CA
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. HE De IA - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 729/2023 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Marchetta e Giuseppe Parte_1
Minio.
APPELLANTE Contro
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pileggi.
APPELLATA e contro in persona del curatore pro-tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Gerlando Calandrino e Marcello Assante.
APPELLATO
All'udienza del 16 ottobre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso del 10/6/2021 aveva agito dinanzi al G.L. del Tribunale Parte_1 di Agrigento contro la e contro la Gestione Commissariale del Controparte_2
Servizio Idrico Integrato e premesso di essere dipendente della a far Controparte_2 data dal 6 novembre con rapporto subordinato a tempo pieno ed inquadramento in categoria impiegatizia V livello ccnl gas e acqua;
di aver, di fatto, sempre svolto ascrivibili a quelle di responsabile tecnico-amministrativo dell'impianto, delle condotte, delle sorgenti e dei partitori del sistema di potabilizzazione di Santo EF QU e del sistema di potabilizzazione facente capo all'Acquedotto del Voltano;
di aver ricoperto, dal 14 giugno 2019, la funzione di responsabile della macroarea centrale del settore acquedotto e servizio di fognatura (zone di Agrigento, Favara, Casteltermini, ed in seguito, San Giovanni Gemini); di aver curato la gestione delle risorse idriche dell'Area 2 (zona Montagna-Acquedotto Fanaco e Voltano), degli impianti e delle reti in collaborazione con il e la funzione di responsabile Controparte_3 della ricerca di nuove fonti idriche in tutta la provincia di Agrigento, installazione contatori, progettazione e realizzazione di pozzi, cloratori automatici, contabilità alle imprese, cui si somma la figura di responsabile dei lavori;
di aver eseguito, sotto la Gestione Commissariale, la supervisione dell'esercizio e della manutenzione delle reti e degli impianti, che assicurano la distribuzione idrica e lo smaltimento delle acque reflue per gli utenti dell'intero ambito territoriale di Agrigento”, nonché di aver rappresentato la datrice per l'esecuzione da eseguire in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli artt. 66, 121 ed all. IV punto 3 del d.lgs. n. 81/2008, tanto premesso, ritenendo , di aver diritto all'inquadramento come quadro per aver svolto le mansioni individuate dall'art. 18 del ccnl ed all'indennità di trasferta ,aveva chiesto al G.L. di:
“ritenere e dichiarare che il ricorrente, sin dal sin dal 6 novembre 2009, o da altra data ritenuta di diritto dal G.L. adito, ha svolto mansioni rientranti nel livello contrattuale quadri del ccnl gas e acqua e, conseguentemente ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato al livello quadri del ccnl gas e acqua con decorrenza 4 febbraio 2010 o da altra diversa data ritenuta di diritto dal G.L. e per l'effetto condannare le resistenti, ciascuna secondo la propria responsabilità, a riconoscere al ricorrente l'inquadramento al livello quadri del ccnl gas e acqua sin dal sin dal 4 febbraio2010, o da altra data ritenuta di diritto dal G.L. adito. Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità di trasferta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. Sopravvenuto il fallimento della e disposta l'interruzione del CP_2 CP_2 giudizio, la causa era stata riassunta nei confronti della curatela fallimentare e della nel frattempo subentrata nella titolarità Controparte_4 del rapporto di lavoro, indi, nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 22/5/2023 il G.L. dichiarava improcedibile , per difetto di competenza funzionale del giudice del lavoro, la domanda volta all'accertamento del diritto all'indennità di trasferta in quanto strumentale e prodromica all'esercizi di una pretesa patrimoniale nei confronti della massa dei creditori concorsuali. Quanto alla domanda diretta al riconoscimento della qualifica superiore la esaminava nel merito e ne riteneva l'infondatezza alla luce del raffronto delle declaratorie contrattuali coinvolte (Livello V° impiegatizio e Livello Quadri) e dell'analisi in concreto delle mansioni espletate atteso che non era risultato provato, all'esito della prova testimoniale espletata, che l'apporto del ricorrente all'organizzazione aziendale si fosse tradotto nella individuazione di soluzioni migliorative o innovative e che la posizione di responsabilità rivestita, quantunque implicante funzioni di coordinamento e di controllo su diversi settori della società e sulla gestione del personale, avesse cooperato al raggiungimento degli obiettivi assegnati ed al conseguimento dei risultati globali dell'impresa. Soggiungeva il G.L. che non erano emersi elementi utili a ritenere l'esercizio di funzioni professionali altamente specialistiche e notevolmente complesse e che anche in ordine alla accertata attività di coordinamento e controllo , la parte non aveva adeguatamente allegato quali fossero le attività oggetto di tale controllo e coordinamento in guisa da fornire elementi atti di rilevarne l'entità, il grado di complessità, il livello di specializzazione che richiedevano e l'importanza e potere consentire la valutazione in ordine al connotato specialistico e di complessità delle stesse. Precisava che, in carenza di una domanda subordinata specificamente volta al riconoscimento del livello VII° o VIII° non era possibile procedere d'ufficio all'inquadramento in parola. La sentenza di primo grado è stata impugnata dl il quale ne denuncia l'omessa Parte_1 pronuncia sull'unico essenziale profilo del mancato riconoscimento di un livello intermedio (VII° o VIII°) del quale , pure, il G.L. aveva ritenuto che l'istruttoria svolta avesse fornito la prova . Deduce in proposito l'appellante che , quantunque per ammissione dello stesso giudicante il avesse dimostrato di avere svolto mansioni rientranti nel VII° o Parte_1
