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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 24/11/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 1261/2018
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
All'udienza del 24/11/2025, innanzi al Giudice, Got NC RA, sono comparsi: avv. Italiano la quale insiste nella istanza di revoca della ordinanza di ammissione delle prove dell'8.01.2022 nella parte in cui ha rigettato alcuni capitolati di cui alle lettere L) M)
N) O) P) Q) R) e sui fatti di causa rilevanti lettere B) e C). In subordine insiste nella richiesta di CTU considerato l'esito positivo della prova ed in ogni caso insiste in atti e verbali di causa e segnatamente nelle note di trattazione scritta depositate per la udienza del 22.9.2025.
Avv. Francesca Pirri per delega dell'avv. Antonino Presti per parte convenuta la quale si riporta ed insiste nei precedenti atti e verbali di causa e segnatamente nelle note di trattazione scritta del 17.9.2025; insiste nella richiesta istruttoria di audizione del dott.
così come richiesto nelle anzidette note autorizzate e verbali e atti di Persona_1
causa. Contesta la richiesta istruttoria di parte attrice oggi reiterata e già articolata nelle note per la udienza del 22.09.2025 in quanto del tutto infondata e non conducente anche alla luce delle risultanze istruttorie già acquisite in atti e pertanto insiste per la decisione della causa chiedendo l'integrale rigetto di tutte le domande e richieste di natura istruttoria formulate dalla parte attrice.
Avv. L'Ambrosa per la chiamata in causa, si riporta alle note di trattazione depositate per la udienza del 22.09.2025 contesta le reiterate richieste istruttorie di parte attrice atteso che la stessa non ha assolto come doveva all'onere probatorio circa il quantum debeatur e pertanto non può con la eventuale disponenda ctu sopperire ad un deficit probatorio. Si riporta pertanto a tutto quanto già dedotto ed ecepito nei precedenti atti e verbali di causa ribadendo la pretestuosità delle reclamate somme atteso che dalla prova espletata è emerso che il danno se presente è comunque scaturito da un semplice gocciolamento dell'impianto condominiale prontamente fermato dall'allora amministratore dott. e confermato Per_1
dal teste L'avv. Italiano contesta ed insiste e tutte le parti congiuntamente chiedono Tes_1
nel caso di rinvio un termine per note.
È anche presente per la pratica forense la dott.ssa . Persona_2
Pag. 1 a 10 R. G. n. 1261/2018
Il Giudice
discussa la causa, preliminarmente rigetta le richieste di carattere istruttorio oggi ribadite dalla parte attrice poiché i capitoli di prova esclusi da quelli ammessi tendevano e tendono a fare esprimere valutazioni e giudizi al teste interrogando poiché finalizzati a dimostrare la causa ed effetto dei fatti ivi riportati. Inoltre, inammissibili in quanto generici nella loro formulazione (avuto riguardo in particolare ai capitoli C, L, M, N, O, P, Q, ed R); riguardo poi il capitolo B, si rileva che la sua esclusione sia stata determinata dal fatto che era attinente ad una circostanza sostanzialmente non contestata e comunque confermata nel corso della istruttoria.
Quindi, si ritira in Camera di Consiglio, conclusa la quale da lettura in udienza del dispositivo di sentenza e deposita contestuale motivazione di cui il presente fa parte integrante e di seguito integralmente riportata.
Il Giudice
Got NC RA
(firma digitale)
Pag. 2 a 10 R. G. n. 1261/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Unico Onorario NC RA, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R. G. n. 1261/2018 R.G.
Promossa da
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31/07/1937, elettivamente domiciliato in Milazzo, Via Del Marinaio d'Italia n. 8, presso lo studio dell'avv. Italiano Rosa Isabel, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-attore-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., Via Umberto I n. 51, presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Presti Antonino, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-convenuto-
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Messina, Via Del Vespro n. 65, presso lo studio P.IVA_2 dell'avv. L'Ambrosa Piera, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-terza chiamata-
Oggetto: danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Pag. 3 a 10 R. G. n. 1261/2018
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti, precisate le conclusioni nel corso della odierna udienza, discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IL GIUDICE
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
Per i seguenti motivi
Con atto di citazione notificato in data 12/07/2018, conveniva in Parte_1 giudizio il dinanzi all'intestato Tribunale, esponendo di essere Controparte_1 proprietario dell'appartamento sito al piano terra del sito in Controparte_1
Barcellona P.G., Via Benedetto Croce n. 24, adibito a studio professionale da sé e dal proprio figlio, entrambi dottori agronomi;
affermava poi che la mattina del 29/07/2016, a causa della rottura dell'impianto di autoclave condominiale ubicato al medesimo piano, l'anzidetto appartamento era allagato, subendo ingenti danni in conseguenza del prolungato ristagno delle acque al suo interno;
che a cagionare l'accumulo di acqua nell'immobile di sua proprietà era stata l'accentuata pendenza della pavimentazione condominiale, la quale, anziché convogliarla verso l'esterno, ne aveva favorito l'afflusso verso il limitrofo studio professionale;
che, inoltre, ai danni materiali andava aggiunto il pregiudizio economico derivante dal fermo lavorativo reso necessario dall'esigenza di eseguire i lavori di ripristino dell'immobile.
