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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/12/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima sezione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele Presidente dr. Maurizio Petrelli Consigliere avv. Clemi Tinto Giudice Ausiliario est.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 432 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
T R A
(CF , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Leone, elettivamente domiciliata presso la sede di Napoli della
Società, Piazza Matteotti n.2, in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f.: , e (c.f.: Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Ada Carolina Coluccello, presso il cui studio - in C.F._2
Morciano di Leuca alla via S. Martino n. 61 – sono elettivamente domiciliati in virtù di mandato in atti
APPELLATI
All'udienza del 10/07/2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I fatti di causa sono stati così sintetizzati nell'impugnata ordinanza ex art.702 bis c.p.c. del 08/04/2022 emessa dal Tribunale di Lecce nel giudizio RG n. 2264/2021: “Con ricorso ex art.702 bis c.pc.. i sigg.ri
e convenivano in giudizio per sentire accogliere nei Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
suoi confronti le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il rimborso del capitale e degli interessi relativi ai buoni fruttiferi postali emessi il 06.05.2002.; 2) condannare al pagamento Parte_1
della somma di €.5000,00=oltre interessi maturati. Con vittoria di spese e competenze di lite. Lamentavano i ricorrenti che nel settembre 2020 a seguito della richiesta di rimborso dei buoni sottoscritti in data 06.02.2002 avanzata all'agenzia emittente, apprendevano di non aver alcun diritto al rimborso per intervenuta prescrizione.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la quale nella piena impugnativa di quanto ex Parte_1
adverso dedotto e rilevato chiedeva il rigetto del ricorso ex art.702 bis c.p.c. perché infondato, stante la palese intervenuta prescrizione in data 06.05.2019 del diritto al rimborso dei buoni in oggetto. In particolare evidenziavano le che per buoni in oggetto era Parte_1
previsto un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto, e che gli stessi andavano liquidati alla scadenza dei sette anni. quindi in data 06.05.2009; dalla prefata data di scadenza, decorreva il termine prescrizionale di 10 anni per richiedere utilmente il rimborso dei titoli, che nella specie era inesorabilmente maturato in data 06.05.2019 senza che i titolari si attivassero in tal senso. Rilevavano ancora che le condizioni contrattuali erano analiticamente riportate nel Foglio informativo Analitico consegnato ai titolari dei buoni fruttiferi al momento della sottoscrizione degli stessi.
La causa veniva istruita con produzione documentale, precisate le conclusioni assegnati dei termini per il deposito di note conclusionali veniva fissata l'udienza del 08.04.2022 per la discussione”
Con la suddetta ordinanza, Il Tribunale di Lecce così decideva: “1) accoglie la domanda e per lo effetto condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di Parte_1
€.5.000,00 oltre agli interessi maturati.
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione in favore di parte attrice Parte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi €.2.000,00 di cui € 200,00 spese oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.”
Il tribunale precisava che “occorre premettere che i buoni fruttiferi postali in oggetto non riportano solo l'indicazione “A termine” senza alcuna indicazione circa la durata ed il termine di scadenza, il quale costituisce il dies a quo dal quale inizia
a decorrere il termine di prescrizione del diritto al rimborso, né la società convenuta ha provato di aver consegnato il foglio illustrativo delle prefate condizioni e termini. E' evidente quindi che nella specie assume particolare rilievo la questione dei doveri di trasparenza e di informazione cui è tenuto l'intermediario ( nel collocamento del Parte_1 Parte_2
soprattutto in relazione al temine di scadenza ed ai tempi di prescrizione degli stessi.” E sottolineava che “si ritiene che un avviso generale alla clientela, con il quale quest'ultima viene invitata al controllo della scadenza dei propri buoni, non possa certamente ritenersi utile a considerare assolto l'obbligo di informazione, in quanto essendo assolutamente incerta la circostanza della avvenuta conoscenza delle condizioni contrattuali da parte dei ricorrenti, ed in particolare la circostanza della conoscenza delle scadenza degli stessi non può ritenersi decorrente il termine di prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2935 c.c.”
Avverso detta sentenza, ha proposto appello, cui hanno resistito i sigg.ri e Parte_1 CP_1
. CP_2
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 10/07/2024, svoltasi a trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di difese scritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello vengono trattati unitariamente, perché strettamente connessi.
Con il primo motivo di appello, lamenta “Prescrizione dei Buoni fruttiferi postali di cui è causa”; Parte_1
precisa che “Il giudice di primo grado, ha fondato la propria decisione, obliterando le disposizioni normative disciplinanti il rimborso dei Buoni Postali Fruttiferi , nonché quelle in materia di prescrizione degli stessi e accogliendo così le richieste degli odierni appellati, con il riconoscimento del diritto di quest' ultimo alla liquidazione della somma oggetto della pretesa azionata..”