VIII° livello, il G.L. aveva errato nel ritenere che l'assenza di specifiche domande volte al riconoscimento dei suddetti livelli fosse risultata impeditiva della cognizione e del riconoscimento di dette qualifiche, poiché immanenti alla domanda volta al conseguimento del più elevato livello Quadri. Hanno resistito in questo grado di giudizio tanto la curatela del fallimento Controparte_2
che l'
[...] CP_1
Nelle more del procedimento , tra il e l' è stata sottoscritta una intesa Parte_1 CP_1 transattiva della quale si è dato atto a verbale con il corollario che, in conformità alle richieste concordemente formulate, va dichiarata inter partes cessata la materia del contendere e disposta la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. L'intesa non ha tacitato la pretesa coltivata nei confronti della curatela fallimentare nei confronti della quale la controversia prosegue ed impone la disamina dell'enunciato motivo di gravame.
Quest'ultimo si palesa infondato. Non ignora questa Corte il principio , conforme ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, per il quale «La domanda di accertamento del diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, può ritenersi domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria 7 contrattuale che sorregga la qualifica intermedia»; pertanto, «qualora il giudice di merito, rigettando espressamente la domanda di inquadramento nella qualifica superiore, ometta l'esame della domanda in relazione alla qualifica immediatamente inferiore a quella rivendicata, incorre nel vizio di omessa pronunzia (…) (Cass. r., ex plurimis, Cass. nn. 10407/2020; Cass. n.413/2017; 3863/2008; 14755/2006; 11557/200).
L'applicazione del principio, invero, impone che , ai fini del possibile ed esigibile vaglio di tale implicita domanda subordinata , il ricorrente debba esplicitare ed allegare unitamente alla enunciazione della declaratoria contrattuale del livello intermedio gli elementi di fatto in presenza dei quali diventa praticabile l'operazione ermeneutica di sussunzione delle mansioni svolte alla categoria subordinatamente rivendicata. Nel caso di specie, tuttavia, , il ricorso di primo grado conteneva unicamente la descrizione della declaratoria del livello VIII° ed al solo dichiarato scopo di illustrare la fondatezza della pretesa volta a ricondurre le mansioni nel livello Quadri, ma ometteva ogni deduzione in ordine ai connotati fattuali suscettibili di ricondurre queste ultime nel livello intermedio. Non solo, ma come è plausibile ricavare dal contenuto della sentenza di primo grado, non è datio rinvenire dalla disamina dell'iter logico-giuridico della stessa alcuna esplicita ammissione da parte del G.L. in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei livelli intermedi , non essendosi il G.L. in nessun modo confrontato con le prerogative professionali richieste dalle declaratorie in parola e avendo limitato l'apprezzamento alle sole funzioni di coordinamento e controllo – comuni tanto che al livello VII ed VIII che al livello Quadri e fianco allo stesso livello di appartenenza (V°) astenendosi dalla indefettibile verifica qualitativa di tali funzioni ed, anzi, ravvisando proprio nella stigmatizzata carenza allegatoria del ricorso di primo grado un ostacolo insormontabile all'indagine circa l'entità, il grado di complessità ed il livello di specializzazione, suscettibili di consentirne la sussunzione all'interno delle declaratorie oggi rivendicate. Alla stregua delle considerazioni che precedono il motivo in argomento deve essere rigettato. Relativamente al gravame coltivato nei confronti della curatela fallimentare , le spese vanno regolate secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo, in calce.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 470/2023 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 22 maggio 2023, dichiara cessata, per effetto della intervenuta conciliazione, la materia del contendere tra e Parte_1
l' e compensa tra le stesse parti le spese del doppio grado del giudizio. CP_1
Conferma nel resto la sentenza di primo grado e condanna il alla refusione delle Parte_1 spese processuali sostenute in questo grado del giudizio dalla curatela del fallimento della che liquida in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali , iva e cpa. Controparte_2
Palermo 16 ottobre 2025
Il Presidente est.
HE De IA