Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00822/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01428/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1428 del 2025, proposto da
AR FA, rappresentato e difeso dall'avvocato Lodovico Visone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pollica, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, NZ Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
a- della nota, prot. 9134/2025 del 4/9/2025, a firma del Responsabile U.T.C. del Comune di Pollica, nella parte in cui ha denegato “parzialmente” l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 D.lgs. 42/2004;
b- del parere della NZ A.B.A.P. di Salerno ed Avellino, prot. 9292-P del 23.04.2025, successivamente comunicato, posto a base del provvedimento impugnato sub a), nella parte in cui è stato espresso <in senso contrario, fatta eccezione per le opere residuali consistenti nelle modifiche ai prospetti est, ovest, e nord, (piano terra e primo) e nella maggiore superficie del balcone al piano primo del prospetto ovest>;
c- della nota prot. n° 8767 del 7/10/2019, pervenuta il 29/10/2019 ed acquista al prot. della NZ con il n. 23560-A del 30/10/2019, con la quale il Comune di Pollica ha chiesto il parere della NZ A.B.A.P. di Salerno ed Avellino;
d- della nota prot. n°1592-P del 24/1/2020, NZ A.B.A.P. di Salerno ed Avellino, recante richiesta di integrazioni e chiarimenti;
e- ove e per quanto occorra, della nota di trasmissione del Comune delle integrazioni sub d), prot.8982 del 3/10/2024;
f - ove e per quanto occorra, della nota SABAP-Sa n.135-P del 2/1/2025, recante comunicazione dei motivi ostativi;
g- ove e per quanto occorra, della nota prot. 9141/2025 del 4/9/2025, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Pollica, recante avvio del procedimento per demolizione di opere abusive;
h- di ogni altro atto, connesso, collegato e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della NZ Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa NA SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. Con atto notificato il 9 settembre 2025 e depositato il successivo 15 settembre, il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, il provvedimento del Comune di Pollica in epigrafe indicato, recante diniego parziale dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex artt. 167 e 181 D.lgs. 42/2004, il presupposto parere parzialmente negativo della NZ, nonché gli ulteriori atti pure in epigrafe specificati.
2. A sostegno del gravame il ricorrente ha formulato, a mezzo di sette motivi, plurime censure di violazione di legge (art. 149, 7 co., d.lgs.42/2004 in relazione agli artt. 1 e ss. DPR 31/2017, art. 97 Cost., art. 1, comma 2, L. 241/90, art. 167 D.lgs. 42/2004 in relazione all’art. 146, 3 co., D.lgs. 42/2004, all’art.17 bis e all’art. 2 L.241/90; DPCM 12 dicembre 2005; artt. 146, 167 e 181, D.lgs. 42/04 in relazione agli artt. 7 e 10 bis L. 241/90, incompetenza) e di eccesso di potere (carenza del presupposto, arbitrarietà, straripamento, violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, violazione del principio di tipicità, di leale collaborazione e buon andamento, perplessità, abnormità, illogicità).
3. Con ordinanza n. 412 del 9 ottobre 2025 è stata accolta la domanda cautelare “ ritenuta la sussistenza del periculum connesso all’avvio del procedimento di demolizione delle opere abusive ” disponendo nel contempo incombenti istruttori al fine di acquisire, con onere a carico delle amministrazioni intimate, “ una dettagliata relazione sui fatti di causa alla luce delle censure di parte ricorrente, che andrà corredata di tutta la documentazione necessaria e/o ritenuta utile (ivi inclusa l’istanza ex art. 167 e le note del Comune n. 8767 del 7 ottobre 2019 e n. 8982 del 3 ottobre 2024, unitamente ai relativi allegati) ”.
4. Il Ministero della Cultura e la NZ Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Avellino e Salerno, nel costituirsi in resistenza, hanno dedotto l’infondatezza dell’avverso gravame e adempiuto agli incombenti istruttori disposti dal Collegio.
5. Previo deposito di ulteriore memoria di parte ricorrente, all’udienza pubblica del 29 aprile 2026 la causa è stata introitata in decisione.
6. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta l’illegittimità della procedura seguita dal Comune, che non avrebbe dovuto richiedere il parere della NZ poiché l’istanza riguardava opere (difformità delle aperture esterne e diversa disposizione delle tramezzature interne al piano primo e al piano terra; mancata realizzazione di un lucernaio in copertura) escluse dall’autorizzazione paesaggistica ex punti A.1 e A.2 dell’Allegato A di cui al d.P.R. n.31/2017.
6.1. La censura non può essere accolta.
6.2. In disparte la contraddittorietà della condotta serbata dal ricorrente, che evidentemente si è indotto a formulare l’istanza ex art. 167 sul presupposto della necessità di autorizzazione paesaggistica, salvo poi in sede di ricorso contestare la procedura seguita dal Comune (condotta che si scontra con i canoni che devono improntare - bilateralmente - i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, ovverosia buona fede e collaborazione di cui all’art. 1, comma 2 bis, l.n. 241/1990, oltre che con i generali principi del divieto del venire contra factum proprium , dell'abuso delle posizioni giuridiche e di auto responsabilità del privato) deve osservarsi che, diversamente da quanto sostenuto, l'intervento non è sussumibile nelle voci richiamate, considerato che il punto A.1 dell’Allegato A fa riferimento unicamente a “ opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso ” laddove il progetto, per stessa ammissione del ricorrente, comporta modifiche visibili all'esterno, mentre il punto A.2 prevede che “ non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto ”, tuttavia sempre “ nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti ” presupponendo dunque una coerenza degli interventi sui prospetti con le caratteristiche architettoniche dell’edificio che nel caso di specie non risulta affatto pacifica (considerato che il parere della NZ evidenzia che “ le modifiche apportate sul prospetto Sud, quello più esposto ed intervisibile da strada, con particolare riguardo alle bucature ex novo…costituiscono un detrattore di qualità paesaggistica in quanto le bucature non si inseriscano per composizione e linguaggio nell'architettura del fabbricato, risultando elementi di forte contrasto nel delicato contesto paesaggistico di riferimento, evidenziando un’interruzione disarmonica della continuità muraria ”).
