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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 301/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 424/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria 19 92100 Agrigento AG
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY5COAE00396 Nominativo_1 2023
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TY5COAE00397 Nominativo_1
2023 MOTIVAZIONE
Il ricorrente, quale titolare della ditta omonima, proponeva ricorso avverso due distinti avvisi di accertamento, afferenti gli anni 2014 e 2015, per omessa installazione dell'apparecchio misuratore fiscale, nei confronti dell'agenzia delle entrate che si è costituita.
Deduceva articolati motivi con i quali insisteva per la declaratoria di illegittimità degli atti impugnati con vittoria e spese.
I motivi che attengono al difetto di notifica sono privi di fondamento giuridico
La notifica, infatti, non è elemento costitutivo dell'atto oggetto di notificazione incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e (salvi i casi di notifica diretta) anche soggettivamente distinto, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto recettizio (valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
la mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto esaustivamente deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne per l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini d'impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto (Cass. SS.UU. 2015, n. 19704). Agli atti processuali risultano essere allegati il conferimento incarico del direttore, l'attribuzione nominativa deleghe di firma Ufficio Controlli e delega di firma che acclarano la regolarità della notifica degli atti impugnati.
Con altro motivo si oppone la nullità dell'atto opposto per violazione dell'art. 157 c.11 D.L. 34/2020 - Decreto Emergenza COVID-19, non essendo stato attivato l'invito al contradditorio.
La parte ricorrente fa riferimento ad atti che nulla hanno a che vedere ed esulano dalla controversia in atti, legittimando cosi l'accertamento.
Infondato anche il difetto di motivazione dedotto da parte ricorrente.
Dalle motivazioni difensive esposte, viene specificato che l'Ufficio abbia fatto riferimento
“esclusivamente alle ricostruzione della GdF ed alle presunte irregolarità poste in essere dalla Società_1”. Affermando inoltre che “l'AdE fonda la propria pretesa tributaria sulle presunte irregolarità poste in essere da un soggetto terzo, la Società_2 srl, conseguendo che sia nell'uno che nell'altra risulta inconferente tale censura, trattandosi di aziende diverse dall'odierna ricorrente.
Parimenti respinto è il motivo con cui si oppone l'eccezione di nullità dell'accertamento per violazione delle regole sul contraddittorio obbligatorio ed endoprocedimentale.
La parte anche in questo caso, fa riferimento ad altri atti non conferenti con la controversia in atto esistente. Priva di fondamento giuridico, infine, la motivazione secondo la quale si oppone l'inesistenza della pretesa tributaria perché le prestazioni sono state realizzate.
Nel corpo delle censure si fa riferimento ad una precedente attività di verifica fiscale condotta dalla GdF e dall'AdE di Agrigento nei confronti di altra società con diversa denominazione - esercente attività di commercio di materiali edili, mezzi e mano d'opera specializzata - con cui la ricorrente ha intrattenuto rapporti negli anni 2015 e 2016, soggetto che è risultato, secondo quanto asserito dall'Ufficio accertatore, evasore totale ed emittente fatture per operazioni inesistenti (F.O.I.)…. L'ADE ha ritenuto che tutte le operazioni effettuate siano frutto di F.O.I. con riflessi sia fiscali, disconoscimento di costi e perdita della detrazione dell'IVA, e penali per i reati contemplati dall'art.2, D. Lgs 74/2000”, deducendo anche in questo caso che trattasi di procedimento che attiene ad altra società e non anche all'odierno ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza che possono liquidarsi come in dispositivo.
PQM
La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento di €. 350,00 in favore dell'Amministrazione Finanziaria convenuta.
Cosi deciso in Agrigento 22 Dicembre 2025
Il GIUDICE monocratico Salvatore Crispino Sanfilippo Firmato digitalmente
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 424/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria 19 92100 Agrigento AG
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY5COAE00396 Nominativo_1 2023
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TY5COAE00397 Nominativo_1
2023 MOTIVAZIONE
Il ricorrente, quale titolare della ditta omonima, proponeva ricorso avverso due distinti avvisi di accertamento, afferenti gli anni 2014 e 2015, per omessa installazione dell'apparecchio misuratore fiscale, nei confronti dell'agenzia delle entrate che si è costituita.
Deduceva articolati motivi con i quali insisteva per la declaratoria di illegittimità degli atti impugnati con vittoria e spese.
I motivi che attengono al difetto di notifica sono privi di fondamento giuridico
La notifica, infatti, non è elemento costitutivo dell'atto oggetto di notificazione incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e (salvi i casi di notifica diretta) anche soggettivamente distinto, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto recettizio (valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
la mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto esaustivamente deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne per l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini d'impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto (Cass. SS.UU. 2015, n. 19704). Agli atti processuali risultano essere allegati il conferimento incarico del direttore, l'attribuzione nominativa deleghe di firma Ufficio Controlli e delega di firma che acclarano la regolarità della notifica degli atti impugnati.
Con altro motivo si oppone la nullità dell'atto opposto per violazione dell'art. 157 c.11 D.L. 34/2020 - Decreto Emergenza COVID-19, non essendo stato attivato l'invito al contradditorio.
La parte ricorrente fa riferimento ad atti che nulla hanno a che vedere ed esulano dalla controversia in atti, legittimando cosi l'accertamento.
Infondato anche il difetto di motivazione dedotto da parte ricorrente.
Dalle motivazioni difensive esposte, viene specificato che l'Ufficio abbia fatto riferimento
“esclusivamente alle ricostruzione della GdF ed alle presunte irregolarità poste in essere dalla Società_1”. Affermando inoltre che “l'AdE fonda la propria pretesa tributaria sulle presunte irregolarità poste in essere da un soggetto terzo, la Società_2 srl, conseguendo che sia nell'uno che nell'altra risulta inconferente tale censura, trattandosi di aziende diverse dall'odierna ricorrente.
Parimenti respinto è il motivo con cui si oppone l'eccezione di nullità dell'accertamento per violazione delle regole sul contraddittorio obbligatorio ed endoprocedimentale.
La parte anche in questo caso, fa riferimento ad altri atti non conferenti con la controversia in atto esistente. Priva di fondamento giuridico, infine, la motivazione secondo la quale si oppone l'inesistenza della pretesa tributaria perché le prestazioni sono state realizzate.
Nel corpo delle censure si fa riferimento ad una precedente attività di verifica fiscale condotta dalla GdF e dall'AdE di Agrigento nei confronti di altra società con diversa denominazione - esercente attività di commercio di materiali edili, mezzi e mano d'opera specializzata - con cui la ricorrente ha intrattenuto rapporti negli anni 2015 e 2016, soggetto che è risultato, secondo quanto asserito dall'Ufficio accertatore, evasore totale ed emittente fatture per operazioni inesistenti (F.O.I.)…. L'ADE ha ritenuto che tutte le operazioni effettuate siano frutto di F.O.I. con riflessi sia fiscali, disconoscimento di costi e perdita della detrazione dell'IVA, e penali per i reati contemplati dall'art.2, D. Lgs 74/2000”, deducendo anche in questo caso che trattasi di procedimento che attiene ad altra società e non anche all'odierno ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza che possono liquidarsi come in dispositivo.
PQM
La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento di €. 350,00 in favore dell'Amministrazione Finanziaria convenuta.
Cosi deciso in Agrigento 22 Dicembre 2025
Il GIUDICE monocratico Salvatore Crispino Sanfilippo Firmato digitalmente