Che nel gennaio 2020, apprendeva che l' aveva proceduto alla cancellazione della stessa dagli CP_1 elenchi anagrafici per tale anno;
- Che, stante l'erroneità del provvedimento di cancellazione, proponeva ricorso amministrativo (che si allega), al quale l' non dava riscontro. CP_1
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, chiedendo la condanna dell' a reiscriverla presso gli CP_1 elenchi anagrafici per l'anno 2017 per n.102 giornate. Si costituiva l' , eccependo in via preliminare la decadenza dell'azione, ex art. 22 legge 7/1970, CP_1 rilevando che: “La cancellazione della ricorrente è avvenuta con elenco 3VD2019, in pubblicazione dal 17/12/2019 al 31/12/2019, e in esecuzione delle risultanze di cui all'accertamento ispettivo n. 2018007974/DDL del 04/07/2019 reso nei confronti dell'azienda agricola CO SI SEBASTIANO. La sig.ra ha presentato in data 30/01/2020 ricorso alla Parte_2 CP_2 avverso il disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura per l'anno 2017. In data 03/07/2020 la Commissione adita ha, quindi, rigettato il ricorso, con esito comunicato a mezzo pec in data 10/07/2020. A tal proposito, si rileva che la si è pronunciata oltre il termine di 90 gg, pertanto, CP_2 alla data del 29/04/2020, era già maturato il silenzio rigetto;
poiché la tardiva decisione sul ricorso amministrativo non determina una riapertura del termine decadenziale, dal 29/04/2020 la cancellazione può dirsi definitiva e, quindi, possono decorrere i 120 gg. Il ricorso al Tribunale doveva, quindi, essere proposto entro il 27/08/2020, pertanto, considerato che il ricorso de quo è stato depositato solo in data 02/09/2020, può dirsi maturata la decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/1970”. Nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto. Che, in corso di causa, a tale giudizio veniva riunito il ricorso R.G.N. 2470/2021, avente ad oggetto l'annullamento indebito n. 59520210000036104000, per disoccupazione agricola anno 2017, importo Euro 2.299,17. La causa veniva istruita documentalmente e con l'escussione dei testi. Esaurita l'istruttoria, all'odierna udienza veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza ex art. 22 D.L. 7/70, sollevata dall' Tale eccezione è infondata e va rigettata per quanto di seguito specificato. La pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata di giorni 15. CP_1
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU (oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale CP_1 preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013). CP_ Occorre rilevare l'errore in cui è incorso l' nel sollevare la citata eccezione di decadenza. CP_ Infatti, lo stesso a pagina 2) della memoria di costituzione, rileva che i termini decadenziali così come dallo stesso conteggiati, andavano a scadere, considerato che la si è pronunciata oltre il CP_2 termine di 90 gg, pertanto, alla data del 29/04/2020, era già maturato il silenzio rigetto, da tale data decorrevano i 120 giorni per proporre ricorso giudiziale, e che quindi, detto ricorso poteva essere proposto entro il 27/08/2020 (120 giorni dal 29/04/2020), e, considerato che il ricorso de quo è stato depositato in data 02/09/2020, si è maturata l'eccezione. Va premesso che il ricorso risulta depositato in data 31/08/2020, ore 09,07, ma caricato dalla Cancelleria in data 02/09/2020. Va, altresì, rilevato che, nel caso in esame, e per il periodo che riguarda la fattispecie in esame, che il legislatore con il D.L. 18/2020, art. 34, ha stabilito che “In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, a decorrere dal 23 Febbraio 2020 e fino al 01 Giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza è sospeso di diritto”. CP_ In tale ipotesi è intervenuto pure l' con la circolare n.50 del 04 Aprile 2020, stabilendo che la sospensione dei termini decadenziali riguardavano anche quelli relativi alla proposizione dell'azione giudiziaria. Pertanto, essendo stato il presente ricorso iscritto a ruolo in data 31/08/2020, ore 09,07, ma caricato dalla Cancelleria in data 02/09/2020, nessuna decadenza si è maturata, ed il ricorso risulta tempestivamente proposto. Passando a scrutinare il merito il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato. Le domande, con i procedimenti riuniti, della ricorrente tendono all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2017 per n.102 giornate, ed all'annullamento dell'indebito per disoccupazione agricola corrisposta per l'anno 2017. La ricorrente si duole della circostanza che l' l'ha cancellata a causa della insussistenza del CP_1 rapporto di lavoro dedotto, rapporto di lavoro pure necessario per l'ottenimento della disoccupazione agricola. Parte ricorrente ha dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per gli anni di riferimento. Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n. 14642/2012). Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso. La prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze della ditta AZ AS Sebastiano. Infatti, i testi escussi e , senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto Tes_1 Tes_2 dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, nell'anno 2017 e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta AZ AS Sebastiano, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione e come venisse erogata. Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, o un suo delegato, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali. Hanno in sostanza confermato le circostanze articolate nel ricorso introduttivo. CP_ Infine, in merito al verbale ispettivo va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992; n.17355/2009). I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012). Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno e per le giornate di riferimento. Deve pertanto essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2017 per n.102, e l' deve essere condannato all'iscrizione come richiesto in ricorso. CP_1
Conseguentemente, provato il rapporto lavorativo, avendo parte ricorrente il numero di giornate necessarie (102 nel biennio), va annullato il provvedimento di indebito per disoccupazione agricola CP_ anno 2017, impugnato con il ricorso R.G.N.2470/2021, con la conseguente condanna dell alla restituzione di eventuali somme trattenute a tale titolo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto dei due giudizi riunti, come da dispositivo, e, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 CP_1 così provvede:
1)Dichiara che per l'anno 2017 per n.102 giornate, ha lavorato come bracciante agricola Parte_1 alle dipendenze della ditta AZ AS Sebastiano, e, per l'effetto ordina all' , in persona del CP_1 legale rappresentate pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore della stessa;
2) Annulla il provvedimento di indebito, per disoccupazione agricola, impugnato con il ricorso riunito CP_ R.G.N. 2470/2021, provvedimento n. 59520210000036104000, con la conseguente condanna CP_ dell' alla restituzione di eventuali somme trattenute a tale titolo;
3) Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida, tenuto conto dei due giudizi CP_1 riuniti, in € 2.300,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Carmela Bonina;
Così deciso in Patti, 28/11/2025. Il Giudice on. Antonino Casdia