TAR Roma, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 5142
TAR
Sentenza 18 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di interesse all'accoglimento del ricorso relativo al Lotto 1

    Le ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità degli atti della gara con riferimento al Lotto 1. Tuttavia, costituisce fatto non contestato che l'eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe l'attribuzione alla parte istante di un punteggio idoneo a renderla potenziale aggiudicataria del solo Lotto 2. Non si ravvisa, pertanto, alcun interesse alla coltivazione anche di questo giudizio relativo al Lotto 1, atteso che il ricorso non consentirebbe, comunque, all'operatore economico di ottenere alcun vantaggio con riferimento allo stesso, difettando del tutto i presupposti della concretezza e attualità dell'interesse ad agire.

  • Rigettato
    Violazione della lex specialis di gara, in particolare dell'art. 12.3 del Disciplinare

    L'interpretazione della lex specialis non convince. L'indicazione 'Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero né a cento' è al singolare e si riferisce all'offerta nel suo complesso. È inserita nella sezione relativa alle istruzioni per la compilazione della busta economica, non in prossimità della disciplina del ribasso sui servizi tecnici. Inoltre, l'interpretazione funzionale è smentita dall'intervento correttivo del D.lgs. n. 209/2024, che all'art. 41, comma 15-bis, prevede espressamente che il restante 35% dell'importo a base di gara 'può' essere assoggettato a ribasso. Il ribasso del 100% sulla quota del 35% è conforme alla normativa e non contrasta con il principio di equo compenso, dato che il 65% dell'importo dei servizi tecnici è a prezzo fisso. L'interpretazione letterale della legge di gara deve essere preferita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 5142
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5142
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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