Ciò premesso, l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo accertamento della natura e delle cause dei danni riportati dall'appartamento e dalla mobilia dell'attore, dichiarare la responsabilità del convenuto e per l'effetto condannarlo con CP_1 sentenza esecutiva come per legge a risarcire all'attore i danni: nella misura di euro 11.210,00 oltre iva e rivalutazione monetaria, di cui euro 7.710,00, oltre iva e rivalutazione monetaria, per i danni subiti dall'immobile e dagli arredi, ed euro 3.500,00, oltre rivalutazione monetaria, da liquidarsi equitativamente, in considerazione del fermo lavorativo per giorni 30 per i lavori di ripristino;
ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse risultare dalla disponenda ctu. Con vittoria di spese,
Pag. 4 a 10 R. G. n. 1261/2018
competenze ed onorari di causa”.
Con comparsa di risposta depositata in data 18/01/2019, si costituiva il CP_1
contestando la ricostruzione dei fatti di causa prospettata da parte attrice e
[...] chiedendo il rigetto delle avverse domande.
In particolare, il convenuto sottolineava come la pavimentazione dell'androne CP_1 condominiale non fosse caratterizzata da una pendenza tale da determinare l'afflusso delle acque verso l'appartamento di e come, in ogni caso, le caratteristiche e Parte_1
l'entità dei danni lamentati da quest'ultimo fossero incompatibili con la natura del guasto riscontrato – consistente in una mera fessurazione dell'innesto del pressostato e non, come invece sostenuto dall'attore, nella completa rottura delle tubature dell'impianto di autoclave
– e con l'esiguità dei versamenti riscontrati.
Insisteva, pertanto, nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. In via preliminare, senza riconoscimento alcuno delle richieste avanzate da parte attrice, autorizzare il in Controparte_1 persona del suo amministratore p.t., a chiamare in causa in garanzia il terzo compagnia assicurativa in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Controparte_2
Marocchesa n. 14, Mogliano Veneto (TV), P. IVA e, a tal fine, differire l'udienza del P.IVA_2
25/02/2019 per consentire la citazione della predetta compagnia nel rispetto del termine di cui all'art. 163-bis c.p.c.; 2. Nel merito, accertare, ritenere e dichiarare del tutto infondate, in fatto e in diritto, tutte le deduzioni formulate da parte attrice e, conseguentemente, respingere ogni richiesta di addebito di responsabilità in capo al per tutte le fattispecie di danni spiegate in citazione perché Controparte_1 non riconducibili eziologicamente ad alcuna responsabilità del per l'effetto, rigettare ogni e CP_1 qualunque richiesta di risarcimento del danno spiegata nei confronti del concludente per CP_1 manifesta infondatezza in fatto e in diritto, dichiarando – anche ed ulteriormente – l'insussistenza del nesso eziologico tra l'evento, quale realmente verificatosi alla data del 29/07/2016, ed i lamentati danni reclamati dall'attore;
3. In subordine, per la remota e non temuta ipotesi di accertamento della responsabilità in capo al ridurre e contenere la determinazione del quantum dovuto a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno (secondo quanto risulterà eventualmente provato in esito al giudizio), facendo applicazione dei criteri adottati dalla giurisprudenza in materia, tenuto conto, soprattutto, delle argomentazioni ed eccezioni evidenziate nella parte narrativa del presente atto;
4. In subordine, per la remota e non temuta ipotesi di accertamento della responsabilità in capo al dichiarare Controparte_1 la compagnia assicurativa in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 tenuta a garantire e manlevare il Condominio concludente da ogni pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti nel presente giudizio e di quanto questi venisse condannato a pagare in favore dell'attore, sig.
per l'effetto, in accoglimento della domanda di garanzia avanzata dal Parte_1 CP_1 convenuto, condannare il terzo in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a tenere indenne il assicurato da ogni pregiudizio patrimoniale scaturente Controparte_1
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dall'accoglimento totale o parziale delle domande spiegate nei suoi confronti e a rifondere direttamente l'attore del quantum come a lui eventualmente dovuto in esito e a conclusione del presente giudizio, oltre alla rifusione delle spese e competenze di causa che venissero liquidate dal Tribunale adito in favore dell'attore”.
Con comparsa di risposta depositata in data 28/06/2019, si costituiva Controparte_2 la quale chiedeva di: “1) In via preliminare, ritenere e dichiarare le domande spiegate dall'attore improcedibili, inammissibili ed infondate o, comunque, con qualunque statuizione, rigettarle;
2) In via meramente subordinata, ove ritenuta la responsabilità del limitare il danno Controparte_1 reclamato dall'attore nel limiti del giusto e del provato ed il diritto del Condominio ad essere manlevato e garantito dalla deducente Società nei limiti, alle condizioni e con ogni scoperto e franchigia di cui alla polizza n. 12000272022”.
La causa, istruita mediante l'escussione dei testimoni ed era successivamente rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c.
La domanda spiegata da va accolta nei limiti e per quanto di ragione di Parte_1 seguito esposto.
ha agito in giudizio per sentir condannare il al Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni subiti a seguito della fuoriuscita di acqua che, originando da un guasto occorso all'impianto di autoclave condominiale, si sarebbe riversata nella propria unità immobiliare, determinando – a causa del prolungato ristagno – il rigonfiamento degli intonaci, l'ossidazione dei frutti dell'impianto elettrico ed il danneggiamento della pavimentazione e del mobilio ivi presente, nonché arrecando grave pregiudizio all'attività professionale svolta dall'attore, che lo stesso sarebbe stato costretto a sospendere a causa della temporanea inutilizzabilità dell'appartamento.
