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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 22/01/2026, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 483/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'NA IU, Presidente ALTOMARE GIUSEPPE, Relatore TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 107/2024 depositato il 08/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da: Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1 e Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Cosenza Difensore_3 CF_Difensore_3Difeso da - Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230011945512 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, difeso dai commercialisti, dott.ri Difensore_2 e Difensore_1, con ricorso depositato il G. 8/1/2024, si oppone alla Cartella di Pagamento n. 0342023001194551200, notificata in data 24/7/2023 ed anche l'8/8/2023, dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione di CS (AdER) per conto dell'Agenzia delle Entrate di Cosenza (A.E.), ente creditore, con richiesta di versamento di tot. € 45.018,49, a seguito del controllo dichiarazione IRAP, anno 2019. Nel ricorso viene, invece, chiesto di annullare la suddetta Cartella eccependo, in sintesi: a) l'inesistenza giuridica della notifica della Cartella effettuata a mezzo pec (in due date diverse), stante la mancata indicazione del Registro Pubblico dell'indirizzo pec del mittente e dell'elenco utilizzato per l'indirizzo pec (del destinatario), in violazione delle norme vigenti;
b) l'inesattezza del calcolo dell'IRAP richiesta, così come già evidenziata nell'Avviso Bonario che ha preceduto la Cartella opposta. Inesattezza -precisa- dovuta all'errore materiale, in cui il ricorrente è incorso, indicando, nella dichiarazione dell'Imposta IRAP-2019, un importo errato dei ricavi conseguiti (€ 754.327,00, rispetto a quello esatto di € 164.258,00). Illustra, quindi, tutte le successive adempienze poste in essere dal contribuente per sanare il suddetto errore materiale, ma che non hanno avuto alcun esito di positivo riscontro nell'operato dell'ente impositore e successivamente anche del concessionario, i cui provvedimenti quindi, sempre a parere della parte ricorrente, vanno annullati per l'illegittimità della pretesa tributaria. L'A.E., nel costituirsi in giudizio con controdeduzioni depositate il 17/1/2024, evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva per l'eccezione relativa alla regolarità della notifica della Cartella di Pagamento, comunque corretta e legittima. Deduce, poi, l'infondatezza di quanto sostenuto “nel merito della fattispecie” dalla parte ricorrente, in quanto, precisa testualmente “che la presentazione di un'ulteriore dichiarazione integrativa ultrannuale, presentata dopo la notifica dell'Avviso bonario, non può servire a sanare la situazione.” Difensore_3Il l.r.p.t. dell'AdER, difeso dall'avv. , con atto depositato il 4/3/2024, rivendicata la regolarità della notifica della Cartella avvenuta a mezzo pec e sottolinea il proprio difetto di legittimazione passiva sulla “eccezione di nullità dell'Avviso prodromico” avanzata nel ricorso, perché di esclusiva competenza dell'ente creditore. La parte ricorrente, con successive memorie depositate il 31/7/2025, fa presente che l'AdER in data 25/7/2025 ha notificato altra Cartella di Pagamento con n. 03420250022469131000 per la stessa pretesa tributaria di cui alla Cartella, oggi opposta (IRAP 2019), ma con l'importo da versare, pari a quello (legittimo) scaturito nella richiamata “dichiarazione integrativa” presentata dal ricorrente. Il suddetto importo, già versato dal ricorrente a seguito della “dichiarazione integrativa”, è stato, su sollecitazione dello stesso ricorrente, è stato, quindi, oggetto di “sgravio totale” da parte dell'Ufficio, come da provvedimento dell'A.E. del 30/7/2025 (in atti), con conseguente annullamento della (più recente) richiamata Cartella. La parte ricorrente, in ogni caso, insiste per l'annullamento della Cartella di Pagamento n. 0342023001194551200, notificata nel 2023 ed oggi opposta, con vittoria delle spese del presente giudizio, da distrarre.
