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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 6783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6783 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 30 settembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 3815/2017 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. PASTORE CARBONE NICOLA
Resistente
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Iuliano (RG 3815/17 e RG 1942/20), dall'Avv.
Mario de Giorgio (RG 1722/18) resistente
Fatto e diritto
Con atti di ricorso successivamente riuniti l'avv. si opponeva: Parte_1
alla cartella esattoriale n. 071/2017/00007235/14 relativa ai contributi anno 2014 più interessi e sanzioni (RG 3815/2017); alla cartella n. 071/2018/00037161/20 relativa ai contributi anno 2015 più interessi oltre ai contributi anno 2014 più interessi, già oggetto della cartella precedente (RG 1722/2018); alla cartella 07120190141422465000 per sanzioni relative alla mancata presentazione dei modelli dichiarativi Mod. 5/2014 (da presentare entro il 31 agosto 2014, riferito al reddito anno 2013) e
Mod. 5/2015 (da presentare entro il 31 agosto 2015, riferito al reddito anno 2014 (RG 1942/2020).
Rappresentava: che, già avvocato dipendente , era divenuto pensionato di vecchiaia a partire dall'1 CP_3 CP_3
gennaio 2012, avendo continuato ad essere iscritto all'Albo Cassazionisti tenuto dal Consiglio 2
dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, senza produrre alcun reddito professionale legale, neanche minimo, negli anni successivi. che, in data 2 febbraio 2013, era entrata in vigore la legge 31 dicembre 2012, n. 247, la quale, all'art. 21, commi 8 e 9, aveva previsto l'iscrizione obbligatoria alla Controparte_1
di tutti gli avvocati iscritti agli Albi e che, pertanto, era stato iscritto d'ufficio Controparte_1
alla con delibera del 28 novembre 2014, resa nota il 19 dicembre 2014, con decorrenza CP_1
retrodatata all'1 gennaio 2014. che la con comunicazione del 10 dicembre 2014, notificata il 19 dicembre 2014, gli aveva CP_1
chiesto il pagamento, entro il 31 ottobre 2015, a mezzo M.Av. elettronico, del contributo soggettivo minimo obbligatorio riferito all'anno 2014, previsto dall'art. 7 del “Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, legge 247/2012”, ricordando che, entro il 31 luglio 2015, doveva essere compilata autodichiarazione (cd Mod 5/2015) dei redditi professionali legali effettivamente prodotti nell'anno 2014, per la determinazione del contributo soggettivo in eccedenza da pagare;
che tale situazione determinava un'oggettiva disparità di trattamento nella valorizzazione dell'anzianità maturata mentre era dipendente a tempo determinato, in violazione delle regole dettate dall'Unione Europea in materia, ritenendo sussistenti i presupposti per la disapplicazione della normativa interna in quanto in contrasto con quella europea;
che, ritenendo di essere esonerato dal pagamento dei contributi minimi in virtù della propria qualità di pensionato di vecchiaia che non aveva prodotto alcun reddito professionale nell'anno, aveva presentato reclamo che era stato respinto dalla con delibera del 5 agosto 2015, comunicata l'8 CP_1
settembre 2015, nella quale l'ente previdenziale sosteneva che l'esonero contributivo si riferisse esclusivamente ai pensionati della non ai pensionati di altri enti;
CP_1
che aveva promosso un primo ricorso (RG 21534/2015) davanti al Tribunale di Napoli che, con sentenza n. 1080 del 9 febbraio 2017, aveva accolto solo in parte il ricorso dichiarando “illegittime le pretese della di cui alle delibere impugnate nei termini di cui in parte motiva”, riferite ai CP_1
contributi minimi di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b), del Regolamento. che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1271 del 20 marzo 2020 (RG 662/2017), aveva accolto l'appello della e, in riforma della sentenza impugnata, aveva rigettato la CP_1
domanda proposta in primo grado. che, in data 9 giugno 2020, aveva depositato ricorso per Cassazione (RG 13643/2020), dopo averlo notificato alla e che il giudizio era pendente innanzi alla Corte di Cassazione. CP_1
Esponeva: che, nel frattempo, la aveva promosso l'emissione delle cartelle esattoriali di cui in premessa CP_1
oggetto di tre distinti giudizi: 3
Deduceva: che il fondamento giuridico della propria pretesa risiedeva nell'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 7, comma 4, del Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, legge 247/2012, deliberato il 31 gennaio 2014 e approvato nel testo definitivo dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali il 20 agosto 2014. che, secondo la difesa della tale norma si riferiva solo a coloro che avessero maturato il CP_1
diritto a pensione di vecchiaia da erogare dalla ed ai pensionati della laddove la stessa CP_1 CP_1
riguardava tutti gli avvocati, iscritti all'Albo, d'ufficio iscritti alla per effetto della legge CP_1
247/2012, che avessero maturato il diritto a pensione di vecchiaia o fossero pensionati di vecchiaia di qualsiasi Ente previdenziale, senza alcuna discriminazione.
