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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 3399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3399 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3399/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14665/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 071 2025 90256540 30 000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1992/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti dell' EN delle Entrate-NE (d'ora innanzi ADER) e del Comune di Marano, l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90256540 30 000 notificata in data 26.06.2025, contenente estratto della cartella di pagamento n. 07120190139431861000, emessa su richiesta del Comune di Marano di Napoli - Ufficio Tributi, per il mancato pagamento della complessiva somma di Euro 1.130,65
a titolo di IMU 2013.
A sostegno del proprio ricorso, deduce l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti vantati dall'ente impositore e dall'ADER e rassegna le seguenti conclusioni: «In via principale, in accoglimento del ricorso, dichiarare la intervenuta decadenza dall'azione di riscossione per violazione dei termini di legge e/o per intervenuta prescrizione a reclamare il tributo relativo alla annualità IMU 2013 per violazione del relativo termine di legge;
Il tutto con vittoria di spese e competenze con distrazione in favore del difensore per dichiarazione di fattone anticipo».
Si è costituita in giudizio l'ADER, la quale deduce la propria carenza di legittimazione passiva, nonché
l'inammissibilità, infondatezza ed illegittimità del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «1) In via preliminare, ritenere e dichiarare la carenza di responsabilità e di legittimazione passiva. Preliminarmente, dichiarare la inammissibilità della spiegata opposizione, stante la mancata evocazione in giudizio dell'Ente Impositore in violazione di quanto statuito dalla novella normativa di cui al
D.Lgs 220/2023 del 30/12/2023 che ha introdotto all'art. 14 il comma 6 bis;
• in via subordinata, si chiede che l'Associazione_1 voglia disporre, ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, D.Lgs 546/92 l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori con onere a carico del soggetto ricorrente;
• Sempre in via preliminare, dichiarare la inammissibilità della spiegata opposizione perché tardivamente proposta ed, in ogni caso, per tutte le ragioni meglio rassegnate nel presente scritto difensivo;
• in ogni caso e sempre in via preliminare, dichiarare la improponibilità della spiegata opposizione, per le ragioni meglio rassegnate nel presente scritto difensivo;
• dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Concessionario, alla luce delle doglianze formulate nel ricorso ed unicamente riferibili all'Ente Impositore;
• rigettare, in ogni caso,
l'avversa opposizione in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata;
condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite da determinarsi, in ogni caso, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014; • nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversa, si chiede disporsi la compensazione delle spese di giudizio, atteso il legittimo operare del
Concessionario come provato dalla documentazione depositata in atti».
Con memoria difensiva il ricorrente contesta le avverse difese e ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo depositato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Tanto precisato, la Corte, in ordine alla eccepita prescrizione del diritto, premesso
- che, ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5 «L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte»;
- che a norma dell'art. 155 c.p.c. e art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- che relativamente alle tasse automobilistiche, la norma fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
pertanto, il termine finale spira al 31 dicembre del terzo anno successivo (così Cass. n. 3048/2008);
- che tale termine può essere interrotto dalla rituale e regolare notificazione di un atto impositivo e, in particolare, di un avviso di accertamento (Cass. n. 17769/2015, Cass. n. 13463/2017);
- che, ai sensi dell'art. art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione che decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento;
- che l'allegazione dell'interruzione del termine di prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass. n. 23261/2020).
Tanto premesso, nella fattispecie la prova di tali interruzioni dei termini è stata ritualmente e tempestivamente fornita dall'ADER e il termine di prescrizione, alla data di notifica dell'atto di cui è causa, non era nuovamente decorso.
Il ricorso deve quindi essere rigettato. La condanna alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti della resistente costituita ADER, liquidandole in euro 200,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Napoli, presso la sede della
Corte di giustizia tributaria, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026. Il giudice Tommaso Maglione
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14665/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 071 2025 90256540 30 000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1992/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti dell' EN delle Entrate-NE (d'ora innanzi ADER) e del Comune di Marano, l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90256540 30 000 notificata in data 26.06.2025, contenente estratto della cartella di pagamento n. 07120190139431861000, emessa su richiesta del Comune di Marano di Napoli - Ufficio Tributi, per il mancato pagamento della complessiva somma di Euro 1.130,65
a titolo di IMU 2013.
A sostegno del proprio ricorso, deduce l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti vantati dall'ente impositore e dall'ADER e rassegna le seguenti conclusioni: «In via principale, in accoglimento del ricorso, dichiarare la intervenuta decadenza dall'azione di riscossione per violazione dei termini di legge e/o per intervenuta prescrizione a reclamare il tributo relativo alla annualità IMU 2013 per violazione del relativo termine di legge;
Il tutto con vittoria di spese e competenze con distrazione in favore del difensore per dichiarazione di fattone anticipo».
Si è costituita in giudizio l'ADER, la quale deduce la propria carenza di legittimazione passiva, nonché
l'inammissibilità, infondatezza ed illegittimità del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «1) In via preliminare, ritenere e dichiarare la carenza di responsabilità e di legittimazione passiva. Preliminarmente, dichiarare la inammissibilità della spiegata opposizione, stante la mancata evocazione in giudizio dell'Ente Impositore in violazione di quanto statuito dalla novella normativa di cui al
D.Lgs 220/2023 del 30/12/2023 che ha introdotto all'art. 14 il comma 6 bis;
• in via subordinata, si chiede che l'Associazione_1 voglia disporre, ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, D.Lgs 546/92 l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori con onere a carico del soggetto ricorrente;
• Sempre in via preliminare, dichiarare la inammissibilità della spiegata opposizione perché tardivamente proposta ed, in ogni caso, per tutte le ragioni meglio rassegnate nel presente scritto difensivo;
• in ogni caso e sempre in via preliminare, dichiarare la improponibilità della spiegata opposizione, per le ragioni meglio rassegnate nel presente scritto difensivo;
• dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Concessionario, alla luce delle doglianze formulate nel ricorso ed unicamente riferibili all'Ente Impositore;
• rigettare, in ogni caso,
l'avversa opposizione in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata;
condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite da determinarsi, in ogni caso, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014; • nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversa, si chiede disporsi la compensazione delle spese di giudizio, atteso il legittimo operare del
Concessionario come provato dalla documentazione depositata in atti».
Con memoria difensiva il ricorrente contesta le avverse difese e ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo depositato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Tanto precisato, la Corte, in ordine alla eccepita prescrizione del diritto, premesso
- che, ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5 «L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte»;
- che a norma dell'art. 155 c.p.c. e art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- che relativamente alle tasse automobilistiche, la norma fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
pertanto, il termine finale spira al 31 dicembre del terzo anno successivo (così Cass. n. 3048/2008);
- che tale termine può essere interrotto dalla rituale e regolare notificazione di un atto impositivo e, in particolare, di un avviso di accertamento (Cass. n. 17769/2015, Cass. n. 13463/2017);
- che, ai sensi dell'art. art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione che decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento;
- che l'allegazione dell'interruzione del termine di prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass. n. 23261/2020).
Tanto premesso, nella fattispecie la prova di tali interruzioni dei termini è stata ritualmente e tempestivamente fornita dall'ADER e il termine di prescrizione, alla data di notifica dell'atto di cui è causa, non era nuovamente decorso.
Il ricorso deve quindi essere rigettato. La condanna alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti della resistente costituita ADER, liquidandole in euro 200,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Napoli, presso la sede della
Corte di giustizia tributaria, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026. Il giudice Tommaso Maglione