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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LONGARINI PASQUALE, Presidente
BURLO PAOLO, OR
PREVOSTO ALDO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 164/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05220259001085063000/2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05220259001085063000/2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05220259001085063000/2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05220259001085063000/2025 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05220259001085063000/2025 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05220259001085063000/2025 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 83/2025 depositato il
27/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso. Con vittoria delle spese di lite
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso. Con vittoria delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente con il ricorso di cui in epigrafe, ha impugnato l'avviso di intimazione n.
05220259001085063000/25, notificato il 30/05/2025 per l'importo di € 80.923,98 avente ad oggetto le cartelle di pagamento nn. 05220080017872286000-05220110002065164000, rispettivamente notificate il
13.10.2009 ed il 30.03.2011, eccependo l'intervenuta prescrizione delle stesse.
Ferma e incontestata dal ricorrente la notifica delle cartelle indicate in ricorso sottese alla comunicazione impugnata, il ricorrente ne ha eccepito la prescrizione dei tributi iscritti a ruolo, atteso che dopo la notifica delle stesse, non sono intervenuti atti interruttivi dei crediti azionati.
Nel corso del procedimento è stata emessa ordinanza con la quale è stato sospeso l'atto impugnato.
L'Ufficio si è opposto all'accoglimento del ricorso, osservando che l'eccezione di prescrizione è infondata e tardiva, in quanto l'atto impugnato è stato preceduto, da alcuni atti interruttivi mai impugnati da controparte nei termini di cui all'art.19 e 21 DLGS 549/92.
Tali atti, sono l'avviso di intimazione n.05220219001117483000, notificato in data 17/03/2022 per la cartella
05220080017872286000 (cfr.All.3) e l'avviso di intimazione n. 05220219001381224000, notificato in data
24/02/2022 per la cartella 05220110002065164000 (cfr.all.4).
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, ha deciso come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia ritiene infondato il ricorso.
I crediti azionati con le cartelle di pagamento nn. 05220080017872286000-05220110002065164000, rispettivamente notificate il 13.10.2009 ed il 30.03.2011, non sono prescritte, in quanto successivamente alla notifica delle stesse, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, sono intervenuti alcuni atti interruttivi della prescrizione, ossia l'avviso di intimazione n. 05220219001117483000, notificato in data 17/03/2022 per la cartella n. 05220080017872286000 (cfr All. 3) e l'avviso di intimazione n. 05220219001381224000, notificato in data 24/02/2022 per la cartella 05220110002065164000 (cfr.all.4).
Tali atti non sono mai stati impugnati dal ricorrente e per l'effetto si è cristallizzata la pretesa fiscale.
Al riguardo si osserva che la giurisprudenza di legittimità più recente, a cui la Corte aderisce, ha superato l'orientamento precedente secondo cui l'intimazione di pagamento era da considerarsi un atto “meramente sollecitatorio” e ha chiarito che: “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20476 del 21.07.2025; in senso conforme n. 6436 del 2025.
Alla luce delle precedenti osservazioni va ritenuto legittimo l'avviso di intimazione impugnato.
Le spese processuali vanno compensate, in considerazione del non univoco orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Spese compensate.
Imperia, 27.11.2025
Il OR Il Presidente
LO LO Dott. Pasquale Longarini
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LONGARINI PASQUALE, Presidente
BURLO PAOLO, OR
PREVOSTO ALDO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 164/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05220259001085063000/2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05220259001085063000/2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05220259001085063000/2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05220259001085063000/2025 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05220259001085063000/2025 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05220259001085063000/2025 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 83/2025 depositato il
27/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso. Con vittoria delle spese di lite
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso. Con vittoria delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente con il ricorso di cui in epigrafe, ha impugnato l'avviso di intimazione n.
05220259001085063000/25, notificato il 30/05/2025 per l'importo di € 80.923,98 avente ad oggetto le cartelle di pagamento nn. 05220080017872286000-05220110002065164000, rispettivamente notificate il
13.10.2009 ed il 30.03.2011, eccependo l'intervenuta prescrizione delle stesse.
Ferma e incontestata dal ricorrente la notifica delle cartelle indicate in ricorso sottese alla comunicazione impugnata, il ricorrente ne ha eccepito la prescrizione dei tributi iscritti a ruolo, atteso che dopo la notifica delle stesse, non sono intervenuti atti interruttivi dei crediti azionati.
Nel corso del procedimento è stata emessa ordinanza con la quale è stato sospeso l'atto impugnato.
L'Ufficio si è opposto all'accoglimento del ricorso, osservando che l'eccezione di prescrizione è infondata e tardiva, in quanto l'atto impugnato è stato preceduto, da alcuni atti interruttivi mai impugnati da controparte nei termini di cui all'art.19 e 21 DLGS 549/92.
Tali atti, sono l'avviso di intimazione n.05220219001117483000, notificato in data 17/03/2022 per la cartella
05220080017872286000 (cfr.All.3) e l'avviso di intimazione n. 05220219001381224000, notificato in data
24/02/2022 per la cartella 05220110002065164000 (cfr.all.4).
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, ha deciso come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia ritiene infondato il ricorso.
I crediti azionati con le cartelle di pagamento nn. 05220080017872286000-05220110002065164000, rispettivamente notificate il 13.10.2009 ed il 30.03.2011, non sono prescritte, in quanto successivamente alla notifica delle stesse, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, sono intervenuti alcuni atti interruttivi della prescrizione, ossia l'avviso di intimazione n. 05220219001117483000, notificato in data 17/03/2022 per la cartella n. 05220080017872286000 (cfr All. 3) e l'avviso di intimazione n. 05220219001381224000, notificato in data 24/02/2022 per la cartella 05220110002065164000 (cfr.all.4).
Tali atti non sono mai stati impugnati dal ricorrente e per l'effetto si è cristallizzata la pretesa fiscale.
Al riguardo si osserva che la giurisprudenza di legittimità più recente, a cui la Corte aderisce, ha superato l'orientamento precedente secondo cui l'intimazione di pagamento era da considerarsi un atto “meramente sollecitatorio” e ha chiarito che: “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20476 del 21.07.2025; in senso conforme n. 6436 del 2025.
Alla luce delle precedenti osservazioni va ritenuto legittimo l'avviso di intimazione impugnato.
Le spese processuali vanno compensate, in considerazione del non univoco orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Spese compensate.
Imperia, 27.11.2025
Il OR Il Presidente
LO LO Dott. Pasquale Longarini