La tipologia di responsabilità ascritta al convenuto rientra, quindi, nello schema CP_1 della responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., la quale, se da un lato si caratterizza per l'irrilevanza dell'elemento soggettivo e per il conseguente alleggerimento dell'onere probatorio gravante sul danneggiato, dall'altro non esonera tuttavia quest'ultimo dal dover fornire la prova del fatto generatore del danno, del pregiudizio subito e del nesso di causalità tra il primo ed il secondo.
Orbene, alla luce del compendio probatorio a disposizione di questo giudice e con particolare riferimento all'esito della prova testimoniale, appare evidente che il predetto onere non sia stato del tutto soddisfatto.
In primo luogo, dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta e Testimone_2 [...]
– la cui attendibilità può evincersi dall'elevato grado di coerenza intrinseca e dalla Tes_3
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convergenza nella puntuale descrizione dei fatti su cui le stesse vertono – risulta che gli eventi del 29/07/2016 abbiano avuto luogo a seguito della fessurazione del pressostato dell'autoclave condominiale e della conseguente fuoriuscita di modeste quantità di acqua e non, come invece sostenuto nell'atto introduttivo del presente giudizio, a causa della completa rottura delle tubazioni dell'impianto idrico.
Al riguardo, lo stesso titolare dell'omonima ditta incaricata dal Testimone_3 condominio convenuto di eseguire le necessarie riparazioni, chiamato a deporre in qualità di testimone all'udienza del 27/01/2025, ha avuto modo di dichiarare che “riguardo la domanda n) che mi viene letta posso confermare che vi era una piccola perdita, anzi un gocciolio, aprendo il pressostato come io stesso ho verificato prima di eseguire la riparazione (…)”.
La natura del guasto e l'esiguità della conseguente fuoriuscita di acqua risultano altresì confermate dalla dichiarazione resa dalla teste all'udienza del 13/06/2022 Testimone_2 secondo cui “(...) quando arrivai l'acqua si dirigeva verso l'ascensore e verso lo studio ma in Parte_1 poca quantità” e dalla circostanza, resa nota dalla stessa in pari data, secondo la quale Tes_1 verso le ore 12:30, ossia soltanto un'ora e mezza dopo la chiusura delle valvole dell'autoclave da parte dell'allora amministratore di condominio , il pavimento Persona_1 dell'androne condominiale risultava completamente asciutto.
Orbene, posto che la circostanza relativa alla chiusura delle valvole da parte del Per_1 appare corroborata dalle parole di – il quale, interrogato sul punto, ha Testimone_3 dichiarato che “(...) al momento del mio arrivo non vi erano perdite di acqua perché le valvole erano state chiuse (...)” – è di tutta evidenza che, qualora la perdita fosse stata di entità tale da giustificare i danni riportati dall'attore, non sarebbe stato possibile provvedere alla rimozione dell'acqua in un lasso di tempo così ristretto.
Tralasciando l'esame della deposizione del teste di cui si dirà nel prosieguo, non Tes_4 può tacersi come parte attrice non abbia fornito alcuna prova in merito a quanto affermato in punto di fatto e, soprattutto, all'asserita pendenza della pavimentazione dell'androne condominiale, la quale risulta accennata unicamente nella consulenza tecnica redatta dall'ing. su incarico di . Persona_3 Parte_1
Al riguardo, va osservato che, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la consulenza tecnica di parte integra una mera allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio e pertanto inidonea, in assenza di altri elementi suscettibili di validarne il contenuto, a determinare il convincimento del giudice in merito ai fatti che ne costituiscono l'oggetto (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, n. 164 del 19/01/2022; Cass. Civ., sez. II, n. 20347 del 24/08/2017).
Nel caso di specie, non sussistono ulteriori elementi di prova a sostegno della circostanza
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addotta dall'attore, della cui produzione lo stesso è onerato – conviene ribadirlo – in applicazione della regola di riparto dei carichi probatori di cui all'art. 2697 c.c., ai sensi della quale chiunque agisca in giudizio per far valere un proprio diritto è tenuto a dimostrare l'esistenza dei fatti che ne costituiscono il fondamento.
Onere probatorio, peraltro, non attenuato nel caso di specie, in quanto non esonera il danneggiato dall'onere di dimostrare la sussistenza del nesso causale, restando a carico del custode, di converso, dimostrare l'intervenuto caso fortuito.
Ed infatti, la responsabilità ex art.2051 c.c. postula la presenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, che attribuisce al predetto un potere di controllo sulla medesima;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia (cfr da ultimo Corte di Cassazione, ordinanza del 9/11/2020, n.25018).
Va in ogni caso sottolineato che, quand'anche la pavimentazione dell'androne condominiale avesse presentato una pendenza tale da favorire l'afflusso delle acque provenienti dall'autoclave verso l'appartamento dell'odierno attore, i danni lamentati da quest'ultimo non sarebbero risultati comunque compatibili con l'entità della perdita e con l'esiguo lasso di tempo intercorrente tra la rilevazione del guasto, avvenuta intorno alle ore 9:30 e la chiusura delle valvole dell'autoclave, effettuata intorno alle ore 11:00 dello stesso giorno.
