CASS
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 3801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3801 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - MA IE OR UP - 14/01/2026 R.G.N. 34475/2025 NU SO SENTENZA Sui ricorsi proposti da: AN OM nato a [...] il [...] CH IA nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/12/2024 della Corte d'appello di Reggio calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA Daniela Borsellino;
preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del terzo motivo del ricorso di AN e il rigetto degli altri motivi e del ricorso di CH. Sentite le conclusioni dell’avv. Lorenzo Gatto per AN e dell’avv. Bruno Poggi in sostituzione dell’avv. SC Calabrese per CH, che hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria, parzialmente riformando la sentenza resa il 19 gennaio 2022 dal Tribunale di Reggio Calabria, per quel che qui rileva, ha assolto AN OM dal reato ascrittogli al capo Q per insussistenza del fatto e ha rideterminato la pena a lui inflitta in relazione al residuo reato associativo contestato al capo A;
ha confermato la responsabilità di CH IA per il reato di cui al capo T. Si addebita a AN OM di avere stabilmente fatto parte della struttura organizzativa armata di tipo mafioso denominata CA RI operante sul territorio del comune di Reggio Calabria e in particolare di avere collaborato nella gestione degli interessi imprenditoriali del sodalizio, mettendo a disposizione l'impresa edile a lui formalmente intestata. Si addebita a CH IA il delitto di intestazione fittizia di beni perché in concorso con PO CH, il figlio GE CH e il di lei marito, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, risultava formalmente titolare del bar e annesso centro scommesse denominato Assocuori, dissimulando l'effettiva proprietà in carico ai correi, che ne avevano l'esclusiva gestione, con l’aggravante del fine di agevolare l'attività Penale Sent. Sez. 2 Num. 3801 Anno 2026 Presidente: CH GI Relatore: OR MA IE Data Udienza: 14/01/2026 dell'associazione mafiosa denominata CA RI.
2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato AN OM, deducendo quanto segue:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai criteri di valutazione della prova e, in particolare, in merito al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni etero accusatorie rese dai fratelli ER. La Corte di appello ha ritenuto credibili le loro accuse e ha escluso profili di falsità, in forza di un'analisi superficiale, che si pone in contrasto con i principi affermati in tema dalla giurisprudenza. La Corte ha, in particolare, omesso di compiere un adeguato contro ragionamento di sintesi rispetto alle argomentazioni difensive;
inoltre non ha affrontato la contraddizione evidenziata dalla difesa, derivante dal fatto che, mentre SC ER ha escluso che l'imputato gli avesse avanzato richieste estorsive per conto dei RI, l’imputato viene ritenuto emissario e mediatore di richieste estorsive e riscossore di tranche di denaro.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione e in particolare del disposto di cui all'art. 546 lett. e) cod. proc. pen. in quanto la sentenza valorizza il tenore di alcune intercettazioni tra AN e PO CH, che hanno contenuto neutro e sono inidonee a dimostrare un contributo da parte dell'imputato in favore della CA, così come i rapporti di frequentazione del ricorrente con PO CH, imprenditore nel settore caseario e reggente della CA RI all'epoca dei fatti. Le conclusioni cui perviene la Corte sono del tutto congetturali, poiché è del tutto assiomatico affermare che una cointeressenza di carattere personale sia idonea ad integrare una condotta associativa. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che partecipe è colui che si mette a disposizione dell'associazione mentre, nel caso in esame, la dimostrazione della appartenenza alla CA RI del ricorrente è sostenuta da motivazione carente. La Corte distrettuale non ha fatto corretta applicazione dei principi in tema affermati dalla Corte Suprema, considerando che erano assenti nel processo indicazioni da parte dei collaboratori di giustizia di specifici atti o comportamenti indicativi dell'apporto dell'odierno ricorrente al perseguimento degli interessi della consorteria. La sentenza impugnata ha richiamato una serie di pronunzie che avevano accertato l'operatività del sodalizio mafioso dei RI nel territorio ricompreso nella zona centrale del comune di Reggio Calabria, ma si tratta di provvedimenti che non contemplano in alcun modo l'odierno ricorrente e che avrebbero potuto essere valorizzati in senso contrario alla prospettazione accusatoria, quale prova della sua estraneità al sodalizio. Inoltre, sono stati valorizzati profili di cointeressenza economica della attività del AN con altre imprese ricondotte alla consorteria, che non assumono alcun rilievo ai fini della prova della partecipazione, come i rapporti di frequentazione tra le parti.
2.3. Violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen., poiché il quadro probatorio a sostegno dell’accusa nei confronti di AN si fonda su una intercettazione da cui emerge che se l’imputato esegue un lavoro a Reggio non è soggetto a tangenti da parte dell’associazione, mentre se opera fuori dal territorio di pertinenza del sodalizio, anche lui ha l’obbligo di pagare la tangente pretesa da altro sodalizio. Secondo il Collegio di merito, AN sarebbe esente da pagamento quando lavora nel territorio di appartenenza, in quanto partecipe dell’associazione, ma detta valutazione non considera che la conversazione si svolge tra due soggetti, che non hanno nessun rapporto con AN.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante prevista dal sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. poiché la Corte motiva il suo riconoscimento 2 affermando che il sodalizio mafioso risulta impegnato in attività di reimpiego dei proventi delittuosi. L'aggravante è configurabile nei confronti dell'associato che abbia commesso il delitto che ha generato i proventi oggetto, da parte sua, di successivo reimpiego;
occorre una particolare dimensione dell'attività economica che non si risolve in singole operazioni commerciali, ma nell'intervento del sodalizio in strutture produttive dirette a prevalere nel territorio di insediamento sulle altre. Non pare che il decidente si sia attenuto ai richiamati principi, in quanto non risulta che vi sia stato qualsivoglia reinvestimento in attività economica dei profitti derivanti dalle attività illecite del sodalizio. Rileva inoltre il ricorrente che nel parallelo giudizio svolto con rito abbreviato, la Corte di appello ha escluso la contestata aggravante, estendendo l'esclusione anche nei confronti degli imputati che non ne avevano fatto richiesta. Analoga decisione è stata assunta in data 27 maggio 2025, dalla Prima sezione della Corte di cassazione, che ha annullato la sentenza del procedimento denominato “Libro nero”, nato da una costola dell'odierno processo;
la sentenza impugnata deve, pertanto, considerarsi erronea nella misura in cui ha ritenuto di poter configurare detta aggravante.
