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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10855/2024
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
All'udienza del 15.01.2025 è presente per parte ricorrente l'Avv. Torello che richiama integralmente il ricorso introduttivo e insiste nelle difese e nelle conclusioni ivi formulate.
Chiede condannarsi controparte alla rifusione delle spese di lite.
Nessuno è presente per la resistente.
Il Giudice verificata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia della resistente.
Al termine della discussione, si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, lo stesso giorno, alle ore 12.40, all'esito della camera di consiglio, dà lettura, ad aula vuota, del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza di seguito estesa.
Il Giudice
dott.ssa A. Mainella
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10855/2024 R.G. e vertente tra
, elettivamente domiciliata in Genova, piazza Dante n. 9/23A, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Stefano Torello che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -;
e
, contumace;
CP_1
- resistente -;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 15.01.2025 parte ricorrente così ha precisato le conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni meglio vista declaratoria, dichiarare che la Signora ha accettato l'eredità morendo CP_1
dismessa dal padre Condannarsi controparte alla rifusione delle spese di lite”. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso di essere figlia di , nato a [...] il Parte_1 CP_2
21.07.1926 e deceduto in Genova il 24.04.2015, di cui è dunque erede unitamente alla sorella
– ha esposto che la resistente, tenuto conto del contegno dalla stessa posto in CP_1
essere dopo la morte del padre nonché di quanto risultante dalle sentenze n. 2468/18 e n.
1066/21 rese inter partes, non impugnate e passate in giudicato, ha accettato pubblicamente l'eredità paterna, anche se non ha trascritto tale accettazione. Ha dunque concluso nei termini suindicati.
La resistente, pur ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita.
2 Il ricorso è fondato per i seguenti motivi.
In punto di diritto va rilevato che l'art. 485 c.c. prevede che “Il chiamato all'eredità, quando
a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice”.
Nella specie, dalle sentenze del Tribunale di Genova n. 2468/18 e n. 1066/21 (v. docc. 3 e
4) risulta che la resistente è nel possesso dei beni ereditari (la casa di Vico Camelie n. 8/5 in cui ella stessa abita) tanto che è stata condannata a pagare alla ricorrente un indennizzo mensile pari a € 175,00 per l'occupazione della casa paterna caduta in successione. A ciò si aggiunga che ha promosso Mediazione presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in CP_1 ordine alla successione paterna, qualificandosi come “erede legittima” (v. doc. 6).
Tali circostanze in ordine al possesso sono idonee a configurare l'acquisto dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c., essendo stato accertato che il possesso si è protratto per oltre tre mesi dalla morte senza che la chiamata abbia fatto l'inventario ed essendo incontroverso che la resistente avesse consapevolezza sia della devoluzione dell'eredità, sia che il bene posseduto apparteneva all'eredità medesima. Invero l'art. 485 c.c. si riferisce letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, senza che ciò voglia dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Nel concorso delle condizioni previste dalla norma l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso. Le norme che disciplinano la rinuncia all'eredità devono essere coordinate con quelle dell'art. 485 c.c. per cui il chiamato all'eredità, ove si trovi nel possesso (a qualsiasi titolo) di beni ereditari, ha l'onere, come sopra detto, di fare l'inventario e la mancanza dell'inventario, nei termini prescritti dalla legge, comporta che il chiamato vada considerato erede puro e semplice e che lo stesso, quindi, perda non solo la facoltà di accettare l'eredità con beneficio d'inventario ma anche quella di rinunciare alla stessa (v. Cass.
11018/2008, Cass. 4845/2003 e Cass. 7076/1995).
3 Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte ricorrente è dunque fondata e va accolta. Per l'effetto, va dichiarato che ha accettato l'eredità CP_1
morendo dismessa da , nato a [...] il [...] e deceduto in CP_2
Genova il 24.04.2015, e, conseguentemente, è erede di quest'ultimo.
Da quanto sopra deriva che va ordinato al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere alle conseguenti trascrizioni, con ogni necessaria formalità ed annotazione.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, nei valori minimi, tenuto conto dei parametri di cui al DM 147/2022 e considerata la causa di valore indeterminabile e di bassa complessità stante la natura delle questioni giuridiche trattate (esclusa la fase istruttoria che non si è svolta), e per soccombenza vanno poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- in accoglimento della domanda, dichiara che ha accettato l'eredità CP_1
morendo dismessa da , nato a [...] il [...] e deceduto in CP_2
Genova il 24.04.2015, e, conseguentemente, è erede di quest'ultimo;
- ordina al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere alle conseguenti trascrizioni, con ogni necessaria formalità ed annotazione;
- condanna a rifondere ad le spese di lite che si liquidano CP_1 Parte_1 in € 2.906,00 per compenso professionale ed € 432,80 per esborsi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Genova, in data 15.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
4
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
All'udienza del 15.01.2025 è presente per parte ricorrente l'Avv. Torello che richiama integralmente il ricorso introduttivo e insiste nelle difese e nelle conclusioni ivi formulate.
