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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO RODOLFO, Presidente
XERRA NICOLO', LA
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2167/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 310/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 2 e pubblicata il 12/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010102163 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1987/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha presentato appello( R.G.A.2167/2024) per la riforma della sentenza n.n.310/2024 pronunciata il 12/1/2024 dalla sezione seconda della Corte di Giustizia tributaria di primo grado con la quale quest'ultima ha respinto il ricorso, proposto dal suddetto contribuente, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n.TD7010102163/2022, emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso suddetto è scaturito da una verifica, eseguita , ai sensi dell'arrt.33 del DPR 60/1973,dalla Guardia di Finanza, che ha appurato la falsità di alcune fatture emesse per acquisto di beni da altro soggetto.
Il ricorrente ha, in primo grado, contestato l'avviso affermando che esso fosse stato basato soltanto su indizio e non su quelle presunzioni gravi, precise e concordanti, necessarie per l'accertamento di redditi e o dei ricavi omessi.
L'Agenzia , a sua volta, sempre in primo grado, ha specificato non solo la legittimità del proprio operato ma aggiunto di avere inoltrato al contribuente invito, notificato il 22/12/2022, al quale il ricorrente (oggi appellante) non aderito;
lo stesso Ricorrente_1 ,in ogni caso, non ha formulato, per come era possibile, istanza di accertamento con adesione.
L'Agenzia , ancora, ha constatato, con l'utilizzazione dell'applicativo spesometro ,la conferma ulteriore di quanto rilevato dai verificatori durante l'esecuzione del controllo;
cioè la falsità di alcune fatture.
L'Agenzia, infine,ha specificato che i verificatori non solo non hanno rivenuto prova tracciabile del pagamento delle fatture, oggetto della controversia presente, ma che l'atra parte , che avrebbe fornito all'attuale appellante beni, ha comunicato di non avere mai avuto con lui rapporti personali ,di non riconoscere le fatture, oggetto della controversia e di non avere mai emesso fatture relative alla vendita di ricambi.
I Giudici di primo grado, basandosi su tale quantità di dati, contestati solo approssimativamente dal Ricorrente_1, hanno rigettato il suo ricorso.
Il contribuente ha, con il presente appello, ha ripetuto le stesse argomentazioni , già esposte in primo grado e in modo particolare ha eccepito la violazione del principio dell'onere della prova , reputando che esso fosse stato a carico dell'Amministrazione finanziaria, che , sua detta, non ha dimostrato la falsità delle fatture.
Tanto premesso, questa Corte, pur ritenendo che per l'art.2697 del c.c ,l'onere della prova sia a carico (onus probandi incubit ei qui dicit non ei qui negat) di chi accusa(ufficio fiscale), non può non rilevare che l'Amministrazione fiscale ha basato la propria pretesa su dati alquanto certi e precisi , contestati , come già sopra detto, da affermazioni generiche e vuote .
I Giudici di primo grado, resisi conto della entità e del contenuto della controversia, hanno , pertanto, giustamente, confermato l'operato dell'Agenzia.
Questa Corte di secondo grado, pertanto, conferma la sentenza di primo grado e rigetta l'appello del Ricorrente_1.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Secondo Grado rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado del giudizio, liquidate in favore di controparte in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO RODOLFO, Presidente
XERRA NICOLO', LA
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2167/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 310/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 2 e pubblicata il 12/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010102163 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1987/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha presentato appello( R.G.A.2167/2024) per la riforma della sentenza n.n.310/2024 pronunciata il 12/1/2024 dalla sezione seconda della Corte di Giustizia tributaria di primo grado con la quale quest'ultima ha respinto il ricorso, proposto dal suddetto contribuente, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n.TD7010102163/2022, emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso suddetto è scaturito da una verifica, eseguita , ai sensi dell'arrt.33 del DPR 60/1973,dalla Guardia di Finanza, che ha appurato la falsità di alcune fatture emesse per acquisto di beni da altro soggetto.
Il ricorrente ha, in primo grado, contestato l'avviso affermando che esso fosse stato basato soltanto su indizio e non su quelle presunzioni gravi, precise e concordanti, necessarie per l'accertamento di redditi e o dei ricavi omessi.
L'Agenzia , a sua volta, sempre in primo grado, ha specificato non solo la legittimità del proprio operato ma aggiunto di avere inoltrato al contribuente invito, notificato il 22/12/2022, al quale il ricorrente (oggi appellante) non aderito;
lo stesso Ricorrente_1 ,in ogni caso, non ha formulato, per come era possibile, istanza di accertamento con adesione.
L'Agenzia , ancora, ha constatato, con l'utilizzazione dell'applicativo spesometro ,la conferma ulteriore di quanto rilevato dai verificatori durante l'esecuzione del controllo;
cioè la falsità di alcune fatture.
L'Agenzia, infine,ha specificato che i verificatori non solo non hanno rivenuto prova tracciabile del pagamento delle fatture, oggetto della controversia presente, ma che l'atra parte , che avrebbe fornito all'attuale appellante beni, ha comunicato di non avere mai avuto con lui rapporti personali ,di non riconoscere le fatture, oggetto della controversia e di non avere mai emesso fatture relative alla vendita di ricambi.
I Giudici di primo grado, basandosi su tale quantità di dati, contestati solo approssimativamente dal Ricorrente_1, hanno rigettato il suo ricorso.
Il contribuente ha, con il presente appello, ha ripetuto le stesse argomentazioni , già esposte in primo grado e in modo particolare ha eccepito la violazione del principio dell'onere della prova , reputando che esso fosse stato a carico dell'Amministrazione finanziaria, che , sua detta, non ha dimostrato la falsità delle fatture.
Tanto premesso, questa Corte, pur ritenendo che per l'art.2697 del c.c ,l'onere della prova sia a carico (onus probandi incubit ei qui dicit non ei qui negat) di chi accusa(ufficio fiscale), non può non rilevare che l'Amministrazione fiscale ha basato la propria pretesa su dati alquanto certi e precisi , contestati , come già sopra detto, da affermazioni generiche e vuote .
I Giudici di primo grado, resisi conto della entità e del contenuto della controversia, hanno , pertanto, giustamente, confermato l'operato dell'Agenzia.
Questa Corte di secondo grado, pertanto, conferma la sentenza di primo grado e rigetta l'appello del Ricorrente_1.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Secondo Grado rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado del giudizio, liquidate in favore di controparte in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge.