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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11896 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 26884/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
IA BR CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 26884/2020
TRA
(C.F. e (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Claudio La Rosa (C.F. C.F._3
OPPONENTI
E
(già , C.F. n. ), e per essa - giusta procura Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
in atti - (C.F. n. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv.
AR SS (C.F. ) C.F._4
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3994/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data
07.07.2020 e pubblicato il 09.07.2020
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza dell'8.07.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3994/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data 07.07.2020 e pubblicato il 09.07.2020 (oggetto di correzione di errore materiale giusta ordinanza del 24.07.2020), con il quale era stato ingiunto a il pagamento, in Parte_1
favore della (quale cessionaria dei crediti azionati), della somma di € 17.415,48 Controparte_1 nonché, in solido con , di € 4.089,04 - oltre interessi e spese del procedimento Parte_2
monitorio - a titolo di saldo debitore dovuto in relazione ai seguenti contratti di finanziamento:
1) contratto di credito al consumo utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving) n. 046179574, stipulato da il 18.06.2012 con AG Parte_1 CP_3
2) contratto di finanziamento n. 13306170 stipulato da e , Parte_1 Parte_2
quest'ultimo in qualità di coobbligato, il 24.07.2013 con NT Consumer Bank S.p.a.; 3) contratto di finanziamento n. 49638284 stipulato da il 25.02.2014 con AG Parte_1
CP_3
A fondamento della spiegata opposizione la parte opponente ha eccepito, in rito, la nullità della notifica del decreto ingiuntivo al debitore e l'inefficacia del decreto Parte_1
ingiuntivo pechè tardivamente notificato, nonché l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex D.lgs 28/2010.
Nel merito, ha eccepito, in via preliminare, il difetto di titolarità del credito in capo all'opposta per nullità della cessione intervenuta tra le società originarie titolari del credito e le cessionarie stante la mancata comunicazione ai sensi dell'art. 1264 c.c.
Ha eccepito, infine, la nullità dei contratti posti a fondamento della pretesa creditoria azionata, per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 117 t.u.b. e, in ogni caso, l'inidoneità della documentazione in atti a provare il credito.
Si è costituita in giudizio la (già , in qualità di cessionaria Controparte_1 Controparte_1
del credito azionato, e, per essa, in qualità di mandataria, la Controparte_2
contestando gli avversi assunti e deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione;
ha chiesto, dunque, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, istruita l'opposizione mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 luglio 2025, questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osserva in diritto.
1. Con riferimento all'opposizione proposta da , a dichiarata la cessazione della Parte_2
materia del contendere.
Come noto, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.
Invero, con atto depositato il 21.02.2025 e notificato il 12.05.2025, l'opponente Parte_2
ha dichiarato di rinunziare agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., rinuncia accettata dalla quale mandataria di con atto notificato Controparte_2 Controparte_1
alle altre parti il 09.06.2025 e depositato il 23.06.2025.
Senonché, non essendo il difensore dell'opposta, munito di procura speciale così come richiesto dalla citata norma e come rilevato, altresì, da questo giudice con provvedimento del
19.03.2025, la rinuncia deve considerarsi inefficace.
È infatti orientamento consolidato nella giurisprudenza, anche di legittimità, quello per cui “le argomentazioni del difensore contenute in uno scritto difensivo, dirette e finalizzate unicamente al conseguimento di un determinato risultato processuale, non possono essere attribuite in via diretta alla parte rappresentata né interpretate come manifestazione di volontà della stessa di disporre del diritto sostanziale o processuale in contesa, rinunciando a farlo valere, posto che per lo svolgimento di un'attività difensiva di tale contenuto occorre un mandato speciale” (Cass.
12135/2014). Invero, “la procura alle liti abilita il procuratore, per la discrezionalità tecnica che gli spetta nell'impostazione della lite, a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato, ma non gli conferisce il potere di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa, qual
è la rinuncia, per la quale occorre un mandato speciale” (Cass. 5905/2006).
Ciò non di meno, occorre rilevare che la società opposta ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti della controparte e ha espressamente chiesto pronunciarsi l'estinzione Parte_2
del giudizio con riguardo alla posizione di quest'ultimo.
Sicché, ritiene il Tribunale che la condotta delle citate parti possa essere intesa come chiara manifestazione di una carenza d'interesse delle medesime alla definizione del giudizio nei termini su espressi e giustifichi, pertanto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con riguardo all'opposizione proposta da . Parte_2
Ne segue la conferma e definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo nei suoi confronti.
1.1. Quanto al regime delle spese processuali, esse vanno integralmente compensate per concorde ed espressa volontà delle parti.
1.2. La dichiarazione di cessata materia del contendere limitatamente all'opposizione proposta da , determina, altresì, il non luogo a provvedere con riguardo a tutte le Parte_2
eccezioni sollevate dall'opponente con specifico riferimento alla propria posizione (il riferimento è, in particolare, all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. e all'eccezione di nullità dell'atto di fideiussione per violazione della disciplina antitrust).
2. Passando all'esame dell'opposizione proposta da , preliminarmente, va Parte_1
dato atto dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al
D.lgs. 28/2010, avendovi parte opposta provveduto in corso di causa nel termine all'uopo assegnato da questo giudice ed essendosi il procedimento concluso negativamente per l'impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti (cfr. verbale negativo del 12 ottobre 2021, depositato il 09 giugno 2022).
