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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 08/01/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 206/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2983/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Asd Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier Ang.via Vespucci 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1079/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1
e pubblicata il 28/12/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF061200592 2021 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4004/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato, l'ASD Ricorrente_2 e il Sig. Ricorrente_1 hanno impugnato la sentenza di primo grado n. 1079/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di Latina, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:
1. Motivazione apparente della sentenza impugnata
Gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure abbia respinto il ricorso senza esaminare la documentazione prodotta, limitandosi a richiamare precedenti pronunce. Sostengono che, nell'anno 2014, non sia stata superata la soglia di € 250.000,00 prevista dalla L. 398/1991, poiché l'importo di € 31.043,69, relativo all'evento “1° Torneo Città di Latina – Natale con il Basket 2014”, doveva essere escluso dal calcolo ai sensi dell'art. 25 L. 133/1999. A supporto, sono state prodotte relazione dell'evento, rendiconto, fatture, fotografie degli sponsor e delibera di bilancio.
2. Illegittimità della responsabilità solidale del Sig. Ricorrente_1 Secondo gli appellanti, l'Ufficio ha ritenuto il Sig. Ricorrente_1 coobbligato ex art. 38 c.c. unicamente in ragione della carica di rappresentante legale. Richiamano giurisprudenza di legittimità secondo cui la responsabilità solidale non deriva dalla mera titolarità della carica, ma dall'attività concretamente svolta. Non risulta provato che il Ricorrente_1 abbia assunto obbligazioni tributarie;
la sola sottoscrizione della dichiarazione non è sufficiente. Inoltre, per le sanzioni, l'art. 7 D.L. 269/2003 esclude la responsabilità personale per enti dotati di personalità giuridica.
L'Ufficio resiste all'appello, nelle controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di onorari e spese.
Nelle memorie gli appellanti insistono sulle proprie tesi, evidenziando che la documentazione è dettagliata e riferita all'evento, con indicazione delle società sponsor e dei relativi importi. Sostengono che, sottraendo
€31.043,69 dal totale delle fatture (€278.003,32), non si supera la soglia di €250.000. Quanto alla responsabilità del Ricorrente_1, richiamano giurisprudenza (Cass. n. 29481/2021; CTR Molise n. 603/2018) secondo cui la mera firma della dichiarazione non è indice sufficiente di gestione.
Quindi insistono sull'accoglimento dell'appello con vittoria di onorari e spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Sul motivo di appello relativo alla pretesa nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata, seppur concisa, soddisfa i requisiti di cui all'art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n.
546/1992 e all'art. 132 c.p.c., avendo richiamato il contenuto essenziale dell'atto impositivo e la precedente statuizione relativa all'anno 2014, ritenuta dirimente ai fini della decisione. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la motivazione del giudice può essere anche sintetica e può rinviare ad altro provvedimento, purché consenta di individuare l'iter logico-giuridico e non si traduca in una mera clausola di stile (cfr. Cass. civ., sez. trib., n. 12796/2021; Cass. n. 1013/2020).
Nel caso di specie, il riferimento alla sentenza n. 831/2021, con la quale era stato definitivamente accertato il superamento della soglia di cui alla L. 398/1991 per il 2014, fornisce adeguata base logica alla decisione di rigetto.
Non ricorre dunque ipotesi di motivazione apparente, come definita da Cass. S.U. n. 8053/2014, atteso che il giudice di prime cure ha esposto gli elementi posti a fondamento della decisione e le ragioni per cui ha ritenuto di aderire alla ricostruzione dell'Ufficio.
Il motivo deve quindi essere respinto.
2. Sulla dedotta erroneità della ricostruzione dei proventi per l'anno 2014 e sulla mancata esclusione dei contributi asseritamente riferiti a “evento istituzionale”
Anche tale doglianza è infondata.
Gli appellanti sostengono che una parte dei proventi 2014, per l'importo di € 31.043,69, dovesse essere esclusa dal computo della soglia dei € 250.000,00 poiché riferita a un evento istituzionale (“1° Torneo Città di Latina – Natale a Canestro”), ai sensi dell'art. 25 della L. 133/1999. La ricostruzione non è condivisibile.
