Sentenza 19 settembre 2019
Rigetto
Sentenza 16 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/04/2026, n. 2723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2723 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02723/2026REG.PROV.COLL.
N. 06045/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6045 del 2019, proposto da
SE RU, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Saverio Cosenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Meta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenicantonio Siniscalchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SA LI, AS SC, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 2209 del 2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Meta;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il Cons. NA UA e uditi per le parti gli avvocati Cosenza e Clarizia, in sostituzione dell'avvocato Siniscalchi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto dal sig, SE RU per la riforma della sentenza del Tar Campania n. 2209 del 2019, con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione sui motivi aggiunti e l’improcedibilità, per carenza di interesse, sul ricorso principale.
Il sig. RU aveva proposto ricorso per l’annullamento delle delibere del consiglio comunale di Meta n. 14 del 30.3.2017 e n. 41 dell’11.8.2017, dell’offerta di vendita del Servizio Patrimonio del 7 settembre 2017, nota prot. 00113931, nonché di tutti gli atti precedenti, preordinati, allegati, connessi, e conseguenti, ivi compreso, per quanto di ragione: la “ Relazione di valutazione del più probabile valore di stima delle consistenze immobiliari in proprietà comunale - prot. n. 11700 del 24.7.2017 ”, nonché l’“ Aggiornamento e revisione della relazione tecnico economica sui criteri di scelta e di valutazione dei beni patrimoniali da dismettere annualità 2017-2019 ”; aveva proposto, altresì, motivi aggiunti per l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Meta n. 9 del 25.1.2018 e della nota prot. 11074 del 6.7.2018 del Servizio Patrimonio con cui si prevedeva che l’immobile in questione non rientrasse tra quelli da alienare, nonché di tutti gli atti precedenti, preordinati, allegati, connessi e conseguenti, ivi compreso la relazione istruttoria d’ufficio del Servizio Patrimonio.
Per il ricorrente il Comune aveva fissato un prezzo incongruo dopo l’assenso manifestato dal RU all’acquisto dell’immobile e dopo la presentazione del ricorso aveva illegittimamente deciso di revocare la vendita.
Il Tar, premesso che l’immobile appartiene al patrimonio indisponibile del Comune, ha ritenuto che sussistesse il difetto di giurisdizione sui motivi aggiunti, che concernevano, sostanzialmente, l’assunta violazione del diritto di opzione del RU, e, di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che: “ La declaratoria del difetto di giurisdizione sul ricorso per motivi aggiunti determina l’improcedibilità del ricorso introduttivo, per sopravvenuta carenza d’interesse. Infatti, la decisione di non comprendere più l’unità immobiliare in questione tra quelle da alienare determina la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso avverso gli atti con cui si determinava il prezzo di vendita dell’immobile stesso ”.
Il sig. RU ha appellato la sentenza per i seguenti motivi di diritto:
1) error in procedendo – errata pronuncia sulla carenza di giurisdizione sui “motivi aggiunti” - violazione art 7 c.p.c.;
2) error in procedendo - violazione dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.; contraddittorietà - illogicità - carenza di motivazione della pronuncia di improcedibilità sul ricorso principale.
L’appellante ha dunque riproposto le censure sugli applicati parametri di stima e sulla congruità del prezzo indicato nell’offerta di acquisto notificata al sig. RU, come articolate nei motivi di impugnazione del ricorso principale e in particolare ha riproposto, espressamente, il secondo motivo del ricorso principale, con cui aveva dedotto l’ “eccesso di potere” dell’ agere della p.a. per “contraddittorietà tra susseguenti atti” - ulteriore “carenza di istruttoria” – “carenza di motivazione”.
Con sentenza non definitiva n. 4869 del 2023 la Sezione ha respinto in parte l’appello con riferimento al primo motivo, confermandone l’inammissibilità per difetto di giurisdizione, atteso che, sostanzialmente, l’appellante aveva contestato in primo grado la lesione del suo diritto di opzione: (cfr. il ricorso per motivi aggiunti, secondo cui: “ Appare evidente che la delibera di C.C. n. 9/2018, unitamente alla nota prot. 11074 , ledono il già manifestato interesse del ricorrente, titolare di un diritto di prelazione/opzione, ad acquistare l’immobile detenuto in locazione secondo le giuste procedure e condizioni di legge . Si pone in rilievo che l’istante è titolare del diritto di opzione/prelazione in ogni caso : sia ex art 2 d.m. 24 febbraio 2015 ( nell’ipotesi prospettata nel primo motivo ) , sia in virtù del Regolamento comunale di alienazione del patrimonio immobiliare nella diversa ipotesi. In forza della consolidata posizione soggettiva attiva maturata dal sig. RU la delibera n. 9/2018, destinata a produrre effetti diretti sulla sua sfera giuridica, andava notificata personalmente al ricorrente ”…); ha ritenuto, inoltre, fondato il secondo motivo con cui l’appellante contestava la dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse del ricorso principale (con cui si contestava la congruità del prezzo), disponendo la sospensione del giudizio fino alla decisione del giudice ordinario sulla revoca della vendita.
L’appellante, contestando l’erroneità della dichiarazione di difetto di giurisdizione sui motivi aggiunti (primo motivo di appello) ha proposto ricorso per Cassazione.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza n. 22701 del 2025, in accoglimento del ricorso, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo anche sui motivi aggiunti oggetto del contenzioso, annullando la sentenza con rinvio, affermando preliminarmente che: “ Il diritto soggettivo di opzione del privato conduttore dell’immobile è configurabile solo nella fase successiva e sorge una volta che l’ente, con la formulazione dell’offerta in tutte le sue componenti, abbia esaurito l’esercizio dei poteri pubblicistici, di talché appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale quel diritto venga fatto valere, a fronte di una condotta dell’amministrazione che ne contesti la spettanza ” (cfr. l’ordinanza n. 22701 del 2025).
