Sentenza 9 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/01/2004, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
VA MB e C SPA, in liquidazione in persona del liquidatore VA OL;
TUTTOSERVICE SRL, in persona del legale rappresentante VA RI;
IGF SRL, in liquidazione in persona del liquidatore RR AR;
BS e CA SRL, (ora BS e CA e BUL srl), in persona del Consiglio delegato CRIPPA Silvano;
PFB SRL, in persona del legale rappresentante BETTINSOLI Emidio;
ALMAN SRL, in persona del legale rappresentante GHIDINI RO;
MAFECO SRL, in persona del legale rappresentante FERRARI Cesare;
PORTEGAIA SRL, in persona del legale rappresentante GHIDINI TO;
IMV SRL, in liquidazione, in persona del liquidatore DALLA VILLA Mauro;
INSA SPA, in persona del legale rappresentante BONOMI UI;
PROFINA SPA, in persona del legale TT AN;
SIMPO SPA, in persona del legale rappresentante BRUSAFERRI EL;
IBB SRL, in persona del legale rappresentante DI ER AN;
TOMATO SRL, in persona del legale rappresentante BUFFONI VI;
WOOD BETON SRL, in persona del legale rappresentante NULLI UL;
TECNOTUBO LOMBARDA SRL, in persona del legale rappresentante DI BITETTO ES;
NUOVA ETIF SRL, in persona del legale rappresentante DE MA Emanuele;
RCA SRL, in persona del legale rappresentante CARMINATI UI;
CRITEFI SPA, in persona del legale rappresentante BARONI IO;
RBM SPA, in persona del legale rappresentante BASSINI AF;
NAZIONALE FIDUCIARIA SPA, in persona del legale rappresentante BARONI IO;
AGRICOLA GERY SRL, in persona del legale rappresentate BORIS Alfonso;
PROGESA SPA, in persona del legale rappresentante BARONI IO;
BOLDARINO RAPPRESENTANZE SRL, (ora Boldarino Spa), in persona del legale rappresentante D'ALESSANDRO EL;
BRAWO SPA, in persona del legale rappresentante TT IO;
COBA SRL, in persona del legale rappresentante COSS RO;
ELMA ASCENSORI SPA, in persona del legale rappresentante CAIROLI Franco;
DEDRAFIN SPA, (ora FINGRUPPO HLDING spa), in persona del legale rappresentante MARNIGA Romano;
GPB SPA, in persona del legale rappresentante BRUSAFERRI Alceste;
ICOGEST SRL, in persona del legale rappresene COSSU Leonardo;
NULLI SPA, in persona del legale rappresentante NULLI IO;
RAFFINERIA METALLI CAPRA SPA, in persona del legale rappresentate CAPRA Calo;
CRITERIUM SPA, in persona del legale rappresentante BARONI IO;
FINANZIARIA TEMA SPA, in persona del legale rappresentante BARONI IO;
INIZIATIVE INDUSTRIALI SRL, (ora INIZIATIVE INDUSTRIALI DI BELPIETRO ALEMANNO e C. sas), in persona di Socio Accomandatario BELPIETRO Alemanno;
NORDA SPA, in persona dell'Amministratore delegato CASTELLNI Gianmario;
elettivamente domiciliati in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAMADORI, che li difende unitamente all'avvocato ROBERTO GORIO, giusta delega a margine;
- controricorrenti -
e contro
TRASPEDIZONI SRL, COPA SRL, MOVO SRL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 714/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 04/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/03 dal Consigliere Dott. Maria Cristina GIANCOLA;
udito l'Avvocato del resistente BUCCELLATO Fausto (delega) che si riporta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29/06/1995, la S.r.l. Traspedizioni ed altre 46 società adivano il Tribunale di Brescia chiedendo la condanna del Ministero delle Finanze alla restituzione della somma percepita dall'Erario, per gli anni dal 1988 al 1992, a titolo di tassa di concessione governativa sulle società. Assumevano che si trattava di pagamenti indebiti, in quanto incompatibili con la normativa comunitaria (Direttiva CEE n. 335 del 17/07/1969). Il Tribunale adito, respinta l'eccezione pregiudiziale d'incompetenza territoriale sollevata dal Ministero convenuto, lo condannava, in parziale accoglimento delle domande attorce, al rimborso in favore delle società attrici delle sole somme per le quali l'istanza di rimborso risultava essere stata tempestiva ai sensi dell'art. 13 del DPR n. 641 del 1972, oltre che al pagamento degli interessi legali dalla domanda al saldo. Con atto notificato il 5/05/1998, il Ministero delle Finanze proponeva appello nei confronti di 39 società, che si costituivano tutte in giudizio e delle quali alcune, ossia la Traspedizioni S.r.l., la Tuttoservice S.r.l., la I.G.F. S.r.l., la BS & CA S.r.l., l'INSA S.p.A., Plnsa S.p.A., la Nazionale Fiduciaria S.p.A., la Brawo S.p.A., la G.P.B. S.p.A., la Nulli S.p.A. e la Criterium S.p.A., proponevano appello incidentale. Anche le società Finsippe S.r.l., Finora S.r.l e Almag S.p.A, nei cui confronti l'Amministrazione non aveva proposto appello, impugnavano la sentenza, con atto notificato il 7/05/1998.
