Sentenza 19 settembre 2005
Massime • 1
Il termine per proporre la querela è di tre mesi, e non di novanta giorni, decorrente, ex art. 124, comma primo, cod. pen., dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2005, n. 40274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40274 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 19/09/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 949
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 046574/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE DI TRAPANI;
nei confronti di:
1) IG MI DIEGO, n. il 14/08/1965;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
lette/sentite le conclusioni del P.G.: ann.to c.r.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani ricorre verso la sentenza in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace ha dichiarato n.d.p. nei confronti di GI MI, stante la tardività della querela.
Il ricorso è fondato, posto che il termine di proposizione della querela.
Il ricorso è fondato, posto che il termine di proposizione della querela non è di gg. 90, come assume il giudice, bensì di mesi tre dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato (art. 124, comma 1 c.p.). Di qui la tempestività dell'istanza di punizione in questione, ritualmente proposta il 10 ottobre 2004, a fonte della commissione dell'illecito in data 11/07/2003.
La sentenza impugnata va annullata con rinvio al Giudice di Pace di Trapani per il giudizio.
P.T.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di Pace di Trapani per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2005