CASS
Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/2024, n. 25912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25912 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ BA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/11/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette/sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria depositata. udito il difensore E presente l'avvocato TORTORA GIUSEPPE, del foro di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, in difesa di ZZ BA. Il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso, illustrandone i motivi. Penale Sent. Sez. 4 Num. 25912 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 10/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1.TI AR, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso avverso l'ordinanza del 20 novembre 2023 con cui il Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta di riesame avverso il provvedimento con il quale il GIP presso il Tribunale di Napoli aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in seguito alla incolpazione provvisoria di cui all'art. 74 DPR 309/1990. 2. Con il primo motivo del ricorso prospetta violazione della legge processuale in ordine alla ritenuta competenza per territorio del reato associativo contestato.Non si era tenuto in adeguato conto il fatto che, per i reati fine contestati, era stata invece ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria. L'attività della associazione di cui il TI è indicato come promotore e organizzatore si era concretizzata nel recupero di sostanza stupefacenti nel porto di Gioia Tauro, ivi radicando la competenza territoriale. 3. Con il secondo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione al reato associativo. Gli elementi in proposto erano limitati ad una corrispondenza messaggistica, ma non vi erano dati deponenti per una adesione al programma criminoso da parte del TI. Mancavano del tutto elementi dai quali desumere la cd affectio societatis e la messa a disposizione per la realizzazione di comuni obiettivi. Il ricorrente nelle poche apparizioni captative non si era posto mai in contatto o in coordinamento con i sodali ma si era raffrontato esclusivamente con l'AL come soggetto con il quale compiere le operazioni contestate. Dalla stessa formulazione dell'imputazione di cui al capo A) si evince che l'unico ruolo del TI fosse quello di recuperare i carichi giunti a Gioia Tauro nell'ambito di accordi riguardanti solo la persona dell'AL, senza alcun riferimento ad una struttura associativa. Il compimento di singoli reati fine non è condotta idonea a dimostrare l'avvenuta adesione al vincolo di partecipazione, e mancava del tutto il dolo specifico richiesto per l'integrazione della fattispecie associativa. Erano, conclusivamente, del tutto carenti indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza. 3. Con il terzo motivo deduce vizio di violazione della legge processuale in ordine alla utilizzabilità delle chat estrapolate dall'applicativo SKY ECC. Si censurano le modalità di acquisizione del predetto materiale presente nel fascicolo processuale. L'Autorità giudiziaria italiana aveva emanato OEI ( ordine europeo di indagine) finalizzato alla acquisizione delle conversazioni, captate da parte della Europol attraverso la violazione dei server dedicati. I files relativi alle chat Sky Ecc erano stati riversati in un DVD, ma non era stato possibile ricavare l'origine di tali file;
in particolare se il supporto informatico in oggetto fosse stato inoltrato direttamente da Europol dopo le indagini effettuate all'estero; se si trattava di una produzione proveniente da organi di indagine nazionali. In ogni caso, il DVD non poteva costituire fonte di prova, in quanto la sola fonte è la memoria del telefono criptato, ovvero una eventuale copia forense conservata e riversata in atti, con le garanzie previste dalla L.n.48/2000. Ciò in quanto sarebbe stata ben possibile, senza le predette garanzie relative alla cd " prova informatica", una alterazione del contenuto della memoria, e dunque occorreva la dimostrazione della corretta acquisizione e conservazione del materiale estrapolato dalla piattaforma SKY ECC. Nel caso di specie, detta dimostrazione non vi era: intanto, mancava il decreto autorizzativo di accesso al server SKY ECC;
in proposito, i verbali in atti, redatti in lingua francese, non spiegavano neppure il metodo di decifrazione usato per la trascrizione dei dati informatici. Mancava inoltre il supporto originale inviato da Europol agli investigatori italiani per confrontarlo con quello allegato alle informative e al fascicolo di indagine, al fine di verificare se vi potessero essere state delle alterazioni di date, nomi o orari. In definitiva, la difesa aveva avuto disponibilità solo degli esiti della attività svolta e non anche del percorso di acquisizione dei dati, e tanto costituiva una violazione del diritto di difesa. Occorreva dunque che fosse dimostrata la corretta procedura di acquisizione, conservazione e conformità della copia;
mancava inoltre la copia forense del flusso di telecomunicazioni originale. Il materiale in atti era quindi inutilizzabile per inosservanza delle regole di cui alla L. n.48/2008 e per carenza di indicazione delle modalità di acquisizione della messaggistica in atti. Si ribadiva, infatti, che l'unica fonte di prova era data dalla memoria del telefono criptato, ovvero da una copia forense di tale memoria, conservata e versata in atti con le garanzie di cui alla L.48/2008, inerenti alla corretta acquisizione della cd prova informatica. La predetta legge, infatti, impone regole che permettono di preservare i dati informatici da modifiche successive alla acquisizione, attraverso i cd " Codici hash" che dovevano essere corrispondenti tra supporto originale e supporto duplicato, consentendo così la garanzia della genuinità del dato. In proposito, l'ordinanza impugnata aveva sostenuto che in tema di rogatoria internazionale trovavano applicazione le norme dello stato in cui l'atto viene compiuto, purchè la prova non sia in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico e con l'inviolabilità del diritto di difesa. Detto principio era stato messo in discussione anche dalla Suprema Corte francese;
e peraltro le Forze dell'ordine non avevano rivelato le procedure eseguite citando la sicurezza nazionale. Né era sostenibile l'argomentazione contenuta nella ordinanza impugnata, secondo cui i messaggi captati non avrebbero avuto natura di intercettazione, ma di documenti. Si trattava, invece, di intercettazioni in tempo reale, poichè l'acquisizione da parte degli inquirenti avveniva sul server di backup;