Secondo consolidata giurisprudenza, l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare di un regime agevolativo grava sul contribuente (ex multis Cass. n. 7080/2021; Cass. n. 15069/2017; Cass. n.
21786/2015).
In particolare, gli enti sportivi dilettantistici devono dimostrare non solo la natura istituzionale dell'evento, ma anche che i proventi siano effettivamente e specificamente riferibili a esso (cfr. Cass. n. 17643/2020).
Nel caso in esame, la documentazione prodotta dagli appellanti (rendiconto, relazione illustrativa, fatture) non consente di collegare con certezza le somme indicate ai presunti contributi “per evento”, né di accertare la natura degli incassi. Come correttamente rilevato dall'Ufficio, le fatture recano descrizioni standard e fanno riferimento a contratti stipulati in data anteriore all'evento, risultando prive di indicazioni che le colleghino univocamente alla manifestazione sportiva.
2.1. Inidoneità della documentazione prodotta
La giurisprudenza richiede che i documenti giustificativi dell'esclusione ex art. 25 L. 133/1999 consentano
“un controllo puntuale e tracciabile dei flussi finanziari” (cfr. Cass. n. 22480/2019).
Nel caso di specie, il rendiconto si limita a indicare “contributi da imprese” senza specificazione delle stesse, né è provata la correlazione tra il totale delle fatture (€ 38.833,00) e l'importo che l'associazione sostiene essere riferito all'evento (€ 31.043,69), con una discrasia che gli appellanti non hanno giustificato.
Ne consegue che i proventi devono correttamente essere considerati attività commerciale ai sensi della L.
398/1991.
2.2. Conferma del superamento della soglia e della decadenza dal regime 398/1991
Esclusa la detraibilità dei proventi contestati, il totale dei ricavi 2014 supera la soglia di € 250.000,00, con conseguente legittima decadenza dal regime L. 398/1991 a far data dall'esercizio successivo (2015).
La giurisprudenza ha chiarito che il superamento della soglia comporta effetto automatico di cessazione del regime forfetario (cfr. Cass. n. 21326/2018; Cass. n. 21111/2016).
Il motivo è quindi respinto.
3. Sulla legittimità dell'accertamento IVA per l'anno 2015
Accertato il superamento della soglia per l'anno 2014, correttamente l'Ufficio ha ritenuto l'associazione assoggettata al regime IVA ordinario nel 2015.
La mancata presentazione della dichiarazione IVA costituisce violazione che legittima il recupero dell'imposta e delle sanzioni, secondo costante giurisprudenza (Cass. n. 25294/2020; Cass. n. 29684/2019).
Gli appellanti non contestano specificamente la ricostruzione numerica operata dall'Ufficio (fatture attive per
€ 164.600,00 e passive per € 17.268,00); si limitano a richiamare la pretesa permanenza nel regime agevolato, che è stata qui definitivamente esclusa. Per cui il motivo deve essere respinto.
4. Sulla responsabilità solidale dell'appellante persona fisica ex art. 38 c.c.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il legale rappresentante di associazioni non riconosciute risponde solidalmente delle obbligazioni assunte dall'ente, comprese quelle di natura tributaria, e tale responsabilità non richiede una prova ulteriore rispetto alla carica ricoperta (cfr. Cass. n. 19982/2019; Cass. n. 3093/2021; Cass. n. 1602/2019).
Nel caso di specie, dagli atti risulta che l'appellante ha rivestito la carica di legale rappresentante sin dal
2011, ha sottoscritto contratti, richieste di contributi, fatture e dichiarazioni fiscali, svolgendo quindi attività negoziale in nome e per conto dell'associazione.
È pertanto corretta l'applicazione dell'art. 38 c.c. anche alle sanzioni amministrative tributarie, come precisato da Cass. n. 16812/2018 e Cass. n. 15991/2017.
Il motivo va respinto.
In sintesi tutti i motivi di appello sono infondati.
La Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata e l'avviso di accertamento n.