7. Con il secondo motivo il deducente lamenta che la richiesta di integrazioni formulata dalla NZ il 24 gennaio 2020 era priva di base legale (risultando l’istanza corredata dalla relazione paesaggistica illustrativa con tutti gli elaborati di progetto, coerentemente con il disposto del D.p.c.m. 12 dicembre 2005, come attestato dal RUP), nonché pretestuosa e meramente dilatoria, comportando un inutile aggravio del procedimento.
7.1. La doglianza non si presta ad una favorevole delibazione.
7.2. Ad avviso del Collegio non sussistono i presupposti per qualificare come pretestuosa la richiesta di integrazioni atteso che, come emerge dagli atti di causa, proprio su sollecitazione della NZ (che aveva evidenziato talune discordanze tra gli elaborati progettuali originari e lo stato attuale dei luoghi) parte ricorrente ha significativamente ampliato, in sede di riscontro, il novero delle opere da sottoporre a valutazione di compatibilità paesaggistica, includendovi anche le opere di sistemazione esterna.
8. Con il terzo, il quarto e il quinto motivo, che possono congiuntamente trattarsi in ragione dell’intrinseca connessione, la ricorrente deduce la tardività del parere (e più a monte, della stessa comunicazione dei motivi ostativi), considerato che la richiesta di integrazione è pervenuta allorquando erano già decorsi 87 giorni dalla presentazione dell’istanza; il termine residuo, di soli tre giorni (avendo ricominciato a decorrere dal 3 ottobre 2024, data di acquisizione delle integrazioni) deve pertanto ritenersi spirato alla data del 6 ottobre 2024, con conseguente formazione del silenzio assenso, o, in subordine, perdita dell’efficacia vincolante del parere, derivandone in entrambi i casi l’illegittimità del diniego comunale.
8.1. Le doglianze sono fondate nei sensi di seguito precisati, conducendo all’accoglimento del gravame con assorbimento delle ulteriori censure.
8.2. Sebbene, stanti le peculiarità del caso di specie, può dubitarsi dell’applicabilità del consolidato orientamento della Sezione in ordine all’effetto meramente sospensivo della richiesta di integrazioni (atteso che, come sopra sottolineato, le integrazioni prodotte hanno avuto l’effetto di ampliare notevolmente il novero delle opere da sottoporre a verifica di compatibilità, configurandosi nella sostanza come nuova istanza) va sottolineato che, pur individuando il dies a quo nella data di ricezione delle integrazioni (4 ottobre 2024), il termine di 90 giorni legislativamente previsto risultava ampiamente elasso alla data di adozione del parere della NZ (23 aprile 2025) anche al netto della sospensione correlata al preavviso di diniego (pure ove estensivamente calcolata a far data dall’adozione della comunicazione dei motivi ostativi, il 2 gennaio 2025, sino al decorso di dieci giorni dalla notifica della stessa da parte del Comune, avvenuta il 20 febbraio 2025).
6.3. L’acclarata tardività del parere non determina tuttavia (diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente) il consolidamento per silentium dell’assenso della NZ, quanto piuttosto il più limitato effetto (pure invocato in via subordinata) di far perdere al parere la sua caratteristica vincolatività.
Come di recente osservato dalla giurisprudenza, infatti, “ l’inutile decorrenza del termine perentorio di novanta giorni ex art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/04 determina - anziché la formazione di un atto di assenso tacito - la decadenza dall’esercizio dello specifico potere assegnato dal legislatore e, quindi, dalla possibilità di vincolare l’amministrazione procedente nella decisione finale” il che, tuttavia, non impedisce “all’organo statale di intervenire nel procedimento per fornire il proprio contribuito partecipativo, ponendo in essere un atto non obbligatorio e non vincolante ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2024, n. 3211; 24 febbraio 2026, n. 1498; cfr. anche T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 2 febbraio 2026, n. 200, secondo cui “ nei casi in cui vi sia stato il superamento del termine per l'espressione del parere vincolante, lo stesso perde il suo carattere di vincolatività e deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall'Amministrazione deputata all'adozione dell'atto autorizzatorio finale ”).
Ne discende che l’amministrazione comunale, deputata all'adozione dell'atto finale, avrebbe dovuto autonomamente e motivatamente valutare l’avviso della NZ tardivamente reso anziché limitarsi – come avvenuto nel caso di specie - a recepire acriticamente il parere, sull’erroneo presupposto della sua perdurante natura vincolante (cfr. provvedimento comunale ove laconicamente si afferma “ ritenuto di doversi attenere al parere contrario espresso dalla NZ ”).
7. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva.
Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, rimborso del contributo unificato ove dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RE CA, Presidente
NA SA, Primo Referendario, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| NA SA | RE CA |
IL SEGRETARIO