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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 16/02/2026, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2386/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GENTILI UMBERTO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13827/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 221T033052000P003 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Discute brevemente la causa insistendo per le conclusioni rassegnate negli atti depositati.
Resistente/Appellato: Si riporta alle conclusioni rassegnate negli atti depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda scaturisce dalla vendita di un fondo con patto di riservato dominio ex art.1523 cc.: a seguito della morosità dell'assegnatario nel pagamento di oltre due rate consecutive del prezzo di acquisto, l'Ricorrente_1 , come previsto dalla legge, aveva in un primo momento attestato l'inadempimento del contratto dinanzi al Notaio;
successivamente, visto l'intervenuto pagamento delle rate scadute, il notaio redigeva l'atto di revoca unilaterale degli effetti del contratto.
L'A.F. aveva dunque richiesto l'imposta proporzionale catastale assumendo che la revoca avrebbe dato luogo ad un nuovo negozio di vendita con riservato dominio.
L'Ismea ha impugnato sostenendo che la revoca degli effetti del verbale di inadempimento produrrebbe meri effetti ripristinatori della precedente posizione giuridica dell'assegnatario, a suo tempo già assoggettata all'imposta catastale dovuta per gli atti di trasferimento immobiliare.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita resistendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'atto di revoca stipulato dal Notaio non incide infatti con effetti novativi sul contratto di vendita, ma si limita ad elidere gli effetti prodotti da un precedente atto ricognitivo posto in essere dal Notaio sul rapporto giuridico che quell'atto ha generato.
La causa del trasferimento di ricchezza è rimasta dunque l'originario contratto di vendita con riserva della proprietà.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al rimborso del contributo unificato versato e pagamento delle spese di lite, liquidate in €300,00 oltre accessori.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GENTILI UMBERTO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13827/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 221T033052000P003 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Discute brevemente la causa insistendo per le conclusioni rassegnate negli atti depositati.
Resistente/Appellato: Si riporta alle conclusioni rassegnate negli atti depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda scaturisce dalla vendita di un fondo con patto di riservato dominio ex art.1523 cc.: a seguito della morosità dell'assegnatario nel pagamento di oltre due rate consecutive del prezzo di acquisto, l'Ricorrente_1 , come previsto dalla legge, aveva in un primo momento attestato l'inadempimento del contratto dinanzi al Notaio;
successivamente, visto l'intervenuto pagamento delle rate scadute, il notaio redigeva l'atto di revoca unilaterale degli effetti del contratto.
L'A.F. aveva dunque richiesto l'imposta proporzionale catastale assumendo che la revoca avrebbe dato luogo ad un nuovo negozio di vendita con riservato dominio.
L'Ismea ha impugnato sostenendo che la revoca degli effetti del verbale di inadempimento produrrebbe meri effetti ripristinatori della precedente posizione giuridica dell'assegnatario, a suo tempo già assoggettata all'imposta catastale dovuta per gli atti di trasferimento immobiliare.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita resistendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'atto di revoca stipulato dal Notaio non incide infatti con effetti novativi sul contratto di vendita, ma si limita ad elidere gli effetti prodotti da un precedente atto ricognitivo posto in essere dal Notaio sul rapporto giuridico che quell'atto ha generato.
La causa del trasferimento di ricchezza è rimasta dunque l'originario contratto di vendita con riserva della proprietà.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al rimborso del contributo unificato versato e pagamento delle spese di lite, liquidate in €300,00 oltre accessori.