Deduceva inoltre che : con riferimento alla causa RG 1942/2020, entrambi i modelli dichiarativi Mod. 5/2014 e Mod.
5/2015, come provato documentalmente, erano precompilati dalla e non modificabili dal CP_1
contribuente ed il loro completamento, con il reddito professionale pari a zero, avrebbe prodotto automaticamente la determinazione di un importo quale contributo soggettivo minimo e, pertanto, il loro successivo invio telematico avrebbe comportato il riconoscimento di dover pagare tale somma e l'autorizzazione alla all'emissione del M.Av. elettronico relativo. CP_1
con riferimento al Mod. 5/2014, da presentare entro il 31 agosto 2014, non avrebbe potuto presentarlo, nel momento in cui la sua iscrizione d'ufficio era stata deliberata solo il 28 novembre
2014 e la comunicazione gli era arrivata solo il 29 dicembre 2014. con riferimento al Mod. 5/2015, la ritenute valide le proprie ragioni, con nota-pec del 23 CP_1
novembre 2016, gli aveva comunicato di avergli “messo a disposizione specifica procedura per la comunicazione dei dati reddituali in questione in via telematica”, senza riconoscimento di alcun debito da parte sua, e che, pertanto, in data 13 febbraio 2017, aveva comunicato alla i dati CP_1
reddituali dell'anno 2014; che, pertanto, le sanzioni addebitate motivate dalla circostanza che non avrebbe rispettato il termine del 31 agosto 2015, per l'invio del Mod. 5/2015, erano completamente infondate e illegittime.
Ciò premesso concludeva per l'accoglimento dei ricorsi accertando e dichiarando non dovute le somme richieste nelle rispettive cartelle esattoriali e, per l'effetto, annullare le stesse ed i ruoli a loro fondamento.
- In via subordinata, nel merito:
a) Con riferimento alla causa RG 2815/17, annullare la cartella, con il ruolo, e accertare nonchè dichiarare l'importo dovuto per contributi, ridotto dello sgravio parziale successivamente riconosciuto dalla con nota del 20/9/2017; CP_1 4
b) Con riferimento alla causa RG 1722/2018, annullare la cartella, con il ruolo, e accertare nonchè dichiarare non dovute le somme riferite ai contributi anno 2014, poiché costituiscono un duplicato di quelli già richiesti con la precedente cartella opposta (RG 3815/17);
c) Con riferimento alla causa RG 1942/2020, annullare la cartella, con il ruolo, poiché l'importo richiesto per sanzioni è palesemente infondato e illegittimo per i motivi suindicati;
d) in ogni caso, condannare le parti opposte, in solido tra loro nei giudizi di rispettiva competenza, al pagamento delle spese, diritti ed onorari.