2.5. Violazione degli articoli 62-bis e 133 cod. pen. poiché la sentenza risulta incongruamente motivata anche nella parte relativa al trattamento sanzionatorio per l’ingiustificata determinazione di una pena più elevata del minimo edittale. Allo stesso modo non appare congruamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha confezionato una motivazione meramente apparente, giustificando il trattamento sanzionatorio sulla base dei medesimi elementi utilizzati per pervenire all'affermazione di responsabilità: da una parte, ha richiamato apoditticamente la gravità della condotta e, dall'altra, ha affermato che il ricorrente non avrebbe offerto elementi di valutazione nuovi. Di contro, osserva il ricorrente che i giudici avrebbero dovuto riconoscere a favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche e una pena più mite in considerazione del comportamento tenuto in occasione dell'arresto, della giovane età e della condizione di incensurato, nonchè della condotta processuale.
3. CH IA, ritenuta responsabile del reato di intestazione fittizia di beni aggravata dal fine di agevolare l’associazione mafiosa denominata CA RI, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ha dedotto tre motivi di ricorso.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla valutazione delle censure proposte con l'appello, poiché nelle numerose pagine della sentenza di appello, realizzate incorporando la sentenza di primo grado, non esiste alcun tessuto argomentativo, in quanto la Corte si è limitata ad affermare che le emergenze raccolte nel giudizio di primo grado consentono di ritenere dimostrato che il locale intestato a CH IA fosse in realtà riferibile alla proprietà occulta del capoCA CH PO e al figlio CH GE, nonché al marito della CH, EL TA, senza in alcun modo confrontarsi conlearticolate osservazioni della difesa in termini di distinzione tra gestione e titolarità. Inoltre, la sentenza richiama in più passaggi la vicenda del circolo ricreativo Hazard, quasi che vi fosse una proprietà transitiva anche in ambito probatorio. L'unico dato probatorio su cui è ancorata la tesi accusatoria è la conversazione del 29 novembre 2014 tra IA CH e NI PA, in cui le stesse commentavano che il nuovo locale sarebbe stato a nome della CH;
da questa conversazione è stata desunta 3 la prova non soltanto dell'intestazione fittizia, ma anche della volontà di avvantaggiare il sodalizio mafioso. Nei successivi passaggi vengono valorizzati elementi che attengono alla gestione e si giunge all'affermazione di colpevolezza della CH sul rilievo che la titolarità formale dell'impresa era diretta a occultare la riconducibilità dell'esercizio commerciale al marito TA EL ad GE CH e a PO CH, i quali ne avevano l'effettiva titolarità. Tuttavia, non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità, ma è necessario che l'intestatario fittizio abbia agito con il dolo specifico di aggirare le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione o sia a conoscenza del fine del correo di eludere la normativa in questione. Al riguardo la sentenza afferma che la collocazione di questa vicenda impositiva nell'ambito di una serie di operazioni coeve pienamente sovrapponibili e relative ad altri esercizi commerciali, rivelano un disegno volto alla penetrazione da parte di esponenti della CA RI nel remunerativo settore delle scommesse. Lamenta il ricorrente che la prova si basa su considerazioni congetturali e su criteri di verosimiglianza e di probabilità che non devono trovare ingresso nel processo penale;
ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che al fine di ritenere configurabile il reato contestato è necessario dimostrare che l'impresa è stata costituita con risorse riconducibili all'interponente, oppure,se la società è preesistente, che sono state trasferite risorse economiche del medesimo, pur rimanendo l’impresa fittiziamente intestata ad altro titolare;
nel caso in esame non vi è prova che sia stato versato un quantum economico da parte dei soci occulti e non vi è un'emergenza processuale che dimostri tale circostanza.
2.2. Violazione di legge sub specie di mancanza della motivazione in relazione al riconoscimento dell’aggravante dell'art. 416 bis.1 cod. pen.. Osserva la difesa che la Corte non si è confrontata con i motivi di appello, con cui non ci si limitava a censurare che un aiuto ad un familiare fosse stato interpretato come agevolazione del sodalizio mafioso, e si è limitata ad affermare che ricorre la contestata circostanza aggravante di aver agito al fine di agevolare il sodalizio denominato CA RI, poiché la menzionata intestazione fittizia era funzionale a consentire l'espansione della CA in un business particolarmente remunerativo, quale quello delle scommesse on line, e ad aumentare il prestigio criminale della stessa, richiamando il recente assunto delle Sezioni unite, OC (n. 8545 del 19 dicembre 2019). Detta pronunzia ha affermato che la circostanza ha natura soggettiva, in quanto inerisce ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. La difesa afferma di non condividere questa impostazione giurisprudenziale e osserva che la giurisprudenza più attenta richiede la verifica rigorosa della sussistenza dell'elemento soggettivo, ricercando la prova della consapevolezza da parte del soggetto concorrente della finalità, perseguita dal soggetto agente,di favorire l'attività dell'associazione mafiosa. Nel caso in esame, invece, l’agevolazione dell’intera CA mafiosa è stata fatta automaticamente discendere da una condotta realizzata nell’interesse esclusivo dell’esponente apicale e si fonda sul tenore della conversazione intercettata tra PO CH e NI PA in data 1 novembre 2013; ma da questo colloquio tra PO CH e la compagna emerge semplicemente l'interessamento di un padre per favorire l'inserimento lavorativo del figlio.
2.3. Violazione di legge per mancanza di motivazione e degli artt. 62 bis, 69 e 133 cod. pen. poiché, nonostante fosse stato sollevato con i motivi di appello, la Corte non ha 4 fornito alcuna motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e nel caso in esame non ricorrono i presupposti della motivazione implicita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità, in quanto le censure formulate sono generiche o non consentite poichè non dedotte in modo specifico con i motivi di appello. Appare necessario premettere alla disamina dei singoli motivi, senza sacrificio di un esame specifico delle peculiarità di ciascuno, alcune questioni di diritto, inerenti a diversi motivi di ricorso proposti con argomentazioni sovrapponibili. Si deve precisare che ci si trova di fronte ad una affermazione conforme di responsabilità da parte dei due giudici di merito. La Corte di appello ha, dunque pienamente confermato la ricostruzione in fatto e le considerazioni in diritto operate dal Giudice dell'udienza preliminare, così giungendo a conclusioni analoghe, sulla scorta di una conforme ponderazione del compendio istruttorio, con motivazione del tutto immune da illogicità o omissioni sui temi devoluti. I giudici di appello hanno infatti pienamente condiviso, con motivazione logica e persuasiva, la decisione di primo grado, ricostruendo la posizione e le condotte direttamente imputabili ai ricorrenti. È quindi opportuno ricordare che questa Corte ha ripetutamente chiarito che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01) Pertanto, in presenza di una "doppia conforme" anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2,n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593- 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01) Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa, comunque, essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-01): ciò è riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha incorporato la sentenza di primo grado ed esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali. In sede di legittimità, inoltre, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, sia quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, sia quando la censura formulata con i motivi di gravame fosse inammissibile perché generica, in quanto non si è verificato l’effetto devolutivo tipico dell’impugnazione e la corte di merito non aveva l’onere di confutarla 5 esplicitamente.
