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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 561/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9141/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - Via S. Anna 89128 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202400014818000 TARI 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6886/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Eccepisce la regolarità della notifica del 2019, effettuata con poste private quindi inesistente. insiste e si riporta. Contesta la notifica dell'8 marzo 2023, in quanto attestata una irreperibilità assoluta invece di relativa e la pubblicazione all'albo è avvenuta solo per 1 giorno e non per 8 come previsto dalla legge. chiede la condanna alle spese.
Resistente/Appellato: --
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio, parte ricorrente agisce per l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo di beni mobili registrati autovettura Smart Fortwo tg Targa_1 fascicolo n. 2024/000087632 dell'importo di complessivi € 2392,97, ricevuta per notifica il 3.0.2024 da parte di AdER nell'interesse del
Comune di RC.
Le cartelle sottese al preavviso vengono sotto elencate ai fini dell'individuazione del giudice competente a decidere l'opposizione è «la natura del credito fatto valere»,
1) Cartella n.09420120020093882000 ente che ha emesso il ruolo Comune di Reggio Calabria (Tassa smaltimento rifiuti), anno di riferimento 2007 ,totale debito euro 253,76;
2) Cartella n.0942012002277036300 ente che ha emesso il ruolo Comune di Reggio Calabria (Tassa smaltimento rifiuti), anno di riferimento 2005, totale debito euro 260,34;
3) Cartella n.09420180004544980000 spese processuali ,anno di riferimento 2012 totale debito euro 29,73;
4) Cartella n.09420180014833212000 spese processuali anno di riferimento 2012 totale debito 152,28;
5) Cartella n. 094201890185700 spese processuali anno di riferimento 2013 totale debito 156,17.
A.fondamento dell'azione, eccepisce la intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente impositore - il Comune di Reggio Calabria - a riscuotere la tassa smaltimento rifiuti anni di riferimento 2005-2007 a causa del decorso dei termini di legge, anche per l'omessa notifica di atti interruttivi;
la decadenza per la riscossione dell'ingiunzione di pagamento relativa alla Tassa Rifiuti;
la mancata motivazione della richiesta di pagamento, in quanto la cartella con la richiesta di pagamento TARES non indica gli identificativi catastali dell'immobile occupato, la prescrizione maturata tra la cartella e la prima cartella di intimazione.
A questo proposito, deduce che nell'atto impugnato vengono riportate nel dettaglio del debito, delle cartelle sottese con presunte notifiche come di seguito:
Cartella n.09420120020093882000 ente che ha emesso il ruolo Comune di Reggio Calabria (Tassa smaltimento rifiuti), anno di riferimento 2007 ,totale debito euro 253,76 notificata il 21/09/2012; Cartella
n.0942012002277036300 ente che ha emesso il ruolo Comune di Reggio Calabria (Tassa smaltimento rifiuti), anno di riferimento 2005, totale debito euro 260,34 notificata il 15/11/2012; Cartella
n.09420180004544980000 spese processuali ,anno di riferimento 2012 totale debito euro 29,73; Cartella
n.09420180014833212000 spese processuali anno di riferimento 2012 totale debito 152,28;Cartella n. 094201890185700 spese processuali anno di riferimento 2013 totale debito 156,17.
Si è costituito il Comune di Reggio Calabria che resiste al.ricorso, eccependo carenza di legittimazione passiva quanto alle censure inerenti la carenza di motivazione dell'atto della riscossione;
inammissibilità della doglianza afferente all'omessa notifica degli avvisi di accertamento, carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione comunale e, gradatamente, infondatezza;
Si è costituita anche l'AdER che resiste al ricorso e ne eccepisce la inammissibilità ed infondatezza.
In via preliminare, eccepisce il difetto di giurisdizione dell'On.le Nominativo_1 adita con riferimento alle cartelle n. 09420180004544980000, n. 09420180014833212000 (limitatamente alle somme richieste a titolo di “spese processuali”) e n. 09420180018901857000(limitatamente alle somme richieste a titolo di “spese processuali”), in quanto non afferenti a “tributi".
Deduce che le cartelle di pagamento sottese all'atto opposto sono state regolarmente notificate. Ne derivrebbe l'inammissibilità, per intempestività, di tutte le doglianze ex adverso sollevate attinenti a vizi propri delle stesse, quali le eccezioni di difetto di motivazione delle cartelle afferenti a TARES per mancata indicazione dell'immobile e di intervenuta prescrizione. Tali doglianze erano proponibili solo in sede di tempestivo giudizio di opposizione avverso i titoli in questione, regolarmente notificati e mai impugnati.