L’appellante ha regolarmente riassunto il giudizio.
Il Collegio, in considerazione della declinazione della giurisdizione sui motivi aggiunti da parte della Corte di Cassazione, ritiene di dover delibare, innanzitutto, tali motivi, con cui il ricorrente aveva dedotto che, in considerazione del suo diritto di opzione, gli atti impugnati manifestassero palese vizio di eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, arbitrarietà, perplessità, carenza di motivazione e di istruttoria; sostanzialmente, che sussistesse un obbligo motivazionale aggravato in capo all'amministrazione, che nella specie non era stato assolto, atteso che le scelte pianificatorie di sottrarre l’immobile dal piano di alienazione avevano inciso sulle sue posizioni qualificate, ovvero su aspettative o affidamenti maturati in suo favore, meritevoli di specifiche considerazioni.
Inoltre, per il sig. RU, sussisteva anche disparità di trattamento rispetto agli altri soggetti titolari del diritto di opzione sugli immobili, a cui era stato regolarmente alienato l’appartamento dagli stessi detenuto in locazione.
Le censure sono infondate.
Ed invero, con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 25 gennaio 2018, avente ad oggetto il “ Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare 2018-2020, ai sensi della legge n. 133 del 6.8.2008 e ss. mm. e ii ”, l’amministrazione, nell’ambito delle proprie scelte di programmazione finanziaria, ha deciso che, per le mutate esigenze dell’Ente, anche l’unità immobiliare condotta in locazione dall’appellante - tra le altre - non fosse ricompresa nei beni oggetto di valorizzazione e successiva alienazione.
Dalla documentazione versata in atti si evince, dunque, che, nella fattispecie in questione, essendo scaduto il precedente piano di alienazione, il Comune lo ha rinnovato e ha deciso discrezionalmente di non inserire nell’ambito dello stesso l’immobile detenuto in locazione dall’odierno appellante, che in precedenza ne aveva contestato il valore nella misura indicata dall’amministrazione.
Tale contestazione, nonostante la precedente manifestazione di disponibilità all’acquisto dell’immobile detenuto, ha, dunque, impedito il perfezionamento della fase amministrativa necessaria per l'esercizio del diritto di opzione all’acquisto dell’immobile che era stata avviata dall’amministrazione, che aveva - tra gli altri - invitato anche il sig. RU, odierno appellante, quale detentore di un’unità immobiliare rientrante nel Piano di Alienazione e Valorizzazione 2017-2019, ad esercitare, entro 60 giorni, il suo diritto di opzione ai fini dell’acquisto dell’alloggio in suo possesso, al valore di stima indicato dagli Uffici.
Ne consegue che il sig. SE RU è il solo responsabile del mancato perfezionamento del contratto di acquisto dell’immobile che detiene in locazione, in quanto lo stesso ha rifiutato di addivenire alla compravendita per il prezzo che il Comune aveva determinato in seguito ad accurata istruttoria, peraltro con la decurtazione del 30% proprio in considerazione del suo diritto di opzione.
Ed invero, dalla documentazione versata in atti risulta l’assoluta congruità della valutazione dell’immobile facente capo all’odierno appellante, poiché avvenuta sulla base di un’apposita perizia di stima approntata in relazione alla situazione effettiva dell’abitazione e al valore di mercato allo stesso riconnesso. Gli immobili di via Ruggiero furono, infatti, costruiti per far fronte alla grave emergenza abitativa conseguente al sisma del 1980, ai sensi della legge n. 219 del 1981, e non rientrano nell’ambito di quelli di Edilizia Residenziale Pubblica, facendo, invece, parte del patrimonio disponibile del comune di Meta. Ne consegue che il fabbricato ove è ubicato l’appartamento dell’appellante, edificato e assegnato in forza della legge n. 219 del 1981, risponde ad esigenze diverse da quelle dell’edilizia economica e popolare e conseguentemente è sottratto alla relativa disciplina, anche riguardo alla determinazione del prezzo di alienazione.
Tutto ciò risulta, del resto, comprovato proprio dalla circostanza per la quale gli altri titolari dei contratti di locazione che avevano manifestato la volontà di acquistare gli immobili hanno regolarmente accettato la proposta di acquisto da parte del Comune alienante per il prezzo dallo stesso stabilito.
Ne consegue che l’appellante, il quale mediante l’impugnazione ha esplicitamente manifestato di non convenire all’acquisto dell’immobile dallo stesso detenuto in locazione per il prezzo stabilito dall’alienante, non può certo evocare un qualche ipotetico affidamento sull’acquisto che egli stesso non ha voluto effettuare. L’immobile è stato, dunque, successivamente escluso del tutto legittimamente dal piano di alienazioni, atto di natura squisitamente discrezionale.
Ne consegue l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, non potendosi più ravvisare alcun interesse in capo all’appellante alla contestazione di delibere precedenti che attenevano al mutamento del prezzo dell’immobile.
Alla luce delle suesposte considerazioni i motivi aggiunti vanno respinti e il ricorso introduttivo di primo grado va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Sussistono, tuttavia, in considerazione delle peculiarità della vicenda, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge i motivi aggiunti e dichiara improcedibile il ricorso introduttivo di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO VA O' OT, Presidente
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
NA UA, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA UA | AO VA O' OT |
IL SEGRETARIO