Art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, le somme occorrenti per l'applicazione della presente legge utilizzando, all'uopo, le maggiori entrate risultanti dal quarto provvedimento di variazioni di bilancio per l'esercizio 1948-49.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, le somme occorrenti per l'applicazione della presente legge utilizzando, all'uopo, le maggiori entrate risultanti dal quarto provvedimento di variazioni di bilancio per l'esercizio 1948-49.