Riunite le impugnazioni, la Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 29/09 - 4/11/1999, respingeva l'appello principale del Ministero delle Finanze ed accoglieva parzialmente le impugnazioni proposte dalle società. In particolare la Corte ampliava l'entità del dovuto includendovi le annualità per le quali le domande di rimborso, a seguito delle nuove produzioni documentali, erano risultate tempestive. Nei casi di rimborso della tassa di iscrizione dell'atto costitutivo, limitati alle sole tre società che avevano proposto appello autonomo, defalcava l'importo di L. 500.000, rideterminato con effetto retroattivo dal sopravvenuto art. 11 della legge n. 448 del 1998. Disponeva inoltre che gli interessi sui rimborsi della tassa annuale fossero computati nella misura prevista dall'art. 1 della legge n. 29 del 1961 e che invece sui rimborsi delle eccedenze pagate per la tassa di prima iscrizione fossero computati nella diversa e meno favorevole misura prevista dal sopravvenuto art. 11, terzo comma della legge n. 448 del 1998.
Per quanto ancora rileva in questa sede la Corte riteneva:
- che fosse incontestata l'applicabilità alla fattispecie del termine triennale di decadenza previsto dall'art. 13, secondo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, decorrente dal versamento della tassa di concessione governativa
- che, invece, fosse controversa l'individuazione del termine da considerare ai fini della verifica della tempestività della domanda di rimborso nel caso che per l'inoltro di essa si fosse utilizzato il servizio postale
- che sul punto, anche aderendo all'orientamento espresso in sede di legittimità con la sentenza n. 559 del 1999, doveva essere confermato il criterio adottato dai primi giudici, secondo cui, quando la domanda di rimborso è inviata a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione;
- che si dovesse anche esaminare la questione relativa allo "ius superveniens", rappresentato dall'art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448;
- che il mutamento normativo introdotto con l'art. 11 della legge n. 448 del 1998, entrato in vigore (1 gennaio 1999) in pendenza del giudizio d'appello, non avesse influito sul rimborso della tassa annuale, già prevista per la permanenza dell'iscrizione e definitivamente espunta dall'ambito del prelievo fiscale, ed avesse invece legittimamente imposto la rideterminazione con effetto retroattivo dell'importo della tassa di prima iscrizione, il cui rimborso doveva quindi essere assoggettato alla decurtazione ed alle modalità di computo degli interessi introdotti dalla nuova disciplina;
- che ai rimborsi della tassa annuale di mantenimento dell'iscrizione non potevano essere applicate le modalità di calcolo degli interessi previste nel terzo comma dell'art. 11 della legge n. 448 del 1998, in quanto il mutamento normativo non la concerneva e, comunque, adottandole si sarebbe violato il principio di equivalenza, come enunciato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Avverso questa sentenza e nei confronti delle medesime società cui era stato rivolto l'appello, il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Delle intimate hanno resistito con controricorso la EN ER & C. S.p.A. ed altre trentacinque società, mentre le società Traspedizioni S.r.l., Copa S.r.l. e Movo S.r.l. non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo L'Amministrazione finanziaria deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del D.P.R. n. 641/1972; dell'art. 11 del D:P:R: 641/1972; dell'art. 2 del D.P.R. n. 1199 del 1971 (art. 360, n. 3, c.p.c.). Sostiene Perroneità del criterio applicato dai giudici d'appello, per il quale nel caso di spedizione a mezzo posta della domanda di rimborso, ai fini della verifica del tempestivo assolvimento dell'onere di proporre l'istanza stessa occorra riferirsi "..alla data dei timbro postale di spedizione e non alla diversa successiva data dell'avviso di ricevimento". Il motivo non ha pregio.
