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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/12/2025, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Paola Galdo all'esito del deposito di note ex art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 9 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 582/24 R.G.
TRA rapp.ta e difesa dall' avv.to Ciro Falanga come in atti Parte_1
- ricorrente –
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Filippo Doni CP_1 in virtù di procura generale alle liti, come in atti
-resistente - FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2024 parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire accertare il proprio CP_1 diritto alla percezione dell'intero importo dell'assegno sociale, a decorrere dalla data della domanda amministrativa e, per l'effetto, condannare l' CP_1 al pagamento a decorrere dalla suddetta data, con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione.
Nello specifico ha esposto: di aver presentato domanda all' in data CP_1
16.01.2023 per il conseguimento dell'assegno sociale essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, allegando alla stessa, tutta la documentazione utile ai fini del riconoscimento della prestazione;
che l' con nota del 28 CP_1 settembre 2023 aveva rideterminato l'importo dell'assegno sociale in € 374,04 (laddove l'intero importo mensile è pari ad € 503,27) con la seguente motivazione “…la sentenza di separazione del Tribunale di Torre Annunziata nr. 488/2001 depositata in cancelleria in data 07.03.2001, ha disposto ha carico del ed a favore di l'assegno mensile Parte_2 Parte_1 di Lire 600.000 a titolo di contributo al mantenimento di moglie e figli, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT”; che avverso tale provvedimento, in data 30/10/2023, la ricorrente inoltrava ricorso al Comitato Provinciale ai sensi dell'art. 46 L. 88/89, chiedendo l'annullamento del CP_1
1 provvedimento senza ottenere alcun riscontro in merito;
deduceva che era in possesso dei requisiti per ricevere per intero la prestazione e che l' aveva CP_1 commesso l'errore di considerare come reddito percepito della ricorrente l'importo che il giudice aveva assegnato alla ricorrente a titolo di mantenimento, osservando che il diritto all' assegno può essere ridotto solo in caso di redditi effettivamente percepiti nel limite reddituale di € 6.542,51 per le persone sole e di € 13.085,02 se coniugate;
che per tanto l CP_1 erroneamente aveva cumulato l'importo dell'assegno di mantenimento al reddito percepito dalla ricorrente, versando in atti a riscontro della mancata liquidazione dell'assegno da parte del coniuge il verbale di pignoramento;
che per tanto nel reddito annuale per l'anno 2023 da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento dell'assegno non andava cumulato l'importo dell'assegno pro quota.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito l' resistendo all'avverso CP_2 ricorso e chiedendone il rigetto.
In particolare, ha rilevato che come risultava dalla sentenza 488/01 del Tribunale Civile di Torre Annunziata era stata disposta a carico del coniuge di parte ricorrente un assegno di mantenimento pari a lire 600.000 (euro 309,90) quale mantenimento per la ex moglie e figlio;
che per tanto l'importo veniva diviso tra i beneficiari generando un importo pro capite di euro 154,93. 3; che tale importo veniva moltiplicato per le dodici mensilità relative per determinare il reddito della sig. ai fini della concessione dell'assegno Pt_1 sociale e che per tanto la liquidazione era corretta, in quanto dall'importo annuo dell'assegno (503,27 x 13 = 6.542,51) era stato detratto il mantenimento ottenendosi in tal modo la somma liquidata € 360,25, cui va aggiunta la maggiorazione sociale
In data odierna, la causa viene decisa con la redazione ed il deposito telematico della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito enunciate.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6°, della L. 335/95, i requisiti per poter beneficiare dell'assegno sociale sono i seguenti:
- la cittadinanza italiana;
- la residenza in Italia;
- il compimento del 67° anno di età;
- il non superamento di limiti reddituali previsti dalla legge (tenuto conto anche di quelli dell'eventuale coniuge).
Invero, l'assegno sociale, oggetto della pretesa attorea, è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini, italiani o stranieri (alle
2 condizioni di legge), che si trovino in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge e che dal 1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale. Ebbene, nel caso di specie, pacifico il requisito anagrafico, sussiste il requisito reddituale;
invero, dalla documentazione allegata agli atti emerge che la ricorrente per l'anno 2023 era titolare di un'unica fonte di reddito, nella specie rendita catastale del valore complessivo di euro 413,17 (cfr. stralcio delle quote divisionali allegato al ricorso introduttivo); per tanto è provato lo stato di bisogno ed il limite reddituale e, conseguentemente, l'importo va corrisposto senza detrazione alcuna effettuata dall' non sulla base di un reddito CP_1 percepito. Va osservato che pacifica giurisprudenza di legittimità in più riprese ha precisato che ai fini del computo del limite reddituale non è sufficiente la mera titolarità di un reddito ma che quel reddito sia stato percepito dovendosi diversamente avere riguardo al requisito dello stato di bisogno effettivo (cfr. ex plurimis Cass. Sez. L, sentenza n. 6570 del 18/03/2010 in cui occupandosi di un caso in cui un richiedente l'assegno sociale, pur titolare dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, non aveva effettivamente percepito nulla per mancata erogazione dello stesso assegno, ha affermato che non potesse bastare la mera titolarità di un reddito e che non si potesse prescindere dalla sua concreta percezione;
Ord. Sez L. 14513 del 9.7.20 “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica
o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno”; Cass. Sez. Lavoro n. 288 del 13.03.2023) “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021)...”. La Corte di legittimità ha ancora chiarito che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che,
3 simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (n. 21573 del 20/07/2023). Nella specie, tale volontà elusiva non è verosimile, tenuto conto delle circostanze dedotte dall'istante, la quale, a riscontro della mancata percezione dell'importo portato in detrazione dall' sul quantum dell'assegno ha CP_1 prodotto verbale di pignoramento. In presenza dei presupposti di legge va, pertanto, riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale nella misura di euro 503,27 a decorrere dalla domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento dei relativi ratei, oltre agli interessi legali come per legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale nella misura di euro 503,27 dalla domanda e condanna l' al pagamento in favore della stessa dei CP_1 ratei maturati, nella misura di legge, oltre gli interessi legali;
condanna l a pagare in favore di parte ricorrente i compensi di lite, che liquida in CP_1
€ 1.190,00 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
In Torre Annunziata, il 15 dicembre 2025
Il Giudice Paola Galdo
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TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Paola Galdo all'esito del deposito di note ex art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 9 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 582/24 R.G.
TRA rapp.ta e difesa dall' avv.to Ciro Falanga come in atti Parte_1
- ricorrente –
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Filippo Doni CP_1 in virtù di procura generale alle liti, come in atti
-resistente - FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2024 parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire accertare il proprio CP_1 diritto alla percezione dell'intero importo dell'assegno sociale, a decorrere dalla data della domanda amministrativa e, per l'effetto, condannare l' CP_1 al pagamento a decorrere dalla suddetta data, con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione.
Nello specifico ha esposto: di aver presentato domanda all' in data CP_1
16.01.2023 per il conseguimento dell'assegno sociale essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, allegando alla stessa, tutta la documentazione utile ai fini del riconoscimento della prestazione;
che l' con nota del 28 CP_1 settembre 2023 aveva rideterminato l'importo dell'assegno sociale in € 374,04 (laddove l'intero importo mensile è pari ad € 503,27) con la seguente motivazione “…la sentenza di separazione del Tribunale di Torre Annunziata nr. 488/2001 depositata in cancelleria in data 07.03.2001, ha disposto ha carico del ed a favore di l'assegno mensile Parte_2 Parte_1 di Lire 600.000 a titolo di contributo al mantenimento di moglie e figli, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT”; che avverso tale provvedimento, in data 30/10/2023, la ricorrente inoltrava ricorso al Comitato Provinciale ai sensi dell'art. 46 L. 88/89, chiedendo l'annullamento del CP_1
1 provvedimento senza ottenere alcun riscontro in merito;
deduceva che era in possesso dei requisiti per ricevere per intero la prestazione e che l' aveva CP_1 commesso l'errore di considerare come reddito percepito della ricorrente l'importo che il giudice aveva assegnato alla ricorrente a titolo di mantenimento, osservando che il diritto all' assegno può essere ridotto solo in caso di redditi effettivamente percepiti nel limite reddituale di € 6.542,51 per le persone sole e di € 13.085,02 se coniugate;
che per tanto l CP_1 erroneamente aveva cumulato l'importo dell'assegno di mantenimento al reddito percepito dalla ricorrente, versando in atti a riscontro della mancata liquidazione dell'assegno da parte del coniuge il verbale di pignoramento;
che per tanto nel reddito annuale per l'anno 2023 da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento dell'assegno non andava cumulato l'importo dell'assegno pro quota.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito l' resistendo all'avverso CP_2 ricorso e chiedendone il rigetto.