2.Ricorso AN 2.1 Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato poiché la Corte di merito,dopo avere riportato per esteso l'intera sentenza di primo grado incorporandola nella propria motivazione, ha sinteticamente esposto le proprie considerazioni in ordine alle censure difensive formulate con i motivi di appello e,a pagina 161, ha valutato la piena attendibilità delle due persone offese, i fratelli ER, imprenditori vittime di estorsione, evidenziando i molteplici profili che rendono le loro dichiarazioni credibili e idonee a fondare il giudizio di colpevolezza, a prescindere dal loro status formale di coindagati. In particolare, ER SC ha riferito che in occasione dell'estorsione subita nel 2016, con riferimento ai lavori edilizi nel quartiere di Croce Valanidi, ad avvicinarlo e metterlo in contatto con il capo CA CH PO era stato proprio OM AN, e in altre occasioni costui gli era stato imposto quale soggetto a cui affidare dei lavori di realizzazione e manutenzione di impianti elettrici;
in particolare nel 2007, la ditta di AN gli era stata segnalata da SQ RI, cui faceva capo il sodalizio prima di CH. AN inoltre si era reso disponibile a riscuotere alcune rate di tangenti imposte al ER per conto della CA RI. Nel rispetto dei criteri di valutazione delle dichiarazioni provenienti da coiindagati per il delitto di partecipazione mafiosa, la Corte ha, comunque, sottolineato che le loro accuse, oltre a risultare obiettivamente e intrinsecamente attendibili, hanno trovato sicuro riscontro nel tenore di diverse conversazioni intercettate tra i soggetti coinvolti nell’indagine, che escludono la prospettata falsità della chiamata in reità del AN. Neppure emerge alcuna contraddizione tra il racconto dei due dichiaranti in ordine all’inserimento dell’imputato nel sodalizio mafioso operante nel comune di Reggio Calabria e al ruolo svolto nell’ambito della stessa organizzazione rispetto al fatto che AN non risulti coinvolto nell’estorsione in danno dei dichiaranti, trattandosi di una vicenda specifica che non esclude il suo generale atteggiamento di disponibilità rispetto alla CA e il suo coinvolgimento nel settore estorsivo.
2.2 La seconda e la terza censura sono generiche poiché non considerano che il robusto compendio probatorio a carico dell’imputato è costituito non solo dalle dichiarazioni pienamente attendibili dei ER, ma anche dal tenore di diverse intercettazioni, tra cui viene in rilievo per la sua peculiare rilevanza quella richiamata nel ricorso. Il contenuto dei dialoghi registrati tra soggetti coinvolti a pieno titolo nel sodalizio assume indiscussa rilevanza e offre sicura conferma delle specifiche accuse dei due fratelli ER, circa l’intraneità di OM AN, che si comportava come un sodale e che operava come imprenditore colluso, avvantaggiandosi del suo inserimento nell'associazione per ottenere lavori per la sua impresa sul territorio, agendo anche come mediatore ed esattore in vicende estorsive. La Corte ha correttamente desunto un elemento di riscontro della prova dichiarativa dalla circostanza che l’imputato non fosse sottoposto al pagamento di tangenti per l’esecuzione di lavori nel territorio del comune di Reggio Calabria, nel rispetto di una incontestata massima di esperienza emersa da numerosi procedimenti penali per reati di omologa natura,da cui risulta che i sodali non pagano il pizzo quando operano nell’ambito del contesto in cui opera il sodalizio di appartenenza, ma devono pagarlo se operano in territori di pertinenza di altre famiglie.
2.3 Il quarto motivo, relativo al riconoscimento dell’aggravante di cui al sesto comma dell’art 416 bis cod. pen. non è consentito poiché non è stato dedotto con i motivi di appello. Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. 6 proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 3 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368). La circostanza che nei confronti di coimputati che hanno scelto altro rito e sono stati sottoposti a separato giudizio detta aggravante sia stata esclusa, su richiesta della difesa, non rileva nel presente procedimento poiché non può farsi applicazione del principio estensivo dell’impugnazione ex art. 587 cod. proc. pen. con riferimento a reati giudicati in altro procedimento. Tra i presupposti dell'estensione, pur nel caso del concorso di più persone nello stesso reato, v'è l'unicità della sentenza fatta oggetto d'impugnazione, circostanza questa che non ricorrere quando si abbiano più procedimenti, magari per scelte di singoli concorrenti in ordine al rito, come avvenuto nel caso ora in esame. (Sez. 1, n. 8861 del 11/02/2015, Rastoder, Rv. 262831 - 01) Ciò in quanto l'effetto estensivo dell'impugnazione opera di diritto come rimedio straordinario neiconfronti di tutti coloro che sono stati giudicati con la stessa sentenza soggetta a impugnazione, al fine di assicurare la par condicio degli imputati che si trovino in situazioni identiche, rendendoli partecipi del beneficio conseguito dai coimputati non impugnanti" (Sez. 1, n. 1475 del 7/5/1999, Freda, Rv. 213507-01) Anche recentemente questa Corte di legittimità ha ribadito che in tema di effetto estensivo dell'impugnazione, l'imputato non può proporre ricorso per cassazione avverso la decisione dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello per richiedere l'estensione, nei propri confronti, degli effetti favorevoli della pronunzia resa, in distinto giudizio di impugnazione, in favore di altri coimputati (Sez. 4, n. 38521 del 20/11/2025, Buonocore, Rv. 288852 - 01).
2.4 Le censure in merito al trattamento sanzionatorio non sono consentite, poichè la difesa si è limitata con l’appello ad invocare apoditticamente le circostanze attenuanti generiche e non ha formulato ragioni specifiche che giustificassero la determinazione della sanzione nel minimo edittale e la concessione del beneficio invocato. La Corte di merito ha comunque reso sintetica ma sufficiente motivazione, evidenziando che non sono emersi elementi di segno positivo valorizzabili al fine di concedere le circostanze attenuanti generiche;
la pena per il reato associativo, come configurato nel capo d’imputazione, è stata determinata in misura corrispondente al minimo edittale.
3.Ricorso CH.
