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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1297/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 1297/2024 promossa da:
parte opponente:
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con l'avv. dom. Alessandro Giannotti di Latina e l'avv. Mario Bompan, giusta CP_2
procura depositata;
contro
parte opposta:
, con l'avv. dom. Paolo De Angelis di Roma, giusta Controparte_3 P.IVA_2
procura speciale depositata;
In punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 291/2024;
CONCLUSIONI
del procuratore di parte opponente:
pagina 1 di 7 “in via principale, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta e, per l'effetto,
revocare il decreto ingiuntivo n. 291/2024 emesso dal Tribunale di Bolzano;
- in via subordinata, rideterminare la minor somma eventualmente dovuta;
- in ogni caso, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il ritardo di nel CP_3
riscontro al reclamo proposto dalla e, per l'effetto, condannare l'opposta al CP_1
pagamento dell'indennizzo previsto dalla Carta dei Servizi pari ad € 131.260,08 ovvero della
maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi moratori ex
D.Lgs 231/02 e rivalutazione;
- sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la è tenuta al rimborso CP_3
dei costi di ricarica a seguito di disattivazione delle utenze e, per l'effetto, condannare
l'opposta al pagamento della somma di Euro 9.085,00 ovvero della maggiore o minore somma
che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/02;
- infine, ancora in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la è tenuta al CP_3
rimborso delle somme portate dalle fatture n. 7X01587134 di Euro 14.719,16 e n. 7X01560433
di Euro 13.580,14 e, per l'effetto, condannare l'opposta al pagamento della somma di Euro
28.299,30 ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio,
oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/02. Con vittoria delle spese di lite. Con vittoria di spese e
compensi professionali”;
del procuratore di parte opposta:
“Nel merito, in via principale: - rigettare l'opposizione spiegata dalla in persona CP_1
del legale rapp.te p.t. e tutte le domande ed eccezioni ivi formulate perché inammissibili e
infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto ingiuntivo n. 291/2024 (N.
R.G. 699/2024);
pagina 2 di 7 Nel merito, in via subordinata: - condannare comunque la in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia e che emergerà
all'esito del giudizio, in dipendenza delle causali di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di compensi professionali di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente
procuratore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La soc. ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo n. 291/2024, ha esposto che CP_3
in data 12.10.2021 ha sottoscritto 3 contratti per Parte_1 CP_2
fornitura di servizi telefonici mobili (200 SIM + 250 SIM + 200 SIM); che in data CP_1
13.10.2021 ha sottoscritto un contratto per la fornitura di servizi telefonici mobili, contratto
TIM Business “Soluzione Top”; che il 02.02.2022 la è subentrata a tali contratti CP_1
conclusi con che essa vanta un credito corrispondente al mancato Parte_1
pagamento di 24 fatture emesse, per € 204.186,10.
L'opponente ha disconosciuto tutte le sottoscrizioni in calce ai contratti di data CP_1
12.10.2021, rapporto 888012336056, non apposte da . Ha dedotto che ad agosto CP_2
Con 2022 ha appreso che ha modificato unilateralmente le condizioni del contratto
888012339759 del 13.10.2021, eliminando la gratuità di certe opzioni;
che essa con PEC
dell'08.08.2022 ha comunicato il recesso da tutti i rapporti, contestandosi quindi la fatturazione successiva;
che il recesso è legittimo anche ai sensi dell'art. 13 delle condizioni generali del contratto che vi è carenza di prova scritta del credito;
che le prime otto fatture Parte_2
del prospetto, periodo maggio – agosto 2022, riguardano un periodo di continui ed irrisolti disservizi. In via riconvenzionale l'opponente ha chiesto l'indennizzo da ritardo nel riscontro del reclamo, il rimborso dei costi di ricarica a seguito di disattivazione e la restituzione di somme per fatture pagate a maggio durante il disservizio.
pagina 3 di 7 L'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, affermando: che la società opponente CP_3
è operatore VN (operatore virtuale di rete mobile) autorizzato, operante sotto rete della
Wind Tre spa, sul territorio nazionale nella fornitura di servizi telefonici;
che sia
[...]
che hanno il medesimo legale rappresentante;
che a partire dal Parte_1 CP_1
09.06.2022, nonostante la regolare fruizione dei servizi, ha omesso di corrispondere i CP_1
corrispettivi; che il disconoscimento è inammissibile e privo di rilevanza.
