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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 02/02/2026, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1517/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TT PP, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9647/2025 depositato il 24/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti, 25 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09737202500065905000 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 651/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
come indicate in atti e specificate infra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.5.2025, Ricorrente_1 impugnava nei confronti del Comune di Anzio e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione la cartella di pagamento IMU 2019 n. 69725999000006858000 notificata in data 26.3.2025.
Affermava di essere proprietario al 50% dell'immobile sito in Anzio, Indirizzo_1 (Catasto Fabbricati, foglio Dati catastali_1, acquistato in data 21.6.2019 in regime di comunione dei beni per unirlo all'unità immobiliare confinante (al civico 13) già adibita ad abitazione principale.
A tale scopo, aveva attivato un interpello presso l'Agenzia delle Entrate, ottenendo un parere favorevole per la concessione dell'agevolazione “prima casa”; segnalava inoltre che l'immobile era stato acquistato in pessimo stato ed era stato oggetto di significativi lavori di ristrutturazione e unificazione interna, avviati al momento dell'acquisto nel 2019 e proseguiti per oltre un anno, con la definitiva unione fiscale avvenuta il
26 giugno del 2020, con destinazione unitaria ad abitazione principale.
Deduceva, come motivi di ricorso: l'assenza di imponibilità IMU per il 2019, dal momento che l'immobile non era mai stato utilizzato né era disponibile per l'uso abitativo nel 2019; l'illegittimità della richiesta, trattandosi di unica abitazione principale;
tardività della notifica e intervenuta prescrizione, atteso che la cartella era stata notificata il 26.3.2025, oltre il termine estintivo quinquennale, mentre una precedente pretesa notifica in data 31.8.2024 non era mai stata ricevuta;
violazione del principio di capacità contributiva, in quanto l'applicazione della tassa su un immobile di modesta metratura e destinato da subito all'unione fisica e fiscale con quello costituente abitazione principale, determinerebbe una imposizione irragionevole.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato o di disporre la riduzione della richiesta tributaria, con vittoria di spese.
L'Agenzia convenuta si costituiva in data 30.6.2025, contestando le affermazioni contenute nel ricorso: affermava in primo luogo che l'atto impugnato non era la cartella indicata, bensì una una “comunicazione di avvenuta presa in carico” dell'avviso di accertamento numero 350292, notificato dal Comune di Anzio in data 8.8.2024 direttamente al contribuente e che tale atto non era da considerarsi tra gli atti impugnabili davanti alle Corti tributarie, come ribadito dalla recente sentenza n. 4903/2025 della Corte di Cassazione e quindi il ricorso doveva ritenersi inammissibile.
Nel resto, affermava la propria carenza di legittimazione passiva, rimettendo le questioni di merito all'ente impositore.
In data 24.9.2025 si costituiva anche il Comune, che contestava ugualmente i motivi di ricorso.
Affermava che il ricorrente non aveva tempestivamente contestato l'avviso di accertamento IMU 2019 n°
350292, che era stato notificato già in data 8.8.2024 (sul punto produceva documentazione); conseguentemente, sosteneva che non fosse maturato il termine di prescrizione del credito.
Quanto all'unicità dell'abitazione, sosteneva che il certificato catastale rendeva evidente che l'unione ai fini fiscali degli immobili fosse avvenuta solo in data 21.6.2019 e che, dovesse essere applicato all'immobile in questione il tributo con l'applicazione dell'aliquota ordinaria al 10,6 per mille.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni di seguito esposte. In via preliminare, occorre ritenere il ricorso ammissibile: appare evidente che il ricorrente, seppur con terminologia errata, impugni una richiesta di pagamento tributaria, contenuta nell'atto che egli allega al ricorso.
È vero che trattasi, come l'Agenzia convenuta ha rimarcato, di una “comunicazione di avvenuta presa in carico”, ed è altrettanto vero che, come la convenuta ha indicato, la Cassazione ha ritenuto – con la citata sentenza n. 4903 del 2025 – che si tratti di un atto non impugnabile.
