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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
SA ET, RE
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 401/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia - Via Garessio, 17 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 188/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado IMPERIA sez. 1
e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5030200919-2023 IMPOSTA SOSTIT 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5030200919-2023 IRES-SOCIETA' DI COMODO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5030200919-2023 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Essendo intervenuta conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, le parti chiedono la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese del giudizio ex art. 46, comma 3, D. Lgs. n. 546/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 188 del 18.11.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Imperia accoglieva il ricorso proposto dalla Resistente_1 S.r.l. avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Imperia che, ritenuta l'inesistenza delle oggettive cause di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, rideterminava il reddito d'impresa per il 2017 ex art. 30, co. 3, L. n. 724/94. Compensava le spese.
In particolare, accoglieva l'eccezione di intervenuta decadenza per essere stato notificato l'atto oltre il termine di cui all'art. 43, co. 1, D.P.R. n. 600/73 (31 dicembre successivo al quinto anno di presentazione della dichiarazione dei redditi). Tale termine di scadenza era il 31.12.2023 mentre la notifica è del 22.3.2024.
Richiamava l'art. 37 del D.L. 17.3.2020 n. 18 che prorogava di 85 giorni la scadenza.
Secondo la Sentenza, la proroga riguardava gli accertamenti i cui termini erano scaduti tra l'8.3.2020 e il
20.12.2020.
Proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Imperia, esponendo come la norma riguarda gli accertamenti i cui termini erano ancora pendenti l'8.3.2020 (per gli anni 2016-2017-2018), pertanto l'Ufficio ha notificato l'atto impugnato entro il termine di decadenza.
Espone inoltre come la Società risulta soggetta alla disciplina delle società di comodo
Così concludeva: “Voglia Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria della Liguria, in totale riforma dell'impugnata sentenza, confermare l'operato dell'Ufficio.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva la Resistente_1 Srl esponendo le proprie controdeduzioni e proponendo appello incidentale e i fatti oggettivi e soggettivi per cui la Società non può essere considerata società di comodo.
Così conclude: “Chiede che l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria si compiaccia di rigettare l'appello dell'Ufficio e di:
In via pregiudiziale:
Confermare la sentenza delle Corte di Giustizia di primo grado di Imperia e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dalla potestà impositiva e consequenzialmente confermare la nullità dell'atto per violazione dei termini di decadenza di cui all'art. 43, DPR 600/1973, in presenza di una dichiarazione dei redditi ed IRAP regolarmente presentata nei termini, il cui termine per la notifica dell'accertamento è scaduto il 31 dicembre 2023, mentre l'Avviso di accertamento qui impugnato (n. TL 5030200919/2023) è stato notificato in data 22 marzo 2024, ben oltre tale data di scadenza;
In via principale:
dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento e, di conseguenza, dichiarare la nullità dello stesso per inapplicabilità nel caso di specie della normativa di cui alla disciplina delle cosiddette società di comodo, di cui all'art. 30, L. 23/12/1997, n. 724.
In via subordinata: di statuire la disapplicazione integrale di sanzioni ed interessi, attesa la palese obiettiva incertezza normativa esistente sulla possibilità del contribuente di valutare i termini e le modalità di difesa.
Con vittoria di onorari e spese”.
Per l'udienza del 16.1.2026 entrambe le parti hanno depositato memoria allegando l'accordo conciliativo ex art. 48 D.Lgs. 546/1992 e chiedendo l'estinzione del giudizio a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo intervenuta conciliazione giudiziale n. 500036/2025 dell'11.11.2025 ex art. 48 del D.Lgs. n.
546/1992, si dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
SA ET, RE
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 401/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia - Via Garessio, 17 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 188/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado IMPERIA sez. 1
e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5030200919-2023 IMPOSTA SOSTIT 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5030200919-2023 IRES-SOCIETA' DI COMODO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5030200919-2023 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Essendo intervenuta conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, le parti chiedono la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese del giudizio ex art. 46, comma 3, D. Lgs. n. 546/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 188 del 18.11.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Imperia accoglieva il ricorso proposto dalla Resistente_1 S.r.l. avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Imperia che, ritenuta l'inesistenza delle oggettive cause di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, rideterminava il reddito d'impresa per il 2017 ex art. 30, co. 3, L. n. 724/94. Compensava le spese.
In particolare, accoglieva l'eccezione di intervenuta decadenza per essere stato notificato l'atto oltre il termine di cui all'art. 43, co. 1, D.P.R. n. 600/73 (31 dicembre successivo al quinto anno di presentazione della dichiarazione dei redditi). Tale termine di scadenza era il 31.12.2023 mentre la notifica è del 22.3.2024.
Richiamava l'art. 37 del D.L. 17.3.2020 n. 18 che prorogava di 85 giorni la scadenza.
Secondo la Sentenza, la proroga riguardava gli accertamenti i cui termini erano scaduti tra l'8.3.2020 e il
20.12.2020.
Proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Imperia, esponendo come la norma riguarda gli accertamenti i cui termini erano ancora pendenti l'8.3.2020 (per gli anni 2016-2017-2018), pertanto l'Ufficio ha notificato l'atto impugnato entro il termine di decadenza.
Espone inoltre come la Società risulta soggetta alla disciplina delle società di comodo
Così concludeva: “Voglia Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria della Liguria, in totale riforma dell'impugnata sentenza, confermare l'operato dell'Ufficio.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva la Resistente_1 Srl esponendo le proprie controdeduzioni e proponendo appello incidentale e i fatti oggettivi e soggettivi per cui la Società non può essere considerata società di comodo.
Così conclude: “Chiede che l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria si compiaccia di rigettare l'appello dell'Ufficio e di:
In via pregiudiziale:
Confermare la sentenza delle Corte di Giustizia di primo grado di Imperia e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dalla potestà impositiva e consequenzialmente confermare la nullità dell'atto per violazione dei termini di decadenza di cui all'art. 43, DPR 600/1973, in presenza di una dichiarazione dei redditi ed IRAP regolarmente presentata nei termini, il cui termine per la notifica dell'accertamento è scaduto il 31 dicembre 2023, mentre l'Avviso di accertamento qui impugnato (n. TL 5030200919/2023) è stato notificato in data 22 marzo 2024, ben oltre tale data di scadenza;
In via principale:
dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento e, di conseguenza, dichiarare la nullità dello stesso per inapplicabilità nel caso di specie della normativa di cui alla disciplina delle cosiddette società di comodo, di cui all'art. 30, L. 23/12/1997, n. 724.
In via subordinata: di statuire la disapplicazione integrale di sanzioni ed interessi, attesa la palese obiettiva incertezza normativa esistente sulla possibilità del contribuente di valutare i termini e le modalità di difesa.
Con vittoria di onorari e spese”.
Per l'udienza del 16.1.2026 entrambe le parti hanno depositato memoria allegando l'accordo conciliativo ex art. 48 D.Lgs. 546/1992 e chiedendo l'estinzione del giudizio a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo intervenuta conciliazione giudiziale n. 500036/2025 dell'11.11.2025 ex art. 48 del D.Lgs. n.
546/1992, si dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.