Inoltre, pur ipotizzando che il guasto all'impianto di autoclave si fosse verificato prima della sua scoperta ad opera di e della conseguente segnalazione Testimone_2 all'amministratore di condominio, lo stesso andrebbe collocato in epoca prossima alla mattina del 29/07/2016, in tal senso deponendo la circostanza riferita dalla – la cui Tes_1 dichiarazione, si ricorda, appare pienamente attendibile alla luce delle precedenti osservazioni – secondo la quale la stessa era solita recarsi giornalmente nei luoghi in questione per far visita alla madre.
Se le deposizioni dei testi di parte convenuta paiono connotate da un elevato grado di credibilità, altrettanto non può dirsi per le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice e – rispettivamente figlio ed ex-compagna del figlio Testimone_5 Tes_6 dell'attore – le quali, oltre a provenire da soggetti affettivamente legati tra loro e con lo stesso attore da vincoli di parentela/relazione, risultano difficilmente collocabili nel contesto fattuale emergente dal complessivo quadro probatorio.
Pag. 8 a 10 R. G. n. 1261/2018
In particolare, con riguardo alle considerazioni appena espresse in merito ai legami intercorrenti fra i testi di parte attrice ed all'incidenza che gli stessi sono suscettibili di esplicare sul piano dell'attendibilità della prova testimoniale, va osservato che, sebbene tali circostanze non possano giustificare, di per sé, la formulazione di un giudizio di inverosimiglianza rispetto alle dichiarazioni rese in sede di assunzione della prova medesima, di esse il giudice può tuttavia tener conto ai fini della determinazione del proprio convincimento, qualora quest'ultimo risulti corroborato da altri elementi, nonché alla luce del quadro probatorio complessivamente considerato.
Quadro probatorio che, però, non può prescindere dalla deposizione del teste Tes_4 avvenuta nel corso dell'udienza del 20/02/2024.
Ed infatti il predetto ha confermato il contenuto della perizia redatta a seguito del sopralluogo effettuato in data 12/08/2016, in occasione del quale il professionista incaricato dalla compagnia assicuratrice aveva appurato che, in conseguenza della parziale rottura dell'impianto idrico condominiale e del successivo afflusso di acqua verso l'unità immobiliare di proprietà dell'attore, quest'ultima aveva subito danni – in termini di umidità delle opere murarie – quantificabili nella minor misura di euro 900,00.
Orbene, i danni accertati in sede di sopralluogo, connotati da un indice di gravità notevolmente inferiore rispetto a quanto prospettato dall'attore, appaiono maggiormente compatibili con la ricostruzione dei fatti di causa operata sulla base delle dichiarazioni testimoniali acquisite in corso di causa ed avuto riguardo, in particolare, a quelle rese dalla teste all'udienza del 13/06/2022. Tes_1
Ciò delinea, nel caso di specie, una situazione di evidente incompatibilità tra il pregiudizio lamentato dall'attore e la natura, oltre che la portata, dell'evento accertato, avvenuto in limiti e connotazioni ben diverse da quelle descritte dalla parte attrice.
Ne deriva che, sulla scorta delle risultanze istruttorie e, in particolare, del mancato raggiungimento della prova in merito all'esistenza di un nesso eziologico tra i primi ed il secondo nei termini della prospettazione attorea, va rigettata la domanda principale avanzata da , mentre merita accoglimento quella proposta in via subordinata in Parte_1 relazione al risarcimento dei danni nella minor misura eventualmente accertata in corso di causa che si determina in €. 900,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda.
Alcuna rilevanza può, invece, attribuirsi alle richieste articolate dallo stesso attore con riguardo alla revoca dell'ordinanza di ammissione delle prove dell'8/01/2022 per quanto detto all'esito della odierna udienza confermandosi altresì il rigetto della richiesta di ctu per come deciso e motivato con ordinanza del 28.01.2025.
Pag. 9 a 10 R. G. n. 1261/2018
L'accertamento della responsabilità del in ordine alla causazione dei Controparte_1 danni dedotti da parte attrice, se da un lato implica il riconoscimento, in capo a quest'ultima, del diritto di chiederne il risarcimento nei limiti del quantum effettivamente accertato, dall'altro comporta l'obbligo di di manlevare il convenuto dal Controparte_2 pregiudizio patrimoniale derivante dall'accoglimento della domanda attorea, in tal senso deponendo il testo della polizza assicurativa n. 12000272022 sottoscritta dal CP_1 in data 13/11/2011 e versata in atti.
[...]
L'accoglimento della domanda di in misura considerevolmente Parte_1 inferiore a quanto dallo stesso richiesto giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1261/2018 R.G., così provvede:
accoglie parzialmente la domanda di e, per Parte_1
l'effetto, condanna in qualità di garante del Controparte_2 CP_1
a corrispondere a parte attrice la somma di euro 900,00 a titolo di
[...]
indennizzo ed oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo, per i danni dalla stessa subiti in conseguenza dell'occorso verificatosi in data 29/07/2016 con manleva da parte della compagnia assicuratrice per la copertura da polizza indicata ed intercorsa fra il convenuto stesso e la cui operatività Controparte_2
non è stata contestata;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 24/11/2025.
