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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2024, n. 3133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3133 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN ZO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE di APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'avv. Enrico Pintus ha depositato memoria con cui conclude per l'accoglimento del ricorso contraddicendo a quanto rilevato dal pubblico ministero nelle sue conclusioni. Il difensore di parte civile, Avv. Giovanni Angelo Colli, ha depositato conclusioni e nota spese. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3133 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 05/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, dichiarava la prescrizione del reato di danneggiamento contestato a OR NU e confermava le statuizioni civili. Si contestava allo stesso di avere allagato un orto nel terreno contiguo di proprietà delle parti civili e di avere danneggiato il muro di confine provocando danni, con condotta protrattasi fino all'agosto 2014. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, le cui ragioni venivano ribadite con memoria e con motivi aggiunti;
si deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: si verterebbe in un caso di danneggiamento semplice, depenalizzato, considerato che sarebbe insussistente l'aggravante di avere consumato il fatto "su opere destinate all'irrigazione", nulla rilevando la contestazione suppletiva formulata all'udienza del 15 novembre 2016 con la quale il pubblico ministero aggiungeva, illegittimamente, al capo di imputazione la dicitura «su piantate di viti e alberi fruttiferi». Si deduceva inoltre che il giudice di primo grado aveva illegittimamente omesso di dichiarare "immediatamente" l'improcedibilità del reato all'esito della assunzione della testimonianza della persona offesa. 2.2. violazione di legge (art. 522 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla correlazione tra accusa e sentenza: secondo i giudici di merito il danneggiamento sarebbe stato effettuato versando acqua nel terreno delle parti civili attraverso l'utilizzo di una pompa elettrica ed accentuando la pendenza tra i fondi;
si tratterebbe di condotte non specificamente contestate nel capo di imputazione;
2.3.violazione di legge (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la censura relativa alla violazione dell'art. 522 cod. pen. avanzata con l'atto d'appello non sarebbe stata considerata dalla Corte di merito: 2.4. violazione di legge (art. 40 cod. pen.) e vizio di motivazione: la Corte territoriale avrebbe rilevato che il ricorrente non aveva ottemperato al giudicato civile e non aveva adottato accorgimenti rivolti ad evitare il continuo sversamento di acque sul fondo altrui;
invero nel corso del processo non sarebbe stato compiuto alcun accertamento finalizzato a rilevare la sua "posizione di garanzia"; 2.5.violazione di legge (art. 157 cod. pen.) e vizio di motivazione: la prescrizione sarebbe decorsa prima della sentenza di primo grado, tenuto conto che la contestata apertura dì varchi sul muro di confine configurava un reato istantaneo ad effetti permanenti. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è infondato. 1.1. Contrariamente a quanto dedotto, è legittima la contestazione dell'aggravante di avere consumato il danneggiamento «su piantate di viti ed alberi infruttiferi» effettuata dal pubblico ministero il 15 novembre 2016 nel corso del dibattimento di primo grado (dalla quale dipende la rilevanza penale della condotta, tenuto conto che il Tribunale, all'esito del processo di primo grado, riteneva insussistente l'altra aggravante contestata, ovvero «l'aver commesso il fatto su opere destinate all'irrigazione», che pure rende il danneggiamento penalmente rilevante e procedibile ex officio). Dalla motivazione della sentenza di primo grado emerge, infatti, che il Tribunale aveva rilevato che dalle prove documentali raccolte e dalle dichiarazioni delle persone offese risultava provato che dal fondo del NU al fondo degli offesi una quantità copiosa di acqua era stata versata in modo continuativo attraverso un tubo;
tale sversamento determinava la formazione di pantani e melma che impedivano il passaggio, al punto che le parti civili erano state costrette a posizionare sul terreno dei pannelli dì legno su cui camminare;