Si costituiva nei tre procedimenti con distinte memorie di costituzione la
[...]
che evidenziava, in via preliminare come la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Napoli n. 1080 del 9 febbraio 2017, sulla quale il ricorrente fondava le proprie pretese, fosse stata integralmente riformata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 1271 del 20 marzo 2020, che aveva accolto l'appello dell'ente confermando la piena legittimità delle richieste contributive avanzate nei confronti dell'avv. . Parte_1
Nel merito: contestava radicalmente l'interpretazione dell'art. 7, comma 4, del Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge 247/2012 fornita dal ricorrente in quanto tale norma che escludeva i contributi minimi “a partire dall'anno solare successivo a quello della maturazione del diritto a pensione di vecchiaia”, doveva essere interpretata in via sistematica con l'art. 9, comma 7, dello stesso Regolamento, che espressamente escludeva determinate agevolazioni per “i titolari di pensione di vecchiaia o anzianità di altri Enti” e richiamava la sentenza della Corte Costituzionale
n. 67 del 30 marzo 2018, che aveva ribadito la natura solidaristica del sistema previdenziale forense, caratterizzato dalla mancanza di corrispettività sinallagmatica tra contribuzione obbligatoria e prestazioni erogate;
con specifico riferimento al giudizio RG 1942/2020, relativo alle sanzioni per omessa presentazione delle dichiarazioni reddituali, la resistente deduceva che l'art. 17 della legge 576/1980 prevedeva l'obbligo di invio della dichiarazione (modello 5) per tutti coloro che, nel corso dell'anno, risultavano iscritti all'albo degli avvocati, indipendentemente dall'effettivo esercizio della professione. Quanto al modello 5/2014, l'obbligo dichiarativo decorreva dall'1 gennaio 2014, nonostante la delibera di iscrizione fosse intervenuta solo il 28 novembre 2014. Per il modello
5/2015, la riduzione della sanzione a euro 80,00 si applicava solo in caso di invio entro trenta giorni dalla scadenza del 31 agosto 2015, mentre il ricorrente aveva provveduto esclusivamente a seguito della contestazione del 28 novembre 2016; con riguardo ai giudizi RG 1722/2018 e RG 3815/2017, concernenti i contributi per gli anni 2014 e
2015, rilevava come, al momento dell'emissione delle cartelle esattoriali, gli importi risultassero 5
pienamente esigibili, essendo la sentenza n. 1080/2017 stata depositata solo successivamente e non essendo mai stata disposta alcuna sospensione della delibera di iscrizione nel precedente giudizio.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, la revoca delle eventuali sospensive concesse per mancanza del fumus boni iuris e del periculum in mora, il rigetto di tutte le opposizioni con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.
Si costituiva l' , quale subentrata a titolo universale nei rapporti di Controparte_2
Equitalia Servizi di Riscossione, per resistere all'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. 0712018000037161/20 oggetto del procedimento 1722/2018 che chiedeva dichiararsi l'opposizione inammissibile e comunque infondata.
Deduceva che le eccezioni sollevate dal ricorrente, attenendo al merito del credito tributario, avrebbero dovuto essere proposte esclusivamente nei confronti dell'Ente Impositore titolare della pretesa creditoria e non già nei confronti dell'Agente della riscossione in quanto incaricato della riscossione coattiva e non già titolare del credito sostanziale.
Concludeva chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e, in subordine, rigettato, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva l' nei procedimenti RG 3815/2017 e RG 1942/2020 Controparte_2
con altro difensore formulando analoghe argomentazioni in ordine alla legittimazione passiva concludendo per l'estromissione dal giudizio
All'udienza del 4 novembre 2020, venivano riuniti i tre procedimenti RG 3815/17, RG 1722/18 e
RG 1942/20.
Con note di trattazione scritta depositate in data 1 ottobre 2020 e 18 gennaio 2021, il ricorrente ribadiva le proprie argomentazioni, sottolineando in particolare che la controversia con la
[...]
riguardava la diversa interpretazione delle agevolazioni contributive previste dal comma 4, CP_1
primo e secondo periodo, dell'art. 7 del “Regolamento della di attuazione dell'art. CP_1
21, commi 8 e 9, legge 247/2012”, deliberato il 31 gennaio 2014.
Il procedimento era sospeso con ordinanza del 3 febbraio 2021 in considerazione della pendenza del giudizio di Cassazione (RG 13643/2020) per il ricorso proposto avverso sentenza della Corte di
Appello di Napoli con sentenza N° 1271\2020 del 20-3-2020.
A seguito di riassunzione la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura nell'udienza del 30 settembre 2025.
