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1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 505.
(Serrata o sciopero a scopo di solidarieta' o di protesta)
Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall'articolo 502 soltanto per solidarieta' con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite.
(Serrata o sciopero a scopo di solidarieta' o di protesta)
Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall'articolo 502 soltanto per solidarieta' con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite.
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- 1. Art. 506 c.p. - Serrata di esercenti di piccole industrie o commercihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 229.0269
Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla metà. (*) La Corte costituzionale con sentenza 17 luglio 1975, n. 222 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 506 in relazione all'art. 505 c.p. nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuata per protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alla loro dipendenza.
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Giurisprudenza • 13
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/03/2025, n. 12448Provvedimento: […] Sez. 6 Num. 12448 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 28/03/2025 prelevato in danno della N.A.T.O. mediante sistema di raccolta collocato su un oleodotto (artt. 324-bis e 324-ter cod. pen. belga); falso in documenti commerciali, costituiti dai documenti di trasporto per trasferire in cisternette il cherosene, con falsa indicazione del mittente, del destinatario, del luogo di ritiro e della merce trasportata (artt. 193, 196, 213 e 214 del cod. pen. belga); ricettazione avente ad oggetto beni provenienti da delitto, in particolare cherosene prelevato mediante sistema di punzonamento di un oleodotto (art. 505 cod. pen. belga). 2. […]Leggi di più...
- art. 416 cod. pen.·
- inammissibilità ricorso·
- doppia punibilità·
- art. 49 d.lgs. n. 504/1995·
- spese processuali·
- art. 10 d.lgs. n. 161/2010·
- falso in documenti commerciali·
- riconoscimento sentenza straniera·
- associazione per delinquere·
- ricettazione