emergeva altresì che la condotta di NU determinava il danneggiamento dell'orto e delle coltivazioni presenti nel terreno composte da piantate di viti ed alberi fruttiferi ("una riga di mele", "un fico" e le prime "piante di vigna", come dichiarato da Ortu che allegava le fotografie del danneggiamento all'udienza del 28 ottobre 2015: pag. 3 della sentenza del tribunale). Si tratta di emergenze confermate dal teste ZO (pag. 37 della sentenza impugnata) Tali prove raccolte nel corso del dibattimento di primo grado legittimavano la contestazione dell'aggravante che veniva effettuata all'udienza del 15 novembre 2016 con il pieno rispetto della procedura codicistica (art. 517 e ss. d cod. proc. pen.): le modifiche del capo di imputazione venivano, infatti, giustificate dalle nuove emergenze, contestate e notificate all'imputato. A ciò si aggiunge che, come rilevato dalla Corte di appello la contestazione si configura come una specificazione di quanto già descritto nell'originario capo di imputazione, dove era indicato che il terreno danneggiato "era adibito ad orto" (pag. 38 della sentenza impugnata). Il collegio rileva, inoltre, che il Tribunale non doveva procedere all'immediata dichiarazione di non procedibilità ex art. 129 cod. proc. pen.. Invero il tema della "immediatezza veniva proposto solo con i motivi aggiunti, sul punto inammissibili. Sul punto il collegio ribadisce che í "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 3 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'ad. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 - 01; Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep 2021 Paun, Rv. 280783; Sez. 1, n. 40932 del 26.5.2011, Rv. 251482) Si osserva, comunque, che non vi era alcun obbligo di declaratoria di improcedibilità (in allora per tardività della querela) dopo la deposizione della persona offesa, in quanto le valutazioni in ordine alla credibilità dei contenuti accusatori e quelle in ordine alla dedotta tardività della querela dovevano essere effettuate unitamente alle altre emergenze processuali, dunque all'esito dello svolgimento del processo di primo grado. 2. Il secondo motivo ed il terzo motivo, che contestano sia il difetto di correlazione tra accusa e sentenza che la carenza di motivazione della sentenza impugnata su tale questione - devoluta con l'appello - sono infondati. 2.1. Il collegio riafferma che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Nel caso in esame non si registra alcuna alterazione del capo di imputazione dato che risultava provata la creazione di un foro nel muro divisorio dei due lotti, funzionale allo scolo dell'acqua, che veniva introdotta in modo copioso ed aveva causato melma, pantani e danneggiato alberi da frutto e vigne, esattamente come descritto nel capo di accusa. Il fatto che nel varco fosse stato inserito un tubo ed il fatto che fosse stata accentuata la pendenza tra i fondi sono emergenze dibattimentali, che chiariscono le modalità del danneggiamento, ma che non modificano il fatto come contestato in violazione dell'ad. 522 cod. proc. pen. (pag. 38 della sentenza impugnata). La Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto, ricostruiva con accuratezza la condotta tenendo in considerazione le allegazioni difensive e rilevando, implicitamente, la piena rispondenza della stessa - anche tenuto conto dei dettagli emersi nel corso del dibattimento - con quella descritta nel capo di imputazione. 4 3. Il quarto motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove senza evidenziare carenze o vizi logici decisivi della motivazione della sentenza impugnata. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello rilevava che la condotta illecita imputabile a NU, fosse non solo quella di avere danneggiato il terreno delle parti civili attraverso lo sversamento, ma anche quella di avere insistito nella condotta illecita non ottemperando deliberatamente al giudicato civile, che gli imponeva di rimettere in pristino lo stato dei luoghi, non avendo adempiuto neanche dopo avere ricevuto la diffida del 26 ottobre 2010, così ponendo in essere condotte "ulteriori e distinte" rispetto a quelle oggetto del giudizio civile. E' emerso, cioè, che il ricorrente non ha dato esecuzione al giudicato civile (pag. 39 della sentenza impugnata), il che rileva sia sull'intensità del dolo, che sulla identificazione del lasso temporale entro cui si è verificato il danneggiamento, nulla rilevando, invece, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'accertamento di un'ipotetica posizione di garanzia. 4. L'ultimo motivo di ricorso, che insta per una retrodatazione della data di consumazione all'epoca di apertura dei varchi, è inammissibile in quanto non tiene conto della accertata natura progressiva, ma unitaria, del danneggiamento che si è consumato "non solo" attraverso l'apertura dei varchi, ma "anche" attraverso il continuo sversamento delle acque fino all'agosto del 2014. E' del resto proprio l'immissione "continua" dell'acqua, e non la apertura del varco che ha cagionato il danneggiamento delle vigne e degli alberi da frutto che rende la condotta penalmente rilevante. 5.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Il ricorrente deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Ortu IE e AN EL che, tenuto conto dei parametri vigenti, liquida in complessivi euro 1.891,00, oltre accessori di legge 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Ortu IE e AN EL che liquida in complessivi euro 1.891,00, oltre accessori di legge Così deciso in Roma, il giorno 5 dicembre 2023 L'estensore tst.1 Il Presiden