Preliminarmente deve evidenziarsi che la presente controversia ha trovato definizione a seguito della transazione extragiudiziale omnicomprensiva perfezionatasi tra il ricorrente e la
[...]
in data 10 settembre 2025. Controparte_1 6
Come risulta dalla documentazione depositata in atti, in data 8 settembre 2025 l'avv. ha Parte_1
formulato una proposta transattiva, successivamente accettata dalla con CP_1
comunicazione del 10 settembre 2025, trasmessa a mezzo pec in data 11 settembre 2025. La transazione prevede espressamente l'abbandono di tutti i ricorsi pendenti, con spese compensate e revoca delle sospensive delle cartelle esattoriali opposte.
In attuazione di tale accordo transattivo, all'udienza del 30 settembre 2025 il ricorrente ha dichiarato formalmente di rinunciare agli atti dei giudizi RG 3815/2017, RG 1722/2018 e RG 1942/2020, chiedendo al Giudice di dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti, di revocare la sospensione dell'efficacia dei ruoli per le tre cartelle di pagamento opposte e di compensare integralmente le spese di lite.
Il difensore della avv. Prizzio per delega dell'avv. Pastore Carbone, ha aderito alla CP_1
richiesta di parte ricorrente ed alla transazione alle condizioni indicate, confermando così l'efficacia dell'accordo raggiunto tra le parti. Tale consenso espresso rappresenta manifestazione inequivocabile della volontà dell'ente previdenziale di definire in via transattiva l'intera vicenda contenziosa, comprensiva di tutti i profili oggetto delle opposizioni proposte.
Per quanto concerne l deve rilevarsi che, all'udienza del 30 Controparte_2
settembre 2025, il difensore delegato dal procuratore costituito nei giudizi 3815/2017 e 1942/2020 ha preso atto della intervenuta accettazione della proposta transattiva da parte della CP_1
senza tuttavia manifestare formale adesione all'accordo transattivo intercorso tra il ricorrente e l'ente impositore. L'assenza di formale adesione dell' all'accordo Controparte_2
transattivo non costituisce tuttavia impedimento alla declaratoria di cessazione della materia del contendere. Infatti, il rapporto di mandato alla riscossione che lega l alla CP_2 CP_1
comporta che il venir meno del credito sottostante, a seguito della transazione intervenuta tra debitore ed ente creditore, determini automaticamente il venir meno dell'oggetto dell'attività di riscossione.
In altri termini, essendosi la quale titolare del credito contributivo, accordata CP_1
transattivamente con il debitore per la definizione dell'intera vicenda, con espressa previsione dell'abbandono dei ricorsi e della revoca delle sospensive, è venuto meno il presupposto stesso dell'attività di riscossione affidata all . Quest'ultima, pertanto, non Controparte_2
può vantare alcun interesse autonomo al proseguimento del giudizio, risultando priva di legittimazione attiva alla pretesa creditoria, venuta meno per effetto della transazione.
Deve pertanto concludersi che la transazione intervenuta tra il ricorrente e la ha CP_1
determinato la cessazione della materia del contendere in tutti e tre i giudizi riuniti, con conseguente 7
obbligo per il Giudice di prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
In attuazione dell'accordo transattivo, deve procedersi alla revoca dei provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli eventualmente disposti nel corso dei presenti giudizi. L'accordo transattivo prevede infatti espressamente la revoca delle sospensive delle cartelle esattoriali opposte, quale elemento essenziale dell'accordo compositivo della lite.
Con riferimento al regime delle spese processuali, la transazione prevede espressamente la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Tale pattuizione costituisce elemento essenziale dell'accordo transattivo, rappresentando una delle reciproche concessioni effettuate dalle parti per la composizione della lite.
Per quanto concerne l' , benché la stessa non abbia formalmente Controparte_2
aderito all'accordo transattivo deve rilevarsi che la compensazione delle spese si impone anche nei suoi confronti quale conseguenza necessaria della cessazione della materia del contendere rivestendo nel procedimento una posizione meramente strumentale rispetto alla pretesa creditoria dell'ente impositore.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Revoca i provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli eventualmente disposti nel corso dei presenti giudizi.
Compensa integralmente le spese processuali tra tutte le parti costituite.