Con il secondo motivo di appello, deduce “Sugli obblighi di trasparenza e informazioni e Parte_1
il corretto e legittimo operato di;
assume che “si osserva che al di la del fatto che sul Buono Postale si Parte_1
individui o meno chiaramente la durata dello stesso, l'indicazione della natura di buoni a termine, e non di buoni ordinari, rende applicabile agli stessi la disciplina prevista dal Decreto Ministeriale di riferimento richiamata dall'appellante nel proprio atto di costituzione, e, pertanto, rende applicabile ai titoli la norma prevista per tale tipologia e non già la disciplina dei Buoni ordinari di talchè non è possibile pensare e sostenere che i buoni in questione, non riportando chiaramente le condizioni contrattuali, debbano seguire la disciplina prevista per quelli ordinari della serie A4, emessa in quel periodo.” e ancora che “In primis va tuttavia osservato che le comunicazioni dell'Emittente CDP ai titolari dei Buoni vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito www.cassaddpp.it nonché mediante l'esposizione di appositi avvisi presso i locali aperti al pubblico di o attraverso l'inserzione Parte_1
in appositi quotidiani a diffusione nazionale con l'indicazione degli estremi della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale
(art. 13 Foglio informativo); mette, altresì, a disposizione del cliente, nei locali aperti al pubblico, Fogli Parte_1
informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali Gli obblighi di informazione e di comunicazione alla clientela vengono, pertanto, puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale che ha istituito la serie del titolo (sul punto, univoca la Cass. SS. UU. nr. 3963/2019”
I motivi sono fondati.
Va sottolineato che i buoni fruttiferi postali non sono titoli di credito, bensì costituiscono titoli di legittimazione riconducibili al disposto di cui all'art. 2002 cod. civ. (cfr. Cass, SS.UU. n. 3963/2019), e quindi ad essi non è possibile applicare i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e neanche quello della letteralità, propri invece dei titoli di credito (Cass. SS.UU. n. 13979/2007; n. 27809/2005).
Essi hanno la sola funzione di identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione. In particolare, la svalutazione del principio di letteralità giustifica l'eterointegrazione ab externo del rapporto contrattuale di diritto privato
(cfr. Corte Cost. 303/1988) intercorrente tra l'investitore e la parte, nonché la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai decreti ministeriali emanati in materia.
In sostanza, i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di “ , che, pur costituendo un onere a carico Parte_1
dell'intermediario, ai sensi dell'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale e essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.
Ciò significa che, in capo al legittimo possessore dei titoli, sussiste un onere di attivazione volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto, benché non espressamente indicati nel buono.
Di conseguenza gli appellati, avendo sottoscritto buoni fruttiferi della serie AA4, per essere tale indicazione stata riportata sul retro dei titoli, potevano e dovevano, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, ed indipendentemente dalla consegna del foglio informativo da parte di “ , accertare Parte_1
la data della loro scadenza e, di conseguenza, il dies a quo per il computo del termine decennale di prescrizione attraverso la consultazione del decreto ministeriale istitutivo di quella specifica tipologia di prodotti finanziari.
Qualora avesse esaminato tale decreto ministeriale, parte appellata avrebbe potuto verificare con l'ordinaria diligenza che i buoni fruttiferi sottoscritti scadevano, come del resto già desumibile dalla denominazione della serie di appartenenza, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione e, di riflesso, individuare il termine entro il quale esercitare il diritto di ottenere il rimborso del capitale versato e il pagamento degli interessi maturati. E così, considerato che i buoni oggetto di causa sono stati emessi il 6 maggio 2002, la loro scadenza è maturata il 6 maggio 2009 e da tale data avrebbe potuto essere richiesto il pagamento del capitale investito e degli interessi maturati. Tale diritto si è prescritto in 10 anni, quindi il 6 maggio 2019, non essendo intervenuto, prima, alcun atto interruttivo.
Conclusivamente l'appello, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, deve essere interamente accolto e, per l'effetto, stante la prescrizione dei buoni fruttiferi, deve rigettarsi la domanda proposta da e . Controparte_1 Controparte_2
Quanto alle spese di lite, l'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito e di legittimità al momento dell'introduzione del giudizio, giustifica, ex art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro ordinanza ex art.702 bis c.p.c. del 08/04/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Lecce nel giudizio RG n. 2264/2021, così provvede:
• Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata ordinanza, rigetta la domanda proposta da e nei confronti Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
• Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio
• Condanna parte appellata alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della ordinanza impugnata
Lecce, 7.11.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Riccardo Mele)