CASS
Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2024, n. 27823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27823 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TE RT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/02/2024 del TRIBUNALE di ROMA letto il ricorso della difesa dell'indagato, la memoria difensiva e gli atti allegati;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto P.G. FLAVIA ALEMI, la quale ha concluso l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, l'avvocato MERCURELLI MASSIMO GIUSEPPEìinsiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27823 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 04/07/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. AB ER ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che, in riforma dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Frosinone del 19 gennaio 2024, ha applicato al ricorrente, in sostituzione della misura degli arresti domiciliari, quella dell'obbligo di dimora, congiuntamente a quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in ordine al reato di associazione per delinquere. La difesa affida le censure a due motivi, oltre ad una successiva memoria con allegati, deducendo: - in relazione agli artt. 125, comma 3, e 267, comma 1, cod. proc. pen., la nullità, per motivazione apparente, dei RIT n. 114/2021 e n. 36/2022, con conseguente inutilizzabilità delle relative intercettazioni e, segnatamente, di quelle eseguite mediante l'utilizzo del captatore informatico. - la nullità dell'ordinanza impugnata per inosservanza dell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. e difetto assoluto di motivazione in ordine all'affermata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2. Tanto premesso il ricorso è inammissibile. 2.1. Manifestamente infondata è la eccezione di nullità dei decreti autorizzativi nella parte in cui il provvedimento, ai sensi dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., deve dare conto delle ragioni che rendono necessaria, in concreto, tale modalità per lo svolgimento delle indagini: i decreti, necessariamente da leggersi nella loro interezza, attraverso il diffuso richiamo degli esiti dell'attività di indagine, danno conto di come l'uso del captatore consenta di arricchire, in continenza con la tipologia delle fattispecie di reato oggetto di autorizzazione che man mano si andavano ampliando, il quadro probatorio - in ragione dei numerosi e quotidiani contatti che l'utilizzatore dell'apparecchio telefonico intratteneva personalmente — in luoghi pubblici o aperti al pubblico - con altri soggetti coinvolti nelle indagini o che si ponevano quali possibili destinatari delle pretese illecite ovvero quali possibili correi nell'attività criminosa in corso di accertamento (dipendenti pubblici, direttori o funzionari di banca, terzi con costoro collegati). Peraltro, escluso che la motivazione si limiti al pedissequo richiamo della formula normativa, la censura difensiva, lungi dal concretare una mancanza di motivazione, finisce per ridondare in un difetto di motivazione che investe il profilo contenutistico del provvedimento e, dunque, preclusa in questa sede. Al riguardo, deve riaffermarsi il principio che l'ammissibilità nel giudizio di cassazione della doglianza, non proposta col riesame, di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per inosservanza dell'obbligo di motivazione del decreto di autorizzazione, al di là della formula utilizzata dal ricorrente per denunciare il vizio, va limitata ai casi di effettiva mancanza della motivazione', ipotesi che, come noto, ricorre non solo 2 quando l'apparato giustificativo manchi in senso testuale, ma anche quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare e tanto emerga ictu °cui/ dal provvedimento censurato, non invece allorché ridondi in un difetto della motivazione, allorché quest'ultima sia incompleta, insufficiente, non perfettamente adeguata, affetta da vizi che non negano, né compromettono la giustificazione, ma la rendono non puntuale (Sez.4, n.47803 del 09/10/2018, B., Rv. 274034 -01; Sez. 1 n. 6146 del 26/10/2000, Pagano e altro, Rv. 217608 - 10). 