Sentenza breve 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 23/04/2026, n. 7357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7357 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07357/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03666/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3666 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Pianoforte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Maschito, via Dante Alighieri, n. 2;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento della Questura di Roma – Ufficio Immigrazione del 7 agosto 2019, con cui è stata dichiarata l’irricevibilità dell’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente -OMISSIS- in data 27 settembre 2018, notificato tardivamente in data 12 marzo 2026;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 la dott.ssa IA IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Col ricorso all’esame il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento emesso dalla Questura di Roma il 7 agosto 2019, notificato il 12 marzo 2026, con cui è stata dichiarata l'irricevibilità dell'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno dallo stesso presentata il 27 settembre 2018, e degli atti ad essi presupposti e conseguenti, quali il decreto di espulsione del Prefetto di -OMISSIS- del 12 marzo 2026 e il provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. di -OMISSIS- del 12 marzo 2026, già oggetto di mancata convalida da parte del Giudice di Pace di -OMISSIS- in data 16 marzo 2026.
2. Il provvedimento questorile è motivato in ragione della falsità della documentazione prodotta ai fini del rilascio del richiesto permesso di soggiorno.
3. Avverso detto atto il ricorrente ha dedotto i motivi di censura di seguito esposti:
I. Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria in ordine alla presunta non genuinità della documentazione.
II. Illegittimità del provvedimento per ritardo abnorme nella notifica e violazione dei principi di buon andamento, efficacia e ragionevolezza dell'azione amministrativa.
III. Violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 per omessa valutazione dell'integrazione sociale e lavorativa sopravvenuta.
IV. Violazione dell'art. 3 l. 241/1990 per difetto e insufficienza di motivazione.
V. Illegittimità derivata del decreto di espulsione e del provvedimento di trattenimento.
4. In data 18 aprile 2026 si sono costituiti in resistenza il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma. In particolare, nella relazione difensiva depositata in atti la Questura ha fornito puntuale riscontro in merito agli esiti degli accertamenti svolti sulla documentazione depositata dal ricorrente unitamente all’istanza e alla presenza di elementi ostativi ex art. 5, comma 8 bis, del TUI, in ragione di attestazioni non veritiere in ordine alla posizione lavorativa, contributiva-previdenziale e alloggiativa del ricorrente.
5. Nella camera di consiglio del 21 aprile 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In primo luogo, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di annullamento del decreto di espulsione e del successivo decreto questorile di applicazione di misure alternative al trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri, trattandosi di atti incidenti su diritti soggettivi, la cui cognizione è riservata al giudice ordinario - innanzi al quale il presente giudizio potrà essere proseguito ai sensi e con le modalità di cui all’art. 11 c.p.a. - non trattandosi di materia compresa nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
7. Per quanto riguarda il decreto questorile di irricevibilità della domanda, il ricorso va rigettato alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di immigrazione, la produzione di atti contraffatti o di false attestazioni a sostegno della richiesta di permesso di soggiorno è, di per sé, ai sensi dell’art. 4, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 286 del 1998, motivo idoneo e sufficiente a giustificare il diniego o la revoca del titolo; a tal fine non è neppure indispensabile che la falsità degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l’autorità amministrativa procedere a un’autonoma valutazione che, se condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro, non è soggetta al sindacato del giudice amministrativo; ne discende che, legittimamente, in casi del genere, in sede amministrativa, si può procedere all’esame della attendibilità degli atti e si può, dunque, negare o revocare il permesso di soggiorno laddove sia appurata la non veridicità della documentazione, a prescindere dalle conseguenze penali della relativa condotta (cfr. Tar Lazio, sez. I ter, n. 1842/2026; 10187/2023, n. 3208/2021).
8. In particolare, nel caso di specie, dalle puntuali verifiche svolte dall’Amministrazione, di cui si dà ampiamente conto tanto nel provvedimento gravato quanto nella relazione difensiva depositata in atti, è risultato che la ditta presso la quale il ricorrente affermava di aver lavorato era iscritta alla camera di commercio di -OMISSIS-, cancellata con provvedimento del Tribunale di -OMISSIS- del 12 agosto 2014 n. -OMISSIS- con sentenza di fallimento. Inoltre alla Banca dati INPS non è risultata alcuna posizione contributiva intestata al ricorrente e all'Anagrafe del Comune di Roma l'interessato non è risultato essere residente, come invece dichiarato, per annullamento della pratica di iscrizione presentata il 24 luglio 2018.
9. Quanto al tempo intercorso tra il momento dell’adozione del provvedimento (2019) sull’istanza presentata nel 2018 e la notifica dello stesso (2026), in relazione alla quale il ricorrente deduce la diversità di situazione in termini di inserimento socio-lavorativo, va osservato che l’Amministrazione ha effettuato la valutazione dell’istanza in base alla situazione di fatto e di diritto sussistente al momento dell’adozione dell’atto gravato e che ciò non determina in ogni caso l'illegittimità del provvedimento tardivamente notificato, ma semmai avrebbe giustificato l’esperimento da parte dell’interessato dell'azione avverso il silenzio sull’istanza, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. (cfr., ex plurimis, T.A.R. Piemonte, sez. I, n. 623/2025).
10. Né risulta dimostrato che il ritardo della P.A. nella notifica del provvedimento abbia determinato un vulnus sulla posizione giuridica dell’interessato e nella prosecuzione del progetto di integrazione e inserimento nel tessuto sociale e lavorativo del medesimo, impedendogli di godere dei diritti che spettano a chi è titolare di regolare permesso di soggiorno; sul punto va, inoltre, ricordato che il comma 9 bis dell’art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede che in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 5, comma 9, del TUI, “[...] il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ”.
11. In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte in cui impugna il decreto di espulsione e il decreto di trattenimento in CPR, mentre è infondato e deve essere respinto nella parte in cui impugna il decreto di irricevibilità dell'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno.
12. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte infondato, nei sensi di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
OS PE, Presidente
IA IM, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| IA IM | OS PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.