2.1. Ancora in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Occorre premettere che la creditrice, dopo un primo tentativo di notifica non andato a buon fine, ha provveduto alla rinotifica, nel termine perentorio di cui all'art. 644 c.p.c., del ricorso e del pedissequo decreto nei confronti di ambedue gli opponenti.
E tuttavia, manca agli atti la prova del perfezionamento della seconda notifica nei confronti di eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non essendo stato depositato l'avviso di Parte_1
ricevimento relativo alla raccomandata informativa di cui alla norma.
Sul punto, la Corte di Cassazione, analizzando i principi in materia di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ha anche di recente confermato l'orientamento ormai consolidato secondo cui “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della l. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (Cassazione civile sez. un.,
15/04/2021, n.10012).
E però, la rilevata omissione non può comunque determinare l'inesistenza della notifica in esame. Invero, le ipotesi di inesistenza sono previste in via residuale dall'ordinamento e sono integrate nei soli casi di mancanza materiale dell'atto, ovvero quando l'attività notificatoria intrapresa sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (Cass. SU n. 14916 del 2016, n. 29729 del 2019).
Ogni ulteriore ipotesi di difformità dal modello legale che non possa essere ricondotta alla inesistenza ricade nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità, oppure in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa o su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
(cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. II, n.24329 del 10/09/2024: “La notificazione è inesistente quando manca del tutto il collegamento con il destinatario dell'atto, mentre è nulla quando esiste un collegamento ma non rispetta le modalità previste dalla legge. Tale nullità può essere sanata con effetto retroattivo tramite la costituzione del convenuto o la rinnovazione della notifica”; conformi Cass. Civ., sez. un., 20/07/2016, n. 14916; Cass. Civ., sez. lav., 14/01/2008, n.
621; Cass. Civ., sez. III, 01/06/2004, n. 10495).
Nella specie, la notifica dell'atto è avvenuta mediante consegna in luogo certamente avente un collegamento con il destinatario (cfr. certificato di residenza allegato) e, dunque, essa è nulla e non già inesistente.
La tempestiva proposizione dell'opposizione da parte di , pertanto, ha Parte_1
sanato con effetto ex tunc i dedotti vizi della notifica nei suoi confronti.
La notifica in discorso è, inoltre, avvenuta nei termini di cui all'art. 644 c.p.c., dal momento che,
a fronte della pubblicazione del decreto ingiuntivo in data 24.7.2020, il primo tentativo di notifica risulta eseguito il successivo 6 agosto 2020 ed il secondo tentativo il 23.10.2020.
Ne consegue che non può trovare accoglimento neppure l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
2.2. Passando al merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (cfr. ex multis, Cass. 2421/2006), sicchè, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
2.2.1. Ora, rileva preliminarmente il Tribunale che l'opposta ha dato prova di essere divenuta titolare del credito in contestazione in ragione delle cessioni intervenute con AG TO S.p.a.
e NT S.p.a.
Quanto alla prima operazione, è agli atti la proposta di cessione del 19 dicembre 2017 inviata dalla (successivamente alla cedente AG TO S.p.a., cui ha Controparte_4 Controparte_1
fatto seguito l'accettazione di quest'ultima (doc. 3 fascicolo monitorio).
Allo stesso modo, è stata depositata la proposta di cessione datata 25 maggio 2019 inviata dalla cedente NT Consumer Bank S.p.a. alla unitamente all'accettazione della Controparte_1
cessionaria (docc. 9 e 14 fascicolo monitorio).
Come noto, il contratto di cessione del credito ha natura consensuale (e forma libera), di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264
c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari (ex plurimis, da ultimo, Cass. Civ., sez. III, n. 4713/2019; sez. III, n.
12612/2017).
Pertanto, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, l'eventuale omessa comunicazione al debitore ceduto dell'atto di cessione del credito, non sarebbe idonea a inficiare la validità dell'atto di trasferimento.
Ad ogni modo, ambedue le cessioni di cui si discorre risultano regolarmente comunicate non solo mediante la pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale, secondo i dettami dell'art. 58 t.u.b. (doc. 8 e 11 produzione opposta), ma anche a mezzo raccomandata a/r in data
19.12.2017 (cfr. docc. 4 e 5 fascicolo monitorio).
È, infine, agli atti la procura rilasciata dalla cessionaria (già Controparte_1 CP_1
) a (all. 4 produzione dell'opposta).
[...] Controparte_2 2.2.2. Ciò posto, ritiene il Tribunale che la creditrice abbia ottemperato, altresì, all'onere di dare prova dell'esistenza del credito ingiunto e della sua esatta consistenza, producendo, già nella fase monitoria, i contratti di finanziamento posti a fondamento della pretesa creditoria
(contratto di credito al consumo utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo n.
046179574, sottoscritto il 18.06.2012 con AG TO S.p.a., doc. 13 fascicolo monitorio;
contratto di finanziamento n. 000013306170 sottoscritto il 24.07.2013 con NT
Consumer Bank S.p.a., doc. 8 fascicolo monitorio;
contratto di finanziamento n. 49638284 sottoscritto il 25.02.2014 con AG TO S.p.a., doc. 2 fascicolo monitorio), i relativi estratti conto analitici e le certificazioni di cui all'art. 50 T.U.B. (docc. 7, 10 e 15 fascicolo monitorio).