la natura di intercettazione implicava dunque la necessaria garanzia della conservazione della catena di custodia, e ciò può ottenersi solo avendo l'impronta di hash dei dati originali forniti dagli inquirenti francesi. In definitiva, le operazioni investigative non erano state compiute garantendo la genuinità delle risultanze in atti, anche se formalmente acquisite con OEI, sia perché mancano i verbali delle operazioni svolte, sia perché non era stata estratta copia forense dei supporti informatici, con ciò non garantendosi l'integrità e immodificabilità del dato. 4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in ordine alla inutilizzabilità delle risultanze probatorie in quanto le chat in generale e le comunicazioni intercorse con la piattaforma SKY ECC non potevano ascriversi nel novero dei documenti, ma nell'ambito della corrispondenza, in ossequio a quanto stabilito dalla nota pronuncia della Corte Costituzionale n.170/2023, o comunque nell'ambito delle intercettazioni, poiché la messaggistica non è stata recuperata dai criptofonini che utilizzavano gli ID di SKY ECC, ma attivando procedure, in modo dinamico e progressivo, man mano che si individuavano i diversi titolari degli ID, al fine di eseguire la permanente intercettazione telematica dei flussi di comunicazione, mediante l'utilizzo di captatori installati nei server. Pertanto, la acquisizione delle chat doveva essere disposto con un provvedimento della autorità giudiziaria italiana. Comunque, in nessun punto del provvedimento impugnato era chiarito se fossero state rispettate le indispensabili garanzie dell'iter acquisitivo. 3. Il Procuratore generale nella persona di Marilia di Nardo ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Quanto alla questione di competenza, deve ribadirsi che, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, indipendentemente dalla coincidenza di tale luogo con quello di commissione dei reati-fine del sodalizio, che rileva solo se consente di individuare il luogo in cui si svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione del gruppo nonché, in subordine, quando è impossibile accertare l'ubicazione di quest'ultimo, a norma dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., come luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione. (ex multis, Sez. 3 -, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166 - 01). 3. Va poi premesso che, secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata, il compendio probatorio posto a base della valutazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è prevalentemente costituito dal contenuto di comunicazioni tra gli indagati costituite da messaggistica scambiata su una piattaforma chiamata Sky-Ecc, cioè un'applicazione crittografata end-to-end (che prevede la cifratura delle conversazioni mediante l'utilizzo di chiavi depositate esclusivamente sui dispositivi che colloquiano), strumento che consente lo scambio di comunicazioni mediante uso di cripto-telefonini o smartphones, modificati in modo da garantirne la inviolabilità (consentendo, cioè, di disattivarne la geolocalizzazione, i servizi Google, il Bluetooth, la fotocamera e quant'altro possa i\. generare rischi di captazione). Le relative comunicazioni, a propria volta ricondotte ai diversi indagati previo abbinamento con il relativo PIN, erano state fatte oggetto di diversi ordini europei di indagine (0EI) emessi da parte del p.m. procedente. 4. Appare dunque pregiudiziale, ai fini dell'esame del ricorso, la valutazione del terzo e quarto motivo di doglianza, con la quale il ricorrente ha contestato il presupposto rappresentato dalla mera natura documentale della trascrizione delle chat telefoniche intervenuta su piattaforma criptata, assumendo che i relativi dati - pur se recuperati ex post dalla memoria di un supporto informatico - dovrebbero comunque considerarsi quali flussi di comunicazione e, in quanto tali, soggetti alle garanzie giurisdizionali imposte dall'art.15 Cost.; in tale modo contestando la utilizzabilità (operata dal GIP procedente e condivisa dal giudice del riesame) dell'atto, acquisito a seguito di OEI, in riferimento al disposto dell'art.234bis cod.proc.pen., ai sensi del quale «È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare».II ricorrente ha altresì spiegato una serie di considerazioni riguardanti le modalità di acquisizione e di successiva decrittazione delle chat;
argomentando in ordine alla mancata acquisizione dei decreti autorizzativi dell'accesso al sistema informatico;
ponendo altresì la questione relativa all'effettiva impossibilità di accertare la corrispondenza tra il dato contenuto nel supporto originale e quello trascritto nei verbali trasmessi all'autorità giudiziaria dello stato di emissione, mancando in atti i verbali delle operazioni svolte e non essendo stata estratta la c.d. copia forense dei supporti informatici con le garanzie previste dalla I. n.18/03/2008, n.48 (recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001), con riferimento alle disposizioni che impongono di adottare misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati informatici originali e ad impedirne l'alterazione. 5. Sulle questioni dedotte con i motivi sopra citati sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte ( SU, 29 febbraio - 14 giugno 2024, n.23755, Gjuzi) che hanno così deciso: A) non è applicabile all'acquisizione di messaggi scambiati su chat di gruppo mediante un sistema cifrato, e già a disposizione della autorità straniera, effettuata mediante o.e.i., l'art. 234 bis cod. proc. pen., perché incompatibile e alternativa rispetto alla disciplina dettata in tema di o.e. i. L'art. 234 bis, infatti, disciplina non un mezzo di prova, ma una modalità di acquisizione di particolari tipologie di elementi di prova presenti all'estero, che vengono quindi attuate direttamente dall'autorità giudiziaria italiana prescindendo da qualsiasi forma di collaborazione con le autorità dello Stato in cui tali documenti sono custoditi.Tanto trova conferma anche nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001, la quale prevede che l'accesso ai dati informatici raccolti in un sistema informatico situato all'estero è eseguito nell'ambito di rapporti di muta assistenza tra Stati, anche senza autorizzazione quando sono disponibili al pubblico o comunque divulgabili;
B) L'ordine europeo di indagine, invece, disciplinato dalla Direttiva 2014/41/UE, regola in modo organico il sistema di acquisizione delle prove mediante la collaborazione tra Stati, Si può, pertanto, affermare, che la previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della direttiva), a sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando). Tali principi sono consacrati nell'art.6 della direttiva, in base alla quale «L'autorità di emissione può emettere un o.e.i. solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni: 1) l'emissione dell'o.ei.. è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui all'articolo 4, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata;
