Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 1987
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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    L'instaurazione del giudizio è dipesa dal ritardo dell'Amministrazione nel riesame della posizione, con conseguente necessità di porre le spese a carico della parte resistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 1987
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1987
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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