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'avv. Enrico Pintus ha depositato memoria con cui conclude per l'accoglimento del ricorso contraddicendo a quanto rilevato dal pubblico ministero nelle sue conclusioni. Il difensore di parte civile, Avv. Giovanni Angelo Colli, ha depositato conclusioni e nota spese. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3133 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 05/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, dichiarava la prescrizione del reato di danneggiamento contestato a OR NU e confermava le statuizioni civili. Si contestava allo stesso di avere allagato un orto nel terreno contiguo di proprietà delle parti civili e di avere danneggiato il muro di confine provocando danni, con condotta protrattasi fino all'agosto 2014. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, le cui ragioni venivano ribadite con memoria e con motivi aggiunti;
si deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: si verterebbe in un caso di danneggiamento semplice, depenalizzato, considerato che sarebbe insussistente l'aggravante di avere consumato il fatto "su opere destinate all'irrigazione", nulla rilevando la contestazione suppletiva formulata all'udienza del 15 novembre 2016 con la quale il pubblico ministero aggiungeva, illegittimamente, al capo di imputazione la dicitura «su piantate di viti e alberi fruttiferi». Si deduceva inoltre che il giudice di primo grado aveva illegittimamente omesso di dichiarare "immediatamente" l'improcedibilità del reato all'esito della assunzione della testimonianza della persona offesa. 2.2. violazione di legge (art. 522 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla correlazione tra accusa e sentenza: secondo i giudici di merito il danneggiamento sarebbe stato effettuato versando acqua nel terreno delle parti civili attraverso l'utilizzo di una pompa elettrica ed accentuando la pendenza tra i fondi;
si tratterebbe di condotte non specificamente contestate nel capo di imputazione;
2.3.violazione di legge (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la censura relativa alla violazione dell'art. 522 cod. pen. avanzata con l'atto d'appello non sarebbe stata considerata dalla Corte di merito: 2.4. violazione di legge (art. 40 cod. pen.) e vizio di motivazione: la Corte territoriale avrebbe rilevato che il ricorrente non aveva ottemperato al giudicato civile e non aveva adottato accorgimenti rivolti ad evitare il continuo sversamento di acque sul fondo altrui;
invero nel corso del processo non sarebbe stato compiuto alcun accertamento finalizzato a rilevare la sua "posizione di garanzia"; 2.5.violazione di legge (art. 157 cod. pen.) e vizio di motivazione: la prescrizione sarebbe decorsa prima della sentenza di primo grado, tenuto conto che la contestata apertura dì varchi sul muro di confine configurava un reato istantaneo ad effetti permanenti. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è infondato. 1.1. Contrariamente a quanto dedotto, è legittima la contestazione dell'aggravante di avere consumato il danneggiamento «su piantate di viti ed alberi infruttiferi» effettuata dal pubblico ministero il 15 novembre 2016 nel corso del dibattimento di primo grado (dalla quale dipende la rilevanza penale della condotta, tenuto conto che il Tribunale, all'esito del processo di primo grado, riteneva insussistente l'altra aggravante contestata, ovvero «l'aver commesso il fatto su opere destinate all'irrigazione», che pure rende il danneggiamento penalmente rilevante e procedibile ex officio). Dalla motivazione della sentenza di primo grado emerge, infatti, che il Tribunale aveva rilevato che dalle prove documentali raccolte e dalle dichiarazioni delle persone offese risultava provato che dal fondo del NU al fondo degli offesi una quantità copiosa di acqua era stata versata in modo continuativo attraverso un tubo;
tale sversamento determinava la formazione di pantani e melma che impedivano il passaggio, al punto che le parti civili erano state costrette a posizionare sul terreno dei pannelli dì legno su cui camminare;
