Decreto presidenziale 14 ottobre 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 23/02/2026, n. 3389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3389 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03389/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16523/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16523 del 2023, proposto da S.R.L. M.M.P.I., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Barneschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama n. 77;
contro
il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
S.A.S. Radio Margherita di FF IU IA & C., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
I) della comunicazione in data 18 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la quale la ricorrente è stata informata della inammissibilità della propria istanza per l'ottenimento dei contributi ex D.P.R. 146/2017;
II) della graduatoria provvisoria, ex D.P.R. 146/2017, relativa alle domande ammesse al contributo per l'anno 2023 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale, pubblicata con decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in data 10 ottobre 2023;
III) della nota in data 9 novembre 2023, di riscontro all'opposizione inviata alla ricorrente, di conferma dell'esclusione della ricorrente dalla graduatoria stessa per l'ottenimento dei contributi ex D.P.R. 146/2017;
IV) della graduatoria definitiva, in data 14 novembre 2023, ex D.P.R. 146/2017, relativa alle domande ammesse al contributo per l'anno 2023 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale, pubblicata con decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il dott. VA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, a ciò autorizzata, esercita l’attività di radiodiffusione a carattere commerciale, in ambito locale, nella regione Sicilia.
In data 27 febbraio 2023, ha presentato domanda per l’ottenimento, per l’annualità 2023, del contributo ex d.P.R. n. 146/17.
Con comunicazione del 18 settembre 2023, l’amministrazione ha reso nota la non computabilità di un dipendente dichiarato dal calcolo del punteggio e la stessa inammissibilità dell’istanza della ricorrente, che, infatti, non figura né nella graduatoria provvisoria, né nella graduatoria definitiva, pubblicata in data 14 novembre 2023.
2. La ragione del contendere emerge dalla nota del MIMIT del 30 maggio 2023, con la quale l’amministrazione ha opposto che “ Con riferimento alla domanda presentata per i contributi 2023, come anticipato telefonicamente, il sig. NU NI, in base ad un controllo con l’INPS, non risulta dipendente della Società. Preso atto che il giornalista in effetti è libero professionista, si chiede di indicare la data a partire dalla quale è cessato il rapporto di lavoro dipendente con la Società. Inoltre, si chiede di precisare se i dipendenti dichiarati abbiano usufruito di periodi di aspettativa o di permessi non retribuiti ”. In effetti, a seguito dell’istruttoria, è emerso che il giornalista AN intrattiene con la società un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e non di lavoro subordinato, sicché “ si è provveduto ad escludere il sig. MA AN dall'elenco dei nominativi indicati. A seguito di tale modifica, la domanda per l’ottenimento dei contributi per l’anno 2023, inviata in data 27/02/2023, NON può essere accolta, perché non soddisfa il requisito del numero dei dipendenti/giornalisti né dell’anno in corso né quello riferito al biennio precedente così come previsto dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. del 23 agosto 2017, pubblicato su G.U. 12 ottobre 2017. L'istanza è quindi inammissibile ” (nota MIMIT del 24 luglio 2023).
3. La società ha articolato i motivi di ricorso che seguono.
3.1. “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTT. 4, COMMA II E 6, D.P.R. 146/2017”.
Sostiene la ricorrente che nessuna fonte normativa prevede la causa ostativa che ha dato luogo all’inammissibilità dell’istanza.
3.2. “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 6, 7 E 8, L. 241/1990 -ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE APPARENTE”.
Deduce la ricorrente che l’amministrazione non avrebbe chiaramente esplicitato le ragioni della determinazione assunta. Inoltre, il contraddittorio sarebbe stato “apparente e fittizio”.
3.3. “SVIAMENTO DI POTERE –INESISTENZA -FALSITÀ, OVVERO INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI -ERRONEA VALUTAZIONE E-O TRAVISAMENTO DEI FATTI –PERPLESSITÀ ILLOGICITÀ E, IRRAZIONALITÀ -VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALE COLLABORAZIONE E BUONA FEDE NELL’AZIONE AMMINISTRATIVA”.
L’amministrazione avrebbe violato le norme e i principi indicati in rubrica sacrificando l’interesse del privato senza che ne sussistessero i presupposti di legge.
3.4. “VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE, SEGNATAMENTE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E DEL DERIVATO PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO”.
La condotta della p.a., come descritta, violerebbe anche i principi di imparzialità e buon andamento.
4. Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, concludendo per il rigetto del ricorso.
5. All’udienza del 20 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è manifestamente infondato.
6.1. Non sfugge al Collegio che i motivi di ricorso dedotti non mettono minimamente in discussione le ragioni poste dall’amministrazione a sostegno dell’esclusione, esaurendosi in un richiamo astratto a norme e principi generali dell’azione amministrativa. Del resto, l’art. 4, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 146/17, tra i requisiti di ammissibilità, fa espresso riferimento al numero dei “dipendenti compresi i giornalisti”, espressione difficilmente equivocabile che esclude dal computo soggetti che intrattengono con l’emittente rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato, come nel caso di specie. L’espunzione del giornalista AN dal computo ha determinato il mancato raggiungimento del numero legale dei dipendenti occupati nel biennio precedente, considerando l’intero organico (cfr. art. 4, comma 1, lett. a) – ulteriore ragione ostativa che rende l’esclusione plurimotivata e inoppugnata sul punto – con conseguente legittimità del provvedimento espulsivo.
6.2. Quanto all’asserita ineffettività del contraddittorio, è sufficiente osservare che l’amministrazione ha chiesto più volte chiarimenti alla parte, a dimostrazione di un’interlocuzione effettiva, sfociata addirittura in una procedura di reclamo quale ulteriore occasione di contatto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Ministero resistente, che liquida in €1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT TR, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
VA EL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA EL | IT TR |
IL SEGRETARIO