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Sentenza 31 dicembre 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/12/2025, n. 41843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41843 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI SI MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LI OR, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala, emessa il 12 aprile 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di due anfore in terracotta di provenienza illecita in quanto di interesse archeologico e per questo appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, beni dei quali soggetti ignoti si erano impossessati. 2. Ricorre per cassazione SI Li SI, deducendo: 1) violazione di legge e nullità della sentenza per la mancata correlazione con l'accusa contestata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 41843 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 26/11/2025 Il ricorrente riprende l'argomentazione contenuta nei motivi di appello, secondo cui egli avrebbe trovato le due anfore in una discarica abusiva, sicché, trattandosi di res nullius non idonee ad integrare la fattispecie di reato contestata, la condotta commessa sarebbe stata del tutto differente da quella descritta nel capo di imputazione ed in relazione alla quale è intervenuta la condanna;
2) motivazione apparente rispetto alla eccezione di mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza. La Corte si sarebbe limitata, sul punto, a citare due massime giurisprudenziali;
3) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente, dal momento che questi aveva immediatamente giustificato il possesso delle anfore dichiarando di averle rinvenute in una discarica abusiva, affermazione che la sentenza non ha confutato. La motivazione sarebbe viziata anche con riguardo alla ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato, non essendo stata adeguatamente superata l'argomentazione difensiva secondo la quale l'imputato, in ragione delle modalità del ritrovamento delle anfore, non avrebbe avuto alcuna consapevolezza del loro valore e della loro provenienza, anche tenuto conto di quanto dichiarato dal teste a difesa AS e dal consulente tecnico del Pubblico ministero;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esatta individuazione del delitto presupposto e dell'elemento psicologico del reato;
5) violazione di legge quanto alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., non avendo la Corte valutato lo stato degradato delle anfore con il correlato valore economico irrisorio e le modalità del loro rinvenimento;
6) violazione di legge per avere la Corte indicato, senza elementi a supporto, un valore rilevante dei beni ai fini di escludere l'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato. 1. In ordine al primo motivo, deve ricordarsi il pacifico principio di diritto secondo il quale, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia 2 ho- venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli;
Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Rv. 284713; Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846). Nel caso in esame, la circostanza che il ricorrente avesse trovato in una discarica abusiva le anfore in suo possesso di rilevante interesse archeologico (in quanto datate nei primi secoli dopo Cristo) e che tale condotta avrebbe modificato i termini della imputazione di ricettazione al punto da creare una frattura tra l'accusa contestata e la sentenza, poggia su una ricostruzione in fatto proposta dalla difesa che non ha trovato avallo nelle sentenze di merito, le quali hanno ritenuto sostanzialmente inverosimile tale giustificazione dedotta, anche alla luce delle particolari ed immediatamente evidenti caratteristiche delle anfore, che ne rivelavano l'antichità della ceramica, la forma insolita e le numerose incrostazioni marine che non rendevano plausibile il ritrovamento casuale in una discarica (fg. 3 della sentenza impugnata). Non si registra, pertanto, alcuna mancata correlazione tra l'accusa di aver acquistato o ricevuto le anfore di provenienza illecita e la sentenza. 2. Il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è consentito, dal momento che la questione di nullità di cui all'art. 521 cod. proc. pen. è di diritto processuale, risolta in questa sede nei termini appena indicati con riferimento al primo motivo, rispetto alla quale non è proponibile il vizio di carenza motivazionale (in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). 3. Il terzo motivo rimane assorbito da quanto è stato precisato a proposito del primo motivo, essendo stata ritenuta non verosimile la giustificazione fornita dall'imputato sul ritrovamento delle anfore e, tenuto conto delle loro specifiche caratteristiche, anche la sua buona fede, trattandosi di evidenze alla portata dell'uomo medio (cfr. fg. 9 della sentenza di primo grado). 4. Il quarto motivo è infondato. La sussistenza della violazione di legge per la mancata indicazione del reato presupposto a quello di ricettazione, non era stata dedotta con l'atto di appello e, pertanto, non può essere veicolata per la prima volta in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., men che mai come vizio della motivazione. In ogni caso, fin dal primo grado, il Tribunale aveva sottolineato che il reato presupposto era quello di illecito impossessamento di beni culturali (reato oggi ancora previsto dall'art. 518-bis cod.pen. e all'epoca del fatto dall'art. 176 del d.lgs. 42/2004) anche il principio di diritto secondo il quale, in tema di beni culturali, il reato presupposto del delitto di 3 ìr ricettazione di reperti archeologici consiste nel delitto di illecito impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato (c.d. furto archeologico, previsto dall'art. 125 D.Lgs. n. 490 del 1999, in precedenza sanzionato dall'art. 67 legge n. 1089 del 1939). (Sez. 2, n. 49413 del 10/12/2003, Di, Rv. 227586-01). Le ulteriori deduzione contenute nel motivo di ricorso inerenti all'elemento soggettivo del reato sono assorbite da quanto si è precisato fin qui. 5. Sono infondati anche gli ultimi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto relativi alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. La Corte di appello, sul punto, ha formulato un giudizio di merito di non particolare tenuità dell'offesa, evidenziando il rilevante valore delle anfore quale deducibile dal fatto, indicato in sentenza, che si trattava di due beni particolarmente antichi, in quanto datati tra il I ed il IV secolo dopo Cristo, circostanza idonea a superare ogni diversa argomentazione difensiva. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 26/11/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LI OR, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala, emessa il 12 aprile 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di due anfore in terracotta di provenienza illecita in quanto di interesse archeologico e per questo appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, beni dei quali soggetti ignoti si erano impossessati. 2. Ricorre per cassazione SI Li SI, deducendo: 1) violazione di legge e nullità della sentenza per la mancata correlazione con l'accusa contestata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 41843 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 26/11/2025 Il ricorrente riprende l'argomentazione contenuta nei motivi di appello, secondo cui egli avrebbe trovato le due anfore in una discarica abusiva, sicché, trattandosi di res nullius non idonee ad integrare la fattispecie di reato contestata, la condotta commessa sarebbe stata del tutto differente da quella descritta nel capo di imputazione ed in relazione alla quale è intervenuta la condanna;
2) motivazione apparente rispetto alla eccezione di mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza. La Corte si sarebbe limitata, sul punto, a citare due massime giurisprudenziali;
3) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente, dal momento che questi aveva immediatamente giustificato il possesso delle anfore dichiarando di averle rinvenute in una discarica abusiva, affermazione che la sentenza non ha confutato. La motivazione sarebbe viziata anche con riguardo alla ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato, non essendo stata adeguatamente superata l'argomentazione difensiva secondo la quale l'imputato, in ragione delle modalità del ritrovamento delle anfore, non avrebbe avuto alcuna consapevolezza del loro valore e della loro provenienza, anche tenuto conto di quanto dichiarato dal teste a difesa AS e dal consulente tecnico del Pubblico ministero;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esatta individuazione del delitto presupposto e dell'elemento psicologico del reato;
5) violazione di legge quanto alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., non avendo la Corte valutato lo stato degradato delle anfore con il correlato valore economico irrisorio e le modalità del loro rinvenimento;
6) violazione di legge per avere la Corte indicato, senza elementi a supporto, un valore rilevante dei beni ai fini di escludere l'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato. 1. In ordine al primo motivo, deve ricordarsi il pacifico principio di diritto secondo il quale, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia 2 ho- venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli;
Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Rv. 284713; Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846). Nel caso in esame, la circostanza che il ricorrente avesse trovato in una discarica abusiva le anfore in suo possesso di rilevante interesse archeologico (in quanto datate nei primi secoli dopo Cristo) e che tale condotta avrebbe modificato i termini della imputazione di ricettazione al punto da creare una frattura tra l'accusa contestata e la sentenza, poggia su una ricostruzione in fatto proposta dalla difesa che non ha trovato avallo nelle sentenze di merito, le quali hanno ritenuto sostanzialmente inverosimile tale giustificazione dedotta, anche alla luce delle particolari ed immediatamente evidenti caratteristiche delle anfore, che ne rivelavano l'antichità della ceramica, la forma insolita e le numerose incrostazioni marine che non rendevano plausibile il ritrovamento casuale in una discarica (fg. 3 della sentenza impugnata). Non si registra, pertanto, alcuna mancata correlazione tra l'accusa di aver acquistato o ricevuto le anfore di provenienza illecita e la sentenza. 2. Il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è consentito, dal momento che la questione di nullità di cui all'art. 521 cod. proc. pen. è di diritto processuale, risolta in questa sede nei termini appena indicati con riferimento al primo motivo, rispetto alla quale non è proponibile il vizio di carenza motivazionale (in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). 3. Il terzo motivo rimane assorbito da quanto è stato precisato a proposito del primo motivo, essendo stata ritenuta non verosimile la giustificazione fornita dall'imputato sul ritrovamento delle anfore e, tenuto conto delle loro specifiche caratteristiche, anche la sua buona fede, trattandosi di evidenze alla portata dell'uomo medio (cfr. fg. 9 della sentenza di primo grado). 4. Il quarto motivo è infondato. La sussistenza della violazione di legge per la mancata indicazione del reato presupposto a quello di ricettazione, non era stata dedotta con l'atto di appello e, pertanto, non può essere veicolata per la prima volta in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., men che mai come vizio della motivazione. In ogni caso, fin dal primo grado, il Tribunale aveva sottolineato che il reato presupposto era quello di illecito impossessamento di beni culturali (reato oggi ancora previsto dall'art. 518-bis cod.pen. e all'epoca del fatto dall'art. 176 del d.lgs. 42/2004) anche il principio di diritto secondo il quale, in tema di beni culturali, il reato presupposto del delitto di 3 ìr ricettazione di reperti archeologici consiste nel delitto di illecito impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato (c.d. furto archeologico, previsto dall'art. 125 D.Lgs. n. 490 del 1999, in precedenza sanzionato dall'art. 67 legge n. 1089 del 1939). (Sez. 2, n. 49413 del 10/12/2003, Di, Rv. 227586-01). Le ulteriori deduzione contenute nel motivo di ricorso inerenti all'elemento soggettivo del reato sono assorbite da quanto si è precisato fin qui. 5. Sono infondati anche gli ultimi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto relativi alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. La Corte di appello, sul punto, ha formulato un giudizio di merito di non particolare tenuità dell'offesa, evidenziando il rilevante valore delle anfore quale deducibile dal fatto, indicato in sentenza, che si trattava di due beni particolarmente antichi, in quanto datati tra il I ed il IV secolo dopo Cristo, circostanza idonea a superare ogni diversa argomentazione difensiva. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 26/11/2025.