Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 22/01/2026, n. 483
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inesistenza giuridica della notifica della Cartella di Pagamento

    La Corte ha ritenuto fondate le ragioni del contribuente per l'annullamento della Cartella, anche a prescindere dal successivo operato dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, ha evidenziato che la notifica di una nuova cartella di pagamento con l'importo corretto, successivamente alla notifica di quella impugnata, ha implicitamente riconosciuto l'errore nella pretesa originaria. Inoltre, ha considerato che l'errore materiale nella dichiarazione originaria era sanabile tramite dichiarazione integrativa, come avvenuto da parte del contribuente.

  • Accolto
    Inesattezza del calcolo dell'IRAP richiesta

    La Corte ha ritenuto fondate le ragioni del contribuente per l'annullamento della Cartella, anche a prescindere dal successivo operato dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, ha evidenziato che la notifica di una nuova cartella di pagamento con l'importo corretto, successivamente alla notifica di quella impugnata, ha implicitamente riconosciuto l'errore nella pretesa originaria. Inoltre, ha considerato che l'errore materiale nella dichiarazione originaria era sanabile tramite dichiarazione integrativa, come avvenuto da parte del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 22/01/2026, n. 483
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 483
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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