Napoli, 30 settembre 2025
ILGIUDICE
Dott. Ciro Cardellicchio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 30 settembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 3815/2017 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. PASTORE CARBONE NICOLA
Resistente
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Iuliano (RG 3815/17 e RG 1942/20), dall'Avv.
Mario de Giorgio (RG 1722/18) resistente
Fatto e diritto
Con atti di ricorso successivamente riuniti l'avv. si opponeva: Parte_1
alla cartella esattoriale n. 071/2017/00007235/14 relativa ai contributi anno 2014 più interessi e sanzioni (RG 3815/2017); alla cartella n. 071/2018/00037161/20 relativa ai contributi anno 2015 più interessi oltre ai contributi anno 2014 più interessi, già oggetto della cartella precedente (RG 1722/2018); alla cartella 07120190141422465000 per sanzioni relative alla mancata presentazione dei modelli dichiarativi Mod. 5/2014 (da presentare entro il 31 agosto 2014, riferito al reddito anno 2013) e
Mod. 5/2015 (da presentare entro il 31 agosto 2015, riferito al reddito anno 2014 (RG 1942/2020).
Rappresentava: che, già avvocato dipendente , era divenuto pensionato di vecchiaia a partire dall'1 CP_3 CP_3
gennaio 2012, avendo continuato ad essere iscritto all'Albo Cassazionisti tenuto dal Consiglio 2
dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, senza produrre alcun reddito professionale legale, neanche minimo, negli anni successivi. che, in data 2 febbraio 2013, era entrata in vigore la legge 31 dicembre 2012, n. 247, la quale, all'art. 21, commi 8 e 9, aveva previsto l'iscrizione obbligatoria alla Controparte_1
di tutti gli avvocati iscritti agli Albi e che, pertanto, era stato iscritto d'ufficio Controparte_1
alla con delibera del 28 novembre 2014, resa nota il 19 dicembre 2014, con decorrenza CP_1
retrodatata all'1 gennaio 2014. che la con comunicazione del 10 dicembre 2014, notificata il 19 dicembre 2014, gli aveva CP_1
chiesto il pagamento, entro il 31 ottobre 2015, a mezzo M.Av. elettronico, del contributo soggettivo minimo obbligatorio riferito all'anno 2014, previsto dall'art. 7 del “Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, legge 247/2012”, ricordando che, entro il 31 luglio 2015, doveva essere compilata autodichiarazione (cd Mod 5/2015) dei redditi professionali legali effettivamente prodotti nell'anno 2014, per la determinazione del contributo soggettivo in eccedenza da pagare;
che tale situazione determinava un'oggettiva disparità di trattamento nella valorizzazione dell'anzianità maturata mentre era dipendente a tempo determinato, in violazione delle regole dettate dall'Unione Europea in materia, ritenendo sussistenti i presupposti per la disapplicazione della normativa interna in quanto in contrasto con quella europea;
che, ritenendo di essere esonerato dal pagamento dei contributi minimi in virtù della propria qualità di pensionato di vecchiaia che non aveva prodotto alcun reddito professionale nell'anno, aveva presentato reclamo che era stato respinto dalla con delibera del 5 agosto 2015, comunicata l'8 CP_1
settembre 2015, nella quale l'ente previdenziale sosteneva che l'esonero contributivo si riferisse esclusivamente ai pensionati della non ai pensionati di altri enti;
CP_1
che aveva promosso un primo ricorso (RG 21534/2015) davanti al Tribunale di Napoli che, con sentenza n. 1080 del 9 febbraio 2017, aveva accolto solo in parte il ricorso dichiarando “illegittime le pretese della di cui alle delibere impugnate nei termini di cui in parte motiva”, riferite ai CP_1
contributi minimi di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b), del Regolamento. che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1271 del 20 marzo 2020 (RG 662/2017), aveva accolto l'appello della e, in riforma della sentenza impugnata, aveva rigettato la CP_1
domanda proposta in primo grado. che, in data 9 giugno 2020, aveva depositato ricorso per Cassazione (RG 13643/2020), dopo averlo notificato alla e che il giudizio era pendente innanzi alla Corte di Cassazione. CP_1
Esponeva: che, nel frattempo, la aveva promosso l'emissione delle cartelle esattoriali di cui in premessa CP_1
oggetto di tre distinti giudizi: 3
Deduceva: che il fondamento giuridico della propria pretesa risiedeva nell'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 7, comma 4, del Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, legge 247/2012, deliberato il 31 gennaio 2014 e approvato nel testo definitivo dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali il 20 agosto 2014. che, secondo la difesa della tale norma si riferiva solo a coloro che avessero maturato il CP_1
diritto a pensione di vecchiaia da erogare dalla ed ai pensionati della laddove la stessa CP_1 CP_1
riguardava tutti gli avvocati, iscritti all'Albo, d'ufficio iscritti alla per effetto della legge CP_1
247/2012, che avessero maturato il diritto a pensione di vecchiaia o fossero pensionati di vecchiaia di qualsiasi Ente previdenziale, senza alcuna discriminazione.
