Art. 3.
I Comuni e le Province che, non rientrando nelle categorie previste dall'art. 2, non riescono a pareggiare il bilancio, possono essere autorizzati con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, a provvedere al ripiano del disavanzo economico mediante l'assunzione di un mutuo ai sensi degli articoli 1 , 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51 .
I Comuni e le Province che, non rientrando nelle categorie previste dall'art. 2, non riescono a pareggiare il bilancio, possono essere autorizzati con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, a provvedere al ripiano del disavanzo economico mediante l'assunzione di un mutuo ai sensi degli articoli 1 , 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51 .