2.2. Manifestamente infondato è il secondo profilo di nullità dedotto sul rilievo dell'assenza dell'indicazione dei luoghi e dei tempi, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del captatore informatico. Posto che l'intercettazione mediante captatore è stata espressamente autorizzata anche in relazione a delitti contro la p.a. (artt. 318, 319 - 321 cod. pen.) per i quali è rispettato il limite edittale di cui all'art. 266, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (disposizioni espressamente richiamate dal Gip), ne deriva che nessuna indicazione il decreto doveva riguardo all'indicazione dei luoghi e dei tempi, previsione da osservarsi, a norma dell'art. 267, comma 1, ult. parte, cod. proc. pen., soltanto laddove si proceda per delitti differenti da quelli di cui all'art. 51, commi 3- bis e 3-quater, cod. proc. pen. e, appunto, dai delitti dei p.u. o degli incaricati di pubblico servizio contro la p.a. per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. La circostanza che la misura cautelare sia stata, poi, emessa in relazione ad imputazioni che non comprendono anche i delitti di cui agli artt. 318-319 e 321 cod. pen. non determina alcuna inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che ciò che rileva ai fini dell'utilizzabilità è il titolo di reato in relazione al quale le stesse sono consentite e sono state disposte, anche quando, in ipotesi, al fatto venga successivamente attribuita una diversa qualificazione giuridica con la conseguente mutazione del titolo in quello di un reato per cui non sarebbe stato invece possibile autorizzare le operazioni di intercettazione (Sez. 6, n. 50072 del 20/10/2009, Bassi, Rv. 245699 - 01; Sez. 1, n. 24136 del 19/05/2010, Satta, Rv. 247943 - 01; Sez. 1, n. 12749 del 19/03/2021, Cusumano, Rv. 280981 - 01). La validità dell'atto processuale, infatti, deve essere valutata (e fissata) al momento in cui lo stesso è compiuto, dovendo il rispetto dei parametri di legalità essere rapportato al quadro fattuale esistente a quel momento, non determinando successivi mutamenti della situazione di fatto la caducazione dei risultati conseguenti alla loro legittima acquisizione. Né potrebbe demandarsi alla Corte di legittimità la verifica, ora per allora, della sussistenza dei sufficienti indizi di reato posti a fondamento delle intercettazioni, questione che, semmai, attiene al merito del provvedimento e che doveva essere previamente dedotta in sede di 3 riesame. 2.3. Essendo l'attività di intercettazione stata espressamente esclusa in relazione ai luoghi di privata dimora del soggetto titolare dell'utenza, nessuna previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen. era dovuta nel decreto. Né è specificamente allegato che le operazioni eseguite abbiano violato la prescrizione del Gip. 3. Anche i motivi in ordine alla gravità indiziaria sono manifestamente infondati, in quanto i profili di censura fanno principalmente leva sull'inutilizzabilità dei riferimenti comunque apportati dal contenuto intercettivo, compendio che, invece, per come osservato, è utilizzabile ai fini dello scrutinio della gravità indiziaria e che l'ordinanza impugnata passa puntualmente e diffusamente in rassegna. Inoltre, i vizi di motivazione dedotti sotto il profilo del travisamento della prova, tanto in ordine ad elementi dichiarativi che al contenuto di intercettazioni, attengono al profilo valutativo della prova ed hanno carattere di merito, finendo per sollecitare la Corte di legittimità ad una rilettura delle fonti di prova indicate. Peraltro, l'affermata qualità di socio occulto del ricorrente nella società Elemago s.r.l. è stata anche ricavata dal Tribunale da altri elementi di carattere convergente indicati a pag. 15 (punto 4) dell'ordinanza impugnata. La circostanza, poi, che il Gip abbia rigettato la domanda cautelare con riguardo al delitto fine di cui al capo d) della rubrica provvisoria non assume rilievo decisivo ai fini dell'esclusione, allo stato, della gravità indiziaria ravvisata dai giudici della cautela con riguardo al delitto associativo, in quanto in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine" del sodalizio, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 3, n. 9459, del 6/11/2015, dep. 8/03/2016, Rv. 266710; Sez. 2, n. 29572 del 16/06/2022, Inzitari, non mass.; Sez. 2, n. 20183 del 15/03/2022, Cimarosa, non mass.). Peraltro, quanto all'assenza del vincolo associativo e dell'affectio societatis, il motivo di ricorso prospetta una differente lettura dei rapporti intercorsi con gli altri soggetti additati di far parte del sodalizio di cui al capo a) della rubrica (in particolare con il De IS che è indicato esserne il promotore ed organizzatore), omettendo di confrontarsi specificamente con gli elementi che l'ordinanza impugnata indica alle pagine 15-19 e 23-33 e 37 a sostegno dell'esclusione - sotto il profilo della gravità indiziaria - di un rapporto di affari che non trascenda anche in una consapevole partecipazione al sodalizio e che sia unicamente riconducibile allo svolgimenti di attività professionale. 