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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 447/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4396/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Piazza Vanvitelli 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500002644 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500002644 TARSU/TIA
- INGIUNZIONE FIS n. 55871900004545 TARSU/TIA
- SOLL. PAG. n. 55732000004503 TARSU/TIA
- AVV. PAG. SUPPL n. 1104201700001694 TARSU/TIA - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402200005642 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622400003305 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato al Comune di Caserta e a Publiservizi s.r.l., ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 55622500002644, notificata in data
10/10/25, per un importo pari ad € 2.145,97, riguardanti T.A.R.S.U. e I.M.U. ed in proposito fa presente che nell'atto impugnato non si evince né l'immobile né le annualità per le quali viene richiesto il pagamento né nessun altro elemento catastale che possa giustificare la richiesta di pagamento.
Eccepisce quindi carenza di legittimazione da parte dell'agente della riscossione in quanto non è dato sapere a che titolo l'ente creditore abbia autorizzato l'agente della riscossione ad agire in suo nome e per suo conto mancando, agli atti, un qualsiasi documento (ad es. contratto di affidamento) che certifichi la legittimazione ad agire dell'Agente della Riscossione;
omessa notifica degli atti presupposti;
decadenza e prescrizione;
difetto di motivazione e mancata allegazione degli atti presupposti;
violazione di firma da parte del responsabile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 162 della legge 296 del 2006 e 1, comma 87, della legge 549 del 1995.
Con successive memorie depositate in data 5 gennaio 2026 ribadisce la illegittimità del provvedimento impugnato ed in particolare contesta la regolare notifica degli atti come depositati in atti da parte resistente.
La Publiservizi s.r.l., regolarmente costituitasi in giudizio contesta le eccezioni di parte ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.
Il Comune di Caserta ancorché regolarmente adito, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base della documentazione versata in atti risulta che l'avviso di accertamento esecutivo IMU 2017 di
€ 1816 è stato correttamente notificato con raccomandata postale in data 14 marzo 2023; che l' avviso di accertamentoTARSU anno 2012 è stato correttamente notificato con raccomandata postale in data 15 maggio 2018; che l'ngiunzione fiscale di € 588,00 riferita a TARSU annualità 2012 è stata correttamente notificata per poste in data 12 febbraio 2020. Relativamente poi all'eccezione di mancato deposito degli originali delle notifiche, si osserva che il deposito in giudizio della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, munito di attestazione di conformità all'originale ad opera dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.L. n. 669 del 1996, convertito con modificazione dalla legge n. 30 del 1997, è sufficiente a dimostrare l'avvenuta notificazione degli atti impositivi presupposti all'intimazione, oggetto di impugnazione.
Non risulta che detti provvedimenti siano stati impugnati nei prescritti termini di legge e quindi ampiamente infondate risultano le eccezioni di decadenza e di prescrizione dei crediti pretesi, ai sensi dell'art 2948, n.4 del codice civile. Invero i menzionati provvedimenti sono divenuti inoppugnabili per mancata proposizione di tempestivo ricorso nei termini di legge e ciò in applicazione del consolidato principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 23397/2016 in base al quale “la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito” (in termini, Cass. n. 11800 del 2018)” (Cass. Ord. n. 1901/2020) con l'ulteriore conseguenza che possono essere presi in esame soltanto le eccezioni riferite all' l'intimazione di pagamento n.
55622500002644, oggerro della presente impugnativa.
Al riguardo destituita di fondamento risulta anche l'eccezione di difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento n. 55622500002644, atteso che lo stesso fa puntuale riferimento alla menzionata ingiunzione fiscale riferita a TARSU annualità 2012 e all'avviso di accertamento esecutivo IMU 2017, atti presupposti del provvedimento impugnato che, come dimostrato, risultano essere nella legale disponibilità del ricorrente e comunque contiene le specifiche indicazioni riguardanti il credito preteso, l'ente creditore e tutte le informazioni che hanno consentito al ricorrente il completo esercizio del proprio diritto di difesa.
Relativamente all'eccezione di carenza di legittimazione da parte dell'agente della riscossione la Publiservizi
s.r.l. ha depositato in atti copia del contratto di concessione dei tributi tra il Comune di Caserta e la costituenda concessionaria, dal quale risulta esistente il potere di emissione degli atti impositivi finalizzati alla riscossione ordinaria e coattiva dei tributi in questione.
Infondata risulta anche l'eccezione di violazione di firma da parte del responsabile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 162 della legge 296 del 2006 e 1, comma 87, della legge 549 del 1995.
Al riguardo si fa presente che l'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, regola la semplificazione formale degli atti tributari locali, sostituendo la firma autografa con l'indicazione a stampa del responsabile sui documenti prodotti da sistemi informativi automatizzati, specificando che il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché
l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione.
Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi è prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa
è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile. D'altra parte, unitamente alla disciplina richiamata, sovviene l'art. 1 comma 87 della L. 549/95, ai sensi del quale la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel solo caso in cui gli atti siano prodotti con sistemi informativi automatizzati.
Tanto premesso a pag 4 del provvedimento impugnato risulta che "Responsabile del procedimento di emissione del presente atto Dott. Nominativo_1 in qualità di Legale Rappresentante p.t. della Publiservizi S.r.l.. La firma autografa del Responsabile del procedimento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso ai sensi dell'art.3 comma 2 D.lgs 39/93 e dell'art.1 comma 87, Legge 549 del
28/12/1995."