Ha allegato, infine, l'inadempimento del debitore.
Tale documentazione è stata solo genericamente disconosciuta dall'opponente.
Del tutto generico, infatti, deve reputarsi il disconoscimento della conformità all'originale del contratto prodotto in copia fotostatica operato dall'opposta.
Al riguardo va rammentato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto;
tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia. Ne consegue che la copia fotostatica non autentica di una scrittura si ha per riconosciuta conforme all'originale ai sensi dell'art. 215, n. 2 c.p.c., se la parte comparsa contro cui è stata prodotta, non la disconosce in modo formale e specifico nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione. (Cfr. Cass. 5461/2006 che, confermando la sentenza di merito, ha escluso il valore di idoneo disconoscimento alla dichiarazione dei convenuti inserita nella comparsa di risposta, relativa alla copia fotostatica del contratto preliminare prodotta dall'attore, in quanto essi si erano limitati a dedurre che la fotocopia non poteva costituire mezzo di prova idoneo a dimostrare l'avvenuta stipulazione del contratto).
Nella specie la parte ha solo vagamente contestato la conformità delle copie prodotte dalla controparte, a tal fine limitandosi a dichiarare “con il presente atto gli opponenti contestano la conformità del contratto ex adverso prodotto, posto a fondamento del procedimento monitorio, in copia fotostatica, rilevandone la difformità dal documento originale”.
Parimenti inammissibile, perché introdotto solo con le note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 2 luglio 2021 – e, quindi, tardivamente – il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ai contratti.
2.2.3. È infondata, poi, l'eccezione di nullità dei contratti bancari posti a fondamento della pretesa monitoria per difetto della sottoscrizione della banca, in violazione dell'art. 117 t.u.b.
La questione, invero, può ormai ritenersi superata alla luce del più recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 898/2018) le quali, intervenute a disciplinare un caso di contratto di intermediazione finanziaria, hanno espresso un principio evidentemente applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B. a norma dei quali "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti".
Alla base del ragionamento svolto dai giudici di legittimità vi è l'individuazione della ratio ispiratrice della norma di cui all'art. 23 T.U.F. (che a pena di nullità prevede che "i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti..."), la quale, ad avviso degli va ravvisata Parte_3
nell'esigenza di assicurare al cliente, da parte dell'intermediario, tutte le informazioni necessarie per sottoscrivere in maniera consapevole il contratto (indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, etc..).
Tale essendo la ratio della norma, allora, è evidente che la nullità per difetto di forma non può che avere natura di nullità di protezione in quanto posta nell'interesse esclusivo del cliente.
Su tale premessa, ha affermato la Corte, appare "difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca, una volta che risulti provato l'accordo (avuto riguardo alla sottoscrizione dell'investitore, e, da parte della banca, alla consegna del documento negoziale, alla raccolta della firma del cliente ed all'esecuzione del contratto) e che vi sia stata la consegna della scrittura all'investitore, necessiti ai fini della validità del contratto-quadro. Ed infatti, atteso che, come osservato da attenta dottrina, il requisito della forma ex art. 1325 n.4 cod. civ. va inteso nella specie non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa, ne consegue che il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall'investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo risultare il consenso della banca a mezzo di comportamenti concludenti".
Continua, al riguardo la Suprema Corte, che "la specificità della disciplina che qui interessa, intesa nel suo complesso e nella sua finalità, consente di scindere i due profili, del documento, come formalizzazione e certezza della regola contrattuale, e dell'accordo, rimanendo assorbito
l'elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte, l'intermediario, che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall'intermediario e la consegna dell'esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere alcuna specifica funzione".
Né, concludono i giudici di legittimità, le considerazioni che precedono possono indurre a ravvisare nella specie una figura anomala di contratto "a forma scritta obbligatoria per una sola delle parti e con effetti obbligatori solo per l'altra parte che nulla ha invece sottoscritto"; e ciò, in considerazione della già richiamata natura di nullità di protezione - eccepibile, cioè, solo dall'investitore - dell'invalidità prevista dalla disposizione in commento.
Ora, passando al caso che occupa, va rilevato che i documenti contrattuali depositati da parte opposta recano la firma del debitore, anche per avvenuta consegna di una copia del contratto.
2.2.4. Parimenti infondata poiché generica (oltre che tardivamente allegata con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e, quindi, inammissibile) è l'eccezione di usurarietà dei tassi applicati nel corso del rapporto
Al riguardo, vale osservare che la parte che deduce la violazione dell'usura bancaria e dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, tra l'altro anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca di Italia.
Nel caso che occupa, invece, l'allegazione del superamento del tasso soglia è stata del tutto generica, tanto da essere stata indistintamente formulata con riferimento ai tassi corrispettivi e a quelli moratori, e non essendo stata effettuata nessuna comparazione del tasso praticato con il tasso usura, neppure a titolo esemplificativo.
E del resto, eccependo l'inesatta quantificazione del credito ad opera dell'opposta, l'istante necessariamente ha assunto l'onere di dimostrare se e in che misura le somme ingiunte non siano dovute. Ne consegue che nessun valore può essere riconosciuto alla contestazione generica e puramente labiale operata dalla parte, la quale neppure ha indicato in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate.