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così 4 determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata. Così deciso, il 4/07/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto P.G. FLAVIA ALEMI, la quale ha concluso l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, l'avvocato MERCURELLI MASSIMO GIUSEPPEìinsiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27823 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 04/07/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. AB ER ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che, in riforma dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Frosinone del 19 gennaio 2024, ha applicato al ricorrente, in sostituzione della misura degli arresti domiciliari, quella dell'obbligo di dimora, congiuntamente a quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in ordine al reato di associazione per delinquere. La difesa affida le censure a due motivi, oltre ad una successiva memoria con allegati, deducendo: - in relazione agli artt. 125, comma 3, e 267, comma 1, cod. proc. pen., la nullità, per motivazione apparente, dei RIT n. 114/2021 e n. 36/2022, con conseguente inutilizzabilità delle relative intercettazioni e, segnatamente, di quelle eseguite mediante l'utilizzo del captatore informatico. - la nullità dell'ordinanza impugnata per inosservanza dell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. e difetto assoluto di motivazione in ordine all'affermata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2. Tanto premesso il ricorso è inammissibile. 2.1. Manifestamente infondata è la eccezione di nullità dei decreti autorizzativi nella parte in cui il provvedimento, ai sensi dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., deve dare conto delle ragioni che rendono necessaria, in concreto, tale modalità per lo svolgimento delle indagini: i decreti, necessariamente da leggersi nella loro interezza, attraverso il diffuso richiamo degli esiti dell'attività di indagine, danno conto di come l'uso del captatore consenta di arricchire, in continenza con la tipologia delle fattispecie di reato oggetto di autorizzazione che man mano si andavano ampliando, il quadro probatorio - in ragione dei numerosi e quotidiani contatti che l'utilizzatore dell'apparecchio telefonico intratteneva personalmente — in luoghi pubblici o aperti al pubblico - con altri soggetti coinvolti nelle indagini o che si ponevano quali possibili destinatari delle pretese illecite ovvero quali possibili correi nell'attività criminosa in corso di accertamento (dipendenti pubblici, direttori o funzionari di banca, terzi con costoro collegati). Peraltro, escluso che la motivazione si limiti al pedissequo richiamo della formula normativa, la censura difensiva, lungi dal concretare una mancanza di motivazione, finisce per ridondare in un difetto di motivazione che investe il profilo contenutistico del provvedimento e, dunque, preclusa in questa sede. Al riguardo, deve riaffermarsi il principio che l'ammissibilità nel giudizio di cassazione della doglianza, non proposta col riesame, di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per inosservanza dell'obbligo di motivazione del decreto di autorizzazione, al di là della formula utilizzata dal ricorrente per denunciare il vizio, va limitata ai casi di effettiva mancanza della motivazione', ipotesi che, come noto, ricorre non solo 2 quando l'apparato giustificativo manchi in senso testuale, ma anche quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare e tanto emerga ictu °cui/ dal provvedimento censurato, non invece allorché ridondi in un difetto della motivazione, allorché quest'ultima sia incompleta, insufficiente, non perfettamente adeguata, affetta da vizi che non negano, né compromettono la giustificazione, ma la rendono non puntuale (Sez.4, n.47803 del 09/10/2018, B., Rv. 274034 -01; Sez. 1 n. 6146 del 26/10/2000, Pagano e altro, Rv. 217608 - 10). 