Alla prima udienza del 03.10.2024 entrambe le parti hanno chiesto di rimettere la causa in decisione, cui si è provveduto con ordinanza del 25.02.2025.
2.1. Le mosse vanno prese dal disconoscimento della firma, asseritamente di CP_2
quale “rappresentante legale” di “ , apposta ai tre Controparte_4
contratti business, tutti con n. 888012336056, di data 12.10.2021 (doc. 2, 3, 4 fascicolo monitorio).
Se è pur vero che, a fronte del disconoscimento della firma operato dall'opponente CP_1
Con l'opposta non ha formulato istanza di verificazione, tuttavia da tale circostanza non discende l'effetto divisato dall'opponente. In primo luogo, il disconoscimento è stato fatto dall'opponente per una scrittura privata riferita ad di CP_1 Parte_1 [...]
Trattasi, evidentemente, di due soggetti distinti, se pur accomunati dall'identità del CP_2
legale rappresentante risp. titolare. Unicamente di persona, avrebbe potuto CP_2
effettuare il disconoscimento, ma egli non è parte in causa.
A ciò si aggiunga, in via assorbente, che anche ipotizzando l'ammissibilità del disconoscimento operato dal diverso soggetto, nel caso in esame risulta irrilevante. Non è controverso, oltre ad essere documentalmente provato, che l'opponente soc. in data 02.02.2022 ha chiesto CP_1
Con (ed ottenuto) da l'autorizzazione a subentrare nei contratti n. Parte_2
888012336056 intestati a di (cfr. doc. 21 opposta), ossia Parte_1 CP_2
proprio nei contratti dei quali ora, nel processo, disconosce la sottoscrizione. L'avvenuto pagina 4 di 7 subentro, da parte di in persona del legale rappresentante nei contratti CP_1 CP_2
intestati alla propria impresa individuale , va inequivocamente intesa quale CP_5
ratifica da parte del dominus, rispetto a quanto compiuto dall'eventuale rappresentante senza potere, ai sensi dell'art. 1399 c.c., con effetto retroattivo.
I tre contratti in esame, n. 888012336056 di data 12.10.2021, ratificati da quale CP_2
legale rappresentante di con l'avvenuto subentro, sono quindi utilizzabili, al pari del CP_1
contratto n. 888012339759 di data 13.10.2021, pacificamente concluso da (doc. 5 CP_1
monitorio).
2.2. L'opponente richiama il proprio recesso dal contratto, avvenuto l'08.08.2022, per modifica
Con unilaterale delle condizioni contrattuali, operata da .
Va accolta l'eccezione di parte opposta, inerente il recesso operato da parte di soggetto non legittimato. Scrutinando la PEC di recesso (doc. 2 opponente), essa è stata mandata da Pt_1
(cfr. dicitura in calce), utilizzando la PEC Posto che l'08.08.2022 era Email_1
già avvenuto il subentro della soc. ai contratti di , solamente , quale CP_1 Pt_1 CP_1
nuovo titolare dei contratti, era legittimato ad esercitare facoltà derivanti dal contratto, ivi compresa quella di recedere ai sensi dell'art. 13 delle condizioni generali di contratto.
