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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44768/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA n. r.g. 44768/2023
Tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bollate (MI), Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 13, presso lo studio dell'Avv. LOCATELLI LAURA
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Oggi 18 febbraio 2025 ad ore 12.40 innanzi al dott. Viola Nobili, sono comparsi telematicamente:
Per è presente l'Avv. LOCATELLI LAURA Parte_1
Per , nessuno è presente CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori presenti. I procuratori collegati da remoto prestano il consenso allo svolgimento della udienza tramite dispositivi di collegamento da remoto e dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte ricorrente precisa come segue: pagina 1 di 6 Accertate e dichiarare l'inadempimento della sig.ra , residente in [...] 25 rispetto alla scrittura privata sottoscritta e – per l'effetto – Condannare la sig.ra alla CP_1 restituzione della somma pari ad Euro 12.000,00= oltre interessi legali dalla scadenza all'effettivo saldo
o nella diversa somma stabilita e/o accertata dall'adito Giudice in corso di causa.
L'avv. Locatelli si riporta ai propri atti e documenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice dott. Viola Nobili
pagina 2 di 6 N. R.G. 44768/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 44768/2023, promossa con ricorso ex art. 281 decies
c.p.c.
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bollate (MI), Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 13, presso lo studio dell'Avv. LOCATELLI LAURA
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 06.12.23 e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza nel termine assegnato dal Giudice, la signora ha convenuto in Parte_1 giudizio la signora onde sentirla condannare alla restituzione, a titolo di prestito, dell'importo CP_1 di € 12.000,00 oltre interessi legali dalla scadenza all'effettivo saldo.
A fondamento del proprio diritto ha esposto:
- di aver concesso in prestito alla signora la complessiva somma di € 12.000,00 e che, con CP_1 scrittura del 15.02.16 (doc. 1), la convenuta si è obbligata alla restituzione;
- che risulta provata la consegna delle somme concesse in mutuo a mezzo di tre bonifici di € 4.000,00 ciascuno eseguiti negli anni 2015-2016, come da estratti conto e bonifici prodotti sub docc. 2-3;
- di aver sollecitato la restituzione delle somme con e-mail del 23.08.19 (doc. 4) e che detta richiesta, pure reiterata per mezzo del proprio legale (doc. 5), è rimasta priva di riscontro;
- di avere, a far data dal 2019, invitato la controparte -senza alcun esito- ad aderire ad una convenzione di negoziazione assistita (doc. 6-9) prima di promuovere il presente procedimento.
Ha dedotto di avere diritto alla restituzione essendo provate sia la consegna della somma sia il pagina 3 di 6 riconoscimento del debito con promessa di pagamento.
Alla prima udienza, accertata la regolarità della notifica, eseguita presso l'indirizzo di residenza della destinataria -come risulta dal certificato storico in atti- perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. decorsi dieci giorni dalla spedizione dell'avviso avvenuto in data 21.02.24, è stata dichiarata la contumacia della resistente.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Oggetto del presente giudizio è un credito di € 12.000,00 vantato dalla ricorrente nei confronti della signora a titolo di restituzione di una somma presa a mutuo non feneratizio. CP_2
Risulta agli atti la scrittura privata del 15.02.2016 con cui la mutuataria dava atto di avere ricevuto delle somme in prestito -dichiarando di aver ricevuto € 8.000,00 nel dicembre 2015 ed € 4.000,00 nel febbraio
2016- e si obbligava a restituire pertanto la complessiva somma di € 12.000,00 (doc. 1: “Rho, 15 Febbraio
2016 lo sottoscritta llaria nata a [...] il [...] e residente a [...], CP_1 nel pieno delle mie facoltà mentali, dichiaro di aver ricevuto a titolo di prestito, la somma di 12.000,00 euro (dodicimila euro) da Parte_1
La suddetta somma mi è stata così erogata da Parte_1
. 8.000,00 euro (ottomila euro) a Dicembre 2015;
. 4.000,00 euro (quattromila euro) a Febbraio 2016.
Mi impegno a restituire la somma dovuta di 12.000,00 a oppure, in caso di Parte_1
impedimento da parte sua, verserò l'importo alla nipote, CP_3
In caso di decesso prematuro da parte mia, con la presente, dispongo che la somma di 12.000,00 euro
venga corrisposta a (oppure a , con la vendita dei miei beni. Parte_1 CP_3
ln fede llaria CP_1
Alla scrittura sottoscritta da è allegato il documento pure sottoscritto in calce. CP_1
Le sottoscrizioni appaiono tutte conformi tra di loro.