Quanto alla prescrizione, oppone che sono stati notificati i seguenti atti:
- Intimazione di pagamento n. 09420179002126890000, notificata il 03.05.2017, relativa alle cartelle n.
09420120020093882000 e n. 09420120022770363000;- Intimazione di pagamento n. 09420199005324238000, del 15.03.2019, relativa alle cartelle nn. 09420120020093882000, 09420120022770363000;- Intimazione di pagamento n. 09420229004626780000, notificata in data 08.03.2023, relativa a tutte le cartelle oggetto di giudizio;
— allegato 10
In ogni caso, i termini di prescrizione sono stati sospesi a causa dell'emergenza COVID-19. Infatti, sia il
Decreto Cura AL (art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020), che il Decreto NI (art. 4 del D.L. n. 41/2021), hanno sospeso tutti i termini di prescrizione e di decadenza dall'8/03/2020 al 31/08/2021, prorogando di 24 mesi i termini di prescrizione e di decadenza della notifica degli avvisi di accertamento e/o dei vari atti di riscossione.
Quanto al difetto di motivazione dell'atto impugnato, il preavviso di fermo notificato contiene, come di prassi, analitica indicazione delle cartelle non pagate, ed è accompagnato da un dettaglio specifico con indicazione della causale del debito, dell'anno di riferimento e dell'importo relativo.
Nella pubblica udienza del 18 settembre 2025 parte ricorrente ha chiesto un termine per verificare la documentazione depositata dalle resistenti.
Nella odierna pubblica udienza parte ricorrente ha argomentato come segue: per quanto riguarda la notifica del 2019, si tratta di una spedizione Indirizzo_1 da ritenersi inesistente in quanto posta privata, non suscettibile di sanatoria;
per quanto riguarda la notifica del 2023, è stata effettuata presso la residenza della contribuente e si attesta la irreperibilità assoluta, mentre doveva essere relativa;
l'affissione riguarda soltanto un giorno presso la casa comunale invece che per otto come previsto.
Insiste e si riporta per il resto.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il ricorso è inammissibile per le pretese aventi natura non tributaria, per le quali si declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, con termini di legge per la riassunzione, decorrenti dalla comunicazione della motivazione della presente sentenza.
Quanto al merito delle pretese tributarie, la notifica della intimazione di pagamento n.
09420199005324238000, del 15.03.2019, relativa alle cartelle nn. 09420120020093882000,
09420120022770363000 è corretta, non potendo dubitarsi dell'effettiva consegna attestata da un corriere privato (Cassazione civile sez. trib., 25/02/2025, n.4863 secondo la quale “in virtù dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 è valida la notifica a mezzo posta di atti impositivi eseguita da operatore postale privato, in possesso della licenza individuale di cui all'art. 5 comma 1 del medesimo d.lgs., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione solo in ipotesi assolutamente residuali” - fattispecie di notifica avvenuta prima del 2017); la parte che invoca la nullità della notifica deve comprovare che il servizio postale privato fosse privo dei necessari requisiti di legittimazione, circostanza neppure invocata nel caso di specie ove la difesa di parte ricorrente si è limitata ad una labiale contestazione a verbale.
Essendo regolare la notifica dell'AVI del 15.03.2019, nessuna delle censure dedotte può trovare accoglimento.
E' bene premettere che la Corte non disconosce l'orientamento (del quale può richiamarsi la sentenza della
Corte di Cassazione nr. 23528 del 2 settembre 2024; o anche la decisione nr. 16743 del 17 giugno 2024) secondo cui "indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione.." della seconda intimazione "la prescrizione eventualmente maturata dalla data di notificazione delle singole cartelle...alla data della prima intimazione"); tuttavia, la più articolata sentenza della Corte di Cassazione nr. 22108 del 5 agosto 2024 ha ribadito che la mancata impugnazione di atti tipici della riscossione (come le cartelle di pagamento, le intimazioni o il preavviso di iscrizione ipotecaria) preclude al contribuente eccepire, con l'impugnazione di successivi atti tipici (come l'iscrizione ipotecaria) una prescrizione del credito già maturata prima della notificazione delle intimazioni non impugnate;
ed ha affermato che "l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione", ribadendo così il "principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5, 22 aprile 2024, n. 10736)".