TKF061200592/2021; condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.888,00 omnicomprensive.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese liquidate in euro 3.888,00 omnicomprensive.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2983/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Asd Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier Ang.via Vespucci 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1079/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1
e pubblicata il 28/12/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF061200592 2021 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4004/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato, l'ASD Ricorrente_2 e il Sig. Ricorrente_1 hanno impugnato la sentenza di primo grado n. 1079/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di Latina, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:
1. Motivazione apparente della sentenza impugnata
Gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure abbia respinto il ricorso senza esaminare la documentazione prodotta, limitandosi a richiamare precedenti pronunce. Sostengono che, nell'anno 2014, non sia stata superata la soglia di € 250.000,00 prevista dalla L. 398/1991, poiché l'importo di € 31.043,69, relativo all'evento “1° Torneo Città di Latina – Natale con il Basket 2014”, doveva essere escluso dal calcolo ai sensi dell'art. 25 L. 133/1999. A supporto, sono state prodotte relazione dell'evento, rendiconto, fatture, fotografie degli sponsor e delibera di bilancio.
2. Illegittimità della responsabilità solidale del Sig. Ricorrente_1 Secondo gli appellanti, l'Ufficio ha ritenuto il Sig. Ricorrente_1 coobbligato ex art. 38 c.c. unicamente in ragione della carica di rappresentante legale. Richiamano giurisprudenza di legittimità secondo cui la responsabilità solidale non deriva dalla mera titolarità della carica, ma dall'attività concretamente svolta. Non risulta provato che il Ricorrente_1 abbia assunto obbligazioni tributarie;
la sola sottoscrizione della dichiarazione non è sufficiente. Inoltre, per le sanzioni, l'art. 7 D.L. 269/2003 esclude la responsabilità personale per enti dotati di personalità giuridica.
L'Ufficio resiste all'appello, nelle controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di onorari e spese.
Nelle memorie gli appellanti insistono sulle proprie tesi, evidenziando che la documentazione è dettagliata e riferita all'evento, con indicazione delle società sponsor e dei relativi importi. Sostengono che, sottraendo
€31.043,69 dal totale delle fatture (€278.003,32), non si supera la soglia di €250.000. Quanto alla responsabilità del Ricorrente_1, richiamano giurisprudenza (Cass. n. 29481/2021; CTR Molise n. 603/2018) secondo cui la mera firma della dichiarazione non è indice sufficiente di gestione.
Quindi insistono sull'accoglimento dell'appello con vittoria di onorari e spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Sul motivo di appello relativo alla pretesa nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata, seppur concisa, soddisfa i requisiti di cui all'art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n.
546/1992 e all'art. 132 c.p.c., avendo richiamato il contenuto essenziale dell'atto impositivo e la precedente statuizione relativa all'anno 2014, ritenuta dirimente ai fini della decisione. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la motivazione del giudice può essere anche sintetica e può rinviare ad altro provvedimento, purché consenta di individuare l'iter logico-giuridico e non si traduca in una mera clausola di stile (cfr. Cass. civ., sez. trib., n. 12796/2021; Cass. n. 1013/2020).
Nel caso di specie, il riferimento alla sentenza n. 831/2021, con la quale era stato definitivamente accertato il superamento della soglia di cui alla L. 398/1991 per il 2014, fornisce adeguata base logica alla decisione di rigetto.
Non ricorre dunque ipotesi di motivazione apparente, come definita da Cass. S.U. n. 8053/2014, atteso che il giudice di prime cure ha esposto gli elementi posti a fondamento della decisione e le ragioni per cui ha ritenuto di aderire alla ricostruzione dell'Ufficio.
Il motivo deve quindi essere respinto.
2. Sulla dedotta erroneità della ricostruzione dei proventi per l'anno 2014 e sulla mancata esclusione dei contributi asseritamente riferiti a “evento istituzionale”
Anche tale doglianza è infondata.
Gli appellanti sostengono che una parte dei proventi 2014, per l'importo di € 31.043,69, dovesse essere esclusa dal computo della soglia dei € 250.000,00 poiché riferita a un evento istituzionale (“1° Torneo Città di Latina – Natale a Canestro”), ai sensi dell'art. 25 della L. 133/1999. La ricostruzione non è condivisibile.
Secondo consolidata giurisprudenza, l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare di un regime agevolativo grava sul contribuente (ex multis Cass. n. 7080/2021; Cass. n. 15069/2017; Cass. n.
21786/2015).
In particolare, gli enti sportivi dilettantistici devono dimostrare non solo la natura istituzionale dell'evento, ma anche che i proventi siano effettivamente e specificamente riferibili a esso (cfr. Cass. n. 17643/2020).
Nel caso in esame, la documentazione prodotta dagli appellanti (rendiconto, relazione illustrativa, fatture) non consente di collegare con certezza le somme indicate ai presunti contributi “per evento”, né di accertare la natura degli incassi. Come correttamente rilevato dall'Ufficio, le fatture recano descrizioni standard e fanno riferimento a contratti stipulati in data anteriore all'evento, risultando prive di indicazioni che le colleghino univocamente alla manifestazione sportiva.
2.1. Inidoneità della documentazione prodotta
La giurisprudenza richiede che i documenti giustificativi dell'esclusione ex art. 25 L. 133/1999 consentano
“un controllo puntuale e tracciabile dei flussi finanziari” (cfr. Cass. n. 22480/2019).
Nel caso di specie, il rendiconto si limita a indicare “contributi da imprese” senza specificazione delle stesse, né è provata la correlazione tra il totale delle fatture (€ 38.833,00) e l'importo che l'associazione sostiene essere riferito all'evento (€ 31.043,69), con una discrasia che gli appellanti non hanno giustificato.
Ne consegue che i proventi devono correttamente essere considerati attività commerciale ai sensi della L.
398/1991.
2.2. Conferma del superamento della soglia e della decadenza dal regime 398/1991
Esclusa la detraibilità dei proventi contestati, il totale dei ricavi 2014 supera la soglia di € 250.000,00, con conseguente legittima decadenza dal regime L. 398/1991 a far data dall'esercizio successivo (2015).
La giurisprudenza ha chiarito che il superamento della soglia comporta effetto automatico di cessazione del regime forfetario (cfr. Cass. n. 21326/2018; Cass. n. 21111/2016).
Il motivo è quindi respinto.
3. Sulla legittimità dell'accertamento IVA per l'anno 2015
Accertato il superamento della soglia per l'anno 2014, correttamente l'Ufficio ha ritenuto l'associazione assoggettata al regime IVA ordinario nel 2015.
La mancata presentazione della dichiarazione IVA costituisce violazione che legittima il recupero dell'imposta e delle sanzioni, secondo costante giurisprudenza (Cass. n. 25294/2020; Cass. n. 29684/2019).
Gli appellanti non contestano specificamente la ricostruzione numerica operata dall'Ufficio (fatture attive per
€ 164.600,00 e passive per € 17.268,00); si limitano a richiamare la pretesa permanenza nel regime agevolato, che è stata qui definitivamente esclusa. Per cui il motivo deve essere respinto.
4. Sulla responsabilità solidale dell'appellante persona fisica ex art. 38 c.c.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il legale rappresentante di associazioni non riconosciute risponde solidalmente delle obbligazioni assunte dall'ente, comprese quelle di natura tributaria, e tale responsabilità non richiede una prova ulteriore rispetto alla carica ricoperta (cfr. Cass. n. 19982/2019; Cass. n. 3093/2021; Cass. n. 1602/2019).
Nel caso di specie, dagli atti risulta che l'appellante ha rivestito la carica di legale rappresentante sin dal
2011, ha sottoscritto contratti, richieste di contributi, fatture e dichiarazioni fiscali, svolgendo quindi attività negoziale in nome e per conto dell'associazione.
È pertanto corretta l'applicazione dell'art. 38 c.c. anche alle sanzioni amministrative tributarie, come precisato da Cass. n. 16812/2018 e Cass. n. 15991/2017.
Il motivo va respinto.
In sintesi tutti i motivi di appello sono infondati.
La Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata e l'avviso di accertamento n.
TKF061200592/2021; condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.888,00 omnicomprensive.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese liquidate in euro 3.888,00 omnicomprensive.