E ciò, anche in considerazione dell'avvenuto deposito in giudizio della copia integrale degli estratti conto, attestanti l'andamento dei contratti di finanziamento.
2.3. Deve a questo punto rilevarsi che, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, Controparte_5
e e della Suprema Corte di Cassazione (SSUU n.
[...] Controparte_6
9479/23), il giudice della fase ordinaria (anche monitoria) è tenuto a controllare anche in via d'ufficio, ove in possesso degli elementi di fatto e di diritto, la natura abusiva o meno delle pattuizioni contenute nel contratto;
e ciò in considerazione del presunto squilibrio sussistente nell'ambito dei contratti tra consumatore e professionista. In particolare, come affermato dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 68/23), “il giudice deve svolgere il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia”, ricorrendo all'eventuale sospensione ex art. 640 c.p.c. al fine di chiedere “al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessaria anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore”.
Ora, in assenza di elementi di segno contrari, non vi è dubbio che rivesta la Parte_1
qualifica di consumatore, da cui l'applicazione della normativa in questione.
È noto, infatti, che al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come “consumatore” la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre è “professionista” la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa.
Tanto premesso, deve pure preliminarmente precisarsi che in relazione alle clausole di seguito indicate non è stato effettuato alcun rilievo officioso.
Tale circostanza, tuttavia, non comporta violazione del principio del contraddittorio atteso che, in mancanza di domande di parte, il giudice è tenuto ad effettuare il rilievo (così da stimolare il contraddittorio) solo allorquando "constati, al termine di una valutazione cui ha proceduto
d'ufficio, che tale clausola presenta carattere abusivo" (Corte di giustizia, sent. 21 febbraio
2013, C-472/11, Ba.) e non nel caso in cui ritenga le clausole non abusive, ferma, naturalmente, la possibilità per il consumatore di impugnare la presente decisione nella parte in cui è stata esclusa la abusività delle pattuizioni di seguito indicate.
Nel caso che occupa, per i motivi che di seguito si espongono, non si ravvisano clausole negoziali di carattere vessatorio.
Com'è noto, il sindacato di vessatorietà che il Tribunale è tenuto a svolgere deve avere ad oggetto, da un lato, le clausole relative ad elementi accessori del contratto e, dall'altro, quelle relative ad elementi essenziali.
Nell'accertamento della natura abusiva della clausola negoziale, dunque, la vessatorietà deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE).
Poiché scopo di tale accertamento è quello di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore, poi, l'abusività è valutata accertando quali sarebbero le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontandole con quelle eventualmente fissate dalle parti. Occorre verificare, cioè, “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale”
(Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11). Trattasi di indagine che può condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.).
Tanto precisato e passando alla fattispecie concreta, con specifico riferimento alle clausole relative alla determinazione dell'oggetto del contratto, è sufficiente osservare che le stesse risultano formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente il funzionamento concreto delle pattuizioni "di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano" (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, Ar.).
Parimenti, va esclusa l'abusività delle clausole relative ad elementi accessori dei contratti e, nel dettaglio, delle clausole relative alla decadenza dal beneficio del termine (artt. 7 e 12).
Opina il Tribunale che le previsioni negoziali relative alla decadenza dal beneficio del termine risultano abusive in astratto perché consentono al creditore di avvalersi di una simile decadenza anche a fronte di inadempimenti non idonei, in quanto tali, ad integrare il presupposto dell'insolvenza richiesto dall'art. 1186 c.c. (norma che deve ritenersi applicabile a fronte dell'espunzione dal contratto ex art. 36, co. 1, codice del consumo delle pattuizioni relative, appunto, alla decadenza dal beneficio del termine), così come interpretato dalla prevalente giurisprudenza.
Ciò non di meno, tenuto conto del numero complessivo di rate previste dal piano di rimborso e dell'esposizione debitoria maturata alla data di presentazione della domanda monitoria, la dichiarazione di decadenza della debitrice dal beneficio del termine appare rispettosa dei criteri dettati dall'art. 1186 c.c.
Quanto alla pattuizione degli interessi moratori, ogni valutazione sul punto esula dall'oggetto del giudizio, essendo oggetto di ingiunzione esclusivamente la quota capitale dovuta con riguardo ai contratti azionati.
2.4. In definitiva, l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3994/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data 07.07.2020 e pubblicato il 09.07.2020, va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato esecutivo.
3. Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate in favore della parte opposta come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad € 26.000,00, ridotti in considerazione della parvità della materia e dell'attività svolta, ai sensi dell'art 4 co. 4 del D.M. citato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 3994/2020, iscritta al N.R.G. 26884/2020, proposta da
, così provvede: Parte_4
A) Dichiara la cessata materia del contendere tra l'opponente e la parte opposta e, Parte_2
per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3994/2020 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 07.07.2020 e pubblicato il 09.07.2020;
B) Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma e dichiara Parte_1
esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3994/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data
07.07.2020 e pubblicato il 09.07.2020;
C) Compensa integralmente le spese di lite tra l'opponente e la parte opposta;
Parte_2
D) Condanna al pagamento in favore della parte opposta delle spese del Parte_1
presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 16 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
IA BR CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 26884/2020
TRA
(C.F. e (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Claudio La Rosa (C.F. C.F._3
OPPONENTI
E
(già , C.F. n. ), e per essa - giusta procura Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
in atti - (C.F. n. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv.