2.3. Non merita accoglimento l'eccezione di carenza di prova, formulata dall'opponente, in
Con merito al credito azionato. Da un lato ha depositato i contratti riferibili all'opponente, dall'altro tutte le fatture contengono l'indicazione del contratto di riferimento, della tipologia di abbonamento, della quantità di utenze telefoniche mobili correlate alla fornitura e del dettaglio dei consumi. È stato inoltre anche depositato l'estratto del Notaio di Roma Persona_1
(doc. 8 monitorio), della cui autenticità non può dubitarsi, in quanto sottoscritto e timbrato dal citato Notaio.
Con 2.4. Quanto ai disservizi riscontrati nell'utilizzo del portale , nel periodo maggio – agosto
Con 2022, dal riscontro di del 29.07.2022 (doc. 8 opponente) emergono alcune criticità, che pagina 5 di 7 paiono derivare dal grande numero di linee riferibili all'opponente, mentre si legge che “il
Portale Impresa Semplice, attualmente, è utilizzabile per verificare circa 650 linee”. Se quindi può ritenersi accertata una problematica tecnica, tuttavia l'opponente ha omesso di allegare e poi di provare il danno patito, essendosi limitata a chiedere di non pagare le fatture riferibili ai mesi in oggetto. Posto che l'opponente non ha nemmeno allegato di non avere fruito della ca.
Con 1800 SIM fornite da , ma si è limitata a rappresentare difficoltà nel gestire, sul portale
Internet, un tale numero di SIM, la domanda risulta del tutto generica, e pertanto da rigettare.
2.5. L'opponente pretende, in via riconvenzionale, l'importo di € 131.260,08 per ritardo nel riscontrare il proprio reclamo, come da carta dei servizi, per il periodo compreso tra il
15.05.2022 (30 giorni dal reclamo del 15.04.2022) ed il 29.07.2022.
Considerato che non ha prodotto il presunto reclamo proposto il 15.04.2022 (non vi è CP_1
traccia dello stesso nelle produzioni allegate all'atto di citazione, ed in memoria 171 ter/1 c.p.c.
la parte si riserva la produzione), tale richiesta si rivela infondata.
La prima formale intimazione, via PEC, porta la data dell'11.07.2022 (doc. 5), dato che nella precedente e-mail del 05.05.2022 (doc. 4) ha chiesto la sospensione e riattivazione di CP_1
SIM.
Dall'11.07. al 29.07.2022 non è decorso un termine maggiore di 30 giorni, e pertanto all'opponente non spetta alcun indennizzo.
2.6. Sono da rigettare anche le ulteriori domande riconvenzionali di parte opponente.
Con La pretesa di rimborso di costi di ricarica va respinta, avendo fornito prova di avere restituito il credito residuo al momento di cessazione delle SIM (docc. 10 – 13).
Nemmeno può accogliersi la domanda di restituzione di somme per fatture pagate nel mese di maggio, non essendovi prova della contestazione avvenuta ad aprile 2022.
3. Il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali avanzate dall'opponente comporta la conferma del decreto ingiuntivo.
pagina 6 di 7 Le spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi dello scaglione da 52.000,00 a 260.000,00, vanno poste a carico dell'opponente soc.
soccombente; vanno ridotte la fase istruttoria (limitata al deposito delle memorie) e CP_1
quella decisionale (per la conseguente semplificazione).
Con Considerato che il procuratore dell'opposta si è dichiarato antistatario, va disposta la distrazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da al CP_1
decreto ingiuntivo n. 291/2024, di pagamento della somma di € 204.186,10 oltre interessi e spese,
1) RIGETTA l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo per capitale,
interessi e spese;
2) DICHIARA la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 291/2024;
3) RESPINGE le domande riconvenzionali avanzate dall'opponente soc. CP_1
4) CONDANNA l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta soc. - e CP_1 CP_3
per essa all'avv. Paolo De Angelis che ha chiesto la distrazione - delle spese processuali, che liquida nell'importo di € 9.142,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge, oltre spese successive necessarie.
Bolzano, 28/02/2025
la Giudice
Elena Covi
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