Deduceva inoltre che : con riferimento alla causa RG 1942/2020, entrambi i modelli dichiarativi Mod. 5/2014 e Mod.
5/2015, come provato documentalmente, erano precompilati dalla e non modificabili dal CP_1
contribuente ed il loro completamento, con il reddito professionale pari a zero, avrebbe prodotto automaticamente la determinazione di un importo quale contributo soggettivo minimo e, pertanto, il loro successivo invio telematico avrebbe comportato il riconoscimento di dover pagare tale somma e l'autorizzazione alla all'emissione del M.Av. elettronico relativo. CP_1
con riferimento al Mod. 5/2014, da presentare entro il 31 agosto 2014, non avrebbe potuto presentarlo, nel momento in cui la sua iscrizione d'ufficio era stata deliberata solo il 28 novembre
2014 e la comunicazione gli era arrivata solo il 29 dicembre 2014. con riferimento al Mod. 5/2015, la ritenute valide le proprie ragioni, con nota-pec del 23 CP_1
novembre 2016, gli aveva comunicato di avergli “messo a disposizione specifica procedura per la comunicazione dei dati reddituali in questione in via telematica”, senza riconoscimento di alcun debito da parte sua, e che, pertanto, in data 13 febbraio 2017, aveva comunicato alla i dati CP_1
reddituali dell'anno 2014; che, pertanto, le sanzioni addebitate motivate dalla circostanza che non avrebbe rispettato il termine del 31 agosto 2015, per l'invio del Mod. 5/2015, erano completamente infondate e illegittime.
Ciò premesso concludeva per l'accoglimento dei ricorsi accertando e dichiarando non dovute le somme richieste nelle rispettive cartelle esattoriali e, per l'effetto, annullare le stesse ed i ruoli a loro fondamento.
- In via subordinata, nel merito:
a) Con riferimento alla causa RG 2815/17, annullare la cartella, con il ruolo, e accertare nonchè dichiarare l'importo dovuto per contributi, ridotto dello sgravio parziale successivamente riconosciuto dalla con nota del 20/9/2017; CP_1 4
b) Con riferimento alla causa RG 1722/2018, annullare la cartella, con il ruolo, e accertare nonchè dichiarare non dovute le somme riferite ai contributi anno 2014, poiché costituiscono un duplicato di quelli già richiesti con la precedente cartella opposta (RG 3815/17);
c) Con riferimento alla causa RG 1942/2020, annullare la cartella, con il ruolo, poiché l'importo richiesto per sanzioni è palesemente infondato e illegittimo per i motivi suindicati;
d) in ogni caso, condannare le parti opposte, in solido tra loro nei giudizi di rispettiva competenza, al pagamento delle spese, diritti ed onorari.