I giudici d'appello, infatti, risultano essersi attenuti ai principi ormai consolidati di questa Corte (da ultimo Cass. nn. 9311, 8012, 7987, 7207 del 2003), secondo i quali in relazione alla richiesta di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione annuale nel registro delle imprese corrisposta in applicazione di norme incompatibili con il diritto comunitario, l'atto impeditivo della decadenza di cui all'art. 13, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, che prevede il termine di tre anni decorrenti dal giorno del pagamento, si identifica - come espressamente confermato dall'art. 11, secondo e terzo comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - con la presentazione della relativa istanza ed in caso di avvalimento del servizio postale, il momento della presentazione della richiesta di rimborso coincide con quello della spedizione, senza che rilevi la circostanza che la richiesta sia pervenuta all'amministrazione destinataria dopo la scadenza del termine anzidetto e purché, in caso di specifica contestazione, il contribuente fornisca, con ogni mezzo, la prova della ricezione. Ciò anche in ragione del principio generale secondo cui, nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, pure di natura fiscale, i termini stabiliti per la presentazione dei ricorsi da parte dei privati sono osservati qualora gli stessi siano spediti in tempo utile a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Con il secondo motivo l'Amministrazione finanziaria deduce violazione dell'art. 11 della legge n. 448/1998 (art. 360, n. 3, c.p.c.), sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la nuova normativa non è incompatibile con il diritto e l'orientamento giurisprudenziale comunitari. Assume che con il citato art. 11 il legislatore ha legittimamente introdotto l'obbligo di pagamento di diritti a carattere remunerativo, calcolati in via forfettaria in base anche al costo medio dei servizi resi, nonché un criterio di commisurazione degli interessi sui rimborsi non configgente con i principi di effettività e di equivalenza, in quanto non limitato ai casi di rimborsi delle tasse di concessione governativa sulle società riscosse in violazione del diritto comunitario.
Anche il secondo motivo non ha pregio.
In tema di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, questa Suprema Corte ha affermato, con orientamento ormai costante (fra le altre, Cass. 12/05/2003 nn. 7207 e 7236; 21/05/2003, n. 8012) dal quale non vi è ragione per discostarsi, che è illegittima la detrazione dall'importo spettante come rimborso, delle somme previste per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti sociali, per gli anni dal 1985 al 1992, dall'art. 11, primo comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Tale norma, infatti, si pone in contrasto con la disciplina comunitaria (come interpretata dalla Corte di Giustizia, da ultimo con la sentenza del 10 settembre 2002, nelle cause riunite C-216/99 e C-222/99) dettata dagli artt. 10 e 12 della Direttiva del Consiglio del 17 luglio 1969, e va pertanto disapplicata, atteso fra l'altro che essa si risolve nella previsione di una vera e propria tassa, in quanto l'importo relativo è del tutto avulso dal costo del servizio, e quindi non può essere annoverata fra i diritti remunerativi. Quanto al tasso di interesse da applicare sui rimborsi, questa Corte ha affermato che non può essere calcolato nella misura del 2, 50 %, stabilita dal terzo comma del medesimo art. 11 della legge n. 448 del 1998 (che richiama il tasso legale vigente al momento di entrata in vigore della legge), bensì nella misura, più favorevole per il contribuente, prevista dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 (e successive modificazioni), che detta la disciplina generale in tema di riscossione di tasse ed imposte indirette sugli affari (Cass. 12/5/2003, nn. 7207 e 7236; 16/5/2003, n. 7682). Così disponendo,
infatti, anche il terzo comma dell'art. 11 citato si pone in contrasto con la normativa comunitaria, e va pertanto disapplicato, atteso che questa osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario a condizioni meno favorevoli di quelle che si applicherebbero - in mancanza di tali norme - alta restituzione del tributo di cui trattasi.
Tali principi escludono che l'Amministrazione ricorrente possa comunque giovarsi nel senso richiesto dell'intervenuto mutamento normativo, sicché appare superfluo ogni ulteriore rilievo circa la stessa ammissibilità del motivo in esame, con il quale l'Amministrazione, pur invocando l'applicazione dello "ius superveniens", non ha correlato la censura, come eccepito dalle resistenti, alle specifiche ragioni che i giudici d'appello hanno esposto ai fini di escludere nei casi di rimborso della tassa annuale, concernenti le intimate, le decurtazioni ed il tasso d'interessi introdotti dalla nuova disciplina.
Conclusivamente il ricorso dell'Amministrazione finanziaria deve essere respinto.
Le spese di questo grado di giudizio vanno interamente compensate per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo grado. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004