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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 29/01/2026, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 385/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3694/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 02820259008482103000 IRPEF-ALTRO 2007
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130001433737000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEGM00338 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEGM00338 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 230/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 01 settembre 2025 all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta (di seguito, per brevità, anche semplicemente "ADE"), all'Agenzia delle Entrate Riscossione
-
(di seguito, per brevità, anche semplicemente "ADER") ed alla Regione Campania, la sig.ra Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n.02820259008482103000, notificata il 26.08.2025 di complessivi
€.4.254,41.
Deduce la ricorrente che L'intimazione ha ad oggetto due distinte pretese creditorie e precisamente:
a) Cartella di pagamento n. 02820130001433737000, notificata il 29/01/2013, relativa a tassa automobilistica per l'anno 2008, per un importo di euro 150,33 (Ente creditore: Regione Campania);
b) Avviso di accertamento n. TEGM00338, notificato il 10/10/2012, relativo ad IRPEF e addizionale regionale
IRPEF per l'anno 2007, per un importo di euro 4.048,30 (ente creditore: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta).
Eccepisce la ricorrente l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per i seguenti motivi:
1) prescrizione del credito relativo alla tassa automobilistica anno 2008;
2) prescrizione del credito relativo all'IRPEF anno 2007;
3) nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti;
4) specificità del termine prescrizionale per la tassa automobilistica;
5) decadenza dell'agenzia delle entrate per la notifica dell'avviso di accertamento IRPEF anno 2007.
Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 05 settembre 2025.
In data 31 ottobre 2025 si costituisce in giudizio l'ADE eccependo il difetto di legittimazione passiva per tutta l'attività posta in essere dall'ADER. Eccepisce altresì la regolare notifica dell'avviso di accertamento ed in ogni caso la notifica di un atto di pignoramento presso terzi avvenuta il 10 luglio 2015 deducendo quindi anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 04 novembre 2025 si costituisce l'ADER eccependo, limitatamente alla prima cartella, il difetto di competenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Caserta in favore della Corte di
Napoli. Eccepisce inoltre il difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di merito della pretesa.
Nel merito deduce l'infondatezza del ricorso sostenendo la regolare notifica delle cartelle di pagamento nonché la notifica in data 02 aprile 2015 dell'intimazione di pagamento n. 02820159004285355-000, atto interruttivo della prescrizione.
Inoltre, ai fini della prescrizione, l'ADER precisa che al computo tradizionale della prescrizione deve essere aggiunto il periodo di sospensione, introdotto dal D.L. 41/2021 (il c.d. Decreto "Sostegni"), convertito con modificazioni dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021, il quale all'art. 4 ha previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 07 gennaio 2026 si costituisce in giudizio la Regione Campania precisando di avere regolarmente notificato in data 03 gennaio 2011 l'avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento n.
02820130001433737000. Eccepisce inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva per tutta l'attività di competenza dell'ADER.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 20 gennaio 2026 la ricorrente deposita memorie illustrative replicando alle eccezioni sollevate dalle controparti. Conclude ribadendo le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.
La causa viene trattata il giorno 28 gennaio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte esamina e rigetta l'eccezione sollevata dall'ADER inerente il difetto di legittimazione di questa Corte in favore della Corte di giustizia di primo grado di Napoli. Sul punto occorre precisare che la ricorrente non ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dalla Regione Campania ma l'intimazione di pagamento emessa dall'ADER peraltro successiva ad una cartella di pagamento emessa sempre dall'Agente della riscossione.
L'eccezione è quindi rigettata.
I primi due motivi del ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto con entrambi i motivi è stata sollevata l'eccezione di prescrizione della pretesa portata dalle cartelle di pagamento.
Occorre osservare che la prima cartella di pagamento avente per oggetto la tassa automobilistica è stata notificata in data 29 gennaio 2013 mentre la seconda cartella di pagamento avente per oggetto l'IRPEF è stata notificata in data 10 ottobre 2012.
Ebbene, anche volendo considerare il periodo di sospensione della prescrizione di mesi 24 introdotto dall'art.4 del D.L. 41/2021 (il c.d. Decreto "Sostegni"), convertito con modificazioni dalla legge n. 69 del 21 maggio
2021, risulta decorso il termine decennale di prescrizione.
Difatti, l'ADER ha sostenuto di aver notificato in data 02 aprile 2015 l'intimazione di pagamento n.02820159004285355-000 allegando la relata di notifica ma non allegando l'intimazione. Pertanto non vi
è alcuna prova che l'atto notificato in data 02 aprile 2015 comprendesse le cartelle di pagamento sottostanti l'intimazione di pagamento n. 0282025900848210300 oggetto del presente processo.
Anche l'ADE nella propria comparsa precisa che in data 10 luglio 2015 sarebbe stato notificato in pignoramento presso terzi che però non risulta depositato in giudizio.
In altri termini né l'ADE né l'ADER hanno fornito prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione.
I primi due motivi del ricorso sono pertanto accolti.
Assorbiti gli altri motivi del ricorso.
Le ragioni dell'accoglimento del ricorso giustificano la compensazione delle spese di lite nei confronti della
Regione Campania.
Nei confronti dell'ADE e dell'ADER le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento. Condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 320,00 oltre accessori di legge, se spettanti con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Spese compensate con la Regione Campania
Così deciso in Caserta all'udienza del giorno 28 gennaio 2026.
