Articolo 172 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 171Articolo 173
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13 luglio 1980
Art. 172. (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico)

Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
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