Il Giudice on.
Dott. NC RA
Pag. 10 a 10
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
All'udienza del 24/11/2025, innanzi al Giudice, Got NC RA, sono comparsi: avv. Italiano la quale insiste nella istanza di revoca della ordinanza di ammissione delle prove dell'8.01.2022 nella parte in cui ha rigettato alcuni capitolati di cui alle lettere L) M)
N) O) P) Q) R) e sui fatti di causa rilevanti lettere B) e C). In subordine insiste nella richiesta di CTU considerato l'esito positivo della prova ed in ogni caso insiste in atti e verbali di causa e segnatamente nelle note di trattazione scritta depositate per la udienza del 22.9.2025.
Avv. Francesca Pirri per delega dell'avv. Antonino Presti per parte convenuta la quale si riporta ed insiste nei precedenti atti e verbali di causa e segnatamente nelle note di trattazione scritta del 17.9.2025; insiste nella richiesta istruttoria di audizione del dott.
così come richiesto nelle anzidette note autorizzate e verbali e atti di Persona_1
causa. Contesta la richiesta istruttoria di parte attrice oggi reiterata e già articolata nelle note per la udienza del 22.09.2025 in quanto del tutto infondata e non conducente anche alla luce delle risultanze istruttorie già acquisite in atti e pertanto insiste per la decisione della causa chiedendo l'integrale rigetto di tutte le domande e richieste di natura istruttoria formulate dalla parte attrice.
Avv. L'Ambrosa per la chiamata in causa, si riporta alle note di trattazione depositate per la udienza del 22.09.2025 contesta le reiterate richieste istruttorie di parte attrice atteso che la stessa non ha assolto come doveva all'onere probatorio circa il quantum debeatur e pertanto non può con la eventuale disponenda ctu sopperire ad un deficit probatorio. Si riporta pertanto a tutto quanto già dedotto ed ecepito nei precedenti atti e verbali di causa ribadendo la pretestuosità delle reclamate somme atteso che dalla prova espletata è emerso che il danno se presente è comunque scaturito da un semplice gocciolamento dell'impianto condominiale prontamente fermato dall'allora amministratore dott. e confermato Per_1
dal teste L'avv. Italiano contesta ed insiste e tutte le parti congiuntamente chiedono Tes_1
nel caso di rinvio un termine per note.
È anche presente per la pratica forense la dott.ssa . Persona_2
Pag. 1 a 10 R. G. n. 1261/2018
Il Giudice
discussa la causa, preliminarmente rigetta le richieste di carattere istruttorio oggi ribadite dalla parte attrice poiché i capitoli di prova esclusi da quelli ammessi tendevano e tendono a fare esprimere valutazioni e giudizi al teste interrogando poiché finalizzati a dimostrare la causa ed effetto dei fatti ivi riportati. Inoltre, inammissibili in quanto generici nella loro formulazione (avuto riguardo in particolare ai capitoli C, L, M, N, O, P, Q, ed R); riguardo poi il capitolo B, si rileva che la sua esclusione sia stata determinata dal fatto che era attinente ad una circostanza sostanzialmente non contestata e comunque confermata nel corso della istruttoria.
Quindi, si ritira in Camera di Consiglio, conclusa la quale da lettura in udienza del dispositivo di sentenza e deposita contestuale motivazione di cui il presente fa parte integrante e di seguito integralmente riportata.
Il Giudice
Got NC RA
(firma digitale)
Pag. 2 a 10 R. G. n. 1261/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Unico Onorario NC RA, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R. G. n. 1261/2018 R.G.
Promossa da
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31/07/1937, elettivamente domiciliato in Milazzo, Via Del Marinaio d'Italia n. 8, presso lo studio dell'avv. Italiano Rosa Isabel, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-attore-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., Via Umberto I n. 51, presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Presti Antonino, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-convenuto-
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Messina, Via Del Vespro n. 65, presso lo studio P.IVA_2 dell'avv. L'Ambrosa Piera, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-terza chiamata-
Oggetto: danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Pag. 3 a 10 R. G. n. 1261/2018
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti, precisate le conclusioni nel corso della odierna udienza, discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IL GIUDICE
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
Per i seguenti motivi
Con atto di citazione notificato in data 12/07/2018, conveniva in Parte_1 giudizio il dinanzi all'intestato Tribunale, esponendo di essere Controparte_1 proprietario dell'appartamento sito al piano terra del sito in Controparte_1
Barcellona P.G., Via Benedetto Croce n. 24, adibito a studio professionale da sé e dal proprio figlio, entrambi dottori agronomi;
affermava poi che la mattina del 29/07/2016, a causa della rottura dell'impianto di autoclave condominiale ubicato al medesimo piano, l'anzidetto appartamento era allagato, subendo ingenti danni in conseguenza del prolungato ristagno delle acque al suo interno;
che a cagionare l'accumulo di acqua nell'immobile di sua proprietà era stata l'accentuata pendenza della pavimentazione condominiale, la quale, anziché convogliarla verso l'esterno, ne aveva favorito l'afflusso verso il limitrofo studio professionale;
che, inoltre, ai danni materiali andava aggiunto il pregiudizio economico derivante dal fermo lavorativo reso necessario dall'esigenza di eseguire i lavori di ripristino dell'immobile.