AR SS (C.F. ) C.F._4
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3994/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data
07.07.2020 e pubblicato il 09.07.2020
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza dell'8.07.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3994/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data 07.07.2020 e pubblicato il 09.07.2020 (oggetto di correzione di errore materiale giusta ordinanza del 24.07.2020), con il quale era stato ingiunto a il pagamento, in Parte_1
favore della (quale cessionaria dei crediti azionati), della somma di € 17.415,48 Controparte_1 nonché, in solido con , di € 4.089,04 - oltre interessi e spese del procedimento Parte_2
monitorio - a titolo di saldo debitore dovuto in relazione ai seguenti contratti di finanziamento:
1) contratto di credito al consumo utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving) n. 046179574, stipulato da il 18.06.2012 con AG Parte_1 CP_3
2) contratto di finanziamento n. 13306170 stipulato da e , Parte_1 Parte_2
quest'ultimo in qualità di coobbligato, il 24.07.2013 con NT Consumer Bank S.p.a.; 3) contratto di finanziamento n. 49638284 stipulato da il 25.02.2014 con AG Parte_1
CP_3
A fondamento della spiegata opposizione la parte opponente ha eccepito, in rito, la nullità della notifica del decreto ingiuntivo al debitore e l'inefficacia del decreto Parte_1
ingiuntivo pechè tardivamente notificato, nonché l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex D.lgs 28/2010.
Nel merito, ha eccepito, in via preliminare, il difetto di titolarità del credito in capo all'opposta per nullità della cessione intervenuta tra le società originarie titolari del credito e le cessionarie stante la mancata comunicazione ai sensi dell'art. 1264 c.c.
Ha eccepito, infine, la nullità dei contratti posti a fondamento della pretesa creditoria azionata, per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 117 t.u.b. e, in ogni caso, l'inidoneità della documentazione in atti a provare il credito.
Si è costituita in giudizio la (già , in qualità di cessionaria Controparte_1 Controparte_1
del credito azionato, e, per essa, in qualità di mandataria, la Controparte_2
contestando gli avversi assunti e deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione;
ha chiesto, dunque, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, istruita l'opposizione mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 luglio 2025, questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osserva in diritto.
1. Con riferimento all'opposizione proposta da , a dichiarata la cessazione della Parte_2
materia del contendere.
Come noto, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.
Invero, con atto depositato il 21.02.2025 e notificato il 12.05.2025, l'opponente Parte_2
ha dichiarato di rinunziare agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., rinuncia accettata dalla quale mandataria di con atto notificato Controparte_2 Controparte_1
alle altre parti il 09.06.2025 e depositato il 23.06.2025.
Senonché, non essendo il difensore dell'opposta, munito di procura speciale così come richiesto dalla citata norma e come rilevato, altresì, da questo giudice con provvedimento del
19.03.2025, la rinuncia deve considerarsi inefficace.
È infatti orientamento consolidato nella giurisprudenza, anche di legittimità, quello per cui “le argomentazioni del difensore contenute in uno scritto difensivo, dirette e finalizzate unicamente al conseguimento di un determinato risultato processuale, non possono essere attribuite in via diretta alla parte rappresentata né interpretate come manifestazione di volontà della stessa di disporre del diritto sostanziale o processuale in contesa, rinunciando a farlo valere, posto che per lo svolgimento di un'attività difensiva di tale contenuto occorre un mandato speciale” (Cass.
12135/2014). Invero, “la procura alle liti abilita il procuratore, per la discrezionalità tecnica che gli spetta nell'impostazione della lite, a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato, ma non gli conferisce il potere di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa, qual
è la rinuncia, per la quale occorre un mandato speciale” (Cass. 5905/2006).
Ciò non di meno, occorre rilevare che la società opposta ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti della controparte e ha espressamente chiesto pronunciarsi l'estinzione Parte_2
del giudizio con riguardo alla posizione di quest'ultimo.
Sicché, ritiene il Tribunale che la condotta delle citate parti possa essere intesa come chiara manifestazione di una carenza d'interesse delle medesime alla definizione del giudizio nei termini su espressi e giustifichi, pertanto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con riguardo all'opposizione proposta da . Parte_2
Ne segue la conferma e definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo nei suoi confronti.
1.1. Quanto al regime delle spese processuali, esse vanno integralmente compensate per concorde ed espressa volontà delle parti.
1.2. La dichiarazione di cessata materia del contendere limitatamente all'opposizione proposta da , determina, altresì, il non luogo a provvedere con riguardo a tutte le Parte_2
eccezioni sollevate dall'opponente con specifico riferimento alla propria posizione (il riferimento è, in particolare, all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. e all'eccezione di nullità dell'atto di fideiussione per violazione della disciplina antitrust).
2. Passando all'esame dell'opposizione proposta da , preliminarmente, va Parte_1
dato atto dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al
D.lgs. 28/2010, avendovi parte opposta provveduto in corso di causa nel termine all'uopo assegnato da questo giudice ed essendosi il procedimento concluso negativamente per l'impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti (cfr. verbale negativo del 12 ottobre 2021, depositato il 09 giugno 2022).