In ogni caso, l'art. 214 c.p.c. nel disciplinare il “Disconoscimento della scrittura privata” stabilisce che
“Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”.
non si è costituita seppur regolarmente convenuta. CP_1
Come si evince, l'accipiens dà atto due volte di aver ricevuto le somme e anche specificando i periodi e gli importi e si assume l'obbligo di restituzione;
tali dichiarazioni consentono di qualificare la stessa sia quale riconoscimento di debito sia quale promessa di pagamento con conseguente applicazione di quanto previsto dall'art. 1988 c.c., ai sensi del quale “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
Sul punto occorre evidenziare che, per consolidato orientamento di legittimità, la ricognizione di debito pagina 4 di 6 e la promessa di pagamento non costituiscono autonoma fonte di obbligazione ma determinano un'astrazione processuale della causa debendi comportante la relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della promessa o il beneficiario della ricognizione di debito è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale (Cass. 28/8/24, n. 23285, che richiama Cass., Sez. U,
16/03/2023, n. 7682; conf. Cass. 25/01/2022, n. 2091; Cass. 20/12/2016, n. 26334).
La promessa di pagamento e la ricognizione di debito hanno, dunque, effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, che è fonte della obbligazione di pagamento dichiarata nella promessa o nella ricognizione (Cass. 03/11/2020, n. 24451): atteso il carattere processuale (e non sostanziale) dell'astrazione insita nella ricognizione, la mera indicazione del rapporto fondamentale da parte del promissario (o beneficiario) non importa rinuncia al vantaggio della dispensa dall'onere della prova (Cass. 14/04/2010, n. 8891).
Parte attrice ha in ogni caso dimostrato di aver consegnato le somme oggetto di mutuo;
con note di udienza depositate il 14.01.25, la ricorrente ha evidenziato e precisato che una parte delle somme è stata consegnata in data antecedente rispetto a quella indicata sulla scrittura privata ed ha prodotto, a tal fine, copia della disposizione di bonifico di € 4.000,00 effettuato in data 09.01.15 (doc. 10).
Con riguardo alla datio, la ricorrente ha provato di aver effettuato, in favore della resistente, i seguenti bonifici:
- € 4.000,00 in data 09.01.2015 (doc. 10);
- € 4.000,00 in data 17.12.2015 (doc. 2);
- € 4.000,00 in data 08.02.2016 (doc. 2).
Risultano provati anche i relativi addebiti su conto corrente.
Risulta pertanto provata la consegna ed anche l'obbligo restitutorio e quindi il contratto di mutuo.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez. Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010).
Parte resistente, non costituendosi in giudizio, non ha offerto una ricostruzione alternativa delle circostanze di fatto allegate da parte ricorrente né ha provato l'estinzione del debito ed è quindi venuta meno al proprio onere probatorio.
Quanto al termine dell'adempimento dell'obbligo restitutorio non esplicitamente indicato nel negozio, deve dirsi che, dal tenore di tutte le clausole presenti nella promessa di pagamento, emerge che l'obbligo decorresse dalla data della dichiarazione stessa che succedeva di quasi un anno al ricevimento della ricezione delle somme. Infatti, nella dichiarazione era disciplinata anche la eventualità della premorte del mutuante o della mutuataria. Parlando di decesso “prematuro” di quest'ultima, stante l'età di 45 anni al momento dell'assunzione dell'obbligo restitutorio, appare chiaro ritenere che il termine fosse inteso come già decorrente ai sensi dell'art. 1183 c.c..
Sono altresì trascorsi quasi 10 anni dalle datio e sono documentate numerose richieste di restituzione.
