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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 16/01/2026, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 499/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RA AL, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6051/2025 depositato il 21/08/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 392/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 14/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229001690981000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229001690981000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229001690981000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229001690981000 IVA-ALTRO - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229001690981000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il
08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.392/2025, depositata il 14-3-2025, la Corte di Giustizia di I grado di Benevento aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento indicate in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.
01720229001690981/000, avente ad oggetto le cartelle di pagamento n. 01720110003141485000 e n.01720110012612630000, per l'importo complessivo di € 8.027,28, lamentandone l'omessa notifica e comunque la prescrizione delle pretese tributarie.
La Corte provinciale, dichiarato il difetto di giurisdizione per i crediti non tributari, aveva accolto il ricorso rilevando che l'Ufficio resistente non aveva depositato la prova della notifica delle cartelle e di altri atti interruttivi a cui aveva fatto riferimento nell'atto di costituzione. Aveva compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione l'Agenzia delle Entrate Riscossione depositando la prova della notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato, nonché le istanze di rateizzazione presentate dall'Resistente_1 in data 31-10-2013 e 19-2-2014, atti interruttivi della prescrizione e concludendo per la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
La parte appellata NO IC IO non si era costituita.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è fondato e deve essere accolto. L'Ufficio appellante, con produzione ammissibile ai sensi dell'art.58 co.3 D.L.vo 546/92 nel testo vigente ratione temporis -trattandosi di procedimento iniziato con ricorso notificato prima del 5-1-2024-, ha documentato la rituale notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato, nonché la presentazione -in data 31-10-2013 e 19-2-2014- di istanze di rateizzazione -comprendenti anche quelle cartelle-, atti interruttivi della prescrizione (in proposito si veda tra le tante Sez. 5, Ordinanza n.3414 del
06/02/2024; Rv. 670394 – 01, secondo cui la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti).
La produzione documentale dell'Ufficio non è stata contestata dal ricorrente (appellato in questa sede) rimasto contumace.
Trattandosi di tributi erariali la prescrizione decennale non era maturata all'epoca della notifica dell'atto impugnato (21-2-2023).
In conclusione, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza di primo grado, l'atto impugnato va integralmente confermato.
La produzione solo in appello di documentazione rilevante per la decisione giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie appello e compensa spese doppio grado
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RA AL, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6051/2025 depositato il 21/08/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 392/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 14/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229001690981000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229001690981000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229001690981000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229001690981000 IVA-ALTRO - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229001690981000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il
08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.392/2025, depositata il 14-3-2025, la Corte di Giustizia di I grado di Benevento aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento indicate in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.
01720229001690981/000, avente ad oggetto le cartelle di pagamento n. 01720110003141485000 e n.01720110012612630000, per l'importo complessivo di € 8.027,28, lamentandone l'omessa notifica e comunque la prescrizione delle pretese tributarie.
La Corte provinciale, dichiarato il difetto di giurisdizione per i crediti non tributari, aveva accolto il ricorso rilevando che l'Ufficio resistente non aveva depositato la prova della notifica delle cartelle e di altri atti interruttivi a cui aveva fatto riferimento nell'atto di costituzione. Aveva compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione l'Agenzia delle Entrate Riscossione depositando la prova della notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato, nonché le istanze di rateizzazione presentate dall'Resistente_1 in data 31-10-2013 e 19-2-2014, atti interruttivi della prescrizione e concludendo per la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
La parte appellata NO IC IO non si era costituita.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è fondato e deve essere accolto. L'Ufficio appellante, con produzione ammissibile ai sensi dell'art.58 co.3 D.L.vo 546/92 nel testo vigente ratione temporis -trattandosi di procedimento iniziato con ricorso notificato prima del 5-1-2024-, ha documentato la rituale notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato, nonché la presentazione -in data 31-10-2013 e 19-2-2014- di istanze di rateizzazione -comprendenti anche quelle cartelle-, atti interruttivi della prescrizione (in proposito si veda tra le tante Sez. 5, Ordinanza n.3414 del
06/02/2024; Rv. 670394 – 01, secondo cui la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti).
La produzione documentale dell'Ufficio non è stata contestata dal ricorrente (appellato in questa sede) rimasto contumace.
Trattandosi di tributi erariali la prescrizione decennale non era maturata all'epoca della notifica dell'atto impugnato (21-2-2023).
In conclusione, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza di primo grado, l'atto impugnato va integralmente confermato.
La produzione solo in appello di documentazione rilevante per la decisione giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie appello e compensa spese doppio grado