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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/12/2025, n. 39394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39394 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MEGBLI AR nato a [...] il [...] AN NN nata a [...] il [...] parti offese nel procedimento a carico di DO NZ nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/04/2025 del GIP TRIBUNALE di Livorno Udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Vignale;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore Cinzia Parasporo che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 39394 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 05/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 aprile 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, all'esito dell'udienza di cui all'art. 410, comma 3, cod. proc. pen., del cui svolgimento è stato dato rituale avviso alle persone offese opponenti, sentiti i difensori delle stesse e i difensori dell'imputato, ha accolto la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero nel procedimento aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno nei confronti di NZ SA, sottoposto ad indagini per violazione dell'art. 589 bis, commi 1, 4, 7 e 8 cod. pen. in danno di NW BL e PA HI. 2. Secondo il G.i.p., le indagini svolte dal PM hanno consentito di accertare che NZ SA, alla guida dell'auto targata GB849EX, tamponò il ciclomotore sul quale viaggiavano BL e HI, così cagionando la morte di BL e lesioni personali gravi a HI. Pur muovendo da queste premesse, il Giudice ha ritenuto che l'esito complessivo delle indagini non consenta di «formulare una ragionevole previsione di condanna». Ha osservato, infatti, che l'incidente si verificò in orario notturno, su una strada priva di illuminazione, interdetta alla circolazione di un ciclomotore 50 cc (come quello a bordo del quale viaggiavano le due vittime), e il ciclomotore non teneva la destra, ma viaggiava al centro della corsia di marcia. Dato atto di questa situazione, il Giudice ha sostenuto che la mancanza di illuminazione della sede stradale non permise al conducente dell'auto di avvistare lo scooter in tempo utile ad evitare l'evento. Il G.i.p. osserva che le indagini non hanno consentito di accertare se l'impianto di illuminazione posteriore del ciclomotore fosse regolarmente funzionante e vi sono indizi in senso contrario. Sostiene che i fari anabbaglianti (regolarmente accesi) non erano sufficienti a garantire un avvistamento tempestivo e non lo era neppure la presenza di catarifrangenti nella parte posteriore del ciclomotore. Il Giudice per le indagini preliminari ha riconosciuto che, al momento del fatto, SA si trovava in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari a 0,87 g/I alla prima prova e a 0,94 g/I alla seconda prova), in violazione dell'art. 186, comma 2, lett. b, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Ha ritenuto, tuttavia, che neppure questo dato obiettivo sarebbe sufficiente a fondare una ragionevole previsione di condanna. Ha sostenuto, infatti, che dalle indagini non sarebbe emersa prova certa dell'incidenza causale di tale condotta colposa sul verificarsi dell'evento, essendo solo verosimile che, se non si fosse trovato in stato di ebbrezza, l'indagato avrebbe potuto avvistare il ciclomotore in tempo utile e sarebbe riuscito ad evitarlo. Ha escluso, infine, che il dubbio sulla 2 concreta evitabilità dell'evento possa essere superato svolgendo indagini ulteriori. 3. Contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari hanno proposto ricorso, per mezzo del difensore e procuratore speciale, Tarek BL e AN IL, padre e madre di NW BL, deceduto nell'incidente. I ricorrenti deducono l'abnormità funzionale del provvedimento impugnato che, pur non essendo estraneo al sistema normativo, ha determinato la stasi del procedimento ed è stato pronunciato ignorando (o, comunque, non valutando adeguatamente) il contenuto delle consulenze tecniche in atti. La difesa dei ricorrenti osserva: - che l'incidente si è verificato a causa del mancato avvistamento dello scooter;
- che l'auto condotta da RI aveva i fari anabbaglianti accesi, sicché «è verosimile» che, pur non facendo uso degli abbaglianti, l'indagato «avesse un campo di visibilità di oltre 50 mt»; - che RI viaggiava a una velocità di 110 km/h, consentita in quel tratto di strada, ma resa eccessiva dalla mancanza di illuminazione;
- che, in ogni caso, tenendo conto della velocità dei due veicoli, il tempo di reazione del conducente fu superiore alla media;