Risultano, pertanto, provati gli elementi costitutivi della pretesa restitutoria scaturente dal contratto di mutuo e quindi la convenuta va condannata a restituire a la somma CP_1 Parte_1 pagina 5 di 6 di 12.000 euro oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. nella misura indicata in dispositivo secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, attesa la mancata costituzione del convenuto, il rito prescelto e la fase decisionale orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda proposta e per l'effetto condanna al pagamento in favore di CP_1
dell'importo di euro 12.000,00 oltre interessi legali dal Parte_1
06.12.23 al saldo;
- condanna a rimborsare a le spese di CP_1 Parte_1 giudizio che si liquidano nell'importo di euro 264,00 per esborsi e di euro 2.540,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 18 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Viola Nobili
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA n. r.g. 44768/2023
Tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bollate (MI), Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 13, presso lo studio dell'Avv. LOCATELLI LAURA
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Oggi 18 febbraio 2025 ad ore 12.40 innanzi al dott. Viola Nobili, sono comparsi telematicamente:
Per è presente l'Avv. LOCATELLI LAURA Parte_1
Per , nessuno è presente CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori presenti. I procuratori collegati da remoto prestano il consenso allo svolgimento della udienza tramite dispositivi di collegamento da remoto e dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte ricorrente precisa come segue: pagina 1 di 6 Accertate e dichiarare l'inadempimento della sig.ra , residente in [...] 25 rispetto alla scrittura privata sottoscritta e – per l'effetto – Condannare la sig.ra alla CP_1 restituzione della somma pari ad Euro 12.000,00= oltre interessi legali dalla scadenza all'effettivo saldo
o nella diversa somma stabilita e/o accertata dall'adito Giudice in corso di causa.
L'avv. Locatelli si riporta ai propri atti e documenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice dott. Viola Nobili
pagina 2 di 6 N. R.G. 44768/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 44768/2023, promossa con ricorso ex art. 281 decies
c.p.c.
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bollate (MI), Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 13, presso lo studio dell'Avv. LOCATELLI LAURA
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 06.12.23 e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza nel termine assegnato dal Giudice, la signora ha convenuto in Parte_1 giudizio la signora onde sentirla condannare alla restituzione, a titolo di prestito, dell'importo CP_1 di € 12.000,00 oltre interessi legali dalla scadenza all'effettivo saldo.
A fondamento del proprio diritto ha esposto:
- di aver concesso in prestito alla signora la complessiva somma di € 12.000,00 e che, con CP_1 scrittura del 15.02.16 (doc. 1), la convenuta si è obbligata alla restituzione;
- che risulta provata la consegna delle somme concesse in mutuo a mezzo di tre bonifici di € 4.000,00 ciascuno eseguiti negli anni 2015-2016, come da estratti conto e bonifici prodotti sub docc. 2-3;
- di aver sollecitato la restituzione delle somme con e-mail del 23.08.19 (doc. 4) e che detta richiesta, pure reiterata per mezzo del proprio legale (doc. 5), è rimasta priva di riscontro;
- di avere, a far data dal 2019, invitato la controparte -senza alcun esito- ad aderire ad una convenzione di negoziazione assistita (doc. 6-9) prima di promuovere il presente procedimento.
Ha dedotto di avere diritto alla restituzione essendo provate sia la consegna della somma sia il pagina 3 di 6 riconoscimento del debito con promessa di pagamento.
Alla prima udienza, accertata la regolarità della notifica, eseguita presso l'indirizzo di residenza della destinataria -come risulta dal certificato storico in atti- perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. decorsi dieci giorni dalla spedizione dell'avviso avvenuto in data 21.02.24, è stata dichiarata la contumacia della resistente.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Oggetto del presente giudizio è un credito di € 12.000,00 vantato dalla ricorrente nei confronti della signora a titolo di restituzione di una somma presa a mutuo non feneratizio. CP_2
Risulta agli atti la scrittura privata del 15.02.2016 con cui la mutuataria dava atto di avere ricevuto delle somme in prestito -dichiarando di aver ricevuto € 8.000,00 nel dicembre 2015 ed € 4.000,00 nel febbraio
2016- e si obbligava a restituire pertanto la complessiva somma di € 12.000,00 (doc. 1: “Rho, 15 Febbraio
2016 lo sottoscritta llaria nata a [...] il [...] e residente a [...], CP_1 nel pieno delle mie facoltà mentali, dichiaro di aver ricevuto a titolo di prestito, la somma di 12.000,00 euro (dodicimila euro) da Parte_1
La suddetta somma mi è stata così erogata da Parte_1
. 8.000,00 euro (ottomila euro) a Dicembre 2015;
. 4.000,00 euro (quattromila euro) a Febbraio 2016.
Mi impegno a restituire la somma dovuta di 12.000,00 a oppure, in caso di Parte_1
impedimento da parte sua, verserò l'importo alla nipote, CP_3
In caso di decesso prematuro da parte mia, con la presente, dispongo che la somma di 12.000,00 euro
venga corrisposta a (oppure a , con la vendita dei miei beni. Parte_1 CP_3
ln fede llaria CP_1
Alla scrittura sottoscritta da è allegato il documento pure sottoscritto in calce. CP_1
Le sottoscrizioni appaiono tutte conformi tra di loro.