2.1. Ancora in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Occorre premettere che la creditrice, dopo un primo tentativo di notifica non andato a buon fine, ha provveduto alla rinotifica, nel termine perentorio di cui all'art. 644 c.p.c., del ricorso e del pedissequo decreto nei confronti di ambedue gli opponenti.
E tuttavia, manca agli atti la prova del perfezionamento della seconda notifica nei confronti di eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non essendo stato depositato l'avviso di Parte_1
ricevimento relativo alla raccomandata informativa di cui alla norma.
Sul punto, la Corte di Cassazione, analizzando i principi in materia di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ha anche di recente confermato l'orientamento ormai consolidato secondo cui “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della l. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (Cassazione civile sez. un.,
15/04/2021, n.10012).
E però, la rilevata omissione non può comunque determinare l'inesistenza della notifica in esame. Invero, le ipotesi di inesistenza sono previste in via residuale dall'ordinamento e sono integrate nei soli casi di mancanza materiale dell'atto, ovvero quando l'attività notificatoria intrapresa sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (Cass. SU n. 14916 del 2016, n. 29729 del 2019).
Ogni ulteriore ipotesi di difformità dal modello legale che non possa essere ricondotta alla inesistenza ricade nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità, oppure in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa o su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
(cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. II, n.24329 del 10/09/2024: “La notificazione è inesistente quando manca del tutto il collegamento con il destinatario dell'atto, mentre è nulla quando esiste un collegamento ma non rispetta le modalità previste dalla legge. Tale nullità può essere sanata con effetto retroattivo tramite la costituzione del convenuto o la rinnovazione della notifica”; conformi Cass. Civ., sez. un., 20/07/2016, n. 14916; Cass. Civ., sez. lav., 14/01/2008, n.
621; Cass. Civ., sez. III, 01/06/2004, n. 10495).
Nella specie, la notifica dell'atto è avvenuta mediante consegna in luogo certamente avente un collegamento con il destinatario (cfr. certificato di residenza allegato) e, dunque, essa è nulla e non già inesistente.
La tempestiva proposizione dell'opposizione da parte di , pertanto, ha Parte_1
sanato con effetto ex tunc i dedotti vizi della notifica nei suoi confronti.
La notifica in discorso è, inoltre, avvenuta nei termini di cui all'art. 644 c.p.c., dal momento che,
a fronte della pubblicazione del decreto ingiuntivo in data 24.7.2020, il primo tentativo di notifica risulta eseguito il successivo 6 agosto 2020 ed il secondo tentativo il 23.10.2020.
Ne consegue che non può trovare accoglimento neppure l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
2.2. Passando al merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (cfr. ex multis, Cass. 2421/2006), sicchè, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
2.2.1. Ora, rileva preliminarmente il Tribunale che l'opposta ha dato prova di essere divenuta titolare del credito in contestazione in ragione delle cessioni intervenute con AG TO S.p.a.
e NT S.p.a.
Quanto alla prima operazione, è agli atti la proposta di cessione del 19 dicembre 2017 inviata dalla (successivamente alla cedente AG TO S.p.a., cui ha Controparte_4 Controparte_1
fatto seguito l'accettazione di quest'ultima (doc. 3 fascicolo monitorio).
Allo stesso modo, è stata depositata la proposta di cessione datata 25 maggio 2019 inviata dalla cedente NT Consumer Bank S.p.a. alla unitamente all'accettazione della Controparte_1
cessionaria (docc. 9 e 14 fascicolo monitorio).
Come noto, il contratto di cessione del credito ha natura consensuale (e forma libera), di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264
c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari (ex plurimis, da ultimo, Cass. Civ., sez. III, n. 4713/2019; sez. III, n.
12612/2017).
Pertanto, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, l'eventuale omessa comunicazione al debitore ceduto dell'atto di cessione del credito, non sarebbe idonea a inficiare la validità dell'atto di trasferimento.
Ad ogni modo, ambedue le cessioni di cui si discorre risultano regolarmente comunicate non solo mediante la pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale, secondo i dettami dell'art. 58 t.u.b. (doc. 8 e 11 produzione opposta), ma anche a mezzo raccomandata a/r in data
19.12.2017 (cfr. docc. 4 e 5 fascicolo monitorio).
È, infine, agli atti la procura rilasciata dalla cessionaria (già Controparte_1 CP_1
) a (all. 4 produzione dell'opposta).
[...] Controparte_2 2.2.2. Ciò posto, ritiene il Tribunale che la creditrice abbia ottemperato, altresì, all'onere di dare prova dell'esistenza del credito ingiunto e della sua esatta consistenza, producendo, già nella fase monitoria, i contratti di finanziamento posti a fondamento della pretesa creditoria
(contratto di credito al consumo utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo n.
046179574, sottoscritto il 18.06.2012 con AG TO S.p.a., doc. 13 fascicolo monitorio;
contratto di finanziamento n. 000013306170 sottoscritto il 24.07.2013 con NT
Consumer Bank S.p.a., doc. 8 fascicolo monitorio;
contratto di finanziamento n. 49638284 sottoscritto il 25.02.2014 con AG TO S.p.a., doc. 2 fascicolo monitorio), i relativi estratti conto analitici e le certificazioni di cui all'art. 50 T.U.B. (docc. 7, 10 e 15 fascicolo monitorio).