Si costituiva nei tre procedimenti con distinte memorie di costituzione la
[...]
che evidenziava, in via preliminare come la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Napoli n. 1080 del 9 febbraio 2017, sulla quale il ricorrente fondava le proprie pretese, fosse stata integralmente riformata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 1271 del 20 marzo 2020, che aveva accolto l'appello dell'ente confermando la piena legittimità delle richieste contributive avanzate nei confronti dell'avv. . Parte_1
Nel merito: contestava radicalmente l'interpretazione dell'art. 7, comma 4, del Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge 247/2012 fornita dal ricorrente in quanto tale norma che escludeva i contributi minimi “a partire dall'anno solare successivo a quello della maturazione del diritto a pensione di vecchiaia”, doveva essere interpretata in via sistematica con l'art. 9, comma 7, dello stesso Regolamento, che espressamente escludeva determinate agevolazioni per “i titolari di pensione di vecchiaia o anzianità di altri Enti” e richiamava la sentenza della Corte Costituzionale
n. 67 del 30 marzo 2018, che aveva ribadito la natura solidaristica del sistema previdenziale forense, caratterizzato dalla mancanza di corrispettività sinallagmatica tra contribuzione obbligatoria e prestazioni erogate;
con specifico riferimento al giudizio RG 1942/2020, relativo alle sanzioni per omessa presentazione delle dichiarazioni reddituali, la resistente deduceva che l'art. 17 della legge 576/1980 prevedeva l'obbligo di invio della dichiarazione (modello 5) per tutti coloro che, nel corso dell'anno, risultavano iscritti all'albo degli avvocati, indipendentemente dall'effettivo esercizio della professione. Quanto al modello 5/2014, l'obbligo dichiarativo decorreva dall'1 gennaio 2014, nonostante la delibera di iscrizione fosse intervenuta solo il 28 novembre 2014. Per il modello
5/2015, la riduzione della sanzione a euro 80,00 si applicava solo in caso di invio entro trenta giorni dalla scadenza del 31 agosto 2015, mentre il ricorrente aveva provveduto esclusivamente a seguito della contestazione del 28 novembre 2016; con riguardo ai giudizi RG 1722/2018 e RG 3815/2017, concernenti i contributi per gli anni 2014 e
2015, rilevava come, al momento dell'emissione delle cartelle esattoriali, gli importi risultassero 5
pienamente esigibili, essendo la sentenza n. 1080/2017 stata depositata solo successivamente e non essendo mai stata disposta alcuna sospensione della delibera di iscrizione nel precedente giudizio.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, la revoca delle eventuali sospensive concesse per mancanza del fumus boni iuris e del periculum in mora, il rigetto di tutte le opposizioni con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.
Si costituiva l' , quale subentrata a titolo universale nei rapporti di Controparte_2
Equitalia Servizi di Riscossione, per resistere all'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. 0712018000037161/20 oggetto del procedimento 1722/2018 che chiedeva dichiararsi l'opposizione inammissibile e comunque infondata.
Deduceva che le eccezioni sollevate dal ricorrente, attenendo al merito del credito tributario, avrebbero dovuto essere proposte esclusivamente nei confronti dell'Ente Impositore titolare della pretesa creditoria e non già nei confronti dell'Agente della riscossione in quanto incaricato della riscossione coattiva e non già titolare del credito sostanziale.
Concludeva chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e, in subordine, rigettato, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva l' nei procedimenti RG 3815/2017 e RG 1942/2020 Controparte_2
con altro difensore formulando analoghe argomentazioni in ordine alla legittimazione passiva concludendo per l'estromissione dal giudizio
All'udienza del 4 novembre 2020, venivano riuniti i tre procedimenti RG 3815/17, RG 1722/18 e
RG 1942/20.
Con note di trattazione scritta depositate in data 1 ottobre 2020 e 18 gennaio 2021, il ricorrente ribadiva le proprie argomentazioni, sottolineando in particolare che la controversia con la
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riguardava la diversa interpretazione delle agevolazioni contributive previste dal comma 4, CP_1
primo e secondo periodo, dell'art. 7 del “Regolamento della di attuazione dell'art. CP_1
21, commi 8 e 9, legge 247/2012”, deliberato il 31 gennaio 2014.
Il procedimento era sospeso con ordinanza del 3 febbraio 2021 in considerazione della pendenza del giudizio di Cassazione (RG 13643/2020) per il ricorso proposto avverso sentenza della Corte di
Appello di Napoli con sentenza N° 1271\2020 del 20-3-2020.
A seguito di riassunzione la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura nell'udienza del 30 settembre 2025.