Ciò premesso, l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo accertamento della natura e delle cause dei danni riportati dall'appartamento e dalla mobilia dell'attore, dichiarare la responsabilità del convenuto e per l'effetto condannarlo con CP_1 sentenza esecutiva come per legge a risarcire all'attore i danni: nella misura di euro 11.210,00 oltre iva e rivalutazione monetaria, di cui euro 7.710,00, oltre iva e rivalutazione monetaria, per i danni subiti dall'immobile e dagli arredi, ed euro 3.500,00, oltre rivalutazione monetaria, da liquidarsi equitativamente, in considerazione del fermo lavorativo per giorni 30 per i lavori di ripristino;
ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse risultare dalla disponenda ctu. Con vittoria di spese,
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competenze ed onorari di causa”.
Con comparsa di risposta depositata in data 18/01/2019, si costituiva il CP_1
contestando la ricostruzione dei fatti di causa prospettata da parte attrice e
[...] chiedendo il rigetto delle avverse domande.
In particolare, il convenuto sottolineava come la pavimentazione dell'androne CP_1 condominiale non fosse caratterizzata da una pendenza tale da determinare l'afflusso delle acque verso l'appartamento di e come, in ogni caso, le caratteristiche e Parte_1
l'entità dei danni lamentati da quest'ultimo fossero incompatibili con la natura del guasto riscontrato – consistente in una mera fessurazione dell'innesto del pressostato e non, come invece sostenuto dall'attore, nella completa rottura delle tubature dell'impianto di autoclave
– e con l'esiguità dei versamenti riscontrati.
Insisteva, pertanto, nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. In via preliminare, senza riconoscimento alcuno delle richieste avanzate da parte attrice, autorizzare il in Controparte_1 persona del suo amministratore p.t., a chiamare in causa in garanzia il terzo compagnia assicurativa in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Controparte_2
Marocchesa n. 14, Mogliano Veneto (TV), P. IVA e, a tal fine, differire l'udienza del P.IVA_2
25/02/2019 per consentire la citazione della predetta compagnia nel rispetto del termine di cui all'art. 163-bis c.p.c.; 2. Nel merito, accertare, ritenere e dichiarare del tutto infondate, in fatto e in diritto, tutte le deduzioni formulate da parte attrice e, conseguentemente, respingere ogni richiesta di addebito di responsabilità in capo al per tutte le fattispecie di danni spiegate in citazione perché Controparte_1 non riconducibili eziologicamente ad alcuna responsabilità del per l'effetto, rigettare ogni e CP_1 qualunque richiesta di risarcimento del danno spiegata nei confronti del concludente per CP_1 manifesta infondatezza in fatto e in diritto, dichiarando – anche ed ulteriormente – l'insussistenza del nesso eziologico tra l'evento, quale realmente verificatosi alla data del 29/07/2016, ed i lamentati danni reclamati dall'attore;
3. In subordine, per la remota e non temuta ipotesi di accertamento della responsabilità in capo al ridurre e contenere la determinazione del quantum dovuto a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno (secondo quanto risulterà eventualmente provato in esito al giudizio), facendo applicazione dei criteri adottati dalla giurisprudenza in materia, tenuto conto, soprattutto, delle argomentazioni ed eccezioni evidenziate nella parte narrativa del presente atto;
4. In subordine, per la remota e non temuta ipotesi di accertamento della responsabilità in capo al dichiarare Controparte_1 la compagnia assicurativa in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 tenuta a garantire e manlevare il Condominio concludente da ogni pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti nel presente giudizio e di quanto questi venisse condannato a pagare in favore dell'attore, sig.
per l'effetto, in accoglimento della domanda di garanzia avanzata dal Parte_1 CP_1 convenuto, condannare il terzo in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a tenere indenne il assicurato da ogni pregiudizio patrimoniale scaturente Controparte_1
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dall'accoglimento totale o parziale delle domande spiegate nei suoi confronti e a rifondere direttamente l'attore del quantum come a lui eventualmente dovuto in esito e a conclusione del presente giudizio, oltre alla rifusione delle spese e competenze di causa che venissero liquidate dal Tribunale adito in favore dell'attore”.
Con comparsa di risposta depositata in data 28/06/2019, si costituiva Controparte_2 la quale chiedeva di: “1) In via preliminare, ritenere e dichiarare le domande spiegate dall'attore improcedibili, inammissibili ed infondate o, comunque, con qualunque statuizione, rigettarle;
2) In via meramente subordinata, ove ritenuta la responsabilità del limitare il danno Controparte_1 reclamato dall'attore nel limiti del giusto e del provato ed il diritto del Condominio ad essere manlevato e garantito dalla deducente Società nei limiti, alle condizioni e con ogni scoperto e franchigia di cui alla polizza n. 12000272022”.
La causa, istruita mediante l'escussione dei testimoni ed era successivamente rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c.
La domanda spiegata da va accolta nei limiti e per quanto di ragione di Parte_1 seguito esposto.
ha agito in giudizio per sentir condannare il al Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni subiti a seguito della fuoriuscita di acqua che, originando da un guasto occorso all'impianto di autoclave condominiale, si sarebbe riversata nella propria unità immobiliare, determinando – a causa del prolungato ristagno – il rigonfiamento degli intonaci, l'ossidazione dei frutti dell'impianto elettrico ed il danneggiamento della pavimentazione e del mobilio ivi presente, nonché arrecando grave pregiudizio all'attività professionale svolta dall'attore, che lo stesso sarebbe stato costretto a sospendere a causa della temporanea inutilizzabilità dell'appartamento.