2.2. Manifestamente infondato è il secondo profilo di nullità dedotto sul rilievo dell'assenza dell'indicazione dei luoghi e dei tempi, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del captatore informatico. Posto che l'intercettazione mediante captatore è stata espressamente autorizzata anche in relazione a delitti contro la p.a. (artt. 318, 319 - 321 cod. pen.) per i quali è rispettato il limite edittale di cui all'art. 266, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (disposizioni espressamente richiamate dal Gip), ne deriva che nessuna indicazione il decreto doveva riguardo all'indicazione dei luoghi e dei tempi, previsione da osservarsi, a norma dell'art. 267, comma 1, ult. parte, cod. proc. pen., soltanto laddove si proceda per delitti differenti da quelli di cui all'art. 51, commi 3- bis e 3-quater, cod. proc. pen. e, appunto, dai delitti dei p.u. o degli incaricati di pubblico servizio contro la p.a. per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. La circostanza che la misura cautelare sia stata, poi, emessa in relazione ad imputazioni che non comprendono anche i delitti di cui agli artt. 318-319 e 321 cod. pen. non determina alcuna inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che ciò che rileva ai fini dell'utilizzabilità è il titolo di reato in relazione al quale le stesse sono consentite e sono state disposte, anche quando, in ipotesi, al fatto venga successivamente attribuita una diversa qualificazione giuridica con la conseguente mutazione del titolo in quello di un reato per cui non sarebbe stato invece possibile autorizzare le operazioni di intercettazione (Sez. 6, n. 50072 del 20/10/2009, Bassi, Rv. 245699 - 01; Sez. 1, n. 24136 del 19/05/2010, Satta, Rv. 247943 - 01; Sez. 1, n. 12749 del 19/03/2021, Cusumano, Rv. 280981 - 01). La validità dell'atto processuale, infatti, deve essere valutata (e fissata) al momento in cui lo stesso è compiuto, dovendo il rispetto dei parametri di legalità essere rapportato al quadro fattuale esistente a quel momento, non determinando successivi mutamenti della situazione di fatto la caducazione dei risultati conseguenti alla loro legittima acquisizione. Né potrebbe demandarsi alla Corte di legittimità la verifica, ora per allora, della sussistenza dei sufficienti indizi di reato posti a fondamento delle intercettazioni, questione che, semmai, attiene al merito del provvedimento e che doveva essere previamente dedotta in sede di 3 riesame. 2.3. Essendo l'attività di intercettazione stata espressamente esclusa in relazione ai luoghi di privata dimora del soggetto titolare dell'utenza, nessuna previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen. era dovuta nel decreto. Né è specificamente allegato che le operazioni eseguite abbiano violato la prescrizione del Gip. 3. Anche i motivi in ordine alla gravità indiziaria sono manifestamente infondati, in quanto i profili di censura fanno principalmente leva sull'inutilizzabilità dei riferimenti comunque apportati dal contenuto intercettivo, compendio che, invece, per come osservato, è utilizzabile ai fini dello scrutinio della gravità indiziaria e che l'ordinanza impugnata passa puntualmente e diffusamente in rassegna. Inoltre, i vizi di motivazione dedotti sotto il profilo del travisamento della prova, tanto in ordine ad elementi dichiarativi che al contenuto di intercettazioni, attengono al profilo valutativo della prova ed hanno carattere di merito, finendo per sollecitare la Corte di legittimità ad una rilettura delle fonti di prova indicate. Peraltro, l'affermata qualità di socio occulto del ricorrente nella società Elemago s.r.l. è stata anche ricavata dal Tribunale da altri elementi di carattere convergente indicati a pag. 15 (punto 4) dell'ordinanza impugnata. La circostanza, poi, che il Gip abbia rigettato la domanda cautelare con riguardo al delitto fine di cui al capo d) della rubrica provvisoria non assume rilievo decisivo ai fini dell'esclusione, allo stato, della gravità indiziaria ravvisata dai giudici della cautela con riguardo al delitto associativo, in quanto in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine" del sodalizio, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 3, n. 9459, del 6/11/2015, dep. 8/03/2016, Rv. 266710; Sez. 2, n. 29572 del 16/06/2022, Inzitari, non mass.; Sez. 2, n. 20183 del 15/03/2022, Cimarosa, non mass.). Peraltro, quanto all'assenza del vincolo associativo e dell'affectio societatis, il motivo di ricorso prospetta una differente lettura dei rapporti intercorsi con gli altri soggetti additati di far parte del sodalizio di cui al capo a) della rubrica (in particolare con il De IS che è indicato esserne il promotore ed organizzatore), omettendo di confrontarsi specificamente con gli elementi che l'ordinanza impugnata indica alle pagine 15-19 e 23-33 e 37 a sostegno dell'esclusione - sotto il profilo della gravità indiziaria - di un rapporto di affari che non trascenda anche in una consapevole partecipazione al sodalizio e che sia unicamente riconducibile allo svolgimenti di attività professionale. 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così 4 determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata. Così deciso, il 4/07/2024