In ogni caso, l'art. 214 c.p.c. nel disciplinare il “Disconoscimento della scrittura privata” stabilisce che
“Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”.
non si è costituita seppur regolarmente convenuta. CP_1
Come si evince, l'accipiens dà atto due volte di aver ricevuto le somme e anche specificando i periodi e gli importi e si assume l'obbligo di restituzione;
tali dichiarazioni consentono di qualificare la stessa sia quale riconoscimento di debito sia quale promessa di pagamento con conseguente applicazione di quanto previsto dall'art. 1988 c.c., ai sensi del quale “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
Sul punto occorre evidenziare che, per consolidato orientamento di legittimità, la ricognizione di debito pagina 4 di 6 e la promessa di pagamento non costituiscono autonoma fonte di obbligazione ma determinano un'astrazione processuale della causa debendi comportante la relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della promessa o il beneficiario della ricognizione di debito è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale (Cass. 28/8/24, n. 23285, che richiama Cass., Sez. U,
16/03/2023, n. 7682; conf. Cass. 25/01/2022, n. 2091; Cass. 20/12/2016, n. 26334).
La promessa di pagamento e la ricognizione di debito hanno, dunque, effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, che è fonte della obbligazione di pagamento dichiarata nella promessa o nella ricognizione (Cass. 03/11/2020, n. 24451): atteso il carattere processuale (e non sostanziale) dell'astrazione insita nella ricognizione, la mera indicazione del rapporto fondamentale da parte del promissario (o beneficiario) non importa rinuncia al vantaggio della dispensa dall'onere della prova (Cass. 14/04/2010, n. 8891).
Parte attrice ha in ogni caso dimostrato di aver consegnato le somme oggetto di mutuo;
con note di udienza depositate il 14.01.25, la ricorrente ha evidenziato e precisato che una parte delle somme è stata consegnata in data antecedente rispetto a quella indicata sulla scrittura privata ed ha prodotto, a tal fine, copia della disposizione di bonifico di € 4.000,00 effettuato in data 09.01.15 (doc. 10).
Con riguardo alla datio, la ricorrente ha provato di aver effettuato, in favore della resistente, i seguenti bonifici:
- € 4.000,00 in data 09.01.2015 (doc. 10);
- € 4.000,00 in data 17.12.2015 (doc. 2);
- € 4.000,00 in data 08.02.2016 (doc. 2).
Risultano provati anche i relativi addebiti su conto corrente.
Risulta pertanto provata la consegna ed anche l'obbligo restitutorio e quindi il contratto di mutuo.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez. Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010).
Parte resistente, non costituendosi in giudizio, non ha offerto una ricostruzione alternativa delle circostanze di fatto allegate da parte ricorrente né ha provato l'estinzione del debito ed è quindi venuta meno al proprio onere probatorio.
Quanto al termine dell'adempimento dell'obbligo restitutorio non esplicitamente indicato nel negozio, deve dirsi che, dal tenore di tutte le clausole presenti nella promessa di pagamento, emerge che l'obbligo decorresse dalla data della dichiarazione stessa che succedeva di quasi un anno al ricevimento della ricezione delle somme. Infatti, nella dichiarazione era disciplinata anche la eventualità della premorte del mutuante o della mutuataria. Parlando di decesso “prematuro” di quest'ultima, stante l'età di 45 anni al momento dell'assunzione dell'obbligo restitutorio, appare chiaro ritenere che il termine fosse inteso come già decorrente ai sensi dell'art. 1183 c.c..
Sono altresì trascorsi quasi 10 anni dalle datio e sono documentate numerose richieste di restituzione.
Risultano, pertanto, provati gli elementi costitutivi della pretesa restitutoria scaturente dal contratto di mutuo e quindi la convenuta va condannata a restituire a la somma CP_1 Parte_1 pagina 5 di 6 di 12.000 euro oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. nella misura indicata in dispositivo secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, attesa la mancata costituzione del convenuto, il rito prescelto e la fase decisionale orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda proposta e per l'effetto condanna al pagamento in favore di CP_1
dell'importo di euro 12.000,00 oltre interessi legali dal Parte_1
06.12.23 al saldo;
- condanna a rimborsare a le spese di CP_1 Parte_1 giudizio che si liquidano nell'importo di euro 264,00 per esborsi e di euro 2.540,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 18 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Viola Nobili
pagina 6 di 6