3.1 La prima censura è manifestamente infondata e generica poiché non si confronta con l'articolata motivazione resa in primo grado e richiamata dalla Corte e si limita a censurare la pretesa mancata distinzione tra titolarità e gestione, sebbene dal compendio assunto emerga in modo incontroverso che la CH non aveva alcun ruolo gestorio dell'impresa da lei avviata, di fatto esercitata dal marito, con proventi di PO e GE CH, e si lamentava con la sua interlocutrice di avere dovuto sottoscrivere diverse carte, dimostrandosi pienamente consapevole della titolarità dell’impresa esclusivamente in capo ai correi, tutti esponenti apicali del sodalizio. La CH, essendo oltretutto moglie di uno dei più stretti collaboratori del capoCA CH, mostra nel corso delle intercettazioni di essere consapevole delle contestuali operazioni di intestazione fittizia di altre attività commerciali ad opera della CA 7 – “siamo tutta una famiglia” - e nonpoteva ignorare la complessiva finalità di queste operazioni, che avevano l’obiettivo di eludere le disposizioni in tema di misure di prevenzione, tutelando gli investimenti del CH e, nel contempo, di consentire al sodalizio di inserirsie ampliare la propria sfera di influenza e di diversificare le attività da cui trarre proventi, espandendosi in un settore molto redditizio. Si tratta di argomentazioni non manifestamente illogiche e conformi ai criteri dettati in tema dalla giurisprudenza di legittimità più autorevole, anche se non condivisa dal ricorrente.
2.2 La censura formulata con il secondo motivo di ricorso, relativa al riconoscimento dell’aggravante dell’agevolazione della CA, è in primis non consentita poiché non dedotta in modo specifico con i motivi di appello. Va comunque osservato che la censura è manifestamente infondata. La giurisprudenza più autorevole di questa Corte ha da tempo affermato che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, OC, Rv. 278734 - 01) Più recentemente, è stato confermato che l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1, comma primo, seconda parte, cod. pen., di natura soggettiva e caratterizzata da dolo intenzionale, si comunica al compartecipe del reato che sia stato consapevole della finalità perseguita dai concorrenti di agevolare il sodalizio mafioso, non potendo, invece, ritenersi sufficiente la semplice consapevolezza, da parte del predetto, dell'esistenza e dell'operatività di un'organizzazione sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. e dell'appartenenza ad essa dei concorrenti, che rivestano posizioni apicali (Sez. 3, n. 32126 del 18/04/2023, Brancato, Rv. 284902 - 01). Nel caso in esame, si addebita alla CH di essere consapevole della finalità elusiva della intestazione fittizia da parte dei soggetti interponenti tra cui l’esponente apicale della CA RI, PO CH, e, per quanto riguarda la circostanza aggravante, di essere altresì consapevole della specifica volontà dei correi di avvantaggiare la CA, tramite operazioni commerciali che permettevano di espandere il controllo del sodalizio ad un settore economico remunerativo. Va, al riguardo, osservato che la sentenza di primo grado ha valorizzato oltre ai dati obiettivi di contesto in cui si inserisce la condotta della CH – che palesano un disegno complessivo del CH volto alla penetrazione di esponenti del sodalizio nel rimunerativo settore economico delle scommesse online - anche il tenore di una conversazione con NI PA, compagna di PO CH, da cui emerge la piena consapevolezza delle connessioni che esistevano tra le operazioni economiche intraprese contestualmente, che le due donne si apprestavano ad agevolare operando come intestatarie fittizie;
operazioni ricollegabili ad un unico centro di interesse identificabile nontanto nella persona di PO CH, esponente apicale della CA RI, quanto nel gruppo criminale che a lui faceva capo e del quale facevano parte anche il figlio GE CH e il marito dell'imputata TA EL.Quest'ultimo in particolare era uno dei principali uomini di fiducia del capo CA CH e operava a strettissimo contatto con lui, sicché era opportuno schermare anche la sua posizione gestoria all'interno dell'esercizio commerciale. Il Tribunale a pagina 410 ha evidenziato che CH e gli altri associati avevano in quel periodo assunto altre imprese, sempre facendo ricorso ad intestazione fittizia 8 nell’ambito di una precisa direttiva del capomafia di consentire alla CA l'inserimento in un settore commerciale molto interessante, con l’obiettivo di ampliare gli investimenti della CA e di accrescere il suo prestigio. A fronte di questa articolata motivazione, con i motivi di appello la difesa si eralimitata ad osservare che l'agevolazione di un familiare non comporta ipso iure agevolazione della consorteria ed a criticare il principio affermato dalla pronunzia OC delle Sezioni unite. Non sembra superfluo ricordare che il principio affermato da tale pronunzia costituisce corretta applicazione del carattere estensivo della disposizione di cui all’art. 110 cod. pen. in forza della quale, in caso di concorso di più persone, non è necessario che ciascuno ponga in essere la condotta tipica, ma è sufficiente che offra un consapevole contributo alla realizzazione della condotta perseguita dal concorrente. La Corte territoriale ha condiviso le considerazioni svolte dal primo giudice, evidenziando come dalle emergenze processuali risulti che in quel periodo il settore delle scommesse online era oggetto di particolare attenzione da parte degli esponenti del sodalizio criminoso, di cui il marito della CH era intraneo;
dal legame coniugale della CH con uno dei sodali interponenti e braccio destro del capoCA e dalle sue stesse ammissioni, rese nella conversazione con la PA, è logico desumere la consapevolezza della donna in merito agli specifici obiettivi perseguiti con detta operazione commerciale e la coscienza e volontà di contribuire con la sua partecipazione a rafforzare la capacità diffusiva e la forza economica della CA e non solo del singolo.
3.3. Anche il terzo motivo non è consentito poiché il motivo di appello era del tutto generico e pertanto inammissibile. In tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315 - 01) Con i motivi di appello la difesa aveva evidenziato il carattere marginale della condotta dell'imputata, che la sentenza aveva esplicitamente escluso, considerato che la donna era l’interposta e senza il suo contributo la condotta illecita non avrebbe potuto realizzarsi,e ha invocato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche al fine di adeguare la pena all’obiettiva gravità dell'azione posta in essere;
in sostanza, non ha evidenziato specifici elementi a sostegno della richiesta del beneficio invocato e di una pena più mite. Ne consegue che in presenza di un motivo di appello aspecifico, perché non si confronta con le ragioni della sentenza di primo grado e non espone le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda, la corte non aveva l’onere di motivare esplicitamente il rigetto di una richiesta inammissibile perché aspecifica.