2) l'atto o gli atti di indagine richiesti nell'OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo. Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono valutate dall'autorità di emissione per ogni caso». I C) l'o.e.i. può essere emesso anche per ottenere prove già a disposizione dell'autorità giudiziaria straniera, come ribadito dal d.lgs del 21 giugno 2017, n.108, di attuazione della direttiva citata, che precisa espressamente come l'ordine europeo di indagine può essere emesso anche per acquisire informazioni che sono già disponibili ( art. 2, comma 1, lett a) d.lgs cit.). Essendo incontroverso che i messaggi scambiati su chat di gruppo mediante sistema cifrato fossero in possesso dell'autorità giudiziaria francese, l'oggetto dell'ordine europeo di indagine riguarda, quindi," prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione"; D) ciò posto, nel diritto interno, la circolazione di prove già formate, quali appunto sono quelle di cui si discute, trova la sua disciplina nelle norme di cui all'art. 238 cod. proc. pen. (verbali di prove di altri procedimenti); 270 cod. proc. pen. (intercettazioni di conversazioni e comunicazioni in procedimenti diversi); 78 disp. att. cod. proc. pen (atti di un procedimento penale straniero); in tutti i predetti casi non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice del procedimento in cui devono essere acquisite. Da tanto deriva che gli atti oggetto dell'o.e.i. costituenti prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere richiesti dal pubblico ministero italiano senza alcuna preventiva autorizzazione del giudice del procedimento cui l'acquisizione è destinata: infatti, il presupposto per l'ammissibilità dell'o.e.i, come sopra già evidenziato, è che" l'atto o gli atti di indagine richiesti con l'o.e.i. avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo"; E) acquisita la prova mediante o.e.i, spetta al giudice del procedimento interno verificare, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1 e 14 della Direttiva 2014/41/UE e dall'art. 1 del d.lgs n.108/2017, il rispetto dei diritti fondamentali alla difesa e al giusto processo. Sul punto, il Supremo Consesso precisa (par.7.3-7.6.) che né la direttiva, né il citato d.lgs. prevedono, ai fini della utilizzabilità degli atti formati all'estero, la necessità di una puntuale applicazione di tutte le regole che l'ordinamento italiano fissa, in via ordinaria, per la formazione dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, richiamando i consolidati principi in tema di rogatoria internazionale (sez.2, n.2173 del 22/12/2016, rv.26900-01); F) ai fini dell'accertamento dei diritti fondamentali, viene ribadito il principio della presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali della attività svolta dall'A.G. del paese UE, e il correlato onere della difesa di allegare precisamente nonché di provare il fatto dal quale dipende la violazione denunciata, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. In proposito, viene ricordato, con particolare riferimento agli atti non rinvenibili nel fascicolo processuale ( perché appartenenti ad altro procedimento a al fascicolo del pm), che la parte che deduca cause di nulìtà o inutilizzabilità dei predetti atti, ha l'onere non solo di indicarli, ma anche di produrre le risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale (SU, n.45189/2004, Esposito, rv229245-01; SU. 39061/2009 De brio, rv.244339-01); G) tanto premesso, riguardo alla qualificazione della prova acquisita, le Sezioni Unite analizzano le opposte tesi ossia l'inquadramento nell'ambito del documento, di cui all'art. 234 cod. proc. pen., ovvero di dati concernenti il traffico, l'ubicazione e il contenuto di comunicazioni elettroniche, concludendo nel senso che, quale che sia detta qualificazione, e cioè se documento o dati relativi al traffico telefonico, è da escludersi sia la violazione delle condizioni di inammissibilità dell'o.e.i. sia la violazione di diritti fondamentali;
H) con riferimento alla prova documentale ( ivi ricompresa, stante l'ampiezza della nozione di cui all'art 234 cod. proc. pen., la rappresentazione delle comunicazioni elettroniche, riguardanti sia le e mail che la messaggistica inviata mediante applicativi dei telefoni cellulari), il Supremo consesso esclude la violazione dell'art. 15 della Costituzione. Sul punto, la sentenza precisa che non è richiesta, per la limitazione della libertà e segretezza della corrispondenza, e per la relativa acquisizione in un procedimento penale, la necessità di un provvedimento del giudice, poiché l'art 15 Cost. fa riferimento ad " autorità giudiziaria", ricomprendendo, quindi, la figura del giudice e quella del p.m., secondo sia il diritto interno che il diritto euro unitario, così come il testo dell'art. 254 cod. proc. pen., prevede che il sequestro di corrispondenza è disposto dalla "autorità giudiziaria", senza alcuna specificazione, e l'art. 353 cod. proc. pen. stabilisce che l'acquisizione di plichi chiusi e di corrispondenza, anche in forma elettronica o inoltrata per via telematica, è autorizzata dal pubblico ministero. Il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 6 par. 1, lett. b) , della direttiva 2014/41/UE, relativo alla cd" valutazione in astratto", secondo cui " l'atto di indagine richiesti nell'o.e.i. avrebbero potuto essere messi alle stesse condizioni in un caso interno analogo" è quindi soddisfatto anche per l'acquisizione diretta della prova documentale avente ad oggetto corrispondenza, e, a maggior ragione, l'acquisizione di documenti, pur se relativi a corrispondenza, quando attiene a prove già in possesso delle autorità dello Stato di esecuzione, può essere chiesta mediante o.e.i. presentato dal p.m., senza necessità di autorizzazione del giudice, alla luce di quanto illustrato in relazione ai principi regolanti, nel diritto interno, le prove formate in altri procedimenti;
I) anche sui dati relativi al traffico telefonico o telematico, il Supremo consesso ricorda che, secondo la legge italiana, detti dati possono essere acquisiti dal fornitore se si procede per reati punti secondo precisi limiti di pena, si tratti di dati rilevanti per l'accertamenti dei fatti, vi sia stata autorizzazione del giudice con rilasciata con decreto motivato ( (art. 132 d.lgs 30 giugno 2003, come modificato dalla L.n.178 del 2021, che ha modificato la disciplina nel senso della introduzione della autorizzazione del giudice per adeguare l'ordinamento italiano alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. La disciplina del citato art. 132, che fa espresso riferimento ai dati " conservati dal fornitore" si riferisce però alla acquisizione dei dati presso il gestore dei servizi telefonici e telematici, e non anche alla utilizzazione dei dati in un procedimento penale diverso da quello in cui sono stati già acquisiti . Se quindi, come detto, secondo il diritto interno sono acquisibili le prove assunte in altri procedimenti senza che il PM debba chiedere preventiva autorizzazione al giudice competente nel procedimento nel quale intenda utilizzarli, sussiste la generale condizione di ammissibilità dell'ordine europeo di indagine;
3) quanto al rispetto dei diritti fondamentali, sì richiede il decreto autorizzativo del giudice nel procedimento in cui i dati sono stati acquisiti, escludendosi invece, per i motivi detti, che sia necessario un provvedimento di autorizzazione del giudice del procedimento nel quale i dati devono essere utilizzati;
in particolare, relativamente alla impossibilità, per la difesa, di accedere all'algoritmo, la sentenza osserva che " è vero che la disponibilità dell'algoritmo di criptazione è funzionale al controllo dell'affidabilità del contenuto delle comunicazioni acquisite al procedimento, deve però osservarsi, in linea con quanto evidenziato da numerose decisioni, che il pericolo di alterazione dei dati non sussiste, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, per cui una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo, anche solo parzialmente (cfr., tra le tante: Sez. 6, n. 46833 del 26/10/2023, TI, non mass. sul punto;