La tipologia di responsabilità ascritta al convenuto rientra, quindi, nello schema CP_1 della responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., la quale, se da un lato si caratterizza per l'irrilevanza dell'elemento soggettivo e per il conseguente alleggerimento dell'onere probatorio gravante sul danneggiato, dall'altro non esonera tuttavia quest'ultimo dal dover fornire la prova del fatto generatore del danno, del pregiudizio subito e del nesso di causalità tra il primo ed il secondo.
Orbene, alla luce del compendio probatorio a disposizione di questo giudice e con particolare riferimento all'esito della prova testimoniale, appare evidente che il predetto onere non sia stato del tutto soddisfatto.
In primo luogo, dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta e Testimone_2 [...]
– la cui attendibilità può evincersi dall'elevato grado di coerenza intrinseca e dalla Tes_3
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convergenza nella puntuale descrizione dei fatti su cui le stesse vertono – risulta che gli eventi del 29/07/2016 abbiano avuto luogo a seguito della fessurazione del pressostato dell'autoclave condominiale e della conseguente fuoriuscita di modeste quantità di acqua e non, come invece sostenuto nell'atto introduttivo del presente giudizio, a causa della completa rottura delle tubazioni dell'impianto idrico.
Al riguardo, lo stesso titolare dell'omonima ditta incaricata dal Testimone_3 condominio convenuto di eseguire le necessarie riparazioni, chiamato a deporre in qualità di testimone all'udienza del 27/01/2025, ha avuto modo di dichiarare che “riguardo la domanda n) che mi viene letta posso confermare che vi era una piccola perdita, anzi un gocciolio, aprendo il pressostato come io stesso ho verificato prima di eseguire la riparazione (…)”.
La natura del guasto e l'esiguità della conseguente fuoriuscita di acqua risultano altresì confermate dalla dichiarazione resa dalla teste all'udienza del 13/06/2022 Testimone_2 secondo cui “(...) quando arrivai l'acqua si dirigeva verso l'ascensore e verso lo studio ma in Parte_1 poca quantità” e dalla circostanza, resa nota dalla stessa in pari data, secondo la quale Tes_1 verso le ore 12:30, ossia soltanto un'ora e mezza dopo la chiusura delle valvole dell'autoclave da parte dell'allora amministratore di condominio , il pavimento Persona_1 dell'androne condominiale risultava completamente asciutto.
Orbene, posto che la circostanza relativa alla chiusura delle valvole da parte del Per_1 appare corroborata dalle parole di – il quale, interrogato sul punto, ha Testimone_3 dichiarato che “(...) al momento del mio arrivo non vi erano perdite di acqua perché le valvole erano state chiuse (...)” – è di tutta evidenza che, qualora la perdita fosse stata di entità tale da giustificare i danni riportati dall'attore, non sarebbe stato possibile provvedere alla rimozione dell'acqua in un lasso di tempo così ristretto.
Tralasciando l'esame della deposizione del teste di cui si dirà nel prosieguo, non Tes_4 può tacersi come parte attrice non abbia fornito alcuna prova in merito a quanto affermato in punto di fatto e, soprattutto, all'asserita pendenza della pavimentazione dell'androne condominiale, la quale risulta accennata unicamente nella consulenza tecnica redatta dall'ing. su incarico di . Persona_3 Parte_1
Al riguardo, va osservato che, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la consulenza tecnica di parte integra una mera allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio e pertanto inidonea, in assenza di altri elementi suscettibili di validarne il contenuto, a determinare il convincimento del giudice in merito ai fatti che ne costituiscono l'oggetto (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, n. 164 del 19/01/2022; Cass. Civ., sez. II, n. 20347 del 24/08/2017).
Nel caso di specie, non sussistono ulteriori elementi di prova a sostegno della circostanza
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addotta dall'attore, della cui produzione lo stesso è onerato – conviene ribadirlo – in applicazione della regola di riparto dei carichi probatori di cui all'art. 2697 c.c., ai sensi della quale chiunque agisca in giudizio per far valere un proprio diritto è tenuto a dimostrare l'esistenza dei fatti che ne costituiscono il fondamento.
Onere probatorio, peraltro, non attenuato nel caso di specie, in quanto non esonera il danneggiato dall'onere di dimostrare la sussistenza del nesso causale, restando a carico del custode, di converso, dimostrare l'intervenuto caso fortuito.
Ed infatti, la responsabilità ex art.2051 c.c. postula la presenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, che attribuisce al predetto un potere di controllo sulla medesima;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia (cfr da ultimo Corte di Cassazione, ordinanza del 9/11/2020, n.25018).
Va in ogni caso sottolineato che, quand'anche la pavimentazione dell'androne condominiale avesse presentato una pendenza tale da favorire l'afflusso delle acque provenienti dall'autoclave verso l'appartamento dell'odierno attore, i danni lamentati da quest'ultimo non sarebbero risultati comunque compatibili con l'entità della perdita e con l'esiguo lasso di tempo intercorrente tra la rilevazione del guasto, avvenuta intorno alle ore 9:30 e la chiusura delle valvole dell'autoclave, effettuata intorno alle ore 11:00 dello stesso giorno.