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamente a favore di Publiservizi s.r.l. di € 400,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Caserta in data 26 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico dr AC AT
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4396/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Piazza Vanvitelli 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500002644 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500002644 TARSU/TIA
- INGIUNZIONE FIS n. 55871900004545 TARSU/TIA
- SOLL. PAG. n. 55732000004503 TARSU/TIA
- AVV. PAG. SUPPL n. 1104201700001694 TARSU/TIA - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402200005642 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622400003305 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato al Comune di Caserta e a Publiservizi s.r.l., ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 55622500002644, notificata in data
10/10/25, per un importo pari ad € 2.145,97, riguardanti T.A.R.S.U. e I.M.U. ed in proposito fa presente che nell'atto impugnato non si evince né l'immobile né le annualità per le quali viene richiesto il pagamento né nessun altro elemento catastale che possa giustificare la richiesta di pagamento.
Eccepisce quindi carenza di legittimazione da parte dell'agente della riscossione in quanto non è dato sapere a che titolo l'ente creditore abbia autorizzato l'agente della riscossione ad agire in suo nome e per suo conto mancando, agli atti, un qualsiasi documento (ad es. contratto di affidamento) che certifichi la legittimazione ad agire dell'Agente della Riscossione;
omessa notifica degli atti presupposti;
decadenza e prescrizione;
difetto di motivazione e mancata allegazione degli atti presupposti;
violazione di firma da parte del responsabile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 162 della legge 296 del 2006 e 1, comma 87, della legge 549 del 1995.
Con successive memorie depositate in data 5 gennaio 2026 ribadisce la illegittimità del provvedimento impugnato ed in particolare contesta la regolare notifica degli atti come depositati in atti da parte resistente.
La Publiservizi s.r.l., regolarmente costituitasi in giudizio contesta le eccezioni di parte ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.
Il Comune di Caserta ancorché regolarmente adito, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base della documentazione versata in atti risulta che l'avviso di accertamento esecutivo IMU 2017 di
€ 1816 è stato correttamente notificato con raccomandata postale in data 14 marzo 2023; che l' avviso di accertamentoTARSU anno 2012 è stato correttamente notificato con raccomandata postale in data 15 maggio 2018; che l'ngiunzione fiscale di € 588,00 riferita a TARSU annualità 2012 è stata correttamente notificata per poste in data 12 febbraio 2020. Relativamente poi all'eccezione di mancato deposito degli originali delle notifiche, si osserva che il deposito in giudizio della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, munito di attestazione di conformità all'originale ad opera dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.L. n. 669 del 1996, convertito con modificazione dalla legge n. 30 del 1997, è sufficiente a dimostrare l'avvenuta notificazione degli atti impositivi presupposti all'intimazione, oggetto di impugnazione.
Non risulta che detti provvedimenti siano stati impugnati nei prescritti termini di legge e quindi ampiamente infondate risultano le eccezioni di decadenza e di prescrizione dei crediti pretesi, ai sensi dell'art 2948, n.4 del codice civile. Invero i menzionati provvedimenti sono divenuti inoppugnabili per mancata proposizione di tempestivo ricorso nei termini di legge e ciò in applicazione del consolidato principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 23397/2016 in base al quale “la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito” (in termini, Cass. n. 11800 del 2018)” (Cass. Ord. n. 1901/2020) con l'ulteriore conseguenza che possono essere presi in esame soltanto le eccezioni riferite all' l'intimazione di pagamento n.
55622500002644, oggerro della presente impugnativa.
Al riguardo destituita di fondamento risulta anche l'eccezione di difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento n. 55622500002644, atteso che lo stesso fa puntuale riferimento alla menzionata ingiunzione fiscale riferita a TARSU annualità 2012 e all'avviso di accertamento esecutivo IMU 2017, atti presupposti del provvedimento impugnato che, come dimostrato, risultano essere nella legale disponibilità del ricorrente e comunque contiene le specifiche indicazioni riguardanti il credito preteso, l'ente creditore e tutte le informazioni che hanno consentito al ricorrente il completo esercizio del proprio diritto di difesa.
Relativamente all'eccezione di carenza di legittimazione da parte dell'agente della riscossione la Publiservizi
s.r.l. ha depositato in atti copia del contratto di concessione dei tributi tra il Comune di Caserta e la costituenda concessionaria, dal quale risulta esistente il potere di emissione degli atti impositivi finalizzati alla riscossione ordinaria e coattiva dei tributi in questione.
Infondata risulta anche l'eccezione di violazione di firma da parte del responsabile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 162 della legge 296 del 2006 e 1, comma 87, della legge 549 del 1995.
Al riguardo si fa presente che l'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, regola la semplificazione formale degli atti tributari locali, sostituendo la firma autografa con l'indicazione a stampa del responsabile sui documenti prodotti da sistemi informativi automatizzati, specificando che il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché
l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione.
Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi è prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa
è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile. D'altra parte, unitamente alla disciplina richiamata, sovviene l'art. 1 comma 87 della L. 549/95, ai sensi del quale la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel solo caso in cui gli atti siano prodotti con sistemi informativi automatizzati.
Tanto premesso a pag 4 del provvedimento impugnato risulta che "Responsabile del procedimento di emissione del presente atto Dott. Nominativo_1 in qualità di Legale Rappresentante p.t. della Publiservizi S.r.l.. La firma autografa del Responsabile del procedimento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso ai sensi dell'art.3 comma 2 D.lgs 39/93 e dell'art.1 comma 87, Legge 549 del
28/12/1995."
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamente a favore di Publiservizi s.r.l. di € 400,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Caserta in data 26 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico dr AC AT