4. Per le ragioni sin qui evidenziate, si impone la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi, con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 9 Il Consigliere estensore Il Presidente MA IE OR GI CH 10
udita la relazione svolta dal Consigliere IA Daniela Borsellino;
preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del terzo motivo del ricorso di AN e il rigetto degli altri motivi e del ricorso di CH. Sentite le conclusioni dell’avv. Lorenzo Gatto per AN e dell’avv. Bruno Poggi in sostituzione dell’avv. SC Calabrese per CH, che hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria, parzialmente riformando la sentenza resa il 19 gennaio 2022 dal Tribunale di Reggio Calabria, per quel che qui rileva, ha assolto AN OM dal reato ascrittogli al capo Q per insussistenza del fatto e ha rideterminato la pena a lui inflitta in relazione al residuo reato associativo contestato al capo A;
ha confermato la responsabilità di CH IA per il reato di cui al capo T. Si addebita a AN OM di avere stabilmente fatto parte della struttura organizzativa armata di tipo mafioso denominata CA RI operante sul territorio del comune di Reggio Calabria e in particolare di avere collaborato nella gestione degli interessi imprenditoriali del sodalizio, mettendo a disposizione l'impresa edile a lui formalmente intestata. Si addebita a CH IA il delitto di intestazione fittizia di beni perché in concorso con PO CH, il figlio GE CH e il di lei marito, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, risultava formalmente titolare del bar e annesso centro scommesse denominato Assocuori, dissimulando l'effettiva proprietà in carico ai correi, che ne avevano l'esclusiva gestione, con l’aggravante del fine di agevolare l'attività Penale Sent. Sez. 2 Num. 3801 Anno 2026 Presidente: CH GI Relatore: OR MA IE Data Udienza: 14/01/2026 dell'associazione mafiosa denominata CA RI.
2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato AN OM, deducendo quanto segue:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai criteri di valutazione della prova e, in particolare, in merito al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni etero accusatorie rese dai fratelli ER. La Corte di appello ha ritenuto credibili le loro accuse e ha escluso profili di falsità, in forza di un'analisi superficiale, che si pone in contrasto con i principi affermati in tema dalla giurisprudenza. La Corte ha, in particolare, omesso di compiere un adeguato contro ragionamento di sintesi rispetto alle argomentazioni difensive;
inoltre non ha affrontato la contraddizione evidenziata dalla difesa, derivante dal fatto che, mentre SC ER ha escluso che l'imputato gli avesse avanzato richieste estorsive per conto dei RI, l’imputato viene ritenuto emissario e mediatore di richieste estorsive e riscossore di tranche di denaro.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione e in particolare del disposto di cui all'art. 546 lett. e) cod. proc. pen. in quanto la sentenza valorizza il tenore di alcune intercettazioni tra AN e PO CH, che hanno contenuto neutro e sono inidonee a dimostrare un contributo da parte dell'imputato in favore della CA, così come i rapporti di frequentazione del ricorrente con PO CH, imprenditore nel settore caseario e reggente della CA RI all'epoca dei fatti. Le conclusioni cui perviene la Corte sono del tutto congetturali, poiché è del tutto assiomatico affermare che una cointeressenza di carattere personale sia idonea ad integrare una condotta associativa. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che partecipe è colui che si mette a disposizione dell'associazione mentre, nel caso in esame, la dimostrazione della appartenenza alla CA RI del ricorrente è sostenuta da motivazione carente. La Corte distrettuale non ha fatto corretta applicazione dei principi in tema affermati dalla Corte Suprema, considerando che erano assenti nel processo indicazioni da parte dei collaboratori di giustizia di specifici atti o comportamenti indicativi dell'apporto dell'odierno ricorrente al perseguimento degli interessi della consorteria. La sentenza impugnata ha richiamato una serie di pronunzie che avevano accertato l'operatività del sodalizio mafioso dei RI nel territorio ricompreso nella zona centrale del comune di Reggio Calabria, ma si tratta di provvedimenti che non contemplano in alcun modo l'odierno ricorrente e che avrebbero potuto essere valorizzati in senso contrario alla prospettazione accusatoria, quale prova della sua estraneità al sodalizio. Inoltre, sono stati valorizzati profili di cointeressenza economica della attività del AN con altre imprese ricondotte alla consorteria, che non assumono alcun rilievo ai fini della prova della partecipazione, come i rapporti di frequentazione tra le parti.
2.3. Violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen., poiché il quadro probatorio a sostegno dell’accusa nei confronti di AN si fonda su una intercettazione da cui emerge che se l’imputato esegue un lavoro a Reggio non è soggetto a tangenti da parte dell’associazione, mentre se opera fuori dal territorio di pertinenza del sodalizio, anche lui ha l’obbligo di pagare la tangente pretesa da altro sodalizio. Secondo il Collegio di merito, AN sarebbe esente da pagamento quando lavora nel territorio di appartenenza, in quanto partecipe dell’associazione, ma detta valutazione non considera che la conversazione si svolge tra due soggetti, che non hanno nessun rapporto con AN.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante prevista dal sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. poiché la Corte motiva il suo riconoscimento 2 affermando che il sodalizio mafioso risulta impegnato in attività di reimpiego dei proventi delittuosi. L'aggravante è configurabile nei confronti dell'associato che abbia commesso il delitto che ha generato i proventi oggetto, da parte sua, di successivo reimpiego;
occorre una particolare dimensione dell'attività economica che non si risolve in singole operazioni commerciali, ma nell'intervento del sodalizio in strutture produttive dirette a prevalere nel territorio di insediamento sulle altre. Non pare che il decidente si sia attenuto ai richiamati principi, in quanto non risulta che vi sia stato qualsivoglia reinvestimento in attività economica dei profitti derivanti dalle attività illecite del sodalizio. Rileva inoltre il ricorrente che nel parallelo giudizio svolto con rito abbreviato, la Corte di appello ha escluso la contestata aggravante, estendendo l'esclusione anche nei confronti degli imputati che non ne avevano fatto richiesta. Analoga decisione è stata assunta in data 27 maggio 2025, dalla Prima sezione della Corte di cassazione, che ha annullato la sentenza del procedimento denominato “Libro nero”, nato da una costola dell'odierno processo;
la sentenza impugnata deve, pertanto, considerarsi erronea nella misura in cui ha ritenuto di poter configurare detta aggravante.