Ha allegato, infine, l'inadempimento del debitore.
Tale documentazione è stata solo genericamente disconosciuta dall'opponente.
Del tutto generico, infatti, deve reputarsi il disconoscimento della conformità all'originale del contratto prodotto in copia fotostatica operato dall'opposta.
Al riguardo va rammentato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto;
tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia. Ne consegue che la copia fotostatica non autentica di una scrittura si ha per riconosciuta conforme all'originale ai sensi dell'art. 215, n. 2 c.p.c., se la parte comparsa contro cui è stata prodotta, non la disconosce in modo formale e specifico nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione. (Cfr. Cass. 5461/2006 che, confermando la sentenza di merito, ha escluso il valore di idoneo disconoscimento alla dichiarazione dei convenuti inserita nella comparsa di risposta, relativa alla copia fotostatica del contratto preliminare prodotta dall'attore, in quanto essi si erano limitati a dedurre che la fotocopia non poteva costituire mezzo di prova idoneo a dimostrare l'avvenuta stipulazione del contratto).
Nella specie la parte ha solo vagamente contestato la conformità delle copie prodotte dalla controparte, a tal fine limitandosi a dichiarare “con il presente atto gli opponenti contestano la conformità del contratto ex adverso prodotto, posto a fondamento del procedimento monitorio, in copia fotostatica, rilevandone la difformità dal documento originale”.
Parimenti inammissibile, perché introdotto solo con le note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 2 luglio 2021 – e, quindi, tardivamente – il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ai contratti.
2.2.3. È infondata, poi, l'eccezione di nullità dei contratti bancari posti a fondamento della pretesa monitoria per difetto della sottoscrizione della banca, in violazione dell'art. 117 t.u.b.
La questione, invero, può ormai ritenersi superata alla luce del più recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 898/2018) le quali, intervenute a disciplinare un caso di contratto di intermediazione finanziaria, hanno espresso un principio evidentemente applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B. a norma dei quali "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti".
Alla base del ragionamento svolto dai giudici di legittimità vi è l'individuazione della ratio ispiratrice della norma di cui all'art. 23 T.U.F. (che a pena di nullità prevede che "i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti..."), la quale, ad avviso degli va ravvisata Parte_3
nell'esigenza di assicurare al cliente, da parte dell'intermediario, tutte le informazioni necessarie per sottoscrivere in maniera consapevole il contratto (indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, etc..).
Tale essendo la ratio della norma, allora, è evidente che la nullità per difetto di forma non può che avere natura di nullità di protezione in quanto posta nell'interesse esclusivo del cliente.
Su tale premessa, ha affermato la Corte, appare "difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca, una volta che risulti provato l'accordo (avuto riguardo alla sottoscrizione dell'investitore, e, da parte della banca, alla consegna del documento negoziale, alla raccolta della firma del cliente ed all'esecuzione del contratto) e che vi sia stata la consegna della scrittura all'investitore, necessiti ai fini della validità del contratto-quadro. Ed infatti, atteso che, come osservato da attenta dottrina, il requisito della forma ex art. 1325 n.4 cod. civ. va inteso nella specie non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa, ne consegue che il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall'investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo risultare il consenso della banca a mezzo di comportamenti concludenti".
Continua, al riguardo la Suprema Corte, che "la specificità della disciplina che qui interessa, intesa nel suo complesso e nella sua finalità, consente di scindere i due profili, del documento, come formalizzazione e certezza della regola contrattuale, e dell'accordo, rimanendo assorbito
l'elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte, l'intermediario, che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall'intermediario e la consegna dell'esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere alcuna specifica funzione".
Né, concludono i giudici di legittimità, le considerazioni che precedono possono indurre a ravvisare nella specie una figura anomala di contratto "a forma scritta obbligatoria per una sola delle parti e con effetti obbligatori solo per l'altra parte che nulla ha invece sottoscritto"; e ciò, in considerazione della già richiamata natura di nullità di protezione - eccepibile, cioè, solo dall'investitore - dell'invalidità prevista dalla disposizione in commento.
Ora, passando al caso che occupa, va rilevato che i documenti contrattuali depositati da parte opposta recano la firma del debitore, anche per avvenuta consegna di una copia del contratto.
2.2.4. Parimenti infondata poiché generica (oltre che tardivamente allegata con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e, quindi, inammissibile) è l'eccezione di usurarietà dei tassi applicati nel corso del rapporto
Al riguardo, vale osservare che la parte che deduce la violazione dell'usura bancaria e dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, tra l'altro anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca di Italia.
Nel caso che occupa, invece, l'allegazione del superamento del tasso soglia è stata del tutto generica, tanto da essere stata indistintamente formulata con riferimento ai tassi corrispettivi e a quelli moratori, e non essendo stata effettuata nessuna comparazione del tasso praticato con il tasso usura, neppure a titolo esemplificativo.
E del resto, eccependo l'inesatta quantificazione del credito ad opera dell'opposta, l'istante necessariamente ha assunto l'onere di dimostrare se e in che misura le somme ingiunte non siano dovute. Ne consegue che nessun valore può essere riconosciuto alla contestazione generica e puramente labiale operata dalla parte, la quale neppure ha indicato in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate.