Il giudice
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3694/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 02820259008482103000 IRPEF-ALTRO 2007
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130001433737000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEGM00338 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEGM00338 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 230/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 01 settembre 2025 all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta (di seguito, per brevità, anche semplicemente "ADE"), all'Agenzia delle Entrate Riscossione
-
(di seguito, per brevità, anche semplicemente "ADER") ed alla Regione Campania, la sig.ra Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n.02820259008482103000, notificata il 26.08.2025 di complessivi
€.4.254,41.
Deduce la ricorrente che L'intimazione ha ad oggetto due distinte pretese creditorie e precisamente:
a) Cartella di pagamento n. 02820130001433737000, notificata il 29/01/2013, relativa a tassa automobilistica per l'anno 2008, per un importo di euro 150,33 (Ente creditore: Regione Campania);
b) Avviso di accertamento n. TEGM00338, notificato il 10/10/2012, relativo ad IRPEF e addizionale regionale
IRPEF per l'anno 2007, per un importo di euro 4.048,30 (ente creditore: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta).
Eccepisce la ricorrente l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per i seguenti motivi:
1) prescrizione del credito relativo alla tassa automobilistica anno 2008;
2) prescrizione del credito relativo all'IRPEF anno 2007;
3) nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti;
4) specificità del termine prescrizionale per la tassa automobilistica;
5) decadenza dell'agenzia delle entrate per la notifica dell'avviso di accertamento IRPEF anno 2007.
Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 05 settembre 2025.
In data 31 ottobre 2025 si costituisce in giudizio l'ADE eccependo il difetto di legittimazione passiva per tutta l'attività posta in essere dall'ADER. Eccepisce altresì la regolare notifica dell'avviso di accertamento ed in ogni caso la notifica di un atto di pignoramento presso terzi avvenuta il 10 luglio 2015 deducendo quindi anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 04 novembre 2025 si costituisce l'ADER eccependo, limitatamente alla prima cartella, il difetto di competenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Caserta in favore della Corte di
Napoli. Eccepisce inoltre il difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di merito della pretesa.
Nel merito deduce l'infondatezza del ricorso sostenendo la regolare notifica delle cartelle di pagamento nonché la notifica in data 02 aprile 2015 dell'intimazione di pagamento n. 02820159004285355-000, atto interruttivo della prescrizione.
Inoltre, ai fini della prescrizione, l'ADER precisa che al computo tradizionale della prescrizione deve essere aggiunto il periodo di sospensione, introdotto dal D.L. 41/2021 (il c.d. Decreto "Sostegni"), convertito con modificazioni dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021, il quale all'art. 4 ha previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 07 gennaio 2026 si costituisce in giudizio la Regione Campania precisando di avere regolarmente notificato in data 03 gennaio 2011 l'avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento n.
02820130001433737000. Eccepisce inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva per tutta l'attività di competenza dell'ADER.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 20 gennaio 2026 la ricorrente deposita memorie illustrative replicando alle eccezioni sollevate dalle controparti. Conclude ribadendo le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.
La causa viene trattata il giorno 28 gennaio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte esamina e rigetta l'eccezione sollevata dall'ADER inerente il difetto di legittimazione di questa Corte in favore della Corte di giustizia di primo grado di Napoli. Sul punto occorre precisare che la ricorrente non ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dalla Regione Campania ma l'intimazione di pagamento emessa dall'ADER peraltro successiva ad una cartella di pagamento emessa sempre dall'Agente della riscossione.
L'eccezione è quindi rigettata.
I primi due motivi del ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto con entrambi i motivi è stata sollevata l'eccezione di prescrizione della pretesa portata dalle cartelle di pagamento.
Occorre osservare che la prima cartella di pagamento avente per oggetto la tassa automobilistica è stata notificata in data 29 gennaio 2013 mentre la seconda cartella di pagamento avente per oggetto l'IRPEF è stata notificata in data 10 ottobre 2012.
Ebbene, anche volendo considerare il periodo di sospensione della prescrizione di mesi 24 introdotto dall'art.4 del D.L. 41/2021 (il c.d. Decreto "Sostegni"), convertito con modificazioni dalla legge n. 69 del 21 maggio
2021, risulta decorso il termine decennale di prescrizione.
Difatti, l'ADER ha sostenuto di aver notificato in data 02 aprile 2015 l'intimazione di pagamento n.02820159004285355-000 allegando la relata di notifica ma non allegando l'intimazione. Pertanto non vi
è alcuna prova che l'atto notificato in data 02 aprile 2015 comprendesse le cartelle di pagamento sottostanti l'intimazione di pagamento n. 0282025900848210300 oggetto del presente processo.
Anche l'ADE nella propria comparsa precisa che in data 10 luglio 2015 sarebbe stato notificato in pignoramento presso terzi che però non risulta depositato in giudizio.
In altri termini né l'ADE né l'ADER hanno fornito prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione.
I primi due motivi del ricorso sono pertanto accolti.
Assorbiti gli altri motivi del ricorso.
Le ragioni dell'accoglimento del ricorso giustificano la compensazione delle spese di lite nei confronti della
Regione Campania.
Nei confronti dell'ADE e dell'ADER le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento. Condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 320,00 oltre accessori di legge, se spettanti con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Spese compensate con la Regione Campania
Così deciso in Caserta all'udienza del giorno 28 gennaio 2026.
Il giudice