Rigetto
Sentenza 18 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02316/2026REG.PROV.COLL.
N. 01431/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1431 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Serenella Eleonora Nicola, Enrico Rabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Eugenio Comba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Luigi Mercantini n. 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, depositata in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. AR IA RE e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ordinanza n. 615 del 12 dicembre 2018, previa revoca della precedente ordinanza n. 607 del 10 dicembre 2018, il Comune di -OMISSIS- ingiungeva alla signora -OMISSIS-, proprietaria di un terreno sito nel medesimo Comune, censito al foglio n. 74, mappale n. 32, la demolizione di una tettoia su platea in calcestruzzo, successivamente tamponata con paramenti murari e ampliata al rustico con creazione di un nuovo vano, posta a protezione di roulotte, nonché di una baracca da cantiere.
L’intervento traeva origine dall’accertamento dell’esecuzione di opere edilizie ritenute abusive, in quanto realizzate in assenza di permesso di costruire.
2. Avverso le ordinanze demolitorie la proprietaria proponeva ricorso innanzi al Tar Piemonte, deducendo:
a) la violazione degli artt. 10, 22 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che le opere avrebbero richiesto un titolo edilizio minore (SCIA o CILA) e che l’ordinanza fosse comunque illegittima per omessa indicazione dell’area da acquisire in caso di inottemperanza;
b) la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, per mancata comunicazione di avvio del procedimento.
3. Si costituiva in giudizio il Comune chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Il TAR Piemonte, Sez. II con la sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, depositata il -OMISSIS- respingeva il gravame, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in E. 3.000,00.
Il Giudice di primo grado riteneva, in primo luogo, che l’omessa indicazione dell’area da acquisire non inficiasse la legittimità dell’ordine di demolizione, trattandosi di elemento rilevante unicamente ai fini del successivo ed eventuale provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001.
Nel merito, il Tar qualificava le opere come interventi di nuova costruzione, valorizzandone la destinazione stabile e l’impatto complessivo sul territorio: la tettoia, realizzata su platea in calcestruzzo, era stata oggetto di progressivi interventi di tamponamento e ampliamento tali da snaturarne la funzione originaria, assumendo connotazione assimilabile a vano abitativo; la baracca da cantiere risultava anch’essa destinata ad uso non meramente temporaneo. Le opere, valutate unitariamente e non in modo atomistico, necessitavano pertanto del previo rilascio del permesso di costruire, legittimando l’applicazione della sanzione demolitoria ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, il Tar osservava che l’ordine di demolizione costituisce atto vincolato e dovuto, non richiedente comunicazione di avvio del procedimento; in ogni caso, l’Amministrazione aveva previamente notificato le ordinanze di sospensione dei lavori n. 233 del 31.5.2018 e n. 547 del 26.10.2018, idonee a rendere edotta l’interessata dell’avvio del procedimento repressivo.
5. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la sig.ra -OMISSIS- articolando un unico motivo di gravame rubricato: “ Violazione di legge in relazione agli artt. 10, 22 e 31 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 ed agli artt. 7 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà, illogicità, sviamento ”.
Sotto un primo profilo ha censurato la statuizione relativa all’omessa indicazione dell’area da acquisire, sostenendo che l’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 impone espressamente che l’ordinanza di demolizione individui l’area che verrà acquisita di diritto in caso di inottemperanza, entro il limite massimo di dieci volte la superficie utile abusivamente realizzata. L’assenza, nei provvedimenti impugnati, di una precisa individuazione planimetrica dell’area comporterebbe l’illegittimità dell’ordine demolitorio.
Sotto un secondo profilo l’appellante censura la sentenza nella parte in cui è stato ritenuto che nel caso di specie occorresse il permesso di costruire. Al contrario, secondo l’appellante i manufatti in questione costituirebbero interventi di modesta entità e sarebbero assentibili mediante SCIA o CILA, e non rientranti tra le ipotesi di nuova costruzione soggette a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001.