E ciò, anche in considerazione dell'avvenuto deposito in giudizio della copia integrale degli estratti conto, attestanti l'andamento dei contratti di finanziamento.
2.3. Deve a questo punto rilevarsi che, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, Controparte_5
e e della Suprema Corte di Cassazione (SSUU n.
[...] Controparte_6
9479/23), il giudice della fase ordinaria (anche monitoria) è tenuto a controllare anche in via d'ufficio, ove in possesso degli elementi di fatto e di diritto, la natura abusiva o meno delle pattuizioni contenute nel contratto;
e ciò in considerazione del presunto squilibrio sussistente nell'ambito dei contratti tra consumatore e professionista. In particolare, come affermato dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 68/23), “il giudice deve svolgere il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia”, ricorrendo all'eventuale sospensione ex art. 640 c.p.c. al fine di chiedere “al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessaria anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore”.
Ora, in assenza di elementi di segno contrari, non vi è dubbio che rivesta la Parte_1
qualifica di consumatore, da cui l'applicazione della normativa in questione.
È noto, infatti, che al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come “consumatore” la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre è “professionista” la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa.
Tanto premesso, deve pure preliminarmente precisarsi che in relazione alle clausole di seguito indicate non è stato effettuato alcun rilievo officioso.
Tale circostanza, tuttavia, non comporta violazione del principio del contraddittorio atteso che, in mancanza di domande di parte, il giudice è tenuto ad effettuare il rilievo (così da stimolare il contraddittorio) solo allorquando "constati, al termine di una valutazione cui ha proceduto
d'ufficio, che tale clausola presenta carattere abusivo" (Corte di giustizia, sent. 21 febbraio
2013, C-472/11, Ba.) e non nel caso in cui ritenga le clausole non abusive, ferma, naturalmente, la possibilità per il consumatore di impugnare la presente decisione nella parte in cui è stata esclusa la abusività delle pattuizioni di seguito indicate.
Nel caso che occupa, per i motivi che di seguito si espongono, non si ravvisano clausole negoziali di carattere vessatorio.
Com'è noto, il sindacato di vessatorietà che il Tribunale è tenuto a svolgere deve avere ad oggetto, da un lato, le clausole relative ad elementi accessori del contratto e, dall'altro, quelle relative ad elementi essenziali.
Nell'accertamento della natura abusiva della clausola negoziale, dunque, la vessatorietà deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE).
Poiché scopo di tale accertamento è quello di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore, poi, l'abusività è valutata accertando quali sarebbero le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontandole con quelle eventualmente fissate dalle parti. Occorre verificare, cioè, “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale”
(Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11). Trattasi di indagine che può condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.).
Tanto precisato e passando alla fattispecie concreta, con specifico riferimento alle clausole relative alla determinazione dell'oggetto del contratto, è sufficiente osservare che le stesse risultano formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente il funzionamento concreto delle pattuizioni "di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano" (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, Ar.).
Parimenti, va esclusa l'abusività delle clausole relative ad elementi accessori dei contratti e, nel dettaglio, delle clausole relative alla decadenza dal beneficio del termine (artt. 7 e 12).
Opina il Tribunale che le previsioni negoziali relative alla decadenza dal beneficio del termine risultano abusive in astratto perché consentono al creditore di avvalersi di una simile decadenza anche a fronte di inadempimenti non idonei, in quanto tali, ad integrare il presupposto dell'insolvenza richiesto dall'art. 1186 c.c. (norma che deve ritenersi applicabile a fronte dell'espunzione dal contratto ex art. 36, co. 1, codice del consumo delle pattuizioni relative, appunto, alla decadenza dal beneficio del termine), così come interpretato dalla prevalente giurisprudenza.
Ciò non di meno, tenuto conto del numero complessivo di rate previste dal piano di rimborso e dell'esposizione debitoria maturata alla data di presentazione della domanda monitoria, la dichiarazione di decadenza della debitrice dal beneficio del termine appare rispettosa dei criteri dettati dall'art. 1186 c.c.
Quanto alla pattuizione degli interessi moratori, ogni valutazione sul punto esula dall'oggetto del giudizio, essendo oggetto di ingiunzione esclusivamente la quota capitale dovuta con riguardo ai contratti azionati.
2.4. In definitiva, l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3994/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data 07.07.2020 e pubblicato il 09.07.2020, va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato esecutivo.
3. Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate in favore della parte opposta come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad € 26.000,00, ridotti in considerazione della parvità della materia e dell'attività svolta, ai sensi dell'art 4 co. 4 del D.M. citato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 3994/2020, iscritta al N.R.G. 26884/2020, proposta da
, così provvede: Parte_4
A) Dichiara la cessata materia del contendere tra l'opponente e la parte opposta e, Parte_2
per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3994/2020 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 07.07.2020 e pubblicato il 09.07.2020;
B) Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma e dichiara Parte_1
esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3994/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data
07.07.2020 e pubblicato il 09.07.2020;
C) Compensa integralmente le spese di lite tra l'opponente e la parte opposta;
Parte_2
D) Condanna al pagamento in favore della parte opposta delle spese del Parte_1
presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 16 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi