Sentenza 20 febbraio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/02/2020, n. 6745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6745 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2020 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/10/2019 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
sentire le conclusioni del PG PERLA LORI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, Avv. Giacomo VENTURA, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10 ottobre 2019, il Tribunale del riesame di Caltanissetta confermava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta che applicava a RA GR, indagato per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. (partecipazione all'associazione mafiosa, in particolare all'articolazione territoriale di Gela, clan RI, essendosi messo a disposizione del sodalizio mafioso quale avvocato fiducia di vari sodali partecipi dell'associazione) la misura della custodia cautelare in carcere.
1.1 Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, chiedendone l'annullamento. Al riguardo, deduce, quale primo motivo, che, accertato pacificamente lo status di avvocato dell'indagato, si sarebbe dovuto dimostrare che alla base dei vari contatti e rapporti dello stesso con P.Itr soggetti non vi fosse il rapporto p.ofessiDnale o di riflesso quello amicale, bensì quello sodale, e si sarebbero dovuti indicare elementi concreti atti ad escludere che l'avv. RA non avesse presenziato per prestare la sua consulenza legale in sede extragiudiziale. Il difensore osserva inoltre che notoriamente il penalista che interloquisce con un soggetto pregiudicato presume sempre che costui abbia il telefono sotto controllo, sicchè mantiene sempre un metodo discorsivo ovattato, senza espressi riferimenti a nomi e specificazioni dell'oggetto del dialogo, così come nei colloqui in carcere preferisce ricorrere ad annotazioni scritte;
quanto poi alla intercettazione con CO GI, dalla lettura della trascrizione della stessa emergeva chiaramente che il professionista spiegava al suo amico le modalità con cui svolgeva i colloqui in carcere con determinati detenuti, ma non che quelle modalità fossero preordinate unicamente al colloquio che l'avv. RA avrebbe avuto con RI LV. Infine l'impugnata ordinanza risultava contraddittoria perché erano stati estromessi correttamente dal compendio indiziarlo i rapporti dell'avv. RA con i coindagati VA SE e RI DE dopo che ne erano state annullate le rispettive ordinanze di custodia cautelare, mentre non era stato adottato eguale metodo di valutazione circa la persona di LO LO, per il quale non era stata nemmeno emessa misura cautelare.
1.2 Con un secondo motivo il difensore rileva come all'esito dell'interrogatorio di garanzia era stato accertato che l'avvocato RA aveva avuto un solo colloquio in carcere col suo assistito RI LV, mentre nell'ordinanza di custodia cautelare si era dato per scontato che quei colloqui erano stati innumerevoli, così da attribuire all'indagato l'accusa di messa a disposizione del sodalizio mafioso in quanto avrebbe assicurato la trasmissione all'esterno degli ordini e delle direttive del reggente capo clan detenuto;
osserva, a questo proposito che l'indagato si era rifiutato di tornare in carcere a trovare RI LV persino dopo un messaggio sollecitato in tal senso attraverso un soggetto appena scarcerato. Il difensore conclude affermando che tutti gli altri episodi, ritenuti sintomatici di intraneità dell'avvocato RA al sodalizio, potevano essere interpretati, in via del tutto subordinata, come segni della sua estraneità, e quindi come un contributo occasionale o continuativo alla cosca da parte dell'indagato secondo l'ipotesi di reato di cui agli artt. 110 e 416 bis cod.pen. con ogni conseguenza riflessa sulla impugnata ordinanza, che andava dunque annullata
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Corre infatti l'obbligo di rilevare che la censure mosse dal ricorrente in ordine alla gravità indiziaria muovono dall'errato presupposto che la motivazione addotta dal giudice di merito possa essere sottoposta al sindacato di legittimità dal punto di vista della persuasività e condivisibilità. Così invece non è, atteso che il controllo sulla motivazione esercitabile in questa sede verte soltanto sulla consequenzialità logica della linea argomentativa adottata, per cui non è compito della Corte di cassazione quello di stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né di condividerne la giustificazione, ma soltanto quello di limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, sent. n. 40677 del 7/6/2012, Rv. 253714; Sez. 5, n. 1004/00 del 30/11/1999, Moro, Rv. 215745). Ciò è quanto si riscontra pienamente nella motivazione adottata dal Tribunale del riesame, che non fa altro che dedurre la partecipazione dell'indagato all'associazione mafiosa capeggiata da RI LV da una pluralità di indizi, partendo dalle dichiarazioni di Di EF TO (pagg.18 e seguenti), che parla di RA come inserito nel mercato di vendita di stupefacenti e di armi insieme a LI Rosario, passando poi a descrivere gli incontri tra RA e RI LV (pag.22) avvenuti quando il primo ancora non era difensore del secondo e non vi sarebbe quindi stata alcuna ragione per ricorrere a termini criptici nelle conversazioni, senza indicare né l'oggetto dei dialoghi né il luogo dei loro incontri;
il Tribunale elenca poi le circostanze in cui RA si è messo a disposizione di RI per accompagnarlo all'aeroporto (come facevano prima di lui altri sodali) o ad incontri con mafiosi di altri contesti territoriali, la visita di 3 hf. RA a RI in carcere, in cui le modalità del colloquio (tramite scritti e non a voce) coincidono con quelle descritte da RA nella conversazione intercettata tra TA e CO GI (pag.26,27), la consegna da parte di RA a Di DI di un foglio di giornale che questi avrebbe dovuto portare ad VA SE su incarico di RI ("chistu ciu manna LV", conversazione citata a pag.28 dell'ordinanza impugnata, spiegando a pag.30 la rilevanza dell'articolo giornalistico); descrive poi i rapporti tra RA con LI Santo,-osservando come RI aveva proposto a LI di trattare i suoi affari illeciti direttamente con RA, evidenziandone quindi il ruolo di fiduciario,- e con gli altri sodali (IT, RI GI, LO, SA). A fronte degli indizi elencati dal Tribunale, il ricorrente contrappone una diversa valutazione dei fatti, senza precisare neppure quali sarebbe stato l'oggetto degli incarichi extragiudiziari che RI o gli altri soggetti citati nell'ordinanza avrebbero conferito all'avv. RA e senza considerare che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento de! giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, sent. n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, Terranova, Rv. 237012; si cfr. altresì Sez. U. sent. n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202001).
2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella 4 — determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 alla cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21/01/2020 Il consigl