2.5. Violazione degli articoli 62-bis e 133 cod. pen. poiché la sentenza risulta incongruamente motivata anche nella parte relativa al trattamento sanzionatorio per l’ingiustificata determinazione di una pena più elevata del minimo edittale. Allo stesso modo non appare congruamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha confezionato una motivazione meramente apparente, giustificando il trattamento sanzionatorio sulla base dei medesimi elementi utilizzati per pervenire all'affermazione di responsabilità: da una parte, ha richiamato apoditticamente la gravità della condotta e, dall'altra, ha affermato che il ricorrente non avrebbe offerto elementi di valutazione nuovi. Di contro, osserva il ricorrente che i giudici avrebbero dovuto riconoscere a favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche e una pena più mite in considerazione del comportamento tenuto in occasione dell'arresto, della giovane età e della condizione di incensurato, nonchè della condotta processuale.
3. CH IA, ritenuta responsabile del reato di intestazione fittizia di beni aggravata dal fine di agevolare l’associazione mafiosa denominata CA RI, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ha dedotto tre motivi di ricorso.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla valutazione delle censure proposte con l'appello, poiché nelle numerose pagine della sentenza di appello, realizzate incorporando la sentenza di primo grado, non esiste alcun tessuto argomentativo, in quanto la Corte si è limitata ad affermare che le emergenze raccolte nel giudizio di primo grado consentono di ritenere dimostrato che il locale intestato a CH IA fosse in realtà riferibile alla proprietà occulta del capoCA CH PO e al figlio CH GE, nonché al marito della CH, EL TA, senza in alcun modo confrontarsi conlearticolate osservazioni della difesa in termini di distinzione tra gestione e titolarità. Inoltre, la sentenza richiama in più passaggi la vicenda del circolo ricreativo Hazard, quasi che vi fosse una proprietà transitiva anche in ambito probatorio. L'unico dato probatorio su cui è ancorata la tesi accusatoria è la conversazione del 29 novembre 2014 tra IA CH e NI PA, in cui le stesse commentavano che il nuovo locale sarebbe stato a nome della CH;
da questa conversazione è stata desunta 3 la prova non soltanto dell'intestazione fittizia, ma anche della volontà di avvantaggiare il sodalizio mafioso. Nei successivi passaggi vengono valorizzati elementi che attengono alla gestione e si giunge all'affermazione di colpevolezza della CH sul rilievo che la titolarità formale dell'impresa era diretta a occultare la riconducibilità dell'esercizio commerciale al marito TA EL ad GE CH e a PO CH, i quali ne avevano l'effettiva titolarità. Tuttavia, non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità, ma è necessario che l'intestatario fittizio abbia agito con il dolo specifico di aggirare le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione o sia a conoscenza del fine del correo di eludere la normativa in questione. Al riguardo la sentenza afferma che la collocazione di questa vicenda impositiva nell'ambito di una serie di operazioni coeve pienamente sovrapponibili e relative ad altri esercizi commerciali, rivelano un disegno volto alla penetrazione da parte di esponenti della CA RI nel remunerativo settore delle scommesse. Lamenta il ricorrente che la prova si basa su considerazioni congetturali e su criteri di verosimiglianza e di probabilità che non devono trovare ingresso nel processo penale;
ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che al fine di ritenere configurabile il reato contestato è necessario dimostrare che l'impresa è stata costituita con risorse riconducibili all'interponente, oppure,se la società è preesistente, che sono state trasferite risorse economiche del medesimo, pur rimanendo l’impresa fittiziamente intestata ad altro titolare;
nel caso in esame non vi è prova che sia stato versato un quantum economico da parte dei soci occulti e non vi è un'emergenza processuale che dimostri tale circostanza.
2.2. Violazione di legge sub specie di mancanza della motivazione in relazione al riconoscimento dell’aggravante dell'art. 416 bis.1 cod. pen.. Osserva la difesa che la Corte non si è confrontata con i motivi di appello, con cui non ci si limitava a censurare che un aiuto ad un familiare fosse stato interpretato come agevolazione del sodalizio mafioso, e si è limitata ad affermare che ricorre la contestata circostanza aggravante di aver agito al fine di agevolare il sodalizio denominato CA RI, poiché la menzionata intestazione fittizia era funzionale a consentire l'espansione della CA in un business particolarmente remunerativo, quale quello delle scommesse on line, e ad aumentare il prestigio criminale della stessa, richiamando il recente assunto delle Sezioni unite, OC (n. 8545 del 19 dicembre 2019). Detta pronunzia ha affermato che la circostanza ha natura soggettiva, in quanto inerisce ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. La difesa afferma di non condividere questa impostazione giurisprudenziale e osserva che la giurisprudenza più attenta richiede la verifica rigorosa della sussistenza dell'elemento soggettivo, ricercando la prova della consapevolezza da parte del soggetto concorrente della finalità, perseguita dal soggetto agente,di favorire l'attività dell'associazione mafiosa. Nel caso in esame, invece, l’agevolazione dell’intera CA mafiosa è stata fatta automaticamente discendere da una condotta realizzata nell’interesse esclusivo dell’esponente apicale e si fonda sul tenore della conversazione intercettata tra PO CH e NI PA in data 1 novembre 2013; ma da questo colloquio tra PO CH e la compagna emerge semplicemente l'interessamento di un padre per favorire l'inserimento lavorativo del figlio.
2.3. Violazione di legge per mancanza di motivazione e degli artt. 62 bis, 69 e 133 cod. pen. poiché, nonostante fosse stato sollevato con i motivi di appello, la Corte non ha 4 fornito alcuna motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e nel caso in esame non ricorrono i presupposti della motivazione implicita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità, in quanto le censure formulate sono generiche o non consentite poichè non dedotte in modo specifico con i motivi di appello. Appare necessario premettere alla disamina dei singoli motivi, senza sacrificio di un esame specifico delle peculiarità di ciascuno, alcune questioni di diritto, inerenti a diversi motivi di ricorso proposti con argomentazioni sovrapponibili. Si deve precisare che ci si trova di fronte ad una affermazione conforme di responsabilità da parte dei due giudici di merito. La Corte di appello ha, dunque pienamente confermato la ricostruzione in fatto e le considerazioni in diritto operate dal Giudice dell'udienza preliminare, così giungendo a conclusioni analoghe, sulla scorta di una conforme ponderazione del compendio istruttorio, con motivazione del tutto immune da illogicità o omissioni sui temi devoluti. I giudici di appello hanno infatti pienamente condiviso, con motivazione logica e persuasiva, la decisione di primo grado, ricostruendo la posizione e le condotte direttamente imputabili ai ricorrenti. È quindi opportuno ricordare che questa Corte ha ripetutamente chiarito che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01) Pertanto, in presenza di una "doppia conforme" anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2,n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593- 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01) Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa, comunque, essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-01): ciò è riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha incorporato la sentenza di primo grado ed esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali. In sede di legittimità, inoltre, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, sia quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, sia quando la censura formulata con i motivi di gravame fosse inammissibile perché generica, in quanto non si è verificato l’effetto devolutivo tipico dell’impugnazione e la corte di merito non aveva l’onere di confutarla 5 esplicitamente.