Alla odierna pubblica udienza, la controversia viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
In via preliminare, è necessario richiamare, anche se in termini sintetici (rinviando alla corposa esposizione e documentazione in atti prodotti dalla parte ricorrente con quasi trenta allegati), quegli atti e quei fatti che, non contestati dalle parti in causa, hanno preceduto e, comunque, caratterizzato la emissione della Cartella oggi opposta, relativa all'IRAP anno d'imposta 2019.
In verità, risulta (pacificamente) in atti che il ricorrente -alla ricezione della Comunicazione/Avviso Bonario dell'1/7/2022 emesso a seguito del controllo sulla dichiarazione IRAP 2019- resosi conto dell'errore materiale in cui era incorso, riportando un maggiore importo, relativo ai ricavi conseguiti (cioè € 754.327, invece di € 164.258,00, esatti), provvedeva, in data in data 4/7/2022, a presentare “dichiarazione Integrativa” al fine di sanare l'errore commesso. Della suddetta “dichiarazione integrativa” veniva, altresì, informato l'ente creditore (A.E.), al quale veniva anche inoltrata istanza di annullamento in autotutela (del 5/7/2023) della Cartella, oggi opposta (previo sgravio). Istanza però respinta in data 7/7/2023, per la non completa compilazione (di alcuni) quadri della richiamata “dichiarazione integrativa”. A questo proposito, risulta sempre in atti che il ricorrente provvedeva a sanare l'omissione segnalata dal CI (compilando i dati richiesti) ed a comunicare ed inoltrare allo stesso la “riproposizione della dichiarazione integrativa” in data 21/7/2023. Provvedeva, altresì, a versare l'imposta nell'importo scaturito dalla stessa
“dichiarazione integrativa”. L'istanza di annullamento in autotutela della Cartella de qua, è, però, rimasta senza alcun riscontro, per cui il contribuente ha promosso il corrente ricorso chiedendo l'annullamento della Cartella per evidente illegittimità sull'importo dell'IRAP richiesta. Le parti resistenti, costituitesi in giudizio, hanno contro dedotto nei termini sopra specificati.
Ciò posto, le ragioni per l'annullamento della Cartella di Pagamento de qua, esposte negli atti della parte ricorrente, appaiono fondate, legittime e, perciò, meritano di essere accolte e ciò anche a prescindere dal successivo operato dell'A.E.. Quest'ultima, per come nel dettaglio illustrato e provato nelle “memorie” della parte ricorrente, con la notifica del 25/7/2025 della (nuova) Cartella di Pagamento n. 03420250022469131000 ha, di fatto, riconosciuto che l'importo corretto e legittimo dovuto dal contribuente per l'IRAP 2019, è pari a quello scaturito dalla “dichiarazione integrativa” presentata e non quello di cui agli atti delle parti resistenti (Avviso preventiva e Cartella di Pagamento n. 0342023001194551200, notificata nel 2023). In buona sostanza, è in atti evidente che il ricorrente, resosi conto dell'errore materiale in cui era incorso nella dichiarazione per l'IRAP anno 2019, ha provveduto, per come previsto dalla vigente normativa, ad inoltrare “dichiarazione integrativa”, stabilendo nella stessa il nuovo importo da versare, così come effettivamente avvenuto. Sul punto deve annotarsi che, per come in atti provato (anche attraverso la documentazione allegata: richiesta assistenza CI, “quadri” dichiarazione, registro corrispettivi, registro vendite, AGI, riscontri con CI, autotutele, ecc.), l'errore commesso era evidente, riconoscibile e facilmente riscontrabile anche da parte dell'Ufficio impositore. Lo stesso, per legge, poteva essere “sanato” con la presentazione di una dichiarazione integrativa, che, il ricorrente, nei termini e nelle formalità previste, ha provveduto a redigere ed a presentare, integrandola anche di quei dati richiesti dal CI (anche se gli ulteriori dati richiesti per la compilazione del “quadro” IS21 Sez 18 sono relativi a ragioni statistiche e, perciò, addirittura ininfluenti rispetto alla “correzione/integrazione” effettuata dal ricorrente). L'operato del ricorrente, unico perseguibile, è, però, rimasto alla fine senza alcun riscontro da parte dell'Ufficio impositore, che, attraverso il concessionario, ha notificato la Cartella opposta.
