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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1987/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VACCHELLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1800/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057469 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057469 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057469 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057469 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057469 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057469 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13333/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112490057469, notificato il 24 ottobre 2024, con cui Roma
Capitale le contestava l'omessa dichiarazione e il mancato pagamento della TARI e del TEFA per le annualità 2020-2023, riferite all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 . La ricorrente deduceva che l'immobile indicato nell'atto risultava soppresso dal maggio 2018 e che, a seguito della variazione catastale e dell'atto di divisione del 1° dicembre 2018, ella era proprietaria di una sola delle due unità derivate dal frazionamento. Rappresentava inoltre di avere presentato istanza di autotutela l'11 novembre 2024, rimasta priva di riscontro.
Si costituiva Roma Capitale depositando il provvedimento n. U250500168441 dell'8 maggio 2025, con con il quale disponeva l'annullamento integrale dell'avviso impugnato.
Con memoria illustrativa del 24 novembre 2025, la ricorrente evidenziava che l'annullamento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, nonostante la tempestiva istanza di autotutela corredata della documentazione comprovante la soppressione dell'immobile, chiedendo pertanto la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che Roma Capitale ha provveduto, con provvedimento n. U250500168441 dell'8 maggio
2025, all'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo oggetto di impugnazione. L'eliminazione dell'atto impositivo determina il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, non residuando ulteriori questioni da esaminare.
Tuttavia, la memoria illustrativa depositata dalla ricorrente evidenzia che l'annullamento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, nonostante la tempestiva istanza di autotutela corredata della documentazione necessaria. Tale circostanza consente di ritenere che l'instaurazione del giudizio sia dipesa dal ritardo dell'Amministrazione nel riesame della posizione, con conseguente necessità di porre le spese a carico della parte resistente.
La Corte dichiara pertanto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con condanna di
Roma Capitale alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in euro 500,00 oltre oneri accessori e rimborso cut.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 500,00 oltre oneri accessori e rimborso cut.
Così deciso in Roma, il 15.12.2025
Il Giudice
IU VA
(digitalmente firmato)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VACCHELLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1800/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057469 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057469 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057469 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057469 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057469 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057469 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13333/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112490057469, notificato il 24 ottobre 2024, con cui Roma
Capitale le contestava l'omessa dichiarazione e il mancato pagamento della TARI e del TEFA per le annualità 2020-2023, riferite all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 . La ricorrente deduceva che l'immobile indicato nell'atto risultava soppresso dal maggio 2018 e che, a seguito della variazione catastale e dell'atto di divisione del 1° dicembre 2018, ella era proprietaria di una sola delle due unità derivate dal frazionamento. Rappresentava inoltre di avere presentato istanza di autotutela l'11 novembre 2024, rimasta priva di riscontro.
Si costituiva Roma Capitale depositando il provvedimento n. U250500168441 dell'8 maggio 2025, con con il quale disponeva l'annullamento integrale dell'avviso impugnato.
Con memoria illustrativa del 24 novembre 2025, la ricorrente evidenziava che l'annullamento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, nonostante la tempestiva istanza di autotutela corredata della documentazione comprovante la soppressione dell'immobile, chiedendo pertanto la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che Roma Capitale ha provveduto, con provvedimento n. U250500168441 dell'8 maggio
2025, all'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo oggetto di impugnazione. L'eliminazione dell'atto impositivo determina il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, non residuando ulteriori questioni da esaminare.
Tuttavia, la memoria illustrativa depositata dalla ricorrente evidenzia che l'annullamento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, nonostante la tempestiva istanza di autotutela corredata della documentazione necessaria. Tale circostanza consente di ritenere che l'instaurazione del giudizio sia dipesa dal ritardo dell'Amministrazione nel riesame della posizione, con conseguente necessità di porre le spese a carico della parte resistente.
La Corte dichiara pertanto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con condanna di
Roma Capitale alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in euro 500,00 oltre oneri accessori e rimborso cut.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 500,00 oltre oneri accessori e rimborso cut.
Così deciso in Roma, il 15.12.2025
Il Giudice
IU VA
(digitalmente firmato)