Tuttavia, la Cassazione ha testualmente affermato quanto segue: “Il Collegio concorda con la contribuente quanto alla non impugnabilità della comunicazione di presa in carico. Essa, infatti, non appartiene al novero degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992; d'altronde, pur volendo estendere l'impugnabilità ad altri atti lesivi non ricompresi nel novero di cui al citato art. 19 (Cass., n. 8719/2020), deve rilevarsi che la comunicazione di presa in carico dell'avviso di accertamento esecutivo da parte dell'agente della riscossione non è un atto lesivo della posizione giuridica della contribuente, bensì un mero atto partecipativo di un evento rilevante solo nel rapporto tra l'ente impositore e quello deputato alla riscossione
(cfr. Cass., n. 21254/23): la sua funzione si esaurisce nell'informare la contribuente che un avviso di accertamento esecutivo (nel caso di specie identificato in base al numero) è stato trasmesso all'agente della riscossione. Senonché́, al di là della sua funzione tipica, che lo rende non lesivo e dunque non impugnabile, la comunicazione di presa in carico ha avuto il concreto effetto di far conoscere alla contribuente che un determinato avviso di accertamento, identificato con il numero, era stato emesso nei suoi confronti”.
Letta la sentenza nel suo contenuto testuale, si comprende il ragionamento compiuto dal giudice di legittimità, che ha escluso l'impugnabilità diretta di questo atto, quando si risolva in “un mero atto partecipativo di un evento rilevante solo nel rapporto tra l'ente impositore e quello deputato alla riscossione”.
Nella specie, invece, l'atto contiene anche una precisa indicazione di somme da pagare (euro 428,34) e una diretta richiesta di pagamento.
Da questo punto di vista, non si risolve in una mera comunicazione di un rapporto tra ente impositore e agente della riscossione, ma serve a rinnovare una precisa e diretta richiesta di pagamento, certamente suscettibile di formare oggetto di ricorso tributario.
Peraltro, la stessa sentenza citata non esclude la rilevanza della “comunicazione di avvenuta presa in carico”, quando essa diventa – come nel caso di specie – strumento per conoscere un atto impositivo prima non noto.
In questo caso, infatti, il contribuente afferma di non aver mai avuto contezza della pretesa tributaria fino alla notifica dell'atto in questione, avvenuta nel marzo del 2025.
Nel merito, questa è una questione di diretta rilevanza, perché attiene alla regolarità della procedura impo- esattiva.
Il contribuente se ne duole e il Comune convenuto, responsabile della procedura. Avendo provveduto direttamente alla notifica dell'atto presupposto, respinge la censura affermando che il precedente avviso di accertamento IMU 2019 n° 350292 era già stato notificato correttamente e tempestivamente in data 8.8.2024.
Tuttavia, al contrario di ciò che afferma, la parte convenuta non fornisce sufficiente prova della avvenuta notifica di tale avviso, producendo una copia di un frontespizio di una spedizione dalla quale emerge che sarebbe stata restituita al mittente per compiuta giacenza.
Tale documento intanto non prova che esso sia riferibile a quello specifico avviso di accertamento, dal momento che sul documento non esiste alcun riferimento all'atto ivi contenuto (e già questo è sufficiente per ritenere che tale documento non abbia utilità probatoria ai nostri fini); inoltre, e per completezza, non vi
è prova che sia stata correttamente seguita la procedura della c.d. compiuta giacenza.
Il relativo motivo di ricorso, attinente alla illegittimità della procedura impositiva, si dimostra quindi fondato e da accogliere, con la conseguenza che, per ciò solo e assorbendo gli altri motivi, determina la necessità di annullare gli atti impugnati.
In ogni caso, anche nel merito della questione il ricorso appare fondato: il contribuente ha rivolto un interpello all'Agenzia delle Entrate e si è comportato adeguandosi alla risposta dell'amministrazione finanziaria. Lo stesso Comune (non si comprende se erroneamente o meno) nelle sue controdeduzioni afferma che fiscalmente occorre considerare l'unicità dell'abitazione a partire dal 21.6.2019.
Considerato che l'acquisto dell'immobile in discussione è avvenuto a partire da quella data, non si comprende che cosa possa richiedere il Comune al contribuente.
Peraltro, come insegna la giurisprudenza consolidata, i dati catastali non forniscono prove certe, ma dati superabili con prove documentali diverse: non può quindi il Comune affermare che ha agito in base a dati catastali senza valutare, ed eventualmente confutare, i motivi di ricorso e la documentazione a supporto.
Per tutte queste ragioni, la comunicazione e il presupposto avviso, da considerarsi correlati e congiuntamente impugnati, devono essere annullati.