Sez. 6 n. 48838 IN, dell'11/10/2023, Brune/lo, non mass. sul punto;
Sez. 4, n. 16347 del 05/04/2023, Papa/la, non mass. sul punto;
Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, non mass. sul punto). D'altra parte, la giurisprudenza sovranazionale non risulta aver affermato che l'indisponibílità dell'algoritmo di decriptazione agli atti del processo costituisce, di per sé, violazione dei «diritti fondamentali». In proposito, anzi, la Corte EDU, pronunciandosi in relazione ad una vicenda in cui i dati acquisiti non erano stati messi a disposizione della difesa e la pronuncia di colpevolezza era stata fondata sul mero fatto dell'uso di un sistema di messa ggistica criptata denominato ByLock, si è limitata ad affermare che dare al ricorrente l'opportunità di prendere conoscenza del materiale decriptato nei suoi confronti poteva costituire un passo importante per preservare i suoi diritti di difesa senza avere, al contempo, affermato che tale mancata messa a disposizione integrasse un vulnus dei diritti 37 fondamentali (Corte EDU, Grande Camera, 26/09/2023, Yiiksel Yalqinkaya c. Turchia, § 336; il testo originale è 11 seguente: «The Court is accordingly of the view that giving the applicant the opportunity to acquaint himself with the decrypted ByLock materia/ in his regard would have constituted an important step in preserving his defence rights»). In ogni caso, poi, resta fermo che l'onere dell'allegazione e della prova dei fatti da cui desumere la violazione dei «diritti fondamentali» grava sulla parte interessata. 6. Tutto ciò premesso e considerato, risulta chiaro che i motivi di ricorso sono del tutto infondati. Anche considerando la dedotta natura di " corrispondenza" della prova acquisita, alla luce dei principi sopra esposti, risulta del tutto conforme al diritto sovranazionale e al diritto interno sia l'emissione dell'o.e.i sia l' utilizzazione del materiale nell'ambito del procedimento in esame. La condizione di ammissibilità, posta dall'art. 6, paragrafo 1, lett. b), Direttiva 2014/41/UE, la quale richiede che l'atto o gli atti richiesti «avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo», può infatti ritenersi soddisfatta. Invero, i dati ricevuti dall'autorità giudiziaria francese in esecuzione di o.e.i. emesso dal pubblico ministero italiano, per quanto è desumibile dal contenuto dell'ordinanza impugnata, non contestata sul punto dal ricorso, costituiscono «prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione», perché acquisite nell'ambito di un procedimento penale pendente in quello Stato. Ora, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite, l'emissione, da parte del pubblico ministero, di o.e.i. diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, perché tale autorizzazione non è richiesta, nell'ordinamento italiano, per l'acquisizione del contenuto di comunicazioni telefoniche già acquisite in altro procedimento, eventualmente anche se, a norma dell'art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003, presso i gestori di servizi telefonici o telematici, e nemmeno per l'acquisizione delle intercettazioni telefoniche disposte in procedimenti diversi. Pure l'altra condizione di ammissibilità, quella relativa alla necessità e proporzione dell'o.e.i., è rispettata. Nella specie, nessuna precisa questione risulta posta in relazione a questo aspetto;
in ogni caso, l'ordinanza impugnata evidenzia che l'o.e.i. è stato emesso dopo l'acquisizione di precisi elementi a carico del TI per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico. 7. Sono altresì infondate le doglianze relative alla lamentata la lesione del diritto di difesa determinata dalla circostanza per effetto della quale sarebbero state posti a disposizione della difesa i soli esiti dell'attività svolta e non anche il percorso di acquisizione della stessa, nonché in relazione delle modalità mediante le quali è avvenuta la complessiva trascrizione delle risultanze dei flussi informativi, determinate alla mancata estrazione della c.d. copia forense dei supporti informatici con le garanzie previste dalla I. n.18/03/2008, n.48 (recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001), con riferimento alle disposizioni che impongono di adottare misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati informatici originali e ad impedirne l'alterazione. Va in primo luogo rilevato che, come ribadito dalle Sezioni Unite, ai fini dell'accertamento della violazione dei diritti fondamentali di difesa e del giusto processo, deve affermarsi il principio della presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali della attività svolta dall'A.G. del paese UE, e il correlato onere della difesa di allegare precisamente nonché di provare il fatto dal quale dipende la violazione denunciata. Orbene, il ricorrente ha omesso di indicare quale sia stato il pregiudizio derivante dall'omessa partecipazione alle operazioni di trascrizione dei flussi informativi e in quale punto, eventualmente, si sia effettivamente verificato un travisamento del loro contenuto, idoneo a concretizzare una lesione del proprio interesse difensivo. Va anche ricordato, in proposito, il principio in forza del quale deve ritenersi inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione) con cui si deduce la sussistenza di una nullità processuale ove il ricorrente non abbia indicato il concreto pregiudizio derivato in ordine all'effettivo esercizio del diritto di difesa (sul punto, tra le altre, Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016, dep. 2017, Bardasu, Rv. 268785; Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Micci, Rv. 273101). 8. E' infondato anche il motivo inerente ai gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente lamenta l'assenza di rilevanti indizi a sostegno della appartenenza alla associazione criminosa facente capo a AL EL, operante in territorio napoletano e a livello internazionale, dopo che il predetto si era trasferito a Dubai, e la cui sussistenza emergeva da altri procedimenti, minuziosamente elencati nel provvedimento impugnato (pagg. 11- 24), da poderose propalazioni di collaboratori, anch'esse diffusamemente elencate, dalle dichiarazioni confessorie dello stesso AL (pag. 10 della ordinanza impugnata). Ciò premesso, sul punto della partecipazione del TI alla associazione con la vertice l'AL EL l'ordinanza impugnata presenta invece una motivazione non illogica ed ancorata ai dati acquisiti al procedimento, in particolare: 1) le dichiarazioni dello stesso EL AL, (pag 25); 2) le valutazioni, neppure censurate, in ordine alla ritenuta attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di AL e degli altri collaboratori;
3) i molteplici contatti tra TI e AL nell'ambito della commissione dei reati sub 3 ed L, in cui si evidenziava, da un lato, che i rapporti erano consolidati ( con il riferimento alla frase captata "la portiamo li dove la abbiamo portata altra volta", segno di evidente rapporto consuetudinario); dall'altro che lo stesso TI commentava " sono con i numeri uno al mondo", esaltando la sua stabile alleanza con il gruppo Imperiali. 9. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.
