Articolo 19 della Legge 6 febbraio 1948, n. 29
Articolo 18Articolo 20
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13 febbraio 1992
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6 giugno 1993
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21 agosto 1993
Art. 19. (( 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte d'appello o il tribunale ai sensi dell'articolo 7, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 17.
2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati e' data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati gia' proclamati eletti ai sensi dell'articolo 17. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 17, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.
3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale di- vide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti cosi' ottenuti i piu' alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parita' di quoziente il seggio e' attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano piu' seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la piu' alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 17 .
5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e da' immediata notizia alla segreteria del Senato, nonche' alla prefettura o alle prefetture della regione, perche', a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori ))
Entrata in vigore il 21 agosto 1993
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