Quanto alle spese di giudizio, considerata la soccombenza concreta, è possibile condannare il Comune convenuto al pagamento, a favore del ricorrente, di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre al rimborso delle spese di contributo unificato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Anzio convenuto al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre al rimborso delle spese di contributo unificato.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2026
Il Presidente, in funzione di Giudice monocratico
SE TT
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TT PP, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9647/2025 depositato il 24/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti, 25 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09737202500065905000 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 651/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
come indicate in atti e specificate infra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.5.2025, Ricorrente_1 impugnava nei confronti del Comune di Anzio e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione la cartella di pagamento IMU 2019 n. 69725999000006858000 notificata in data 26.3.2025.
Affermava di essere proprietario al 50% dell'immobile sito in Anzio, Indirizzo_1 (Catasto Fabbricati, foglio Dati catastali_1, acquistato in data 21.6.2019 in regime di comunione dei beni per unirlo all'unità immobiliare confinante (al civico 13) già adibita ad abitazione principale.
A tale scopo, aveva attivato un interpello presso l'Agenzia delle Entrate, ottenendo un parere favorevole per la concessione dell'agevolazione “prima casa”; segnalava inoltre che l'immobile era stato acquistato in pessimo stato ed era stato oggetto di significativi lavori di ristrutturazione e unificazione interna, avviati al momento dell'acquisto nel 2019 e proseguiti per oltre un anno, con la definitiva unione fiscale avvenuta il
26 giugno del 2020, con destinazione unitaria ad abitazione principale.
Deduceva, come motivi di ricorso: l'assenza di imponibilità IMU per il 2019, dal momento che l'immobile non era mai stato utilizzato né era disponibile per l'uso abitativo nel 2019; l'illegittimità della richiesta, trattandosi di unica abitazione principale;
tardività della notifica e intervenuta prescrizione, atteso che la cartella era stata notificata il 26.3.2025, oltre il termine estintivo quinquennale, mentre una precedente pretesa notifica in data 31.8.2024 non era mai stata ricevuta;
violazione del principio di capacità contributiva, in quanto l'applicazione della tassa su un immobile di modesta metratura e destinato da subito all'unione fisica e fiscale con quello costituente abitazione principale, determinerebbe una imposizione irragionevole.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato o di disporre la riduzione della richiesta tributaria, con vittoria di spese.
L'Agenzia convenuta si costituiva in data 30.6.2025, contestando le affermazioni contenute nel ricorso: affermava in primo luogo che l'atto impugnato non era la cartella indicata, bensì una una “comunicazione di avvenuta presa in carico” dell'avviso di accertamento numero 350292, notificato dal Comune di Anzio in data 8.8.2024 direttamente al contribuente e che tale atto non era da considerarsi tra gli atti impugnabili davanti alle Corti tributarie, come ribadito dalla recente sentenza n. 4903/2025 della Corte di Cassazione e quindi il ricorso doveva ritenersi inammissibile.
Nel resto, affermava la propria carenza di legittimazione passiva, rimettendo le questioni di merito all'ente impositore.
In data 24.9.2025 si costituiva anche il Comune, che contestava ugualmente i motivi di ricorso.
Affermava che il ricorrente non aveva tempestivamente contestato l'avviso di accertamento IMU 2019 n°
350292, che era stato notificato già in data 8.8.2024 (sul punto produceva documentazione); conseguentemente, sosteneva che non fosse maturato il termine di prescrizione del credito.
Quanto all'unicità dell'abitazione, sosteneva che il certificato catastale rendeva evidente che l'unione ai fini fiscali degli immobili fosse avvenuta solo in data 21.6.2019 e che, dovesse essere applicato all'immobile in questione il tributo con l'applicazione dell'aliquota ordinaria al 10,6 per mille.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni di seguito esposte. In via preliminare, occorre ritenere il ricorso ammissibile: appare evidente che il ricorrente, seppur con terminologia errata, impugni una richiesta di pagamento tributaria, contenuta nell'atto che egli allega al ricorso.
È vero che trattasi, come l'Agenzia convenuta ha rimarcato, di una “comunicazione di avvenuta presa in carico”, ed è altrettanto vero che, come la convenuta ha indicato, la Cassazione ha ritenuto – con la citata sentenza n. 4903 del 2025 – che si tratti di un atto non impugnabile.
