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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/12/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1892/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 28/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. SABATINI MICHELA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. GIRARDI SAMANTHA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno formulato domanda congiunta di separazione personale e di divorzio istando congiuntamente in questa sede per la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio;
prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, che le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Giudice del Tribunale, essendo stata pronunciata sentenza di separazione in data 6.05.2025, divenuta irrevocabile.
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto il
09/10/2010 da e , trascritto al n. 10, Parte 2, Serie A, Parte_1 Parte_2
Ufficio 1, Anno 2010 del registro degli atti di matrimonio del Comune di NERVESA DELLA
BATTAGLIA alle seguenti condizioni:
1. Il figlio minore viene affidato congiuntamente a entrambi i genitori, che, Per_1
nell'interesse dello stesso figlio e nell'ottica di una reciproca collaborazione e cooperazione,
s'impegnano a concordare insieme le decisioni concernenti lo sviluppo e la tutela della personalità del medesimo, anche riguardo all'istruzione e all'educazione dello stesso.
2. Fermo l'affidamento congiunto, i ricorrenti concordano che il figlio risiederà in via privilegiata con la madre in Nervesa della Battaglia (TV), via Cortivi n. 13. 3. Entrambi i genitori possono e devono deve trascorrere del tempo con il figlio, concordando date e orari per tempo, sempre rispettando gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio.
4. Il figlio minore trascorrerà con il padre:
- il giovedì (dall'uscita da scuola) fino al venerdì mattina (quando la madre lo passerà a prendere a casa del padre per portarlo a scuola), nonché un week end alternato con la madre (da sabato mattina a lunedì mattina, quando la madre passerà a prenderlo a casa del padre per portarlo a scuola); vedi sopra
- una settimana durante le vacanze natalizie e di fine/inizio anno (ovvero un genitore dal 23
al 30 dicembre di mattina e l'altro genitore dopo il pranzo del 30 dicembre fino al 6 gennaio compreso), nonché di quelle Pasquali, alternando di anno in anno i relativi periodi, di modo che i figli abbiano a trascorrere con ciascun genitore un anno la Pasqua e i giorni di fine/inizio anno, e l'altro anno il Natale;
- 15 (quindici) giorni, nel minimo di una settimana continuativa, durante le vacanze estive.
5. Per il periodo estivo il figlio trascorrerà con la madre i giorni dal lunedì al giovedì mattina ed un week end alternato mentre trascorrerà con il padre la restante parte del giovedì ed il venerdì nonché un week end alternato con quello che trascorre con la madre
6. La IGa continuerà a sostenere il pagamento della metà della rata del mutuo Pt_1
accesso per acquistare la casa familiare, casa che la IGa lascia integralmente Pt_1
nella disponibilità del IG , il quale dovrà versare per tale esclusiva occupazione Pt_2
una indennità di € 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) mensili finché il figlio avrà
residenza prevalente presso la madre (mesi da settembre a maggio), e di € 200,00
(duecento virgola zero zero) negli altri mesi, ossia per i mesi di giugno, luglio e agosto.
L'indennità di occupazione verrà pagata mediante bonifico bancario da richiedere entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese, utilizzando l'IBAN che verrà a tal fine indicato dalla
IGa Pt_3
7. Il IG provvederà in via diretta al mantenimento ordinario del figlio. L'assegno Pt_2 unico, o altro eventuale assegno sostitutivo, verrà percepito materialmente dalla IGa
[...]
ma la metà di tale importo verrà decurtata dalle spese straordinarie di competenza del Pt_1
IG . Le spese straordinarie verranno suddivise secondo le modalità delle Linee Pt_2
guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del Tribunale di Treviso.
8. Si dà atto che ognuno dei due coniugi rinuncia a richiedere all'altro qualsivoglia contributo e/o assegno per il loro mantenimento.
9. Spese di lite compensate
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani