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Articolo 2 della Legge 6 marzo 1996, n. 141
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Legge 6 marzo 1996, n. 141
Articolo 2 della Legge 6 marzo 1996, n. 141
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22 marzo 1996
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 22 marzo 1996
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