emergeva altresì che la condotta di NU determinava il danneggiamento dell'orto e delle coltivazioni presenti nel terreno composte da piantate di viti ed alberi fruttiferi ("una riga di mele", "un fico" e le prime "piante di vigna", come dichiarato da Ortu che allegava le fotografie del danneggiamento all'udienza del 28 ottobre 2015: pag. 3 della sentenza del tribunale). Si tratta di emergenze confermate dal teste ZO (pag. 37 della sentenza impugnata) Tali prove raccolte nel corso del dibattimento di primo grado legittimavano la contestazione dell'aggravante che veniva effettuata all'udienza del 15 novembre 2016 con il pieno rispetto della procedura codicistica (art. 517 e ss. d cod. proc. pen.): le modifiche del capo di imputazione venivano, infatti, giustificate dalle nuove emergenze, contestate e notificate all'imputato. A ciò si aggiunge che, come rilevato dalla Corte di appello la contestazione si configura come una specificazione di quanto già descritto nell'originario capo di imputazione, dove era indicato che il terreno danneggiato "era adibito ad orto" (pag. 38 della sentenza impugnata). Il collegio rileva, inoltre, che il Tribunale non doveva procedere all'immediata dichiarazione di non procedibilità ex art. 129 cod. proc. pen.. Invero il tema della "immediatezza veniva proposto solo con i motivi aggiunti, sul punto inammissibili. Sul punto il collegio ribadisce che í "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 3 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'ad. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 - 01; Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep 2021 Paun, Rv. 280783; Sez. 1, n. 40932 del 26.5.2011, Rv. 251482) Si osserva, comunque, che non vi era alcun obbligo di declaratoria di improcedibilità (in allora per tardività della querela) dopo la deposizione della persona offesa, in quanto le valutazioni in ordine alla credibilità dei contenuti accusatori e quelle in ordine alla dedotta tardività della querela dovevano essere effettuate unitamente alle altre emergenze processuali, dunque all'esito dello svolgimento del processo di primo grado. 2. Il secondo motivo ed il terzo motivo, che contestano sia il difetto di correlazione tra accusa e sentenza che la carenza di motivazione della sentenza impugnata su tale questione - devoluta con l'appello - sono infondati. 2.1. Il collegio riafferma che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Nel caso in esame non si registra alcuna alterazione del capo di imputazione dato che risultava provata la creazione di un foro nel muro divisorio dei due lotti, funzionale allo scolo dell'acqua, che veniva introdotta in modo copioso ed aveva causato melma, pantani e danneggiato alberi da frutto e vigne, esattamente come descritto nel capo di accusa. Il fatto che nel varco fosse stato inserito un tubo ed il fatto che fosse stata accentuata la pendenza tra i fondi sono emergenze dibattimentali, che chiariscono le modalità del danneggiamento, ma che non modificano il fatto come contestato in violazione dell'ad. 522 cod. proc. pen. (pag. 38 della sentenza impugnata). La Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto, ricostruiva con accuratezza la condotta tenendo in considerazione le allegazioni difensive e rilevando, implicitamente, la piena rispondenza della stessa - anche tenuto conto dei dettagli emersi nel corso del dibattimento - con quella descritta nel capo di imputazione. 4 3. Il quarto motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove senza evidenziare carenze o vizi logici decisivi della motivazione della sentenza impugnata. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello rilevava che la condotta illecita imputabile a NU, fosse non solo quella di avere danneggiato il terreno delle parti civili attraverso lo sversamento, ma anche quella di avere insistito nella condotta illecita non ottemperando deliberatamente al giudicato civile, che gli imponeva di rimettere in pristino lo stato dei luoghi, non avendo adempiuto neanche dopo avere ricevuto la diffida del 26 ottobre 2010, così ponendo in essere condotte "ulteriori e distinte" rispetto a quelle oggetto del giudizio civile. E' emerso, cioè, che il ricorrente non ha dato esecuzione al giudicato civile (pag. 39 della sentenza impugnata), il che rileva sia sull'intensità del dolo, che sulla identificazione del lasso temporale entro cui si è verificato il danneggiamento, nulla rilevando, invece, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'accertamento di un'ipotetica posizione di garanzia. 4. L'ultimo motivo di ricorso, che insta per una retrodatazione della data di consumazione all'epoca di apertura dei varchi, è inammissibile in quanto non tiene conto della accertata natura progressiva, ma unitaria, del danneggiamento che si è consumato "non solo" attraverso l'apertura dei varchi, ma "anche" attraverso il continuo sversamento delle acque fino all'agosto del 2014. E' del resto proprio l'immissione "continua" dell'acqua, e non la apertura del varco che ha cagionato il danneggiamento delle vigne e degli alberi da frutto che rende la condotta penalmente rilevante. 5.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Il ricorrente deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Ortu IE e AN EL che, tenuto conto dei parametri vigenti, liquida in complessivi euro 1.891,00, oltre accessori di legge 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Ortu IE e AN EL che liquida in complessivi euro 1.891,00, oltre accessori di legge Così deciso in Roma, il giorno 5 dicembre 2023 L'estensore tst.1 Il Presiden