Sentenza 19 marzo 1999
Massime • 1
L' accettazione con beneficio di inventario da parte di uno dei chiamati ad un' eredità non determina l' acquisto della medesima anche per gli altri perché l' articolo 510 cod. civ. non ha tale vis espansiva.
Commentario • 1
- 1. Pedone investito su strisce pedonali, danno biologico, chances lavorativeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 maggio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/1999, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA NN, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE difesa dall'avvocato RICCARDO MARZO, giusta delega in atti;
-ricorrente-
contro
BANCA NAPOLI S.p.A. - Filiale di Lecce, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DUE MACELLI 75, presso lo studio dell'avvocato A. FOSCARINI, difesa dall'avvocato SALVATORE VALIANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 305/96 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 10/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/98 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato MARZO Riccardo, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. Antonio LEO che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 17 dicembre 1983 NN GA e MA GA proponevano opposizione al decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Lecce in data 29 novembre 1983, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della s orma di lire 53.667.864 in favore del AN di Napoli, quali eredi di CO GA, che aveva prestato fideiussione in favore di CE GA.
A fondamento della opposizione NN GA e MA GA deducevano, tra l'altro, di non essere eredi di CE GA. In corso di causa chiedevano, in via riconvenzionale, la condanna del AN di Napoli al risarcimento dei danni causati dalla iscrizione di una ipoteca sulla base di un decreto ingiuntivo nullo. Il AN di Napoli, costituitosi, resisteva alla opposizione. Con sentenza in data 10 settembre 1994 il Tribunale di Lecce accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, mentre dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale. Il AN di Napoli proponeva appello principale;
NN GA e MA GA proponevano appello incidentale.
Con sentenza in data 10 maggio 1996 la Corte di appello di Lecce accoglieva l'appello principale e rigettava quello incidentale. I giudici di secondo grado (premesso che la questione del mancato possesso da parte delle appellanti incidentali dei beni ereditari era irrilevante ai fini della legittimazione passiva, ma che comunque NN GA e MA GA non avevano provato la fondatezza della relativa eccezione), ritenevano che, avendo EL TI (moglie di CO GA e madre di NN GA e MA GA) accettato con beneficio di inventario l'eredità di CO GA, in base all'art. 510 cod. civ. anche NN GA e MA GA avevano acquistato la qualità di eredi, per cui dovevano rispondere, sia pure intra vires, dei debiti del de cuius.
La Corte di appello confermava la inammissibilità della domanda di risarcimento proposta dalle appellanti incidentali nei confronti del AN di Napoli nel corso del giudizio di primo grado, in considerazione della novità della stessa (essendo basata non già sull'art. 96 cod. proc. civ., ma sulla nullità del decreto ingiuntivo e sulla illegittimità dell'ipoteca iscritta in base ad esso) e del fatto che non vi era stata accettazione del contraddittorio da parte del AN di Napoli.
Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione NN GA e MA GA, con quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il AN di Napoli.
Motivi della decisione
Con il secondo motivo che, da un punto di vista logico, va esaminato per primo, le ricorrenti sostanzialmente deducono che la Corte di appello, affermando che i fatti posti a fondamento della eccezione secondo la quale non erano mai state nel possesso dei beni ereditari non erano stati provati, ha violato i principi in tema di onere della prova, in quanto spettava al AN di Napoli, ,che aveva agito nei loro confronti sul presupposto che avessero assunto la qualità di eredi, provare che vi era stata una accettazione dell'eredità.
La doglianza è inammissibile per difetto di interesse. La Corte di appello, infatti, a prescindere dalle espressioni di cui si dolgono le attuali ricorrenti, ha attribuito alle stesse la qualità di eredi di CO GA non in virtù di una accettazione presunta ex art. 485 cod. civ., ma in virtù di una sorta di vis expansiva della accettazione con beneficio di inventario posta in essere da EL TI.
Con il primo motivo le ricorrenti sostanzialmente deducono che la Corte di appello non ha compreso che l'art. 510 cod. civ. estende gli effetti della accettazione con beneficio di inventario effettuata da uno dei chiamati anche agli altri chiamati, senza necessità che gli stessi, al momento in cui, a loro volta, accettano l'eredità, manifestino la relativa intenzione, ma non anche che tale accettazione faccia acquistare la qualità di eredi agli altri chiamati.
Se si dovesse aderire alla interpretazione sostenuta dalla sentenza impugnata, l'art. 510 cod. civ. sarebbe in contrasto con gli art. 2, 3, 42 della Costituzione.
La doglianza è fondata.
Il problema che pone l'art. 510 cod. civ., del quale peraltro il collegio non si deve occupare, è quello della estensione o meno ope legis del beneficio dell'inventario anche agli altri chiamati che dovessero successivamente accettare l'eredità.
Nulla, invece, nella formulazione di tale norma, autorizza la conclusione che la accettazione con beneficio di inventario da parte di uno dei chiamati valga a far acquistare la qualità di erede anche agli altri chiamati (sia pure anch'essi con beneficio di inventario). L'accoglimento di tale motivo comporta l'assorbimento del quarto, con il quale NN GA e MA GA sostengono che i giudici di secondo grado non avrebbero esaminato i motivi di appello con i quali avevano eccepito la invalidità della fideiussione alla base del decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, nonché la decadenza e la estinzione della stessa ai sensi degli artt. 1955 e 1957 cod. civ. Con il terzo motivo le ricorrenti deducono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, la domanda di risarcimento del danno rientrava nel campo di applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ. e, in considerazione della sua natura accessoria, poteva essere proposta anche in corso di causa.
La doglianza è fondata, anche se non tutte le argomentazioni addotte a sostegno della stessa possono essere condivise. In ordine alla natura della domanda proposta in corso di causa, è errata la tesi della Corte di appello, secondo la quale la stessa non rientrava nel campo di applicazione dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., dal momento che le attuali ricorrenti si erano lamentate della iscrizione su loro beni di ipoteca giudiziale sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, pur non essendo debitrici o essendo eredi con beneficio di inventario. Il fatto che inizialmente non avessero fatto riferimento a tale norma non ha rilevanza, dal momento che le domande vanno individuate in base al loro contenuto.
Questa S.C. ha, poi, già avuto occasione di affermare che la domanda ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. costituisce, per il suo stesso oggetto, una integrazione della domanda principale formulata dalla stessa parte e diretta ad ottenere il rigetto delle domande o delle difese dell'altra parte;
essa, pertanto, non importa alcuna alterazione del tema essenziale della lite, ma concerne soltanto le conseguenze che possono derivare dalla risoluzione della controversia inizialmente portata all'esame del giudice, per cui non si verifica alcuna violazione dell'art. 183 cod. proc. civ. quando questa domanda viene formulata per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni, ne' occorre, affinché il giudice decida su di essa, che l'altra parte accetti esplicitamente od implicitamente il contraddittorio su tale istanza (sent. 1 febbraio 1974 n. 282). In definitiva, va rigettato il secondo motivo, mentre vanno accolti il primo ed il terzo, con assorbimento del quarto. In relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, che provvederà anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il secondo motivo del ricorso;
accoglie il primo ed il terzo motivo, con assorbimento del quarto;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 1998
Depositato in cancelleria il 19 marzo 1999