Ordinanza collegiale 6 ottobre 2023
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00815/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01499/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1499 del 2023, proposto da
Di Bella Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Ettore Notti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Aci Catena, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Tafuri, con domicilio eletto presso lo studio Gaetano Carmelo Tafuri in Catania, Via Umberto 296, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
del decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania n. 483/2022 in data 25 gennaio 2022.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. DA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame la società ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania n. 483/2022 del 25 gennaio 2022.
Il Comune di Aci Catena, costituitosi in giudizio, ha rappresentato, in particolare, che l’Amministrazione, con deliberazione consiliare n. 42 in data 14 novembre 2022, aveva rimodulato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
Con ordinanza n. 2901 in data 6 ottobre 2023 il Tribunale ha sospeso il giudizio.
Con memoria e documentazione depositate in data 6 marzo 2026 il Comune di Aci Catena ha rappresentato e provato l'intervenuta dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente di cui alla delibera consiliare n. 57 in data 10 ottobre 2023.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Stabilisce l’art. 248, secondo comma, del decreto legislativo n. 267/2000 che: a) dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui al successivo art. 256, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive - incluso il giudizio in ottemperanza: sul punto, cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 226/2012 e Sez. IV, n. 4772/2011 - nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione; b) le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato estinto, mentre sussistono giusti motivi, tenuto conto del particolare esito della controversia, per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto e compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA LL, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DA LL |
IL SEGRETARIO