Inoltre, pur ipotizzando che il guasto all'impianto di autoclave si fosse verificato prima della sua scoperta ad opera di e della conseguente segnalazione Testimone_2 all'amministratore di condominio, lo stesso andrebbe collocato in epoca prossima alla mattina del 29/07/2016, in tal senso deponendo la circostanza riferita dalla – la cui Tes_1 dichiarazione, si ricorda, appare pienamente attendibile alla luce delle precedenti osservazioni – secondo la quale la stessa era solita recarsi giornalmente nei luoghi in questione per far visita alla madre.
Se le deposizioni dei testi di parte convenuta paiono connotate da un elevato grado di credibilità, altrettanto non può dirsi per le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice e – rispettivamente figlio ed ex-compagna del figlio Testimone_5 Tes_6 dell'attore – le quali, oltre a provenire da soggetti affettivamente legati tra loro e con lo stesso attore da vincoli di parentela/relazione, risultano difficilmente collocabili nel contesto fattuale emergente dal complessivo quadro probatorio.
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In particolare, con riguardo alle considerazioni appena espresse in merito ai legami intercorrenti fra i testi di parte attrice ed all'incidenza che gli stessi sono suscettibili di esplicare sul piano dell'attendibilità della prova testimoniale, va osservato che, sebbene tali circostanze non possano giustificare, di per sé, la formulazione di un giudizio di inverosimiglianza rispetto alle dichiarazioni rese in sede di assunzione della prova medesima, di esse il giudice può tuttavia tener conto ai fini della determinazione del proprio convincimento, qualora quest'ultimo risulti corroborato da altri elementi, nonché alla luce del quadro probatorio complessivamente considerato.
Quadro probatorio che, però, non può prescindere dalla deposizione del teste Tes_4 avvenuta nel corso dell'udienza del 20/02/2024.
Ed infatti il predetto ha confermato il contenuto della perizia redatta a seguito del sopralluogo effettuato in data 12/08/2016, in occasione del quale il professionista incaricato dalla compagnia assicuratrice aveva appurato che, in conseguenza della parziale rottura dell'impianto idrico condominiale e del successivo afflusso di acqua verso l'unità immobiliare di proprietà dell'attore, quest'ultima aveva subito danni – in termini di umidità delle opere murarie – quantificabili nella minor misura di euro 900,00.
Orbene, i danni accertati in sede di sopralluogo, connotati da un indice di gravità notevolmente inferiore rispetto a quanto prospettato dall'attore, appaiono maggiormente compatibili con la ricostruzione dei fatti di causa operata sulla base delle dichiarazioni testimoniali acquisite in corso di causa ed avuto riguardo, in particolare, a quelle rese dalla teste all'udienza del 13/06/2022. Tes_1
Ciò delinea, nel caso di specie, una situazione di evidente incompatibilità tra il pregiudizio lamentato dall'attore e la natura, oltre che la portata, dell'evento accertato, avvenuto in limiti e connotazioni ben diverse da quelle descritte dalla parte attrice.
Ne deriva che, sulla scorta delle risultanze istruttorie e, in particolare, del mancato raggiungimento della prova in merito all'esistenza di un nesso eziologico tra i primi ed il secondo nei termini della prospettazione attorea, va rigettata la domanda principale avanzata da , mentre merita accoglimento quella proposta in via subordinata in Parte_1 relazione al risarcimento dei danni nella minor misura eventualmente accertata in corso di causa che si determina in €. 900,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda.
Alcuna rilevanza può, invece, attribuirsi alle richieste articolate dallo stesso attore con riguardo alla revoca dell'ordinanza di ammissione delle prove dell'8/01/2022 per quanto detto all'esito della odierna udienza confermandosi altresì il rigetto della richiesta di ctu per come deciso e motivato con ordinanza del 28.01.2025.
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L'accertamento della responsabilità del in ordine alla causazione dei Controparte_1 danni dedotti da parte attrice, se da un lato implica il riconoscimento, in capo a quest'ultima, del diritto di chiederne il risarcimento nei limiti del quantum effettivamente accertato, dall'altro comporta l'obbligo di di manlevare il convenuto dal Controparte_2 pregiudizio patrimoniale derivante dall'accoglimento della domanda attorea, in tal senso deponendo il testo della polizza assicurativa n. 12000272022 sottoscritta dal CP_1 in data 13/11/2011 e versata in atti.
[...]
L'accoglimento della domanda di in misura considerevolmente Parte_1 inferiore a quanto dallo stesso richiesto giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1261/2018 R.G., così provvede:
accoglie parzialmente la domanda di e, per Parte_1
l'effetto, condanna in qualità di garante del Controparte_2 CP_1
a corrispondere a parte attrice la somma di euro 900,00 a titolo di
[...]
indennizzo ed oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo, per i danni dalla stessa subiti in conseguenza dell'occorso verificatosi in data 29/07/2016 con manleva da parte della compagnia assicuratrice per la copertura da polizza indicata ed intercorsa fra il convenuto stesso e la cui operatività Controparte_2
non è stata contestata;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 24/11/2025.
Il Giudice on.
Dott. NC RA
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