Si tratta di argomenti che non richiedono, ad avviso di questo giudicante, ulteriori approfondimenti, salvo la precisazione che l'effetto tipico dell'atto di riscossione che si è sin qui descritto è tale da precludere la successiva proposizione di azioni inerenti la fase ad esso anteriore perchè il procedimento è sorretto da norme imperative e di diritto pubblico (ossia "tipiche") attinendo ad interessi non disponibili. Ciò impedisce
- per differenza di presupposti inerenti l'assetto sostanziale del rapporto d'imposta rispetto a quello di una obbligazione di diritto comune - di estendere automaticamente alla procedura di riscossione coattiva tutti i principi propri della regolazione degli omologhi istituti civilistici della prescrizione ordinaria, così che non può trovare accoglimento la prospettazione - che si potrebbe astrattamente ipotizzare - della necessità che la interruzione della prescrizione debba avvenire necessariamente entro i termini di scadenza e non successivamente ad essi. Invero, dato che l'intimazione è suscettibile di incidere esecutivamente sulla sfera giuridica del destinatario (consentendo il mantenimento in essere della pretesa e l'avanzamento della procedura di riscossione) tanto da rendere necessaria e non solo facoltativa la sua impugnazione,quando quest'ultima non avviene, cristallizzandosi tutti gli effetti tipici che ad essa sono riconnessi, si fonda ex novo la decorrenza dei termini di prescrizione (poichè se l'intimazione interviene quando la pretesa è già prescritta, la sua mancata impugnazione impedisce di farne valere il relativo vizio e quindi esso non potrà più essere dedotto successivamente).
Ne deriva che, risultando notificate le intimazioni del 2019 non è possibile più sollevare - nella presente sede di giudizio - vizi inerenti la notifica delle cartelle presupposte (perchè avrebbero dovuto, in tesi, essere sollevati impugnando le intimazioni precedenti nei termini di decadenza); nè risulta, infine, maturata alcuna prescrizione tra la notifica di queste ultime e la notifica della ulteriore intimazione di cui oggi è causa.
Conclusivamente, il ricorso va respinto, con ogni conseguenza sulle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara parzialmente inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che declina in favore del giudice ordinario e lo rigetta nel resto;
condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 200,00 complessive.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9141/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - Via S. Anna 89128 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202400014818000 TARI 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6886/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Eccepisce la regolarità della notifica del 2019, effettuata con poste private quindi inesistente. insiste e si riporta. Contesta la notifica dell'8 marzo 2023, in quanto attestata una irreperibilità assoluta invece di relativa e la pubblicazione all'albo è avvenuta solo per 1 giorno e non per 8 come previsto dalla legge. chiede la condanna alle spese.
Resistente/Appellato: --
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio, parte ricorrente agisce per l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo di beni mobili registrati autovettura Smart Fortwo tg Targa_1 fascicolo n. 2024/000087632 dell'importo di complessivi € 2392,97, ricevuta per notifica il 3.0.2024 da parte di AdER nell'interesse del
Comune di RC.
Le cartelle sottese al preavviso vengono sotto elencate ai fini dell'individuazione del giudice competente a decidere l'opposizione è «la natura del credito fatto valere»,
1) Cartella n.09420120020093882000 ente che ha emesso il ruolo Comune di Reggio Calabria (Tassa smaltimento rifiuti), anno di riferimento 2007 ,totale debito euro 253,76;
2) Cartella n.0942012002277036300 ente che ha emesso il ruolo Comune di Reggio Calabria (Tassa smaltimento rifiuti), anno di riferimento 2005, totale debito euro 260,34;
3) Cartella n.09420180004544980000 spese processuali ,anno di riferimento 2012 totale debito euro 29,73;
4) Cartella n.09420180014833212000 spese processuali anno di riferimento 2012 totale debito 152,28;
5) Cartella n. 094201890185700 spese processuali anno di riferimento 2013 totale debito 156,17.
A.fondamento dell'azione, eccepisce la intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente impositore - il Comune di Reggio Calabria - a riscuotere la tassa smaltimento rifiuti anni di riferimento 2005-2007 a causa del decorso dei termini di legge, anche per l'omessa notifica di atti interruttivi;
la decadenza per la riscossione dell'ingiunzione di pagamento relativa alla Tassa Rifiuti;
la mancata motivazione della richiesta di pagamento, in quanto la cartella con la richiesta di pagamento TARES non indica gli identificativi catastali dell'immobile occupato, la prescrizione maturata tra la cartella e la prima cartella di intimazione.