in particolare se il supporto informatico in oggetto fosse stato inoltrato direttamente da Europol dopo le indagini effettuate all'estero; se si trattava di una produzione proveniente da organi di indagine nazionali. In ogni caso, il DVD non poteva costituire fonte di prova, in quanto la sola fonte è la memoria del telefono criptato, ovvero una eventuale copia forense conservata e riversata in atti, con le garanzie previste dalla L.n.48/2000. Ciò in quanto sarebbe stata ben possibile, senza le predette garanzie relative alla cd " prova informatica", una alterazione del contenuto della memoria, e dunque occorreva la dimostrazione della corretta acquisizione e conservazione del materiale estrapolato dalla piattaforma SKY ECC. Nel caso di specie, detta dimostrazione non vi era: intanto, mancava il decreto autorizzativo di accesso al server SKY ECC;
in proposito, i verbali in atti, redatti in lingua francese, non spiegavano neppure il metodo di decifrazione usato per la trascrizione dei dati informatici. Mancava inoltre il supporto originale inviato da Europol agli investigatori italiani per confrontarlo con quello allegato alle informative e al fascicolo di indagine, al fine di verificare se vi potessero essere state delle alterazioni di date, nomi o orari. In definitiva, la difesa aveva avuto disponibilità solo degli esiti della attività svolta e non anche del percorso di acquisizione dei dati, e tanto costituiva una violazione del diritto di difesa. Occorreva dunque che fosse dimostrata la corretta procedura di acquisizione, conservazione e conformità della copia;
mancava inoltre la copia forense del flusso di telecomunicazioni originale. Il materiale in atti era quindi inutilizzabile per inosservanza delle regole di cui alla L. n.48/2008 e per carenza di indicazione delle modalità di acquisizione della messaggistica in atti. Si ribadiva, infatti, che l'unica fonte di prova era data dalla memoria del telefono criptato, ovvero da una copia forense di tale memoria, conservata e versata in atti con le garanzie di cui alla L.48/2008, inerenti alla corretta acquisizione della cd prova informatica. La predetta legge, infatti, impone regole che permettono di preservare i dati informatici da modifiche successive alla acquisizione, attraverso i cd " Codici hash" che dovevano essere corrispondenti tra supporto originale e supporto duplicato, consentendo così la garanzia della genuinità del dato. In proposito, l'ordinanza impugnata aveva sostenuto che in tema di rogatoria internazionale trovavano applicazione le norme dello stato in cui l'atto viene compiuto, purchè la prova non sia in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico e con l'inviolabilità del diritto di difesa. Detto principio era stato messo in discussione anche dalla Suprema Corte francese;
e peraltro le Forze dell'ordine non avevano rivelato le procedure eseguite citando la sicurezza nazionale. Né era sostenibile l'argomentazione contenuta nella ordinanza impugnata, secondo cui i messaggi captati non avrebbero avuto natura di intercettazione, ma di documenti. Si trattava, invece, di intercettazioni in tempo reale, poichè l'acquisizione da parte degli inquirenti avveniva sul server di backup;
la natura di intercettazione implicava dunque la necessaria garanzia della conservazione della catena di custodia, e ciò può ottenersi solo avendo l'impronta di hash dei dati originali forniti dagli inquirenti francesi. In definitiva, le operazioni investigative non erano state compiute garantendo la genuinità delle risultanze in atti, anche se formalmente acquisite con OEI, sia perché mancano i verbali delle operazioni svolte, sia perché non era stata estratta copia forense dei supporti informatici, con ciò non garantendosi l'integrità e immodificabilità del dato. 4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in ordine alla inutilizzabilità delle risultanze probatorie in quanto le chat in generale e le comunicazioni intercorse con la piattaforma SKY ECC non potevano ascriversi nel novero dei documenti, ma nell'ambito della corrispondenza, in ossequio a quanto stabilito dalla nota pronuncia della Corte Costituzionale n.170/2023, o comunque nell'ambito delle intercettazioni, poiché la messaggistica non è stata recuperata dai criptofonini che utilizzavano gli ID di SKY ECC, ma attivando procedure, in modo dinamico e progressivo, man mano che si individuavano i diversi titolari degli ID, al fine di eseguire la permanente intercettazione telematica dei flussi di comunicazione, mediante l'utilizzo di captatori installati nei server. Pertanto, la acquisizione delle chat doveva essere disposto con un provvedimento della autorità giudiziaria italiana. Comunque, in nessun punto del provvedimento impugnato era chiarito se fossero state rispettate le indispensabili garanzie dell'iter acquisitivo. 3. Il Procuratore generale nella persona di Marilia di Nardo ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Quanto alla questione di competenza, deve ribadirsi che, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, indipendentemente dalla coincidenza di tale luogo con quello di commissione dei reati-fine del sodalizio, che rileva solo se consente di individuare il luogo in cui si svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione del gruppo nonché, in subordine, quando è impossibile accertare l'ubicazione di quest'ultimo, a norma dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., come luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione. (ex multis, Sez. 3 -, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166 - 01). 3. Va poi premesso che, secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata, il compendio probatorio posto a base della valutazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è prevalentemente costituito dal contenuto di comunicazioni tra gli indagati costituite da messaggistica scambiata su una piattaforma chiamata Sky-Ecc, cioè un'applicazione crittografata end-to-end (che prevede la cifratura delle conversazioni mediante l'utilizzo di chiavi depositate esclusivamente sui dispositivi che colloquiano), strumento che consente lo scambio di comunicazioni mediante uso di cripto-telefonini o smartphones, modificati in modo da garantirne la inviolabilità (consentendo, cioè, di disattivarne la geolocalizzazione, i servizi Google, il Bluetooth, la fotocamera e quant'altro possa i\. generare rischi di captazione). Le relative comunicazioni, a propria volta ricondotte ai diversi indagati previo abbinamento con il relativo PIN, erano state fatte oggetto di diversi ordini europei di indagine (0EI) emessi da parte del p.m. procedente. 