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14 settembre 2016
14 settembre 2016
Art. 6. Modifiche all'articolo 6
del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. All' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 , le parole: «Per le comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, per le comunicazioni».
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 6. Utilizzo della posta elettronica certificata 1. Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.
1-bis.La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agliarticoli 16, comma 10, e16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dallalegge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni e' effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. - 2-bis. (abrogati)».
del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. All' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 , le parole: «Per le comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, per le comunicazioni».
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 6. Utilizzo della posta elettronica certificata 1. Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.
1-bis.La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agliarticoli 16, comma 10, e16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dallalegge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni e' effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. - 2-bis. (abrogati)».
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