A questo proposito, deduce che nell'atto impugnato vengono riportate nel dettaglio del debito, delle cartelle sottese con presunte notifiche come di seguito:
Cartella n.09420120020093882000 ente che ha emesso il ruolo Comune di Reggio Calabria (Tassa smaltimento rifiuti), anno di riferimento 2007 ,totale debito euro 253,76 notificata il 21/09/2012; Cartella
n.0942012002277036300 ente che ha emesso il ruolo Comune di Reggio Calabria (Tassa smaltimento rifiuti), anno di riferimento 2005, totale debito euro 260,34 notificata il 15/11/2012; Cartella
n.09420180004544980000 spese processuali ,anno di riferimento 2012 totale debito euro 29,73; Cartella
n.09420180014833212000 spese processuali anno di riferimento 2012 totale debito 152,28;Cartella n. 094201890185700 spese processuali anno di riferimento 2013 totale debito 156,17.
Si è costituito il Comune di Reggio Calabria che resiste al.ricorso, eccependo carenza di legittimazione passiva quanto alle censure inerenti la carenza di motivazione dell'atto della riscossione;
inammissibilità della doglianza afferente all'omessa notifica degli avvisi di accertamento, carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione comunale e, gradatamente, infondatezza;
Si è costituita anche l'AdER che resiste al ricorso e ne eccepisce la inammissibilità ed infondatezza.
In via preliminare, eccepisce il difetto di giurisdizione dell'On.le Nominativo_1 adita con riferimento alle cartelle n. 09420180004544980000, n. 09420180014833212000 (limitatamente alle somme richieste a titolo di “spese processuali”) e n. 09420180018901857000(limitatamente alle somme richieste a titolo di “spese processuali”), in quanto non afferenti a “tributi".
Deduce che le cartelle di pagamento sottese all'atto opposto sono state regolarmente notificate. Ne derivrebbe l'inammissibilità, per intempestività, di tutte le doglianze ex adverso sollevate attinenti a vizi propri delle stesse, quali le eccezioni di difetto di motivazione delle cartelle afferenti a TARES per mancata indicazione dell'immobile e di intervenuta prescrizione. Tali doglianze erano proponibili solo in sede di tempestivo giudizio di opposizione avverso i titoli in questione, regolarmente notificati e mai impugnati.
Quanto alla prescrizione, oppone che sono stati notificati i seguenti atti:
- Intimazione di pagamento n. 09420179002126890000, notificata il 03.05.2017, relativa alle cartelle n.
09420120020093882000 e n. 09420120022770363000;- Intimazione di pagamento n. 09420199005324238000, del 15.03.2019, relativa alle cartelle nn. 09420120020093882000, 09420120022770363000;- Intimazione di pagamento n. 09420229004626780000, notificata in data 08.03.2023, relativa a tutte le cartelle oggetto di giudizio;
— allegato 10
In ogni caso, i termini di prescrizione sono stati sospesi a causa dell'emergenza COVID-19. Infatti, sia il
Decreto Cura AL (art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020), che il Decreto NI (art. 4 del D.L. n. 41/2021), hanno sospeso tutti i termini di prescrizione e di decadenza dall'8/03/2020 al 31/08/2021, prorogando di 24 mesi i termini di prescrizione e di decadenza della notifica degli avvisi di accertamento e/o dei vari atti di riscossione.
Quanto al difetto di motivazione dell'atto impugnato, il preavviso di fermo notificato contiene, come di prassi, analitica indicazione delle cartelle non pagate, ed è accompagnato da un dettaglio specifico con indicazione della causale del debito, dell'anno di riferimento e dell'importo relativo.
Nella pubblica udienza del 18 settembre 2025 parte ricorrente ha chiesto un termine per verificare la documentazione depositata dalle resistenti.
Nella odierna pubblica udienza parte ricorrente ha argomentato come segue: per quanto riguarda la notifica del 2019, si tratta di una spedizione Indirizzo_1 da ritenersi inesistente in quanto posta privata, non suscettibile di sanatoria;
per quanto riguarda la notifica del 2023, è stata effettuata presso la residenza della contribuente e si attesta la irreperibilità assoluta, mentre doveva essere relativa;
l'affissione riguarda soltanto un giorno presso la casa comunale invece che per otto come previsto.