4. Appare dunque pregiudiziale, ai fini dell'esame del ricorso, la valutazione del terzo e quarto motivo di doglianza, con la quale il ricorrente ha contestato il presupposto rappresentato dalla mera natura documentale della trascrizione delle chat telefoniche intervenuta su piattaforma criptata, assumendo che i relativi dati - pur se recuperati ex post dalla memoria di un supporto informatico - dovrebbero comunque considerarsi quali flussi di comunicazione e, in quanto tali, soggetti alle garanzie giurisdizionali imposte dall'art.15 Cost.; in tale modo contestando la utilizzabilità (operata dal GIP procedente e condivisa dal giudice del riesame) dell'atto, acquisito a seguito di OEI, in riferimento al disposto dell'art.234bis cod.proc.pen., ai sensi del quale «È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare».II ricorrente ha altresì spiegato una serie di considerazioni riguardanti le modalità di acquisizione e di successiva decrittazione delle chat;
argomentando in ordine alla mancata acquisizione dei decreti autorizzativi dell'accesso al sistema informatico;
ponendo altresì la questione relativa all'effettiva impossibilità di accertare la corrispondenza tra il dato contenuto nel supporto originale e quello trascritto nei verbali trasmessi all'autorità giudiziaria dello stato di emissione, mancando in atti i verbali delle operazioni svolte e non essendo stata estratta la c.d. copia forense dei supporti informatici con le garanzie previste dalla I. n.18/03/2008, n.48 (recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001), con riferimento alle disposizioni che impongono di adottare misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati informatici originali e ad impedirne l'alterazione. 5. Sulle questioni dedotte con i motivi sopra citati sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte ( SU, 29 febbraio - 14 giugno 2024, n.23755, Gjuzi) che hanno così deciso: A) non è applicabile all'acquisizione di messaggi scambiati su chat di gruppo mediante un sistema cifrato, e già a disposizione della autorità straniera, effettuata mediante o.e.i., l'art. 234 bis cod. proc. pen., perché incompatibile e alternativa rispetto alla disciplina dettata in tema di o.e. i. L'art. 234 bis, infatti, disciplina non un mezzo di prova, ma una modalità di acquisizione di particolari tipologie di elementi di prova presenti all'estero, che vengono quindi attuate direttamente dall'autorità giudiziaria italiana prescindendo da qualsiasi forma di collaborazione con le autorità dello Stato in cui tali documenti sono custoditi.Tanto trova conferma anche nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001, la quale prevede che l'accesso ai dati informatici raccolti in un sistema informatico situato all'estero è eseguito nell'ambito di rapporti di muta assistenza tra Stati, anche senza autorizzazione quando sono disponibili al pubblico o comunque divulgabili;
B) L'ordine europeo di indagine, invece, disciplinato dalla Direttiva 2014/41/UE, regola in modo organico il sistema di acquisizione delle prove mediante la collaborazione tra Stati, Si può, pertanto, affermare, che la previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della direttiva), a sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando). Tali principi sono consacrati nell'art.6 della direttiva, in base alla quale «L'autorità di emissione può emettere un o.e.i. solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni: 1) l'emissione dell'o.ei.. è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui all'articolo 4, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata;
2) l'atto o gli atti di indagine richiesti nell'OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo. Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono valutate dall'autorità di emissione per ogni caso». I C) l'o.e.i. può essere emesso anche per ottenere prove già a disposizione dell'autorità giudiziaria straniera, come ribadito dal d.lgs del 21 giugno 2017, n.108, di attuazione della direttiva citata, che precisa espressamente come l'ordine europeo di indagine può essere emesso anche per acquisire informazioni che sono già disponibili ( art. 2, comma 1, lett a) d.lgs cit.). Essendo incontroverso che i messaggi scambiati su chat di gruppo mediante sistema cifrato fossero in possesso dell'autorità giudiziaria francese, l'oggetto dell'ordine europeo di indagine riguarda, quindi," prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione"; D) ciò posto, nel diritto interno, la circolazione di prove già formate, quali appunto sono quelle di cui si discute, trova la sua disciplina nelle norme di cui all'art. 238 cod. proc. pen. (verbali di prove di altri procedimenti); 270 cod. proc. pen. (intercettazioni di conversazioni e comunicazioni in procedimenti diversi); 78 disp. att. cod. proc. pen (atti di un procedimento penale straniero); in tutti i predetti casi non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice del procedimento in cui devono essere acquisite. Da tanto deriva che gli atti oggetto dell'o.e.i. costituenti prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere richiesti dal pubblico ministero italiano senza alcuna preventiva autorizzazione del giudice del procedimento cui l'acquisizione è destinata: infatti, il presupposto per l'ammissibilità dell'o.e.i, come sopra già evidenziato, è che" l'atto o gli atti di indagine richiesti con l'o.e.i. avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo"; E) acquisita la prova mediante o.e.i, spetta al giudice del procedimento interno verificare, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1 e 14 della Direttiva 2014/41/UE e dall'art. 1 del d.lgs n.108/2017, il rispetto dei diritti fondamentali alla difesa e al giusto processo. Sul punto, il Supremo Consesso precisa (par.7.3-7.6.) che né la direttiva, né il citato d.lgs. prevedono, ai fini della utilizzabilità degli atti formati all'estero, la necessità di una puntuale applicazione di tutte le regole che l'ordinamento italiano fissa, in via ordinaria, per la formazione dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, richiamando i