- che, prestando attenzione alla strada e mantenendo una velocità anche di poco inferiore, RI avrebbe potuto evitare l'evento. Secondo il difensore dei ricorrenti: l'uso degli abbaglianti era consentito (e raccomandato) perché nessuno proveniva dall'opposta direzione di marcia;
l'evento poteva essere evitato non solo frenando, ma anche sterzando;
l'avvistamento era possibile a una distanza idonea ad evitare il tamponamento e avvenne in ritardo perché RI si era posto alla guida in una condizione di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di alcolici. Pertanto, l'ordinanza impugnata sarebbe stata pronunciata in assenza dei presupposti di legge e dovrebbe essere annullata. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte ) chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile ) avendo ad oggetto un provvedimento non impugnabile in sede di legittimità ed essendo manifestamente infondata la doglianza secondo la quale si tratterebbe di un provvedimento abnorme. 3 2. Com'è noto, ai sensi dell'art. 410 bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 33, della legge 23 giugno 2017 n.103), contro l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 409 cod. proc. pen. si può proporre reclamo al tribunale in composizione monocratica per i soli motivi di nullità di cui all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen.: dunque, soltanto per violazioni delle regole del contraddittorio stabilite nei commi 3 e 4 di questa disposizione. La riforma ha modificato sul punto la disciplina previgente solo per quanto riguarda l'individuazione del giudice competente a decidere sull'impugnazione che, ai sensi dell'abrogato art. 409, comma 6, cod. proc. pen., era la Corte di cassazione e adesso è il Tribunale in composizione monocratica. I motivi deducibili, però, sono rimasti gli stessi. Anche l'art. 409, comma 6, infatti, in deroga all'art. 606 cod. proc. pen. limitava i motivi di ricorso ai casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen. Fin dall'entrata in vigore del vigente codice di procedura penale, la giurisprudenza di legittimità ha preso atto di questa limitazion deducendone che il provvedimento che dispone l'archiviazione è impugnabile soltanto nei limiti espressamente indicati dalla legge. Con la sentenza n. 24 del 09/06/1995 Rv. 201381, (emessa nella vigenza dell'art. 409, comma 6, cod. proc. pen.) le Sezioni Unite hanno affermato che l'ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto «nei rigorosi limiti» fissati da questa norma e «tali limiti sussistono quale che sia il procedimento a conclusione del quale» questa ordinanza è stata pronunciata. Si è ripetutamente osservato, inoltre, che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione, emesso all'esito dell'udienza camerate, è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, con la conseguenza che «è inammissibile il ricorso proposto per violazione del contraddittorio cd. "sostanziale", con cui si lamenti il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato prospettato ovvero di altro reato, nonché alla necessità di investigazioni suppletive» (Sez. 5, n. 14564 del 07/03/2017, Rv. 269720; Sez. 6, n. 23048 del 04/04/2017, Rv. 270488; Sez. 4, n. 51557 del 16/11/2016, Rv. 268343). Se la nullità del provvedimento conseguente alla mancanza (o apparenza) della motivazione non poteva essere dedotta in sede di legittimità neppure quando la Corte di cassazione era il giudice dell'impugnazione dell'ordinanza di cui all'art. 409 cod. proc. pen., a maggior ragione questa nullità non può essere dedotta sulla base della disciplina processuale vigente, che ha individuato nel tribunale in composizione monocratica il giudice competente a decidere della impugnazione sui provvedimenti di archiviazione. Nel caso di specie, infatti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo violazione di legge non è 4 imposta dall'art. 111, comma 7, Cost., in base al quale tale ricorso è «sempre ammesso», ma soltanto «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale». Opera, dunque, il principio di tassatività delle impugnazioni, sancito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen. in base al quale non possono darsi casi di impugnazione diversi da quelli prescritti dalla legge. Ne consegue che l'ordinanza di archiviazione può essere impugnata di fronte al Tribunale monocratico per dedurre nullità rilevanti ai sensi dell'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., ma non è impugnabile se, come nel caso di specie, ci si duole di vizi di motivazione o di violazioni di legge diverse dalle nullità sopra indicate (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 204002). 3. La scelta legislativa non appare in contrasto con alcun principio costituzionale o convenzionale. Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in più occasioni. È stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui limita il ricorso per cassazione ai soli casi di nullità per difetto del contraddittorio. Si è sottolineato a tal fine - e si tratta di argomentazioni che si attagliano anche alla disposizione di cui all'art. 410 bis cod. proc. pen. - che questa limitazione non determina «alcuna violazione né del diritto di difesa (che sì esplica nei modi e nelle forme stabilite dal legislatore), né dei principi del giusto processo (stante l'intrinseca differenza tra le sentenze e gli altri provvedimenti - tra cui quelli che dispongono l'archiviazione - sforniti di uno specifico valore decisorio diverso da quello "rebus sic stantibus"), né del principio di uguaglianza (in quanto il predetto limite alla facoltà di impugnazione opera nei confronti di tutte le parti processuali)» (Sez. 6, n. 12522 del 24/02/2015, Rv. 262954; Sez. 6, n. 3896 del 26/10/1995, dep. 1996, Rv. 204002). È stata ritenuta manifestamente infondata, inoltre, la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, in relazione agli artt. 10, 11 e 117, comma 1, Cost. con riferimento all'art. 11 della Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, «nella parte in cui non ha modificato la disciplina dell'archiviazione, prevedendo il diritto della persona offesa, sancito nella direttiva citata, di ottenere il riesame della decisione sul non esercizio dell'azione penale». Si è osservato, infatti, che «l'ordinamento interno prevede un equilibrato sistema di controllo in ordine alla decisione del pubblico ministero di non esercitare l'azione penale, che si compendia nel provvedimento motivato che un diverso organo emette a seguito di riesame» (Sez. 4, n. 50067 del 10/10/2017, Rv. 271351). tJ 5 4. I principi sin qui illustrati erano ben noti al difensore delle persone offese ricorrenti che, infatti, ha voluto aggirare le conseguenze derivanti dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione sostenendo l'abnormità dell'ordinanza impugnata. Come noto, l'abnormità costituisce una forma di patologia dell'atto giudiziario priva di riconoscimento testuale in un'esplicita disposizione normativa, ma frutto di elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza. Nel riconoscerla, si è inteso porre rimedio, attraverso l'intervento del giudice di legittimità, agli effetti pregiudizievoli derivanti da provvedimenti non espressamente previsti come impugnabili, ma affetti da tali anomalie genetiche o funzionali, che li rendono difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590, hanno offerto una rigorosa e puntuale delimitazione dell'area dell'abnormità ricorribile per cassazione, riconducendola a un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell'atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge. La sentenza in esame (pag. 9 della motivazione) ha distinto l'abnormità strutturale dall'abnormità funzionale. La prima è riconoscibile in «caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). La seconda è riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo». 5. Nel caso oggetto del presente ricorso non è riscontrabile nessuno dei profili di abnormità così delineati. Disponendo l'archiviazione del procedimento, il Giudice per le indagini preliminari ha esercitato un potere riconosciutogli dalla legge, né può dirsi che il provvedimento sia stato adottato del tutto al di fuori dei casi consentiti. Il Giudice ha ritenuto che gli elementi raccolti nel corso delle indagini non fossero idonei a formulare una ragionevole previsione di condanna e non si può sostenere che abbia operato in carenza di potere concreto solo perché ha motivato tale valutazione in termini non sempre coerenti e non ha esaminato in 6 Il Consigliere tensore dettaglio le argomentazioni sviluppate dalle persone offese opponenti. Di conseguenza non si versa in un caso di abnormità strutturale. Quanto all'abnormità funzionale (dedotta dalla difesa dei ricorrenti), basta osservare che l'impossibilità di proseguire il procedimento è la conseguenza tipica di una ordinanza di archiviazione, non già un effetto anomalo della stessa conseguente alla sua abnormità. A ciò deve aggiungersi che l'ordinanza impugnata, per sua natura, è un provvedimento «a stabilità limitata» che non preclude definitivamente la procedibilità. Ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen., infatti, il giudice può in ogni momento, su richiesta dei PM, disporre la riapertura delle indagini anche in forza di una «diversa valutazione circa la necessità delle stesse investigazioni ritenute in precedenza non indispensabili» (in tal senso: Sez. 6, n. 3896 del 26/10/1995, dep. 1996, Rv. 204002 e, in motivazione, Sez. 3 n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 204002). 6. All'inammissibilità dei motivi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 Il Pres,ident,e