2.Ricorso AN 2.1 Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato poiché la Corte di merito,dopo avere riportato per esteso l'intera sentenza di primo grado incorporandola nella propria motivazione, ha sinteticamente esposto le proprie considerazioni in ordine alle censure difensive formulate con i motivi di appello e,a pagina 161, ha valutato la piena attendibilità delle due persone offese, i fratelli ER, imprenditori vittime di estorsione, evidenziando i molteplici profili che rendono le loro dichiarazioni credibili e idonee a fondare il giudizio di colpevolezza, a prescindere dal loro status formale di coindagati. In particolare, ER SC ha riferito che in occasione dell'estorsione subita nel 2016, con riferimento ai lavori edilizi nel quartiere di Croce Valanidi, ad avvicinarlo e metterlo in contatto con il capo CA CH PO era stato proprio OM AN, e in altre occasioni costui gli era stato imposto quale soggetto a cui affidare dei lavori di realizzazione e manutenzione di impianti elettrici;
in particolare nel 2007, la ditta di AN gli era stata segnalata da SQ RI, cui faceva capo il sodalizio prima di CH. AN inoltre si era reso disponibile a riscuotere alcune rate di tangenti imposte al ER per conto della CA RI. Nel rispetto dei criteri di valutazione delle dichiarazioni provenienti da coiindagati per il delitto di partecipazione mafiosa, la Corte ha, comunque, sottolineato che le loro accuse, oltre a risultare obiettivamente e intrinsecamente attendibili, hanno trovato sicuro riscontro nel tenore di diverse conversazioni intercettate tra i soggetti coinvolti nell’indagine, che escludono la prospettata falsità della chiamata in reità del AN. Neppure emerge alcuna contraddizione tra il racconto dei due dichiaranti in ordine all’inserimento dell’imputato nel sodalizio mafioso operante nel comune di Reggio Calabria e al ruolo svolto nell’ambito della stessa organizzazione rispetto al fatto che AN non risulti coinvolto nell’estorsione in danno dei dichiaranti, trattandosi di una vicenda specifica che non esclude il suo generale atteggiamento di disponibilità rispetto alla CA e il suo coinvolgimento nel settore estorsivo.
2.2 La seconda e la terza censura sono generiche poiché non considerano che il robusto compendio probatorio a carico dell’imputato è costituito non solo dalle dichiarazioni pienamente attendibili dei ER, ma anche dal tenore di diverse intercettazioni, tra cui viene in rilievo per la sua peculiare rilevanza quella richiamata nel ricorso. Il contenuto dei dialoghi registrati tra soggetti coinvolti a pieno titolo nel sodalizio assume indiscussa rilevanza e offre sicura conferma delle specifiche accuse dei due fratelli ER, circa l’intraneità di OM AN, che si comportava come un sodale e che operava come imprenditore colluso, avvantaggiandosi del suo inserimento nell'associazione per ottenere lavori per la sua impresa sul territorio, agendo anche come mediatore ed esattore in vicende estorsive. La Corte ha correttamente desunto un elemento di riscontro della prova dichiarativa dalla circostanza che l’imputato non fosse sottoposto al pagamento di tangenti per l’esecuzione di lavori nel territorio del comune di Reggio Calabria, nel rispetto di una incontestata massima di esperienza emersa da numerosi procedimenti penali per reati di omologa natura,da cui risulta che i sodali non pagano il pizzo quando operano nell’ambito del contesto in cui opera il sodalizio di appartenenza, ma devono pagarlo se operano in territori di pertinenza di altre famiglie.
2.3 Il quarto motivo, relativo al riconoscimento dell’aggravante di cui al sesto comma dell’art 416 bis cod. pen. non è consentito poiché non è stato dedotto con i motivi di appello. Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. 6 proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 3 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368). La circostanza che nei confronti di coimputati che hanno scelto altro rito e sono stati sottoposti a separato giudizio detta aggravante sia stata esclusa, su richiesta della difesa, non rileva nel presente procedimento poiché non può farsi applicazione del principio estensivo dell’impugnazione ex art. 587 cod. proc. pen. con riferimento a reati giudicati in altro procedimento. Tra i presupposti dell'estensione, pur nel caso del concorso di più persone nello stesso reato, v'è l'unicità della sentenza fatta oggetto d'impugnazione, circostanza questa che non ricorrere quando si abbiano più procedimenti, magari per scelte di singoli concorrenti in ordine al rito, come avvenuto nel caso ora in esame. (Sez. 1, n. 8861 del 11/02/2015, Rastoder, Rv. 262831 - 01) Ciò in quanto l'effetto estensivo dell'impugnazione opera di diritto come rimedio straordinario neiconfronti di tutti coloro che sono stati giudicati con la stessa sentenza soggetta a impugnazione, al fine di assicurare la par condicio degli imputati che si trovino in situazioni identiche, rendendoli partecipi del beneficio conseguito dai coimputati non impugnanti" (Sez. 1, n. 1475 del 7/5/1999, Freda, Rv. 213507-01) Anche recentemente questa Corte di legittimità ha ribadito che in tema di effetto estensivo dell'impugnazione, l'imputato non può proporre ricorso per cassazione avverso la decisione dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello per richiedere l'estensione, nei propri confronti, degli effetti favorevoli della pronunzia resa, in distinto giudizio di impugnazione, in favore di altri coimputati (Sez. 4, n. 38521 del 20/11/2025, Buonocore, Rv. 288852 - 01).
2.4 Le censure in merito al trattamento sanzionatorio non sono consentite, poichè la difesa si è limitata con l’appello ad invocare apoditticamente le circostanze attenuanti generiche e non ha formulato ragioni specifiche che giustificassero la determinazione della sanzione nel minimo edittale e la concessione del beneficio invocato. La Corte di merito ha comunque reso sintetica ma sufficiente motivazione, evidenziando che non sono emersi elementi di segno positivo valorizzabili al fine di concedere le circostanze attenuanti generiche;
la pena per il reato associativo, come configurato nel capo d’imputazione, è stata determinata in misura corrispondente al minimo edittale.
3.Ricorso CH.