Appare perciò infondato e strumentale quanto, invece, sostenuto da A.E. che, come detto, chiede il rigetto del ricorso eccependo testualmente “che la presentazione di un'ulteriore dichiarazione integrativa ultrannuale, presentata dopo la notifica dell'Avviso bonario, non può servire a sanare la situazione.”. Conclusione da rigettare, perché generica, non convincente e, soprattutto nessuna norma viene citata a sostegno della tesi sostenuta. A contrariis, la norma prevede proprio la procedura posta in essere dall'odierno ricorrente, così come sopra illustrata e non contestata. In effetti è pacifico che, contrariamente a quanto stranamente sostenuto dall'A.E. nei suoi atti difensivi, la
“comunicazione preventiva/Avviso Bonario” emessi e notificati dall'A.F. hanno proprio la funzione e lo scopo di mettere il contribuente nelle condizioni di integrare i propri dati ed, eventualmente, correggere errori commessi, consentendogli i previsti interventi correttivi. Ciò è avvenuto nel caso in esame, anche se disconosciuto dall'A.E. A ciò si aggiunga che quanto illustrato e documentato nelle ulteriori Memorie della parte ricorrente non lascia dubbi sulla circostanza che, dopo questa lunga e travagliata controversia, le ragioni del contribuente, per altra via, risultano riconosciute ed accolte dalla stessa A.E., che, però, nulla ha fatto per porre nel nulla la Cartella di Pagamento, oggi opposta e che, per i motivi esposti, deve essere annullata.
Le spese del presente giudizio, a carico, in solido, delle parti resistenti costituite, vengono liquidate in tot. € 800,00 per onorario, oltre spese forfettizzate ed oneri, come per legge, da distrarre a favore dei difensori che ne hanno fatto esplicita richiesta.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna le parti soccombenti al pagamento delle spese di giudizio, per come disposto nella parte motiva.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'NA IU, Presidente ALTOMARE GIUSEPPE, Relatore TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 107/2024 depositato il 08/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da: Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1 e Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Cosenza Difensore_3 CF_Difensore_3Difeso da - Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230011945512 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, difeso dai commercialisti, dott.ri Difensore_2 e Difensore_1, con ricorso depositato il G. 8/1/2024, si oppone alla Cartella di Pagamento n. 0342023001194551200, notificata in data 24/7/2023 ed anche l'8/8/2023, dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione di CS (AdER) per conto dell'Agenzia delle Entrate di Cosenza (A.E.), ente creditore, con richiesta di versamento di tot. € 45.018,49, a seguito del controllo dichiarazione IRAP, anno 2019. Nel ricorso viene, invece, chiesto di annullare la suddetta Cartella eccependo, in sintesi: a) l'inesistenza giuridica della notifica della Cartella effettuata a mezzo pec (in due date diverse), stante la mancata indicazione del Registro Pubblico dell'indirizzo pec del mittente e dell'elenco utilizzato per l'indirizzo pec (del destinatario), in violazione delle norme vigenti;
b) l'inesattezza del calcolo dell'IRAP richiesta, così come già evidenziata nell'Avviso Bonario che ha preceduto la Cartella opposta. Inesattezza -precisa- dovuta all'errore materiale, in cui il ricorrente è incorso, indicando, nella dichiarazione dell'Imposta IRAP-2019, un importo errato dei ricavi conseguiti (€ 754.327,00, rispetto a quello esatto di € 164.258,00). Illustra, quindi, tutte le successive adempienze poste in essere dal contribuente per sanare il suddetto errore materiale, ma che non hanno avuto alcun esito di positivo riscontro nell'operato dell'ente impositore e successivamente anche del concessionario, i cui provvedimenti quindi, sempre a parere della parte ricorrente, vanno annullati per l'illegittimità della pretesa tributaria. L'A.E., nel costituirsi in giudizio con controdeduzioni depositate il 17/1/2024, evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva per l'eccezione relativa alla regolarità della notifica della Cartella di Pagamento, comunque corretta e legittima. Deduce, poi, l'infondatezza di quanto sostenuto “nel merito della fattispecie” dalla parte ricorrente, in quanto, precisa testualmente “che la presentazione di un'ulteriore dichiarazione integrativa ultrannuale, presentata dopo la notifica dell'Avviso bonario, non può servire a sanare la situazione.” Difensore_3Il l.r.p.t. dell'AdER, difeso dall'avv. , con atto depositato il 4/3/2024, rivendicata la regolarità della notifica della Cartella avvenuta a mezzo pec e sottolinea il proprio difetto di legittimazione passiva sulla “eccezione di nullità dell'Avviso prodromico” avanzata nel ricorso, perché di esclusiva competenza dell'ente creditore. La parte ricorrente, con successive memorie depositate il 31/7/2025, fa presente che l'AdER in data 25/7/2025 ha notificato altra Cartella di Pagamento con n. 03420250022469131000 per la stessa pretesa tributaria di cui alla Cartella, oggi opposta (IRAP 2019), ma con l'importo da versare, pari a quello (legittimo) scaturito nella richiamata “dichiarazione integrativa” presentata dal ricorrente. Il suddetto importo, già versato dal ricorrente a seguito della “dichiarazione integrativa”, è stato, su sollecitazione dello stesso ricorrente, è stato, quindi, oggetto di “sgravio totale” da parte dell'Ufficio, come da provvedimento dell'A.E. del 30/7/2025 (in atti), con conseguente annullamento della (più recente) richiamata Cartella. La parte ricorrente, in ogni caso, insiste per l'annullamento della Cartella di Pagamento n. 0342023001194551200, notificata nel 2023 ed oggi opposta, con vittoria delle spese del presente giudizio, da distrarre.
Alla odierna pubblica udienza, la controversia viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
In via preliminare, è necessario richiamare, anche se in termini sintetici (rinviando alla corposa esposizione e documentazione in atti prodotti dalla parte ricorrente con quasi trenta allegati), quegli atti e quei fatti che, non contestati dalle parti in causa, hanno preceduto e, comunque, caratterizzato la emissione della Cartella oggi opposta, relativa all'IRAP anno d'imposta 2019.
In verità, risulta (pacificamente) in atti che il ricorrente -alla ricezione della Comunicazione/Avviso Bonario dell'1/7/2022 emesso a seguito del controllo sulla dichiarazione IRAP 2019- resosi conto dell'errore materiale in cui era incorso, riportando un maggiore importo, relativo ai ricavi conseguiti (cioè € 754.327, invece di € 164.258,00, esatti), provvedeva, in data in data 4/7/2022, a presentare “dichiarazione Integrativa” al fine di sanare l'errore commesso. Della suddetta “dichiarazione integrativa” veniva, altresì, informato l'ente creditore (A.E.), al quale veniva anche inoltrata istanza di annullamento in autotutela (del 5/7/2023) della Cartella, oggi opposta (previo sgravio). Istanza però respinta in data 7/7/2023, per la non completa compilazione (di alcuni) quadri della richiamata “dichiarazione integrativa”. A questo proposito, risulta sempre in atti che il ricorrente provvedeva a sanare l'omissione segnalata dal CI (compilando i dati richiesti) ed a comunicare ed inoltrare allo stesso la “riproposizione della dichiarazione integrativa” in data 21/7/2023. Provvedeva, altresì, a versare l'imposta nell'importo scaturito dalla stessa
“dichiarazione integrativa”. L'istanza di annullamento in autotutela della Cartella de qua, è, però, rimasta senza alcun riscontro, per cui il contribuente ha promosso il corrente ricorso chiedendo l'annullamento della Cartella per evidente illegittimità sull'importo dell'IRAP richiesta. Le parti resistenti, costituitesi in giudizio, hanno contro dedotto nei termini sopra specificati.
