Art. 183. ((Nelle nuove Provincie, sino a quando non sara' provveduto alla pubblicazione delle prescrizioni di massima e delle disposizioni di polizia forestale, di cui all'art. 10, continueranno ad aver vigore le disposizioni generali e particolari vigenti alla data di applicazione del presente decreto e ad osservarsi le limitazioni, gli obblighi e le penalita' derivanti dalle disposizioni stesse per i proprietari e possessori di boschi e di terreni di montagna, e per i proprietari e possessori di terreni compresi nelle zone Carsiche e destinati ai lavori d'imboschimento.
Dopo tale pubblicazione e sino a quando non sara' provveduto alla determinazione delle zone vincolate, a norma delle disposizioni contenute nel Titolo I Capo I, i boschi e terreni di cui al precedente comma s'intenderanno compresi, a tutti gli effetti del presente decreto, nelle dette zone))
Dopo tale pubblicazione e sino a quando non sara' provveduto alla determinazione delle zone vincolate, a norma delle disposizioni contenute nel Titolo I Capo I, i boschi e terreni di cui al precedente comma s'intenderanno compresi, a tutti gli effetti del presente decreto, nelle dette zone))