3.1 La prima censura è manifestamente infondata e generica poiché non si confronta con l'articolata motivazione resa in primo grado e richiamata dalla Corte e si limita a censurare la pretesa mancata distinzione tra titolarità e gestione, sebbene dal compendio assunto emerga in modo incontroverso che la CH non aveva alcun ruolo gestorio dell'impresa da lei avviata, di fatto esercitata dal marito, con proventi di PO e GE CH, e si lamentava con la sua interlocutrice di avere dovuto sottoscrivere diverse carte, dimostrandosi pienamente consapevole della titolarità dell’impresa esclusivamente in capo ai correi, tutti esponenti apicali del sodalizio. La CH, essendo oltretutto moglie di uno dei più stretti collaboratori del capoCA CH, mostra nel corso delle intercettazioni di essere consapevole delle contestuali operazioni di intestazione fittizia di altre attività commerciali ad opera della CA 7 – “siamo tutta una famiglia” - e nonpoteva ignorare la complessiva finalità di queste operazioni, che avevano l’obiettivo di eludere le disposizioni in tema di misure di prevenzione, tutelando gli investimenti del CH e, nel contempo, di consentire al sodalizio di inserirsie ampliare la propria sfera di influenza e di diversificare le attività da cui trarre proventi, espandendosi in un settore molto redditizio. Si tratta di argomentazioni non manifestamente illogiche e conformi ai criteri dettati in tema dalla giurisprudenza di legittimità più autorevole, anche se non condivisa dal ricorrente.
2.2 La censura formulata con il secondo motivo di ricorso, relativa al riconoscimento dell’aggravante dell’agevolazione della CA, è in primis non consentita poiché non dedotta in modo specifico con i motivi di appello. Va comunque osservato che la censura è manifestamente infondata. La giurisprudenza più autorevole di questa Corte ha da tempo affermato che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, OC, Rv. 278734 - 01) Più recentemente, è stato confermato che l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1, comma primo, seconda parte, cod. pen., di natura soggettiva e caratterizzata da dolo intenzionale, si comunica al compartecipe del reato che sia stato consapevole della finalità perseguita dai concorrenti di agevolare il sodalizio mafioso, non potendo, invece, ritenersi sufficiente la semplice consapevolezza, da parte del predetto, dell'esistenza e dell'operatività di un'organizzazione sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. e dell'appartenenza ad essa dei concorrenti, che rivestano posizioni apicali (Sez. 3, n. 32126 del 18/04/2023, Brancato, Rv. 284902 - 01). Nel caso in esame, si addebita alla CH di essere consapevole della finalità elusiva della intestazione fittizia da parte dei soggetti interponenti tra cui l’esponente apicale della CA RI, PO CH, e, per quanto riguarda la circostanza aggravante, di essere altresì consapevole della specifica volontà dei correi di avvantaggiare la CA, tramite operazioni commerciali che permettevano di espandere il controllo del sodalizio ad un settore economico remunerativo. Va, al riguardo, osservato che la sentenza di primo grado ha valorizzato oltre ai dati obiettivi di contesto in cui si inserisce la condotta della CH – che palesano un disegno complessivo del CH volto alla penetrazione di esponenti del sodalizio nel rimunerativo settore economico delle scommesse online - anche il tenore di una conversazione con NI PA, compagna di PO CH, da cui emerge la piena consapevolezza delle connessioni che esistevano tra le operazioni economiche intraprese contestualmente, che le due donne si apprestavano ad agevolare operando come intestatarie fittizie;
operazioni ricollegabili ad un unico centro di interesse identificabile nontanto nella persona di PO CH, esponente apicale della CA RI, quanto nel gruppo criminale che a lui faceva capo e del quale facevano parte anche il figlio GE CH e il marito dell'imputata TA EL.Quest'ultimo in particolare era uno dei principali uomini di fiducia del capo CA CH e operava a strettissimo contatto con lui, sicché era opportuno schermare anche la sua posizione gestoria all'interno dell'esercizio commerciale. Il Tribunale a pagina 410 ha evidenziato che CH e gli altri associati avevano in quel periodo assunto altre imprese, sempre facendo ricorso ad intestazione fittizia 8 nell’ambito di una precisa direttiva del capomafia di consentire alla CA l'inserimento in un settore commerciale molto interessante, con l’obiettivo di ampliare gli investimenti della CA e di accrescere il suo prestigio. A fronte di questa articolata motivazione, con i motivi di appello la difesa si eralimitata ad osservare che l'agevolazione di un familiare non comporta ipso iure agevolazione della consorteria ed a criticare il principio affermato dalla pronunzia OC delle Sezioni unite. Non sembra superfluo ricordare che il principio affermato da tale pronunzia costituisce corretta applicazione del carattere estensivo della disposizione di cui all’art. 110 cod. pen. in forza della quale, in caso di concorso di più persone, non è necessario che ciascuno ponga in essere la condotta tipica, ma è sufficiente che offra un consapevole contributo alla realizzazione della condotta perseguita dal concorrente. La Corte territoriale ha condiviso le considerazioni svolte dal primo giudice, evidenziando come dalle emergenze processuali risulti che in quel periodo il settore delle scommesse online era oggetto di particolare attenzione da parte degli esponenti del sodalizio criminoso, di cui il marito della CH era intraneo;
dal legame coniugale della CH con uno dei sodali interponenti e braccio destro del capoCA e dalle sue stesse ammissioni, rese nella conversazione con la PA, è logico desumere la consapevolezza della donna in merito agli specifici obiettivi perseguiti con detta operazione commerciale e la coscienza e volontà di contribuire con la sua partecipazione a rafforzare la capacità diffusiva e la forza economica della CA e non solo del singolo.
3.3. Anche il terzo motivo non è consentito poiché il motivo di appello era del tutto generico e pertanto inammissibile. In tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315 - 01) Con i motivi di appello la difesa aveva evidenziato il carattere marginale della condotta dell'imputata, che la sentenza aveva esplicitamente escluso, considerato che la donna era l’interposta e senza il suo contributo la condotta illecita non avrebbe potuto realizzarsi,e ha invocato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche al fine di adeguare la pena all’obiettiva gravità dell'azione posta in essere;
in sostanza, non ha evidenziato specifici elementi a sostegno della richiesta del beneficio invocato e di una pena più mite. Ne consegue che in presenza di un motivo di appello aspecifico, perché non si confronta con le ragioni della sentenza di primo grado e non espone le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda, la corte non aveva l’onere di motivare esplicitamente il rigetto di una richiesta inammissibile perché aspecifica.
4. Per le ragioni sin qui evidenziate, si impone la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi, con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 9 Il Consigliere estensore Il Presidente MA IE OR GI CH 10