consolidati principi in tema di rogatoria internazionale (sez.2, n.2173 del 22/12/2016, rv.26900-01); F) ai fini dell'accertamento dei diritti fondamentali, viene ribadito il principio della presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali della attività svolta dall'A.G. del paese UE, e il correlato onere della difesa di allegare precisamente nonché di provare il fatto dal quale dipende la violazione denunciata, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. In proposito, viene ricordato, con particolare riferimento agli atti non rinvenibili nel fascicolo processuale ( perché appartenenti ad altro procedimento a al fascicolo del pm), che la parte che deduca cause di nulìtà o inutilizzabilità dei predetti atti, ha l'onere non solo di indicarli, ma anche di produrre le risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale (SU, n.45189/2004, Esposito, rv229245-01; SU. 39061/2009 De brio, rv.244339-01); G) tanto premesso, riguardo alla qualificazione della prova acquisita, le Sezioni Unite analizzano le opposte tesi ossia l'inquadramento nell'ambito del documento, di cui all'art. 234 cod. proc. pen., ovvero di dati concernenti il traffico, l'ubicazione e il contenuto di comunicazioni elettroniche, concludendo nel senso che, quale che sia detta qualificazione, e cioè se documento o dati relativi al traffico telefonico, è da escludersi sia la violazione delle condizioni di inammissibilità dell'o.e.i. sia la violazione di diritti fondamentali;
H) con riferimento alla prova documentale ( ivi ricompresa, stante l'ampiezza della nozione di cui all'art 234 cod. proc. pen., la rappresentazione delle comunicazioni elettroniche, riguardanti sia le e mail che la messaggistica inviata mediante applicativi dei telefoni cellulari), il Supremo consesso esclude la violazione dell'art. 15 della Costituzione. Sul punto, la sentenza precisa che non è richiesta, per la limitazione della libertà e segretezza della corrispondenza, e per la relativa acquisizione in un procedimento penale, la necessità di un provvedimento del giudice, poiché l'art 15 Cost. fa riferimento ad " autorità giudiziaria", ricomprendendo, quindi, la figura del giudice e quella del p.m., secondo sia il diritto interno che il diritto euro unitario, così come il testo dell'art. 254 cod. proc. pen., prevede che il sequestro di corrispondenza è disposto dalla "autorità giudiziaria", senza alcuna specificazione, e l'art. 353 cod. proc. pen. stabilisce che l'acquisizione di plichi chiusi e di corrispondenza, anche in forma elettronica o inoltrata per via telematica, è autorizzata dal pubblico ministero. Il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 6 par. 1, lett. b) , della direttiva 2014/41/UE, relativo alla cd" valutazione in astratto", secondo cui " l'atto di indagine richiesti nell'o.e.i. avrebbero potuto essere messi alle stesse condizioni in un caso interno analogo" è quindi soddisfatto anche per l'acquisizione diretta della prova documentale avente ad oggetto corrispondenza, e, a maggior ragione, l'acquisizione di documenti, pur se relativi a corrispondenza, quando attiene a prove già in possesso delle autorità dello Stato di esecuzione, può essere chiesta mediante o.e.i. presentato dal p.m., senza necessità di autorizzazione del giudice, alla luce di quanto illustrato in relazione ai principi regolanti, nel diritto interno, le prove formate in altri procedimenti;
I) anche sui dati relativi al traffico telefonico o telematico, il Supremo consesso ricorda che, secondo la legge italiana, detti dati possono essere acquisiti dal fornitore se si procede per reati punti secondo precisi limiti di pena, si tratti di dati rilevanti per l'accertamenti dei fatti, vi sia stata autorizzazione del giudice con rilasciata con decreto motivato ( (art. 132 d.lgs 30 giugno 2003, come modificato dalla L.n.178 del 2021, che ha modificato la disciplina nel senso della introduzione della autorizzazione del giudice per adeguare l'ordinamento italiano alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. La disciplina del citato art. 132, che fa espresso riferimento ai dati " conservati dal fornitore" si riferisce però alla acquisizione dei dati presso il gestore dei servizi telefonici e telematici, e non anche alla utilizzazione dei dati in un procedimento penale diverso da quello in cui sono stati già acquisiti . Se quindi, come detto, secondo il diritto interno sono acquisibili le prove assunte in altri procedimenti senza che il PM debba chiedere preventiva autorizzazione al giudice competente nel procedimento nel quale intenda utilizzarli, sussiste la generale condizione di ammissibilità dell'ordine europeo di indagine;
3) quanto al rispetto dei diritti fondamentali, sì richiede il decreto autorizzativo del giudice nel procedimento in cui i dati sono stati acquisiti, escludendosi invece, per i motivi detti, che sia necessario un provvedimento di autorizzazione del giudice del procedimento nel quale i dati devono essere utilizzati;
in particolare, relativamente alla impossibilità, per la difesa, di accedere all'algoritmo, la sentenza osserva che " è vero che la disponibilità dell'algoritmo di criptazione è funzionale al controllo dell'affidabilità del contenuto delle comunicazioni acquisite al procedimento, deve però osservarsi, in linea con quanto evidenziato da numerose decisioni, che il pericolo di alterazione dei dati non sussiste, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, per cui una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo, anche solo parzialmente (cfr., tra le tante: Sez. 6, n. 46833 del 26/10/2023, TI, non mass. sul punto;
Sez. 6 n. 48838 IN, dell'11/10/2023, Brune/lo, non mass. sul punto;
Sez. 4, n. 16347 del 05/04/2023, Papa/la, non mass. sul punto;
Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, non mass. sul punto). D'altra parte, la giurisprudenza sovranazionale non risulta aver affermato che l'indisponibílità dell'algoritmo di decriptazione agli atti del processo costituisce, di per sé, violazione dei «diritti fondamentali». In proposito, anzi, la Corte EDU, pronunciandosi in relazione ad una vicenda in cui i dati acquisiti non erano stati messi a disposizione della difesa e la pronuncia di colpevolezza era stata fondata sul mero fatto dell'uso di un sistema di messa ggistica criptata denominato ByLock, si è limitata ad affermare che dare al ricorrente l'opportunità di prendere conoscenza del materiale decriptato nei suoi confronti poteva costituire un passo importante per preservare i suoi diritti di difesa senza avere, al contempo, affermato che tale mancata messa a disposizione integrasse un vulnus dei diritti 37 fondamentali (Corte EDU, Grande Camera, 26/09/2023, Yiiksel Yalqinkaya c. Turchia, § 336; il testo originale è 11 seguente: «The Court is accordingly of the view that giving the applicant the opportunity to acquaint himself with the decrypted ByLock materia/ in his regard would have constituted an important step in preserving his defence rights»). In ogni caso, poi, resta fermo che l'onere dell'allegazione e della prova dei fatti da cui desumere la violazione dei «diritti fondamentali» grava sulla parte interessata. 6. Tutto ciò premesso e considerato, risulta chiaro che i motivi di ricorso sono del tutto infondati. Anche considerando la dedotta natura di " corrispondenza" della prova acquisita, alla luce dei principi sopra esposti, risulta del tutto conforme al diritto sovranazionale e al diritto interno sia l'emissione dell'o.e.i sia l' utilizzazione del materiale nell'ambito del procedimento in esame. La condizione di ammissibilità, posta dall'art. 6, paragrafo 1, lett. b), Direttiva 2014/41/UE, la quale richiede che l'atto o gli atti richiesti «avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo», può infatti ritenersi soddisfatta. Invero, i dati ricevuti dall'autorità giudiziaria francese in esecuzione di o.e.i. emesso dal pubblico ministero italiano, per quanto è desumibile dal contenuto dell'ordinanza impugnata, non contestata sul punto dal ricorso, costituiscono «prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione», perché acquisite nell'ambito di un procedimento penale pendente in quello Stato. Ora, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite, l'emissione, da parte del pubblico ministero, di o.e.i. diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, perché tale autorizzazione non è richiesta, nell'ordinamento italiano, per l'acquisizione del contenuto di comunicazioni telefoniche già acquisite in altro procedimento, eventualmente anche se, a norma dell'art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003, presso i gestori di servizi telefonici o telematici, e nemmeno per l'acquisizione delle intercettazioni telefoniche disposte in procedimenti diversi. Pure l'altra condizione di ammissibilità, quella relativa alla necessità e proporzione dell'o.e.i., è rispettata. Nella specie, nessuna precisa questione risulta posta in relazione a questo aspetto;
in ogni caso, l'ordinanza impugnata evidenzia che l'o.e.i. è stato emesso dopo l'acquisizione di precisi elementi a carico del TI per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico. 7. Sono altresì infondate le doglianze relative alla lamentata la lesione del diritto di difesa determinata dalla circostanza per effetto della quale sarebbero state posti a disposizione della difesa i soli esiti dell'attività svolta e non anche il percorso di acquisizione della stessa, nonché in relazione delle modalità mediante le quali è avvenuta la complessiva trascrizione delle risultanze dei flussi informativi, determinate alla mancata estrazione della c.d. copia forense dei supporti informatici con le garanzie previste dalla I. n.18/03/2008, n.48 (recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001), con riferimento alle disposizioni che impongono di adottare misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati informatici originali e ad impedirne l'alterazione. Va in primo luogo rilevato che, come ribadito dalle Sezioni Unite, ai fini dell'accertamento della violazione dei diritti fondamentali di difesa e del giusto processo, deve affermarsi il principio della presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali della attività svolta dall'A.G. del paese UE, e il correlato onere della difesa di allegare precisamente nonché di provare il fatto dal quale dipende la violazione denunciata. Orbene, il ricorrente ha omesso di indicare quale sia stato il pregiudizio derivante dall'omessa partecipazione alle operazioni di trascrizione dei flussi informativi e in quale punto, eventualmente, si sia effettivamente verificato un travisamento del loro contenuto, idoneo a concretizzare una lesione del proprio interesse difensivo. Va anche ricordato, in proposito, il principio in forza del quale deve ritenersi inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione) con cui si deduce la sussistenza di una nullità processuale ove il ricorrente non abbia indicato il concreto pregiudizio derivato in ordine all'effettivo esercizio del diritto di difesa (sul punto, tra le altre, Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016, dep. 2017, Bardasu, Rv. 268785; Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Micci, Rv. 273101). 8. E' infondato anche il motivo inerente ai gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente lamenta l'assenza di rilevanti indizi a sostegno della appartenenza alla associazione criminosa facente capo a AL EL, operante in territorio napoletano e a livello internazionale, dopo che il predetto si era trasferito a Dubai, e la cui sussistenza emergeva da altri procedimenti, minuziosamente elencati nel provvedimento impugnato (pagg. 11- 24), da poderose propalazioni di collaboratori, anch'esse diffusamemente elencate, dalle dichiarazioni confessorie dello stesso AL (pag. 10 della ordinanza impugnata). Ciò premesso, sul punto della partecipazione del TI alla associazione con la vertice l'AL EL l'ordinanza impugnata presenta invece una motivazione non illogica ed ancorata ai dati acquisiti al procedimento, in particolare: 1) le dichiarazioni dello stesso EL AL, (pag 25); 2) le valutazioni, neppure censurate, in ordine alla ritenuta attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di AL e degli altri collaboratori;
3) i molteplici contatti tra TI e AL nell'ambito della commissione dei reati sub 3 ed L, in cui si evidenziava, da un lato, che i rapporti erano consolidati ( con il riferimento alla frase captata "la portiamo li dove la abbiamo portata altra volta", segno di evidente rapporto consuetudinario); dall'altro che lo stesso TI commentava " sono con i numeri uno al mondo", esaltando la sua stabile alleanza con il gruppo Imperiali. 9. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.