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore Cinzia Parasporo che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 39394 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 05/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 aprile 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, all'esito dell'udienza di cui all'art. 410, comma 3, cod. proc. pen., del cui svolgimento è stato dato rituale avviso alle persone offese opponenti, sentiti i difensori delle stesse e i difensori dell'imputato, ha accolto la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero nel procedimento aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno nei confronti di NZ SA, sottoposto ad indagini per violazione dell'art. 589 bis, commi 1, 4, 7 e 8 cod. pen. in danno di NW BL e PA HI. 2. Secondo il G.i.p., le indagini svolte dal PM hanno consentito di accertare che NZ SA, alla guida dell'auto targata GB849EX, tamponò il ciclomotore sul quale viaggiavano BL e HI, così cagionando la morte di BL e lesioni personali gravi a HI. Pur muovendo da queste premesse, il Giudice ha ritenuto che l'esito complessivo delle indagini non consenta di «formulare una ragionevole previsione di condanna». Ha osservato, infatti, che l'incidente si verificò in orario notturno, su una strada priva di illuminazione, interdetta alla circolazione di un ciclomotore 50 cc (come quello a bordo del quale viaggiavano le due vittime), e il ciclomotore non teneva la destra, ma viaggiava al centro della corsia di marcia. Dato atto di questa situazione, il Giudice ha sostenuto che la mancanza di illuminazione della sede stradale non permise al conducente dell'auto di avvistare lo scooter in tempo utile ad evitare l'evento. Il G.i.p. osserva che le indagini non hanno consentito di accertare se l'impianto di illuminazione posteriore del ciclomotore fosse regolarmente funzionante e vi sono indizi in senso contrario. Sostiene che i fari anabbaglianti (regolarmente accesi) non erano sufficienti a garantire un avvistamento tempestivo e non lo era neppure la presenza di catarifrangenti nella parte posteriore del ciclomotore. Il Giudice per le indagini preliminari ha riconosciuto che, al momento del fatto, SA si trovava in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari a 0,87 g/I alla prima prova e a 0,94 g/I alla seconda prova), in violazione dell'art. 186, comma 2, lett. b, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Ha ritenuto, tuttavia, che neppure questo dato obiettivo sarebbe sufficiente a fondare una ragionevole previsione di condanna. Ha sostenuto, infatti, che dalle indagini non sarebbe emersa prova certa dell'incidenza causale di tale condotta colposa sul verificarsi dell'evento, essendo solo verosimile che, se non si fosse trovato in stato di ebbrezza, l'indagato avrebbe potuto avvistare il ciclomotore in tempo utile e sarebbe riuscito ad evitarlo. Ha escluso, infine, che il dubbio sulla 2 concreta evitabilità dell'evento possa essere superato svolgendo indagini ulteriori. 3. Contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari hanno proposto ricorso, per mezzo del difensore e procuratore speciale, Tarek BL e AN IL, padre e madre di NW BL, deceduto nell'incidente. I ricorrenti deducono l'abnormità funzionale del provvedimento impugnato che, pur non essendo estraneo al sistema normativo, ha determinato la stasi del procedimento ed è stato pronunciato ignorando (o, comunque, non valutando adeguatamente) il contenuto delle consulenze tecniche in atti. La difesa dei ricorrenti osserva: - che l'incidente si è verificato a causa del mancato avvistamento dello scooter;
- che l'auto condotta da RI aveva i fari anabbaglianti accesi, sicché «è verosimile» che, pur non facendo uso degli abbaglianti, l'indagato «avesse un campo di visibilità di oltre 50 mt»; - che RI viaggiava a una velocità di 110 km/h, consentita in quel tratto di strada, ma resa eccessiva dalla mancanza di illuminazione;
- che, in ogni caso, tenendo conto della velocità dei due veicoli, il tempo di reazione del conducente fu superiore alla media;
- che, prestando attenzione alla strada e mantenendo una velocità anche di poco inferiore, RI avrebbe potuto evitare l'evento. Secondo il difensore dei ricorrenti: l'uso degli abbaglianti era consentito (e raccomandato) perché nessuno proveniva dall'opposta direzione di marcia;
l'evento poteva essere evitato non solo frenando, ma anche sterzando;