Insiste e si riporta per il resto.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il ricorso è inammissibile per le pretese aventi natura non tributaria, per le quali si declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, con termini di legge per la riassunzione, decorrenti dalla comunicazione della motivazione della presente sentenza.
Quanto al merito delle pretese tributarie, la notifica della intimazione di pagamento n.
09420199005324238000, del 15.03.2019, relativa alle cartelle nn. 09420120020093882000,
09420120022770363000 è corretta, non potendo dubitarsi dell'effettiva consegna attestata da un corriere privato (Cassazione civile sez. trib., 25/02/2025, n.4863 secondo la quale “in virtù dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 è valida la notifica a mezzo posta di atti impositivi eseguita da operatore postale privato, in possesso della licenza individuale di cui all'art. 5 comma 1 del medesimo d.lgs., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione solo in ipotesi assolutamente residuali” - fattispecie di notifica avvenuta prima del 2017); la parte che invoca la nullità della notifica deve comprovare che il servizio postale privato fosse privo dei necessari requisiti di legittimazione, circostanza neppure invocata nel caso di specie ove la difesa di parte ricorrente si è limitata ad una labiale contestazione a verbale.
Essendo regolare la notifica dell'AVI del 15.03.2019, nessuna delle censure dedotte può trovare accoglimento.
E' bene premettere che la Corte non disconosce l'orientamento (del quale può richiamarsi la sentenza della
Corte di Cassazione nr. 23528 del 2 settembre 2024; o anche la decisione nr. 16743 del 17 giugno 2024) secondo cui "indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione.." della seconda intimazione "la prescrizione eventualmente maturata dalla data di notificazione delle singole cartelle...alla data della prima intimazione"); tuttavia, la più articolata sentenza della Corte di Cassazione nr. 22108 del 5 agosto 2024 ha ribadito che la mancata impugnazione di atti tipici della riscossione (come le cartelle di pagamento, le intimazioni o il preavviso di iscrizione ipotecaria) preclude al contribuente eccepire, con l'impugnazione di successivi atti tipici (come l'iscrizione ipotecaria) una prescrizione del credito già maturata prima della notificazione delle intimazioni non impugnate;
ed ha affermato che "l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione", ribadendo così il "principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5, 22 aprile 2024, n. 10736)".
Si tratta di argomenti che non richiedono, ad avviso di questo giudicante, ulteriori approfondimenti, salvo la precisazione che l'effetto tipico dell'atto di riscossione che si è sin qui descritto è tale da precludere la successiva proposizione di azioni inerenti la fase ad esso anteriore perchè il procedimento è sorretto da norme imperative e di diritto pubblico (ossia "tipiche") attinendo ad interessi non disponibili. Ciò impedisce
- per differenza di presupposti inerenti l'assetto sostanziale del rapporto d'imposta rispetto a quello di una obbligazione di diritto comune - di estendere automaticamente alla procedura di riscossione coattiva tutti i principi propri della regolazione degli omologhi istituti civilistici della prescrizione ordinaria, così che non può trovare accoglimento la prospettazione - che si potrebbe astrattamente ipotizzare - della necessità che la interruzione della prescrizione debba avvenire necessariamente entro i termini di scadenza e non successivamente ad essi. Invero, dato che l'intimazione è suscettibile di incidere esecutivamente sulla sfera giuridica del destinatario (consentendo il mantenimento in essere della pretesa e l'avanzamento della procedura di riscossione) tanto da rendere necessaria e non solo facoltativa la sua impugnazione,quando quest'ultima non avviene, cristallizzandosi tutti gli effetti tipici che ad essa sono riconnessi, si fonda ex novo la decorrenza dei termini di prescrizione (poichè se l'intimazione interviene quando la pretesa è già prescritta, la sua mancata impugnazione impedisce di farne valere il relativo vizio e quindi esso non potrà più essere dedotto successivamente).
Ne deriva che, risultando notificate le intimazioni del 2019 non è possibile più sollevare - nella presente sede di giudizio - vizi inerenti la notifica delle cartelle presupposte (perchè avrebbero dovuto, in tesi, essere sollevati impugnando le intimazioni precedenti nei termini di decadenza); nè risulta, infine, maturata alcuna prescrizione tra la notifica di queste ultime e la notifica della ulteriore intimazione di cui oggi è causa.
Conclusivamente, il ricorso va respinto, con ogni conseguenza sulle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara parzialmente inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che declina in favore del giudice ordinario e lo rigetta nel resto;
condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 200,00 complessive.