Preliminarmente deve evidenziarsi che la presente controversia ha trovato definizione a seguito della transazione extragiudiziale omnicomprensiva perfezionatasi tra il ricorrente e la
[...]
in data 10 settembre 2025. Controparte_1 6
Come risulta dalla documentazione depositata in atti, in data 8 settembre 2025 l'avv. ha Parte_1
formulato una proposta transattiva, successivamente accettata dalla con CP_1
comunicazione del 10 settembre 2025, trasmessa a mezzo pec in data 11 settembre 2025. La transazione prevede espressamente l'abbandono di tutti i ricorsi pendenti, con spese compensate e revoca delle sospensive delle cartelle esattoriali opposte.
In attuazione di tale accordo transattivo, all'udienza del 30 settembre 2025 il ricorrente ha dichiarato formalmente di rinunciare agli atti dei giudizi RG 3815/2017, RG 1722/2018 e RG 1942/2020, chiedendo al Giudice di dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti, di revocare la sospensione dell'efficacia dei ruoli per le tre cartelle di pagamento opposte e di compensare integralmente le spese di lite.
Il difensore della avv. Prizzio per delega dell'avv. Pastore Carbone, ha aderito alla CP_1
richiesta di parte ricorrente ed alla transazione alle condizioni indicate, confermando così l'efficacia dell'accordo raggiunto tra le parti. Tale consenso espresso rappresenta manifestazione inequivocabile della volontà dell'ente previdenziale di definire in via transattiva l'intera vicenda contenziosa, comprensiva di tutti i profili oggetto delle opposizioni proposte.
Per quanto concerne l deve rilevarsi che, all'udienza del 30 Controparte_2
settembre 2025, il difensore delegato dal procuratore costituito nei giudizi 3815/2017 e 1942/2020 ha preso atto della intervenuta accettazione della proposta transattiva da parte della CP_1
senza tuttavia manifestare formale adesione all'accordo transattivo intercorso tra il ricorrente e l'ente impositore. L'assenza di formale adesione dell' all'accordo Controparte_2
transattivo non costituisce tuttavia impedimento alla declaratoria di cessazione della materia del contendere. Infatti, il rapporto di mandato alla riscossione che lega l alla CP_2 CP_1
comporta che il venir meno del credito sottostante, a seguito della transazione intervenuta tra debitore ed ente creditore, determini automaticamente il venir meno dell'oggetto dell'attività di riscossione.
In altri termini, essendosi la quale titolare del credito contributivo, accordata CP_1
transattivamente con il debitore per la definizione dell'intera vicenda, con espressa previsione dell'abbandono dei ricorsi e della revoca delle sospensive, è venuto meno il presupposto stesso dell'attività di riscossione affidata all . Quest'ultima, pertanto, non Controparte_2
può vantare alcun interesse autonomo al proseguimento del giudizio, risultando priva di legittimazione attiva alla pretesa creditoria, venuta meno per effetto della transazione.
Deve pertanto concludersi che la transazione intervenuta tra il ricorrente e la ha CP_1
determinato la cessazione della materia del contendere in tutti e tre i giudizi riuniti, con conseguente 7
obbligo per il Giudice di prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
In attuazione dell'accordo transattivo, deve procedersi alla revoca dei provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli eventualmente disposti nel corso dei presenti giudizi. L'accordo transattivo prevede infatti espressamente la revoca delle sospensive delle cartelle esattoriali opposte, quale elemento essenziale dell'accordo compositivo della lite.
Con riferimento al regime delle spese processuali, la transazione prevede espressamente la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Tale pattuizione costituisce elemento essenziale dell'accordo transattivo, rappresentando una delle reciproche concessioni effettuate dalle parti per la composizione della lite.
Per quanto concerne l' , benché la stessa non abbia formalmente Controparte_2
aderito all'accordo transattivo deve rilevarsi che la compensazione delle spese si impone anche nei suoi confronti quale conseguenza necessaria della cessazione della materia del contendere rivestendo nel procedimento una posizione meramente strumentale rispetto alla pretesa creditoria dell'ente impositore.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Revoca i provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli eventualmente disposti nel corso dei presenti giudizi.
Compensa integralmente le spese processuali tra tutte le parti costituite.
Napoli, 30 settembre 2025
ILGIUDICE
Dott. Ciro Cardellicchio