Chiede condannarsi controparte alla rifusione delle spese di lite.
Nessuno è presente per la resistente.
Il Giudice verificata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia della resistente.
Al termine della discussione, si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, lo stesso giorno, alle ore 12.40, all'esito della camera di consiglio, dà lettura, ad aula vuota, del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza di seguito estesa.
Il Giudice
dott.ssa A. Mainella
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10855/2024 R.G. e vertente tra
, elettivamente domiciliata in Genova, piazza Dante n. 9/23A, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Stefano Torello che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -;
e
, contumace;
CP_1
- resistente -;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 15.01.2025 parte ricorrente così ha precisato le conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni meglio vista declaratoria, dichiarare che la Signora ha accettato l'eredità morendo CP_1
dismessa dal padre Condannarsi controparte alla rifusione delle spese di lite”. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso di essere figlia di , nato a [...] il Parte_1 CP_2
21.07.1926 e deceduto in Genova il 24.04.2015, di cui è dunque erede unitamente alla sorella
– ha esposto che la resistente, tenuto conto del contegno dalla stessa posto in CP_1
essere dopo la morte del padre nonché di quanto risultante dalle sentenze n. 2468/18 e n.
1066/21 rese inter partes, non impugnate e passate in giudicato, ha accettato pubblicamente l'eredità paterna, anche se non ha trascritto tale accettazione. Ha dunque concluso nei termini suindicati.
La resistente, pur ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita.
2 Il ricorso è fondato per i seguenti motivi.
In punto di diritto va rilevato che l'art. 485 c.c. prevede che “Il chiamato all'eredità, quando
a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice”.
Nella specie, dalle sentenze del Tribunale di Genova n. 2468/18 e n. 1066/21 (v. docc. 3 e
4) risulta che la resistente è nel possesso dei beni ereditari (la casa di Vico Camelie n. 8/5 in cui ella stessa abita) tanto che è stata condannata a pagare alla ricorrente un indennizzo mensile pari a € 175,00 per l'occupazione della casa paterna caduta in successione. A ciò si aggiunga che ha promosso Mediazione presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in CP_1 ordine alla successione paterna, qualificandosi come “erede legittima” (v. doc. 6).
Tali circostanze in ordine al possesso sono idonee a configurare l'acquisto dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c., essendo stato accertato che il possesso si è protratto per oltre tre mesi dalla morte senza che la chiamata abbia fatto l'inventario ed essendo incontroverso che la resistente avesse consapevolezza sia della devoluzione dell'eredità, sia che il bene posseduto apparteneva all'eredità medesima. Invero l'art. 485 c.c. si riferisce letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, senza che ciò voglia dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Nel concorso delle condizioni previste dalla norma l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso. Le norme che disciplinano la rinuncia all'eredità devono essere coordinate con quelle dell'art. 485 c.c. per cui il chiamato all'eredità, ove si trovi nel possesso (a qualsiasi titolo) di beni ereditari, ha l'onere, come sopra detto, di fare l'inventario e la mancanza dell'inventario, nei termini prescritti dalla legge, comporta che il chiamato vada considerato erede puro e semplice e che lo stesso, quindi, perda non solo la facoltà di accettare l'eredità con beneficio d'inventario ma anche quella di rinunciare alla stessa (v. Cass.
11018/2008, Cass. 4845/2003 e Cass. 7076/1995).
3 Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte ricorrente è dunque fondata e va accolta. Per l'effetto, va dichiarato che ha accettato l'eredità CP_1
morendo dismessa da , nato a [...] il [...] e deceduto in CP_2
Genova il 24.04.2015, e, conseguentemente, è erede di quest'ultimo.
Da quanto sopra deriva che va ordinato al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere alle conseguenti trascrizioni, con ogni necessaria formalità ed annotazione.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, nei valori minimi, tenuto conto dei parametri di cui al DM 147/2022 e considerata la causa di valore indeterminabile e di bassa complessità stante la natura delle questioni giuridiche trattate (esclusa la fase istruttoria che non si è svolta), e per soccombenza vanno poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- in accoglimento della domanda, dichiara che ha accettato l'eredità CP_1
morendo dismessa da , nato a [...] il [...] e deceduto in CP_2
Genova il 24.04.2015, e, conseguentemente, è erede di quest'ultimo;
- ordina al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere alle conseguenti trascrizioni, con ogni necessaria formalità ed annotazione;
- condanna a rifondere ad le spese di lite che si liquidano CP_1 Parte_1 in € 2.906,00 per compenso professionale ed € 432,80 per esborsi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Genova, in data 15.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
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