Tuttavia, la Cassazione ha testualmente affermato quanto segue: “Il Collegio concorda con la contribuente quanto alla non impugnabilità della comunicazione di presa in carico. Essa, infatti, non appartiene al novero degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992; d'altronde, pur volendo estendere l'impugnabilità ad altri atti lesivi non ricompresi nel novero di cui al citato art. 19 (Cass., n. 8719/2020), deve rilevarsi che la comunicazione di presa in carico dell'avviso di accertamento esecutivo da parte dell'agente della riscossione non è un atto lesivo della posizione giuridica della contribuente, bensì un mero atto partecipativo di un evento rilevante solo nel rapporto tra l'ente impositore e quello deputato alla riscossione
(cfr. Cass., n. 21254/23): la sua funzione si esaurisce nell'informare la contribuente che un avviso di accertamento esecutivo (nel caso di specie identificato in base al numero) è stato trasmesso all'agente della riscossione. Senonché́, al di là della sua funzione tipica, che lo rende non lesivo e dunque non impugnabile, la comunicazione di presa in carico ha avuto il concreto effetto di far conoscere alla contribuente che un determinato avviso di accertamento, identificato con il numero, era stato emesso nei suoi confronti”.
Letta la sentenza nel suo contenuto testuale, si comprende il ragionamento compiuto dal giudice di legittimità, che ha escluso l'impugnabilità diretta di questo atto, quando si risolva in “un mero atto partecipativo di un evento rilevante solo nel rapporto tra l'ente impositore e quello deputato alla riscossione”.
Nella specie, invece, l'atto contiene anche una precisa indicazione di somme da pagare (euro 428,34) e una diretta richiesta di pagamento.
Da questo punto di vista, non si risolve in una mera comunicazione di un rapporto tra ente impositore e agente della riscossione, ma serve a rinnovare una precisa e diretta richiesta di pagamento, certamente suscettibile di formare oggetto di ricorso tributario.
Peraltro, la stessa sentenza citata non esclude la rilevanza della “comunicazione di avvenuta presa in carico”, quando essa diventa – come nel caso di specie – strumento per conoscere un atto impositivo prima non noto.
In questo caso, infatti, il contribuente afferma di non aver mai avuto contezza della pretesa tributaria fino alla notifica dell'atto in questione, avvenuta nel marzo del 2025.
Nel merito, questa è una questione di diretta rilevanza, perché attiene alla regolarità della procedura impo- esattiva.
Il contribuente se ne duole e il Comune convenuto, responsabile della procedura. Avendo provveduto direttamente alla notifica dell'atto presupposto, respinge la censura affermando che il precedente avviso di accertamento IMU 2019 n° 350292 era già stato notificato correttamente e tempestivamente in data 8.8.2024.
Tuttavia, al contrario di ciò che afferma, la parte convenuta non fornisce sufficiente prova della avvenuta notifica di tale avviso, producendo una copia di un frontespizio di una spedizione dalla quale emerge che sarebbe stata restituita al mittente per compiuta giacenza.
Tale documento intanto non prova che esso sia riferibile a quello specifico avviso di accertamento, dal momento che sul documento non esiste alcun riferimento all'atto ivi contenuto (e già questo è sufficiente per ritenere che tale documento non abbia utilità probatoria ai nostri fini); inoltre, e per completezza, non vi
è prova che sia stata correttamente seguita la procedura della c.d. compiuta giacenza.
Il relativo motivo di ricorso, attinente alla illegittimità della procedura impositiva, si dimostra quindi fondato e da accogliere, con la conseguenza che, per ciò solo e assorbendo gli altri motivi, determina la necessità di annullare gli atti impugnati.
In ogni caso, anche nel merito della questione il ricorso appare fondato: il contribuente ha rivolto un interpello all'Agenzia delle Entrate e si è comportato adeguandosi alla risposta dell'amministrazione finanziaria. Lo stesso Comune (non si comprende se erroneamente o meno) nelle sue controdeduzioni afferma che fiscalmente occorre considerare l'unicità dell'abitazione a partire dal 21.6.2019.
Considerato che l'acquisto dell'immobile in discussione è avvenuto a partire da quella data, non si comprende che cosa possa richiedere il Comune al contribuente.
Peraltro, come insegna la giurisprudenza consolidata, i dati catastali non forniscono prove certe, ma dati superabili con prove documentali diverse: non può quindi il Comune affermare che ha agito in base a dati catastali senza valutare, ed eventualmente confutare, i motivi di ricorso e la documentazione a supporto.
Per tutte queste ragioni, la comunicazione e il presupposto avviso, da considerarsi correlati e congiuntamente impugnati, devono essere annullati.
Quanto alle spese di giudizio, considerata la soccombenza concreta, è possibile condannare il Comune convenuto al pagamento, a favore del ricorrente, di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre al rimborso delle spese di contributo unificato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Anzio convenuto al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre al rimborso delle spese di contributo unificato.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2026
Il Presidente, in funzione di Giudice monocratico
SE TT