Ciò posto, le ragioni per l'annullamento della Cartella di Pagamento de qua, esposte negli atti della parte ricorrente, appaiono fondate, legittime e, perciò, meritano di essere accolte e ciò anche a prescindere dal successivo operato dell'A.E.. Quest'ultima, per come nel dettaglio illustrato e provato nelle “memorie” della parte ricorrente, con la notifica del 25/7/2025 della (nuova) Cartella di Pagamento n. 03420250022469131000 ha, di fatto, riconosciuto che l'importo corretto e legittimo dovuto dal contribuente per l'IRAP 2019, è pari a quello scaturito dalla “dichiarazione integrativa” presentata e non quello di cui agli atti delle parti resistenti (Avviso preventiva e Cartella di Pagamento n. 0342023001194551200, notificata nel 2023). In buona sostanza, è in atti evidente che il ricorrente, resosi conto dell'errore materiale in cui era incorso nella dichiarazione per l'IRAP anno 2019, ha provveduto, per come previsto dalla vigente normativa, ad inoltrare “dichiarazione integrativa”, stabilendo nella stessa il nuovo importo da versare, così come effettivamente avvenuto. Sul punto deve annotarsi che, per come in atti provato (anche attraverso la documentazione allegata: richiesta assistenza CI, “quadri” dichiarazione, registro corrispettivi, registro vendite, AGI, riscontri con CI, autotutele, ecc.), l'errore commesso era evidente, riconoscibile e facilmente riscontrabile anche da parte dell'Ufficio impositore. Lo stesso, per legge, poteva essere “sanato” con la presentazione di una dichiarazione integrativa, che, il ricorrente, nei termini e nelle formalità previste, ha provveduto a redigere ed a presentare, integrandola anche di quei dati richiesti dal CI (anche se gli ulteriori dati richiesti per la compilazione del “quadro” IS21 Sez 18 sono relativi a ragioni statistiche e, perciò, addirittura ininfluenti rispetto alla “correzione/integrazione” effettuata dal ricorrente). L'operato del ricorrente, unico perseguibile, è, però, rimasto alla fine senza alcun riscontro da parte dell'Ufficio impositore, che, attraverso il concessionario, ha notificato la Cartella opposta.
Appare perciò infondato e strumentale quanto, invece, sostenuto da A.E. che, come detto, chiede il rigetto del ricorso eccependo testualmente “che la presentazione di un'ulteriore dichiarazione integrativa ultrannuale, presentata dopo la notifica dell'Avviso bonario, non può servire a sanare la situazione.”. Conclusione da rigettare, perché generica, non convincente e, soprattutto nessuna norma viene citata a sostegno della tesi sostenuta. A contrariis, la norma prevede proprio la procedura posta in essere dall'odierno ricorrente, così come sopra illustrata e non contestata. In effetti è pacifico che, contrariamente a quanto stranamente sostenuto dall'A.E. nei suoi atti difensivi, la
“comunicazione preventiva/Avviso Bonario” emessi e notificati dall'A.F. hanno proprio la funzione e lo scopo di mettere il contribuente nelle condizioni di integrare i propri dati ed, eventualmente, correggere errori commessi, consentendogli i previsti interventi correttivi. Ciò è avvenuto nel caso in esame, anche se disconosciuto dall'A.E. A ciò si aggiunga che quanto illustrato e documentato nelle ulteriori Memorie della parte ricorrente non lascia dubbi sulla circostanza che, dopo questa lunga e travagliata controversia, le ragioni del contribuente, per altra via, risultano riconosciute ed accolte dalla stessa A.E., che, però, nulla ha fatto per porre nel nulla la Cartella di Pagamento, oggi opposta e che, per i motivi esposti, deve essere annullata.
Le spese del presente giudizio, a carico, in solido, delle parti resistenti costituite, vengono liquidate in tot. € 800,00 per onorario, oltre spese forfettizzate ed oneri, come per legge, da distrarre a favore dei difensori che ne hanno fatto esplicita richiesta.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna le parti soccombenti al pagamento delle spese di giudizio, per come disposto nella parte motiva.