In particolare, ha rilevato che come risultava dalla sentenza 488/01 del Tribunale Civile di Torre Annunziata era stata disposta a carico del coniuge di parte ricorrente un assegno di mantenimento pari a lire 600.000 (euro 309,90) quale mantenimento per la ex moglie e figlio;
che per tanto l'importo veniva diviso tra i beneficiari generando un importo pro capite di euro 154,93. 3; che tale importo veniva moltiplicato per le dodici mensilità relative per determinare il reddito della sig. ai fini della concessione dell'assegno Pt_1 sociale e che per tanto la liquidazione era corretta, in quanto dall'importo annuo dell'assegno (503,27 x 13 = 6.542,51) era stato detratto il mantenimento ottenendosi in tal modo la somma liquidata € 360,25, cui va aggiunta la maggiorazione sociale
In data odierna, la causa viene decisa con la redazione ed il deposito telematico della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito enunciate.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6°, della L. 335/95, i requisiti per poter beneficiare dell'assegno sociale sono i seguenti:
- la cittadinanza italiana;
- la residenza in Italia;
- il compimento del 67° anno di età;
- il non superamento di limiti reddituali previsti dalla legge (tenuto conto anche di quelli dell'eventuale coniuge).
Invero, l'assegno sociale, oggetto della pretesa attorea, è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini, italiani o stranieri (alle
2 condizioni di legge), che si trovino in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge e che dal 1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale. Ebbene, nel caso di specie, pacifico il requisito anagrafico, sussiste il requisito reddituale;
invero, dalla documentazione allegata agli atti emerge che la ricorrente per l'anno 2023 era titolare di un'unica fonte di reddito, nella specie rendita catastale del valore complessivo di euro 413,17 (cfr. stralcio delle quote divisionali allegato al ricorso introduttivo); per tanto è provato lo stato di bisogno ed il limite reddituale e, conseguentemente, l'importo va corrisposto senza detrazione alcuna effettuata dall' non sulla base di un reddito CP_1 percepito. Va osservato che pacifica giurisprudenza di legittimità in più riprese ha precisato che ai fini del computo del limite reddituale non è sufficiente la mera titolarità di un reddito ma che quel reddito sia stato percepito dovendosi diversamente avere riguardo al requisito dello stato di bisogno effettivo (cfr. ex plurimis Cass. Sez. L, sentenza n. 6570 del 18/03/2010 in cui occupandosi di un caso in cui un richiedente l'assegno sociale, pur titolare dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, non aveva effettivamente percepito nulla per mancata erogazione dello stesso assegno, ha affermato che non potesse bastare la mera titolarità di un reddito e che non si potesse prescindere dalla sua concreta percezione;
Ord. Sez L. 14513 del 9.7.20 “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica
o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno”; Cass. Sez. Lavoro n. 288 del 13.03.2023) “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021)...”. La Corte di legittimità ha ancora chiarito che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che,
3 simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (n. 21573 del 20/07/2023). Nella specie, tale volontà elusiva non è verosimile, tenuto conto delle circostanze dedotte dall'istante, la quale, a riscontro della mancata percezione dell'importo portato in detrazione dall' sul quantum dell'assegno ha CP_1 prodotto verbale di pignoramento. In presenza dei presupposti di legge va, pertanto, riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale nella misura di euro 503,27 a decorrere dalla domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento dei relativi ratei, oltre agli interessi legali come per legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale nella misura di euro 503,27 dalla domanda e condanna l' al pagamento in favore della stessa dei CP_1 ratei maturati, nella misura di legge, oltre gli interessi legali;
condanna l a pagare in favore di parte ricorrente i compensi di lite, che liquida in CP_1
€ 1.190,00 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
In Torre Annunziata, il 15 dicembre 2025
Il Giudice Paola Galdo
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