l'avvistamento era possibile a una distanza idonea ad evitare il tamponamento e avvenne in ritardo perché RI si era posto alla guida in una condizione di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di alcolici. Pertanto, l'ordinanza impugnata sarebbe stata pronunciata in assenza dei presupposti di legge e dovrebbe essere annullata. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte ) chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile ) avendo ad oggetto un provvedimento non impugnabile in sede di legittimità ed essendo manifestamente infondata la doglianza secondo la quale si tratterebbe di un provvedimento abnorme. 3 2. Com'è noto, ai sensi dell'art. 410 bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 33, della legge 23 giugno 2017 n.103), contro l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 409 cod. proc. pen. si può proporre reclamo al tribunale in composizione monocratica per i soli motivi di nullità di cui all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen.: dunque, soltanto per violazioni delle regole del contraddittorio stabilite nei commi 3 e 4 di questa disposizione. La riforma ha modificato sul punto la disciplina previgente solo per quanto riguarda l'individuazione del giudice competente a decidere sull'impugnazione che, ai sensi dell'abrogato art. 409, comma 6, cod. proc. pen., era la Corte di cassazione e adesso è il Tribunale in composizione monocratica. I motivi deducibili, però, sono rimasti gli stessi. Anche l'art. 409, comma 6, infatti, in deroga all'art. 606 cod. proc. pen. limitava i motivi di ricorso ai casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen. Fin dall'entrata in vigore del vigente codice di procedura penale, la giurisprudenza di legittimità ha preso atto di questa limitazion deducendone che il provvedimento che dispone l'archiviazione è impugnabile soltanto nei limiti espressamente indicati dalla legge. Con la sentenza n. 24 del 09/06/1995 Rv. 201381, (emessa nella vigenza dell'art. 409, comma 6, cod. proc. pen.) le Sezioni Unite hanno affermato che l'ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto «nei rigorosi limiti» fissati da questa norma e «tali limiti sussistono quale che sia il procedimento a conclusione del quale» questa ordinanza è stata pronunciata. Si è ripetutamente osservato, inoltre, che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione, emesso all'esito dell'udienza camerate, è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, con la conseguenza che «è inammissibile il ricorso proposto per violazione del contraddittorio cd. "sostanziale", con cui si lamenti il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato prospettato ovvero di altro reato, nonché alla necessità di investigazioni suppletive» (Sez. 5, n. 14564 del 07/03/2017, Rv. 269720; Sez. 6, n. 23048 del 04/04/2017, Rv. 270488; Sez. 4, n. 51557 del 16/11/2016, Rv. 268343). Se la nullità del provvedimento conseguente alla mancanza (o apparenza) della motivazione non poteva essere dedotta in sede di legittimità neppure quando la Corte di cassazione era il giudice dell'impugnazione dell'ordinanza di cui all'art. 409 cod. proc. pen., a maggior ragione questa nullità non può essere dedotta sulla base della disciplina processuale vigente, che ha individuato nel tribunale in composizione monocratica il giudice competente a decidere della impugnazione sui provvedimenti di archiviazione. Nel caso di specie, infatti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo violazione di legge non è 4 imposta dall'art. 111, comma 7, Cost., in base al quale tale ricorso è «sempre ammesso», ma soltanto «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale». Opera, dunque, il principio di tassatività delle impugnazioni, sancito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen. in base al quale non possono darsi casi di impugnazione diversi da quelli prescritti dalla legge. Ne consegue che l'ordinanza di archiviazione può essere impugnata di fronte al Tribunale monocratico per dedurre nullità rilevanti ai sensi dell'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., ma non è impugnabile se, come nel caso di specie, ci si duole di vizi di motivazione o di violazioni di legge diverse dalle nullità sopra indicate (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 204002). 3. La scelta legislativa non appare in contrasto con alcun principio costituzionale o convenzionale. Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in più occasioni. È stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui limita il ricorso per cassazione ai soli casi di nullità per difetto del contraddittorio. Si è sottolineato a tal fine - e si tratta di argomentazioni che si attagliano anche alla disposizione di cui all'art. 410 bis cod. proc. pen. - che questa limitazione non determina «alcuna violazione né del diritto di difesa (che sì esplica nei modi e nelle forme stabilite dal legislatore), né dei principi del giusto processo (stante l'intrinseca differenza tra le sentenze e gli altri provvedimenti - tra cui quelli che dispongono l'archiviazione - sforniti di uno specifico valore decisorio diverso da quello "rebus sic stantibus"), né del principio di uguaglianza (in quanto il predetto limite alla facoltà di impugnazione opera nei confronti di tutte le parti processuali)» (Sez. 6, n. 12522 del 24/02/2015, Rv. 262954; Sez. 6, n. 3896 del 26/10/1995, dep. 1996, Rv. 204002). È stata ritenuta manifestamente infondata, inoltre, la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, in relazione agli artt. 10, 11 e 117, comma 1, Cost. con riferimento all'art. 11 della Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, «nella parte in cui non ha modificato la disciplina dell'archiviazione, prevedendo il diritto della persona offesa, sancito nella direttiva citata, di ottenere il riesame della decisione sul non esercizio dell'azione penale». Si è osservato, infatti, che «l'ordinamento interno prevede un equilibrato sistema di controllo in ordine alla decisione del pubblico ministero di non esercitare l'azione penale, che si compendia nel provvedimento motivato che un diverso organo emette a seguito di riesame» (Sez. 4, n. 50067 del 10/10/2017, Rv. 271351). tJ 5 4. I principi sin qui illustrati erano ben noti al difensore delle persone offese ricorrenti che, infatti, ha voluto aggirare le conseguenze derivanti dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione sostenendo l'abnormità dell'ordinanza impugnata. Come noto, l'abnormità costituisce una forma di patologia dell'atto giudiziario priva di riconoscimento testuale in un'esplicita disposizione normativa, ma frutto di elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza. Nel riconoscerla, si è inteso porre rimedio, attraverso l'intervento del giudice di legittimità, agli effetti pregiudizievoli derivanti da provvedimenti non espressamente previsti come impugnabili, ma affetti da tali anomalie genetiche o funzionali, che li rendono difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590, hanno offerto una rigorosa e puntuale delimitazione dell'area dell'abnormità ricorribile per cassazione, riconducendola a un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell'atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge. La sentenza in esame (pag. 9 della motivazione) ha distinto l'abnormità strutturale dall'abnormità funzionale. La prima è riconoscibile in «caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). La seconda è riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo». 5. Nel caso oggetto del presente ricorso non è riscontrabile nessuno dei profili di abnormità così delineati. Disponendo l'archiviazione del procedimento, il Giudice per le indagini preliminari ha esercitato un potere riconosciutogli dalla legge, né può dirsi che il provvedimento sia stato adottato del tutto al di fuori dei casi consentiti. Il Giudice ha ritenuto che gli elementi raccolti nel corso delle indagini non fossero idonei a formulare una ragionevole previsione di condanna e non si può sostenere che abbia operato in carenza di potere concreto solo perché ha motivato tale valutazione in termini non sempre coerenti e non ha esaminato in 6 Il Consigliere tensore dettaglio le argomentazioni sviluppate dalle persone offese opponenti. Di conseguenza non si versa in un caso di abnormità strutturale. Quanto all'abnormità funzionale (dedotta dalla difesa dei ricorrenti), basta osservare che l'impossibilità di proseguire il procedimento è la conseguenza tipica di una ordinanza di archiviazione, non già un effetto anomalo della stessa conseguente alla sua abnormità. A ciò deve aggiungersi che l'ordinanza impugnata, per sua natura, è un provvedimento «a stabilità limitata» che non preclude definitivamente la procedibilità. Ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen., infatti, il giudice può in ogni momento, su richiesta dei PM, disporre la riapertura delle indagini anche in forza di una «diversa valutazione circa la necessità delle stesse investigazioni ritenute in precedenza non indispensabili» (in tal senso: Sez. 6, n. 3896 del 26/10/1995, dep. 1996, Rv. 204002 e, in motivazione, Sez. 3 n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 204002). 6. All'inammissibilità dei motivi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 Il Pres,ident,e