Sotto un terzo profilo viene reiterata la censura relativa alla violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990, sostenendo che la notifica delle ordinanze di sospensione dei lavori non sarebbe equipollente alla formale comunicazione di avvio del procedimento, in quanto priva delle indicazioni prescritte dalla legge e comunque successiva ad una già avvenuta determinazione dell’Amministrazione in ordine alla natura abusiva delle opere. L’assenza di preventiva comunicazione avrebbe impedito la partecipazione procedimentale e determinato l’illegittimità dell’atto finale.
6. Si è costituito nel grado il Comune di -OMISSIS- con articolata memoria con cui insiste per il rigetto dell’appello con vittoria di spese. Il Comune ha anche richiamato il precedente giudizio penale, conclusosi con condanna definitiva dei responsabili per le medesime opere abusive.
7. All’udienza del 11 marzo 2026, tenutasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La controversia riguarda una serie di opere abusive realizzate dalla Sig.ra -OMISSIS- su terreno agricolo sito in -OMISSIS-, Via -OMISSIS-, censito al F. 74, mapp. 32.
Dai numerosi sopralluoghi del Comune (2015–2026) sono stati accertati:
• prefabbricati in lamiera;
• tettoia su platea in calcestruzzo, successivamente chiusa con muratura perimetrale e ampliata con nuovo vano;
• baracca da cantiere su carrello;
• platee in calcestruzzo di rilevanti dimensioni;
• realizzazione progressiva di un vero e proprio manufatto in muratura a destinazione abitativa, con copertura in lamiera e, da ultimo, in tegole laterizie (rilievo fotografico 22/01/2026).
Le ordinanze comunali di demolizione non sono mai state ottemperate.
La ricorrente ha impugnato gli atti sostenendo la mancata indicazione dell’area da acquisire, ex art. 31 DPR 380/2001; l’insussistenza dell’obbligo di permesso di costruire, essendo – a suo dire – sufficiente SCIA/CILA; l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
2. Sul primo motivo con il quale l’appellante deduce la mancata indicazione dell’area da acquisire, osserva il Collegio che, secondo consolidata giurisprudenza, cui si intende aderire, l’individuazione dell’area da acquisire non è elemento necessario dell’ordinanza di demolizione, ma solo del successivo provvedimento di accertata inottemperanza (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 16/2023; Cons. Stato, Sez. VI, n. 4563/2023; Cons. Stato, Sez. III, Sentenza, 22/09/2025, n. 7428).
Ne consegue che la censura non inficia la legittimità delle ordinanze impugnate né la motivazione del TAR.
3. Sul secondo motivo avente ad oggetto la pretesa natura precaria delle opere, si osserva che le opere accertate:
• sono realizzate in muratura, con platee in cemento armato;
• risultano presenti e progressivamente ampliate almeno dal 2018;
• hanno destinazione abitativa stabile e permanente;
• costituiscono un manufatto edilizio completo, chiuso e dotato di copertura in tegole.
Secondo costante giurisprudenza, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 380 del 2001 un’opera è precaria non quando sia materialmente amovibile, bensì quando sia diretta a soddisfare esigenze solo temporanee. La struttura in questione è evidentemente destinata a uso durevole, con permanente trasformazione urbanistico-edilizia del suolo (Cons. Stato, Sez. VII, n. 8716/2025).
È dunque necessario il permesso di costruire, come già definitivamente riconosciuto anche in sede penale (Trib. Ivrea, sent. n. 285/2020; Corte Appello Torino, sent. n. 2231/2022; Cassazione, sent. n. 542/2023.
4. Sul terzo motivo, con cui la parte si duole dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento, si osserva che l’ordinanza di demolizione costituisce atto vincolato nell’ambito della repressione dell’abuso edilizio e non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento (Cons. Stato, Sez. V, n. 8537/2025; Cons. Stato, Sez. VII, nn. 6306/2025, 4465/2025, 4381/2025).
In ogni caso, la ricorrente era pienamente a conoscenza del procedimento repressivo, avendo ricevuto ben due ordinanze di sospensione dei lavori (31/05/2018 e 26/10/2018), le quali svolgono funzione equivalente alla comunicazione dell’avvio del procedimento in esame.
5. Conclusivamente, l’appello va respinto in quanto infondato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in E. 4.000. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA BE, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
AR IA RE, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR IA RE | DA BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.